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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/04/2025, n. 1909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1909 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1870/22 R.G.A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 novembre 2024; promossa da
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nata a [...] il [...] (c.f. ), nata a [...] il [...] CodiceFiscale_1
(c.f. ), nato a [...] il [...] (c.f. ), nata a [...] CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
Pietro Clarenza il 6.1.1938 (c.f. ), elettiv.te domiciliati in Roma Viale Santi CodiceFiscale_4
Pietro e Paolo n. 60 presso lo studio dell'Avv. Fabio Gaudino che li rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
attori
contro
Controparte_1
,
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettiv.te domiciliato in P.IVA_1
Via Etnea n. 688 presso lo studio dell'Avv. Loredana Torrisi, che lo rappresenta e difende CP_1
pagina 1 di 15 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
convenuta;
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 8.2.2022 Parte_1 Pt_2
e adivano questo Tribunale ed esponevano che
[...] Parte_3 Parte_4
- padre di e , nonché marito di Controparte_2 Parte_1 Parte_2 Parte_3
- in data 18.09.2018, veniva ricoverato presso il P.O. S. Marta e S. Venera di Acireale a Parte_4
seguito di <… episodio sincopale e dispnea ingravescente in broncopatico cronico in trattamento con
OLT domiciliarmente …>>. Deducevao che nel corso del ricovero veniva prontamente effettuato esame TAC (19.09.18) che metteva in evidenza Aneurisma dell'Aorta Addominale (A.A.A.) di cospicue dimensioni (calibri assiali max di circa 80x85 mm). Rilevavano quindi che in data
20.09.2018 in seguito al rilievo di aneurisma il paziente veniva trasferito, previo contatto telefonico,
presso l' , Unità Operativa Controparte_3
di Chirurgia Vascolare, ove accedeva con diagnosi di <Aneurisma in rottura dell‟Aorta
Addominale>>. Nel corso del ricovero presentava tosse persistente: tale sintomo Controparte_2
determinava necessariamente un aumento della pressione endoaddominale con conseguente incremento del rischio di rottura dell'aneurisma. Tuttavia, sebbene nel diario clinico venissero descritti parametri vitali ed emodinamici stabili, il non veniva sottoposto ad intervento chirurgico. Né tale PT
intervento veniva programmato. Non sono presenti in cartella clinica annotazioni circa la necessità di attendere prima di procedere ad operazione fino al giorno 24.09.2018 quando, in seguito ad episodio di ipotensione ed importante anemizzazione (h 02:00), il Paziente andava incontro ad arresto respiratorio pagina 2 di 15 e cardiocircolatorio che necessitava di rianimazione cardiopolmonare. Per tale motivo veniva sottoposto ad esame Angio - TC che metteva in evidenza di <presenza di importante sanguinamento
retroperitoneale da verosimile fissurazione aortica …>>. Pertanto veniva sottoposto ad intervento di
<… impianto endoprotesi A.O. bisiliaca …>> che aveva inizio alle ore 05:45. Successivamente, il paziente veniva trasferito presso l'Unità Operativa di Anestesia e Terapia Intensiva ove la sua emodinamica veniva sostenuta da inotropi ed emotrasfusioni fino all'exitus che avveniva in data
28.09.2018.
Rilevavano – quindi – che nel caso di specie l'intervento chirurgico era indicato (aneurisma > di 7
cm) in quanto il rischio di rottura era elevato. Peraltro, le condizioni così come descritte nella consulenza cardiologica e nella diaria relativa al ricovero del Sig. presso il nosocomio non PT
ponevano controindicazioni all'intervento. Tale intervento, tuttavia, aveva luogo solamente in regime di massima urgenza a seguito di arresto cardiocircolatorio occorso in data 24.09.2018, essendo il Sig.
stato ricoverato il 20.09.2018 con una diagnosi già effettuata presso altra sede. Inoltre, si PT
rileva come il Sig. accedeva con diagnosi di <episodio sincopale>> di per sé suggestivo di PT
sintomatologia ascrivibile all'aneurisma aortico anche alla luce del quadro TC, che descriveva oltre al cospicuo aneurisma la presenza di un ematoma intramurale e di una falda di versamento addominale:
l'aneurisma era quindi da considerare sintomatico. Tale attesa ha comportato inesorabilmente un importante aggravamento della prognosi e successivamente il decesso, in quanto l'intervento in elezione per A.A.A. comporta una mortalità nettamente inferiore rispetto all'intervento in emergenza che a seconda degli autori si attesta al 75%-80% contro il 2-5% del trattamento in elezione.
Chiedevano, pertanto, che venisse accertata e dichiarata la responsabilità della struttura convenuta per la morte del loro congiunto e di conseguenza la condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni subiti iure proprio a seguito della morte del congiunto.
Si costituiva l' contestando la Controparte_4
domanda attrice negando ogni responsabilità.
pagina 3 di 15 Acqusito il fascicolo dell'ATP ante causa, assunte le prove richieste, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni all'udienza dell'11.11.2024.
Trascorsi i termini ex art. 281 quinquies c.p.c. (cbn. dsp. art. 190 c.p.c.) questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere rilevato come parte attrice abbia documentato la propria qualità di figli e coniuge del de cuius mediante la produzione dei certificati dello stato civile Controparte_2
(cfr. doc. in atti).
Quanto all'eccepita improcedibilità della domanda atteso che l'ATP è stato proposto solo da PT
è sufficiente rilevare che tutti gli attori hanno espletato il procedimento di mediazione
[...]
(alternativo all'ATP). Del tutto evidente è poi la piena utilizzabilità dell'ATP nel presente giudizio,
atteso che la convenuta è stata parte di quel procedimento (e con tutta evidenza gli attori che non presero parte alla fase ante causam, hanno inteso avvalersi delle risultanze di quell'accertamento).
Infine deve ritenersi abbandonata l'eccezione – non reiterata in conclusionale da parte della convenuta – di improcedibilità dell'azione per tardivo avvio del giudizio di merito da parte di PT
(eccezione superata in ogni caso dall'espletata procedura di mediazione).
[...]
Ciò posto si osserva quanto segue.
E' noto che la responsabilità della struttura sanitaria è una responsabilità definita a doppio binario,
giacchè essa origina da due fatti distinti: quella derivante dall'inadempimento di quegli obblighi che presiedono per legge all'erogazione del servizio sanitario (i quali, ad esempio, danno luogo a responsabilità per infezioni nosocomiali, per difetto di organizzazione e per carenze tecniche, per mancata sorveglianza); quella derivante dall'attività illecita, trovante occasione nell'erogazione del servizio sanitario, imputabile a coloro della cui attività il nosocomio si sia avvalso, ex art. 1228 c.c..
Pertanto, nel momento in cui la struttura sanitaria si avvale di un ausiliario per le proprie prestazione e questi commetta un errore, la struttura è responsabile in solido ai sensi dell'art. 1228 c.c., dovendo pagina 4 di 15 riconoscere la libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento,
accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa (cuius commoda eius et incommoda) ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità
organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse.
La giurisprudenza, dunque, riconosce la responsabilità ex art. 1228 c.c. della struttura sanitaria per l'errore del medico. Non è, dunque, necessaria una specifica contestazione, essendo sufficiente la collaborazione con il medico per dare origine alla responsabilità. Inoltre, tale responsabilità non è
ricollegabile alla culpa in vigilando o alla culpa in eligendo, ma si collega alla specifica area di rischio che ogni azienda sanitaria si assume avvalendosi di collaboratori. (cfr. Cass., civ., sez. III, n. 24688, 5
novembre 2020).
La Corte di Cassazione osserva, inoltre, che nel caso di applicazione dell'art. 1298, comma 2 c.c. la presunzione è superabile, adducendo elementi di prova relativi non solo alla colpa esclusiva del medico, ma anche a fatti causa dell'evento lesivo del tutto imprevedibili nell'ordinario svolgimento delle attività sanitarie. Ciò permette un bilanciamento diverso nelle quote di ripartizione del danno.
Pertanto, la struttura potrebbe liberarsi dalla presunzione dimostrando la responsabilità assorbente del medico “in quanto grave, straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile”.
In caso diverso, la Suprema Corte ritiene corretta l'applicazione dell'art. 1298, comma 2 c.c., traendo origine l'obbligazione solidale dagli artt. 1228 e 1218 c.c.
La responsabilità della casa di cura o dell'ente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c. all'inadempimento delle obbligazioni a suo carico nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c.,
all'inadempimento dell'obbligazione medico professionale svolta dal sanitario;
nei confronti del paziente, la struttura sanitaria e l'esercente la professione sanitaria sono coobbligati solidali, per cui la scelta del legittimato passivo contro cui agire spetta al danneggiato.
Come chiarito dalla Suprema Corte non è necessario che il medico sia "dipendente" della casa di cura, sia cioè a questa legato da un rapporto di lavoro subordinato: a norma dell'art. 1228 c.c., il pagina 5 di 15 debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde dei fatti dolosi e colposi di costoro. Ausiliari, dunque sono tutti coloro dei quali il debitore si avvale nell'esecuzione della prestazione, indipendentemente dalla natura del rapporto che ad esso li leghi (Cass. 20 aprile
1989, n. 1855).
In secondo luogo, in applicazione dell'art. 1228 c.c., non rileva che il sanitario il quale esegue l'intervento possa essere anche sanitario di fiducia del paziente, ove la scelta, come nel caso di specie,
cada su soggetto comunque collegato all'organizzazione aziendale della casa di cura. La prestazione dell'ausiliario, cioè del medico, è necessaria per l'esecuzione della prestazione della casa di cura, che si obbliga alla messa a disposizione del personale medico, paramedico e dell'attrezzature necessarie per l'intervento e, dunque, si avvale del medico, sia pure di fiducia anche del paziente (cfr. Cass. civ., sez.
III, 14/07/2004, n.13066).
In sostanza secondo l'orientamento maggioritario, la responsabilità ascrivibile in capo alla struttura sanitaria è di tipo contrattuale, risultando essa fondata sul cd. contratto di spedalità, ossia il contratto in forza del quale la struttura sanitaria si obbliga a fornire al paziente una complessa prestazione di assistenza sanitaria (consistente nella predisposizione degli spazi necessari, di personale sanitario sufficiente ed efficiente e di attrezzature e macchinari adeguati). Ricondotta così l'obbligazione della struttura sanitaria al contratto di spedalità, la giurisprudenza configura la relativa responsabilità civile come contrattuale ex artt. 1218 c.c. e ss. In particolare, la struttura può essere chiamata a rispondere,
come già detto: (i) per fatto proprio, derivante dal rapporto che si instaura in maniera diretta con il paziente, nel caso in cui il danno al paziente sia derivato da disfunzioni e carenze strutturali o organizzative inerenti alla struttura stessa (dal punto di vista degli spazi, o del personale o delle attrezzature); (ii) per fatto proprio del personale sanitario: in questa sede, l'ente risponde direttamente della negligenza ed imperizia del personale dipendente nell'ambito dell'esecuzione della prestazione.
Dunque la struttura sanitaria risponde dell'attività sanitaria posta in essere dall'operatore sanitario dipendente o meno, laddove nella relativa condotta sia ravvisabile quanto meno il profilo della colpa.
pagina 6 di 15 Da quest'ultimo punto di vista, il tipo di obbligazione assunta la struttura sanitaria, coincidendo con quella dell'esercente la professione sanitaria (dal momento che l'ente ospedaliero si impegna, tramite gli operatori sanitari alle proprie dipendenze, a fornire una prestazione sanitaria), si configura come obbligazione di mezzi, anziché come obbligazione di risultato. Ne consegue che la struttura o il professionista sanitario sono tenuti a svolgere la propria attività utilizzando i mezzi scientifici più
idonei a raggiungere il risultato favorevole al paziente-creditore, mentre non è richiesto l'effettivo raggiungimento di un determinato risultato, nella specie la guarigione. L'inadempimento all'obbligazione, pertanto, deve essere desunto non già semplicemente dal mancato raggiungimento del risultato, bensì dalla diligenza richiesta ai fini dell'esecuzione della prestazione professionale. La
diligenza deve essere valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata (ai sensi dell'art. 1176
c.c.) e, ai sensi dell'art. 2236 c.c., qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave
(norma che lascia intendere che l'operatore sanitario, in caso di causazione di un danno al paziente, sia tenuto al relativo risarcimento anche in caso di mera colpa lieve).
Tali prinicipi sono stati sostanzialmente recepiti dall legge (n. 24/2017), che è Parte_5
intervenuta in tale contesto, chiarendo in maniera espressa quanto già sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, qualificando la responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale ex art. 1218 c.c. e ss. (laddove, la medesima legge, qualifica quella dell'esercente la professione sanitaria come extracontrattuale ex artt. 2043 c.c. e ss.). In particolare, l'art. 7 della legge chiarisce che: Parte_5
(i) la struttura sanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c., delle loro condotte dolose o colpose;
(ii) l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043
c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Ed
ancora il secondo comma della disposizione de qua compie, fondamentalmente, un'espressa opera di pagina 7 di 15 estensione analogica, sancendo che il dettame esplicitato nel primo (e, quindi, la natura contrattuale della responsabilità) debba intendersi applicabile anche a tutte quelle prestazioni sanitarie, “svolte in regime di libera professione intramuraria”, ovvero “nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica”, o, da ultimo, “in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, nonché
attraverso la telemedicina”.
Tali principi sono ovviamente riferibili al rapporto “contrattuale” paziente/struttura/medico.
Nella specie si tratta di danni da perdita del rapporto parentale.
E' altresì noto – tuttavia – che la Corte di Cassazione ancora di recente (cfr cass. Civ. n. 5808 del
27.2.2023; Cass. Civ. n. 6386 del 3.3.2023) ha evidenziato che l'azione proposta dai prossimi congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, va qualificata come azione di responsabilità extracontrattuale iure proprio, talchè gli stessi dovranno dare prova del fatto colposo, del pregiudizio derivatone e del nesso causale tra il comportamento dei sanitari e l'evento dannoso. In relazione al nesso causale, poi, il Supremo Collegio ha ribadito il principio secondo cui la prova deve essere fornita in termini probabilistici ovvero “del più probabile che non” e non di assoluta certezza. Si deve cioè verificare, in base a un ragionamento probabilistico, se il comportamento che la struttura avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire o meno l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto.
Ciò posto l'espletata ctu collegiale effettuata in sede di ATP (ed acquisita agli atti) ha rilevato che
“Il sig. era ricoverato in data 18.09.2018 presso il PO di Acireale per “episodio Controparte_2
sincopale e dispnea ingravescente in broncopatico cronico”. Durante la degenza era sottoposto ad indagini strumentali (ECG, ECOCardio e TC Addome) con riscontro di “dilatazione aneurismatica dell'aorta addominale sottorenale a partenza da circa 6 cm caudalmente all'emergenza delle arterie renali (esiti di nefrosurrenectomia sinistra). L'aneurisma ha calibri assiali max di circa 80x85 mm e si estende cranio-caudalmente per 90 mm con coinvolgimento della biforcazione aorto-bisiliaca (diametri dell'arteria iliaca destra pari a circa 20x22 mm e dell'arteria iliaca sinistra pari a circa 20x30 mm…”.
pagina 8 di 15 Le condizioni del paziente risultavano clinicamente ed emodinamicamente stabili. Era pertanto disposto trasferimento presso struttura specializzata per il trattamento della patologia aneurismatica e in data 20.09.2018 era ricoverato presso l'UOC di Chirurgia Vascolare dell'AOU Policlinico di
.. Al momento del trasferimento il paziente si presentava clinicamente ed emodinamicamente CP_5
stabile, come confermato dal dato laboratoristico, nonché dall'emogasanalisi, che poteva considerarsi soddisfacente, sebbene si trattava di soggetto broncopatico cronico…..All'esito dell'intervento chirurgico in urgenza del 24.09.2018 per rottura di Aneurisma Addominale, le condizioni cliniche del de cuius si sono mantenute gravi e compromesse nonostante il supporto farmacologico massivo e lo stretto monitoraggio clinico ricevuto dai sanitari del reparto di Rianimazione del medesimo nosocomio….. La diagnosi di aneurisma fu corretta, così come tempestiva fu la diagnosi di rottura, a
seguito di improvviso peggioramento clinico e conferma strumentale (angio-TC)…...Alla luce della nota patologia aneurismatica (con dimensioni note superiore a 5.5 cm) e noto rischio di rottura, si giudica ingiustificato e non in linea alle buone pratiche la condotta attendista dei sanitari nei giorni
20.09, 21.09, 22.09 e 23.09. Sebbene trattavasi di paziente, anziano e broncopatico, con alto rischio operatorio, l'aver proceduto in condizioni di urgenza, alla data del 24.09 in presenza di rottura aneurismatica, ha compromesso e ridotto significativamente le chance di sopravvivenza dello stesso…… Ove si fosse intervenuti chirurgicamente in elezione, in condizioni di stabilità emodinamica del paziente, il rischio di mortalità dello stesso, atteso il quadro clinico generale e l'età del soggetto, era intorno al 22%. L'avvenuta rottura e il conseguente stato di shock ha elevato il rischio di mortalità oltre il 69%. All'esito dell'intervento chirurgico il paziente, trasferito presso la Rianimazione, ha ricevuto adeguata terapia e sostegno farmacologico, nonché stretto monitoraggio clinico…..L'intervento chirurgico eseguito da specialisti in Chirurgia Vascolare, deve considerarsi attività di media difficoltà. I
sanitari, opportunamente procedevano ad intervento chirurgico per via transfemorale di apposizione di endoprotesi aorto-bisiliaca e corretta esclusione della sacca aneurismatica……Secondo le fonti bibliografiche citate, il rischio di rottura è strettamente connesso alle dimensioni (cfr. pag. 16 “…nei pagina 9 di 15 pazienti con aneurismi dell'aorta addominale di diametro >7 cm, il rischio di rottura eccede il 75%”).
Pertanto alla luce del noto rischio di rottura, risulta incongrua e non in linea alle buone pratiche l'aver atteso l'evento avverso prima di procedere ad intervento chirurgico….Si ravvisa condotta colposa, in ordine al tardivo approccio chirurgico alla patologia aneurismatica, solo in esito all'avvenuta rottura dell'aneurisma…..Il tardivo approccio chirurgico, in condizioni di urgenza, ha significativamente aumentato il rischio di mortalità ad esso correlato (dal 22% al 69%)…..La morte è causalmente correlabile allo shock emorragico conseguente alla rottura, nonché al quadro generale del paziente,
soggetto anziano broncopatico cronico e cardiopatico…..Non sono individuabili ulteriori fattori che interrompono il nesso, ad eccezione dello stato anteriore del soggetto, che deve considerarsi concausa nella causalità della morte……Come già precedentemente affermato, alla luce delle fonti bibliografiche consultate, il rischio di mortalità, ove si fosse intervenuti precocemente in elezione, si attestava intorno al 22%; rischio elevato al 69% e oltre in presenza di franca rottura dell'aneurisma e intervento chirurgico in urgenza.”
Il collegio ha ribadito le proprie conclusioni a fronte dei rilievi di parte convenuta, ponendo a raffronto ulteriori dati statistici e di letteratura scientifica. Le conclusioni appaiono essere sorrette da adeguata motivazione e logiche nel loro esame della vicenda e supportate da dati scientifici e statistici.
E' quindi da ritenersi provato come la condotta negligente dei sanitari della struttura convenuta sia stata la causa del decesso del congiunto degli attori alla luce del principio del più probabile che non,
atteso che a fronte di un rischio del 22% in caso di intervento in elezione si è andati incontro ad un rischio del 69% con l'intervento in urgenza.
E' evidente che l'aumento esponenziale del rischio cui è stato esposto il de cuius non integra una perdita di chance di sopravvivenza, ma si pone quale fatto causale primario idoneo a fondare la responsabilità della convenuta per il decesso dello stesso.
In ordine alle domande iure proprio.
L'interesse fatto valere nello specifico è quello della intangibilità della sfera degli affetti, della pagina 10 di 15 reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e della inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale, che è
la famiglia, la cui tutela trova fondamento nelle norme costituzionali, di cui agli artt. 2, 29 e 30 Cost.
Al riguardo, da anni la giurisprudenza ha elaborato la figura del danno da perdita parentale,
assumendo che “il pregiudizio da perdita o lesione del rapporto parentale rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt 2, 29, 30 della Costituzione. Tale
pregiudizio consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì
nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita,
nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto. In particolare, “Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta. In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato – in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30, 31 Cost. nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della c.d. “Carta di Nizza” è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello “dinamico-
relazionale” (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale,
ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del pagina 11 di 15 restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare
(anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio,
spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare” (Cass., sez. III, 2019/20287).
Il danno da perdita del rapporto parentale viene così a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che il congiunto subisce, in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di persona cui è legato da un rapporto di natura familiare e/o affettiva;
esso riassume in sé i caratteri del danno esistenziale, in quanto afferente alla sfera dinamico-relazionale del soggetto interessato (reazione esterna), più quelli propri del danno morale, inteso come sofferenza intima
(aspetto interno) del superstite.
Siffatta tipologia di danno va liquidata in via equitativa, tenendo conto delle tabelle del Tribunale di
IL e del rapporto di vicinanza e di affetto, specificatamente considerando che esse ricomprendono sia l'interiore sofferenza morale soggettiva che quella riflessa sul piano dinamico-relazionale; la liquidazione del pregiudizio, quindi, implica la sussistenza di uno o entrambi i profili di cui si compone il danno non patrimoniale e impone al giudice di valutarne (ricorrendo, anche, ad elementi presuntivi)
l'effettiva gravità ed entità, in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso.
Sulla scia di tali considerazioni è possibile desumere le seguenti, quanto immediate, conseguenze logico-giuridiche: a) in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una pagina 12 di 15 componente intrinseca (Cass., sez. III, 2021/8622); b) ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, la congiunta attribuzione del danno morale (non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di risarcimento, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo), e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (sul piano dinamico -relazionale), rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente;
c) in ossequio a
Cass. 2021 n. 10579, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età
del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione,
salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
In applicazione dei suesposti i principi, appare utile considerare, quanto alla fattispecie in esame,
che gli attori, figli e coniuge del de cuius (come da certificati in atti), vanno accreditati di un grado di intensità del vincolo parentale tale da potersi presumere integralmente la lesione dell'aspetto interiore del danno, quale intimo dolore subito per la perdita del prossimo congiunto (Cass., sez. III,
2021/14422); uguale ragionamento d'altra parte può farsi a riguardo dei profili dinamico-relazionali in considerazione della piena dimostrazione dello speciale e concreto sconvolgimento della vita familiare e di relazione esterna,.
Ne viene un riconoscimento pari al seguente valore indennitario sì come predisposto dalle vigenti tabelle di IL (anno 2024) ed integrate dai nuovi criteri del danno parentale del 4 giugno 2024,
pagina 13 di 15 specificatamente prescriventi un valore a punto di €. 3911.00:
circostanze di fatto rilevanti: età della vittima (84 anni) – età della congiunta Parte_1
rimasta in vita (51 anni) – convivenza 0 – sopravvivenza di altri componenti il nucleo familiare primario: 9 – qualità ed intensità del rapporto affettivo: 0; totale: punti 35 €. 136885.00;
circostanze di fatto rilevanti: età della vittima (84 anni) – età del congiunto Parte_2
rimasto in vita (56 anni) – convivenza: 0 – sopravvivenza di altri componenti il nucleo familiare primario: 9 – qualità ed intensità del rapporto affettivo: 0; totale: punti 35 = €. 136885.00;
AR GI: circostanze di fatto rilevanti: età della vittima (84 anni) – età del congiunto rimasto in vita (53 anni) – convivenza: 0 – sopravvivenza di altri componenti il nucleo familiare primario: 9 –
qualità ed intensità del rapporto affettivo: 0; totale: punti 35 = €. 136885.00;
CA LF: circostanze di fatto rilevanti: età della vittima (84 anni) – età del congiunto rimasto in vita (80 anni) – convivenza: 16 – sopravvivenza di altri componenti il nucleo familiare primario: 9 –
qualità ed intensità del rapporto affettivo: 0; totale: punti 45 = €. 175995.00;
con la conseguente liquidazione, in favore di ciascuno, degli importi come sopra determinati in uno agli interessi al tasso legale dal dì della presente statuizione sino al soddisfo.
Le spese del giudizio vanno poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, udito il procuratore dell'attore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , , contro Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, disattesa ogni ulteriore Controparte_1
istanza, così provvede:
1. condanna la convenuta Controparte_1
al pagamento – a titolo di risarcimento danni iure proprio - in favore di
[...]
e della somma di € 136885.00 per Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 14 di 15 ciascuno;
di della somma di € 175995.00, il tutto oltre interessi legali fino al Parte_4
soddisfo;
2. condanna la convenuta Controparte_1
al rimborso delle spese del giudizio in favore di parte attrice, liquidate in
[...]
complessivi € 20500,00 per compensi, € 286.00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3. condanna la convenuta Controparte_1
al rimborso delle spese del giudizio di ATP in favore di
[...] Parte_1
liquidate in complessivi € 4500.00 per compensi, € 286.00 per spese, € 1672.00 per rimborso compensi ctu, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania l'1 aprile 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 15 di 15
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1870/22 R.G.A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 novembre 2024; promossa da
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nata a [...] il [...] (c.f. ), nata a [...] il [...] CodiceFiscale_1
(c.f. ), nato a [...] il [...] (c.f. ), nata a [...] CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
Pietro Clarenza il 6.1.1938 (c.f. ), elettiv.te domiciliati in Roma Viale Santi CodiceFiscale_4
Pietro e Paolo n. 60 presso lo studio dell'Avv. Fabio Gaudino che li rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
attori
contro
Controparte_1
,
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettiv.te domiciliato in P.IVA_1
Via Etnea n. 688 presso lo studio dell'Avv. Loredana Torrisi, che lo rappresenta e difende CP_1
pagina 1 di 15 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
convenuta;
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 8.2.2022 Parte_1 Pt_2
e adivano questo Tribunale ed esponevano che
[...] Parte_3 Parte_4
- padre di e , nonché marito di Controparte_2 Parte_1 Parte_2 Parte_3
- in data 18.09.2018, veniva ricoverato presso il P.O. S. Marta e S. Venera di Acireale a Parte_4
seguito di <… episodio sincopale e dispnea ingravescente in broncopatico cronico in trattamento con
OLT domiciliarmente …>>. Deducevao che nel corso del ricovero veniva prontamente effettuato esame TAC (19.09.18) che metteva in evidenza Aneurisma dell'Aorta Addominale (A.A.A.) di cospicue dimensioni (calibri assiali max di circa 80x85 mm). Rilevavano quindi che in data
20.09.2018 in seguito al rilievo di aneurisma il paziente veniva trasferito, previo contatto telefonico,
presso l' , Unità Operativa Controparte_3
di Chirurgia Vascolare, ove accedeva con diagnosi di <Aneurisma in rottura dell‟Aorta
Addominale>>. Nel corso del ricovero presentava tosse persistente: tale sintomo Controparte_2
determinava necessariamente un aumento della pressione endoaddominale con conseguente incremento del rischio di rottura dell'aneurisma. Tuttavia, sebbene nel diario clinico venissero descritti parametri vitali ed emodinamici stabili, il non veniva sottoposto ad intervento chirurgico. Né tale PT
intervento veniva programmato. Non sono presenti in cartella clinica annotazioni circa la necessità di attendere prima di procedere ad operazione fino al giorno 24.09.2018 quando, in seguito ad episodio di ipotensione ed importante anemizzazione (h 02:00), il Paziente andava incontro ad arresto respiratorio pagina 2 di 15 e cardiocircolatorio che necessitava di rianimazione cardiopolmonare. Per tale motivo veniva sottoposto ad esame Angio - TC che metteva in evidenza di <presenza di importante sanguinamento
retroperitoneale da verosimile fissurazione aortica …>>. Pertanto veniva sottoposto ad intervento di
<… impianto endoprotesi A.O. bisiliaca …>> che aveva inizio alle ore 05:45. Successivamente, il paziente veniva trasferito presso l'Unità Operativa di Anestesia e Terapia Intensiva ove la sua emodinamica veniva sostenuta da inotropi ed emotrasfusioni fino all'exitus che avveniva in data
28.09.2018.
Rilevavano – quindi – che nel caso di specie l'intervento chirurgico era indicato (aneurisma > di 7
cm) in quanto il rischio di rottura era elevato. Peraltro, le condizioni così come descritte nella consulenza cardiologica e nella diaria relativa al ricovero del Sig. presso il nosocomio non PT
ponevano controindicazioni all'intervento. Tale intervento, tuttavia, aveva luogo solamente in regime di massima urgenza a seguito di arresto cardiocircolatorio occorso in data 24.09.2018, essendo il Sig.
stato ricoverato il 20.09.2018 con una diagnosi già effettuata presso altra sede. Inoltre, si PT
rileva come il Sig. accedeva con diagnosi di <episodio sincopale>> di per sé suggestivo di PT
sintomatologia ascrivibile all'aneurisma aortico anche alla luce del quadro TC, che descriveva oltre al cospicuo aneurisma la presenza di un ematoma intramurale e di una falda di versamento addominale:
l'aneurisma era quindi da considerare sintomatico. Tale attesa ha comportato inesorabilmente un importante aggravamento della prognosi e successivamente il decesso, in quanto l'intervento in elezione per A.A.A. comporta una mortalità nettamente inferiore rispetto all'intervento in emergenza che a seconda degli autori si attesta al 75%-80% contro il 2-5% del trattamento in elezione.
Chiedevano, pertanto, che venisse accertata e dichiarata la responsabilità della struttura convenuta per la morte del loro congiunto e di conseguenza la condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni subiti iure proprio a seguito della morte del congiunto.
Si costituiva l' contestando la Controparte_4
domanda attrice negando ogni responsabilità.
pagina 3 di 15 Acqusito il fascicolo dell'ATP ante causa, assunte le prove richieste, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni all'udienza dell'11.11.2024.
Trascorsi i termini ex art. 281 quinquies c.p.c. (cbn. dsp. art. 190 c.p.c.) questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere rilevato come parte attrice abbia documentato la propria qualità di figli e coniuge del de cuius mediante la produzione dei certificati dello stato civile Controparte_2
(cfr. doc. in atti).
Quanto all'eccepita improcedibilità della domanda atteso che l'ATP è stato proposto solo da PT
è sufficiente rilevare che tutti gli attori hanno espletato il procedimento di mediazione
[...]
(alternativo all'ATP). Del tutto evidente è poi la piena utilizzabilità dell'ATP nel presente giudizio,
atteso che la convenuta è stata parte di quel procedimento (e con tutta evidenza gli attori che non presero parte alla fase ante causam, hanno inteso avvalersi delle risultanze di quell'accertamento).
Infine deve ritenersi abbandonata l'eccezione – non reiterata in conclusionale da parte della convenuta – di improcedibilità dell'azione per tardivo avvio del giudizio di merito da parte di PT
(eccezione superata in ogni caso dall'espletata procedura di mediazione).
[...]
Ciò posto si osserva quanto segue.
E' noto che la responsabilità della struttura sanitaria è una responsabilità definita a doppio binario,
giacchè essa origina da due fatti distinti: quella derivante dall'inadempimento di quegli obblighi che presiedono per legge all'erogazione del servizio sanitario (i quali, ad esempio, danno luogo a responsabilità per infezioni nosocomiali, per difetto di organizzazione e per carenze tecniche, per mancata sorveglianza); quella derivante dall'attività illecita, trovante occasione nell'erogazione del servizio sanitario, imputabile a coloro della cui attività il nosocomio si sia avvalso, ex art. 1228 c.c..
Pertanto, nel momento in cui la struttura sanitaria si avvale di un ausiliario per le proprie prestazione e questi commetta un errore, la struttura è responsabile in solido ai sensi dell'art. 1228 c.c., dovendo pagina 4 di 15 riconoscere la libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento,
accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa (cuius commoda eius et incommoda) ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità
organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse.
La giurisprudenza, dunque, riconosce la responsabilità ex art. 1228 c.c. della struttura sanitaria per l'errore del medico. Non è, dunque, necessaria una specifica contestazione, essendo sufficiente la collaborazione con il medico per dare origine alla responsabilità. Inoltre, tale responsabilità non è
ricollegabile alla culpa in vigilando o alla culpa in eligendo, ma si collega alla specifica area di rischio che ogni azienda sanitaria si assume avvalendosi di collaboratori. (cfr. Cass., civ., sez. III, n. 24688, 5
novembre 2020).
La Corte di Cassazione osserva, inoltre, che nel caso di applicazione dell'art. 1298, comma 2 c.c. la presunzione è superabile, adducendo elementi di prova relativi non solo alla colpa esclusiva del medico, ma anche a fatti causa dell'evento lesivo del tutto imprevedibili nell'ordinario svolgimento delle attività sanitarie. Ciò permette un bilanciamento diverso nelle quote di ripartizione del danno.
Pertanto, la struttura potrebbe liberarsi dalla presunzione dimostrando la responsabilità assorbente del medico “in quanto grave, straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile”.
In caso diverso, la Suprema Corte ritiene corretta l'applicazione dell'art. 1298, comma 2 c.c., traendo origine l'obbligazione solidale dagli artt. 1228 e 1218 c.c.
La responsabilità della casa di cura o dell'ente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c. all'inadempimento delle obbligazioni a suo carico nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c.,
all'inadempimento dell'obbligazione medico professionale svolta dal sanitario;
nei confronti del paziente, la struttura sanitaria e l'esercente la professione sanitaria sono coobbligati solidali, per cui la scelta del legittimato passivo contro cui agire spetta al danneggiato.
Come chiarito dalla Suprema Corte non è necessario che il medico sia "dipendente" della casa di cura, sia cioè a questa legato da un rapporto di lavoro subordinato: a norma dell'art. 1228 c.c., il pagina 5 di 15 debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde dei fatti dolosi e colposi di costoro. Ausiliari, dunque sono tutti coloro dei quali il debitore si avvale nell'esecuzione della prestazione, indipendentemente dalla natura del rapporto che ad esso li leghi (Cass. 20 aprile
1989, n. 1855).
In secondo luogo, in applicazione dell'art. 1228 c.c., non rileva che il sanitario il quale esegue l'intervento possa essere anche sanitario di fiducia del paziente, ove la scelta, come nel caso di specie,
cada su soggetto comunque collegato all'organizzazione aziendale della casa di cura. La prestazione dell'ausiliario, cioè del medico, è necessaria per l'esecuzione della prestazione della casa di cura, che si obbliga alla messa a disposizione del personale medico, paramedico e dell'attrezzature necessarie per l'intervento e, dunque, si avvale del medico, sia pure di fiducia anche del paziente (cfr. Cass. civ., sez.
III, 14/07/2004, n.13066).
In sostanza secondo l'orientamento maggioritario, la responsabilità ascrivibile in capo alla struttura sanitaria è di tipo contrattuale, risultando essa fondata sul cd. contratto di spedalità, ossia il contratto in forza del quale la struttura sanitaria si obbliga a fornire al paziente una complessa prestazione di assistenza sanitaria (consistente nella predisposizione degli spazi necessari, di personale sanitario sufficiente ed efficiente e di attrezzature e macchinari adeguati). Ricondotta così l'obbligazione della struttura sanitaria al contratto di spedalità, la giurisprudenza configura la relativa responsabilità civile come contrattuale ex artt. 1218 c.c. e ss. In particolare, la struttura può essere chiamata a rispondere,
come già detto: (i) per fatto proprio, derivante dal rapporto che si instaura in maniera diretta con il paziente, nel caso in cui il danno al paziente sia derivato da disfunzioni e carenze strutturali o organizzative inerenti alla struttura stessa (dal punto di vista degli spazi, o del personale o delle attrezzature); (ii) per fatto proprio del personale sanitario: in questa sede, l'ente risponde direttamente della negligenza ed imperizia del personale dipendente nell'ambito dell'esecuzione della prestazione.
Dunque la struttura sanitaria risponde dell'attività sanitaria posta in essere dall'operatore sanitario dipendente o meno, laddove nella relativa condotta sia ravvisabile quanto meno il profilo della colpa.
pagina 6 di 15 Da quest'ultimo punto di vista, il tipo di obbligazione assunta la struttura sanitaria, coincidendo con quella dell'esercente la professione sanitaria (dal momento che l'ente ospedaliero si impegna, tramite gli operatori sanitari alle proprie dipendenze, a fornire una prestazione sanitaria), si configura come obbligazione di mezzi, anziché come obbligazione di risultato. Ne consegue che la struttura o il professionista sanitario sono tenuti a svolgere la propria attività utilizzando i mezzi scientifici più
idonei a raggiungere il risultato favorevole al paziente-creditore, mentre non è richiesto l'effettivo raggiungimento di un determinato risultato, nella specie la guarigione. L'inadempimento all'obbligazione, pertanto, deve essere desunto non già semplicemente dal mancato raggiungimento del risultato, bensì dalla diligenza richiesta ai fini dell'esecuzione della prestazione professionale. La
diligenza deve essere valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata (ai sensi dell'art. 1176
c.c.) e, ai sensi dell'art. 2236 c.c., qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave
(norma che lascia intendere che l'operatore sanitario, in caso di causazione di un danno al paziente, sia tenuto al relativo risarcimento anche in caso di mera colpa lieve).
Tali prinicipi sono stati sostanzialmente recepiti dall legge (n. 24/2017), che è Parte_5
intervenuta in tale contesto, chiarendo in maniera espressa quanto già sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, qualificando la responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale ex art. 1218 c.c. e ss. (laddove, la medesima legge, qualifica quella dell'esercente la professione sanitaria come extracontrattuale ex artt. 2043 c.c. e ss.). In particolare, l'art. 7 della legge chiarisce che: Parte_5
(i) la struttura sanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c., delle loro condotte dolose o colpose;
(ii) l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043
c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Ed
ancora il secondo comma della disposizione de qua compie, fondamentalmente, un'espressa opera di pagina 7 di 15 estensione analogica, sancendo che il dettame esplicitato nel primo (e, quindi, la natura contrattuale della responsabilità) debba intendersi applicabile anche a tutte quelle prestazioni sanitarie, “svolte in regime di libera professione intramuraria”, ovvero “nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica”, o, da ultimo, “in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, nonché
attraverso la telemedicina”.
Tali principi sono ovviamente riferibili al rapporto “contrattuale” paziente/struttura/medico.
Nella specie si tratta di danni da perdita del rapporto parentale.
E' altresì noto – tuttavia – che la Corte di Cassazione ancora di recente (cfr cass. Civ. n. 5808 del
27.2.2023; Cass. Civ. n. 6386 del 3.3.2023) ha evidenziato che l'azione proposta dai prossimi congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, va qualificata come azione di responsabilità extracontrattuale iure proprio, talchè gli stessi dovranno dare prova del fatto colposo, del pregiudizio derivatone e del nesso causale tra il comportamento dei sanitari e l'evento dannoso. In relazione al nesso causale, poi, il Supremo Collegio ha ribadito il principio secondo cui la prova deve essere fornita in termini probabilistici ovvero “del più probabile che non” e non di assoluta certezza. Si deve cioè verificare, in base a un ragionamento probabilistico, se il comportamento che la struttura avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire o meno l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto.
Ciò posto l'espletata ctu collegiale effettuata in sede di ATP (ed acquisita agli atti) ha rilevato che
“Il sig. era ricoverato in data 18.09.2018 presso il PO di Acireale per “episodio Controparte_2
sincopale e dispnea ingravescente in broncopatico cronico”. Durante la degenza era sottoposto ad indagini strumentali (ECG, ECOCardio e TC Addome) con riscontro di “dilatazione aneurismatica dell'aorta addominale sottorenale a partenza da circa 6 cm caudalmente all'emergenza delle arterie renali (esiti di nefrosurrenectomia sinistra). L'aneurisma ha calibri assiali max di circa 80x85 mm e si estende cranio-caudalmente per 90 mm con coinvolgimento della biforcazione aorto-bisiliaca (diametri dell'arteria iliaca destra pari a circa 20x22 mm e dell'arteria iliaca sinistra pari a circa 20x30 mm…”.
pagina 8 di 15 Le condizioni del paziente risultavano clinicamente ed emodinamicamente stabili. Era pertanto disposto trasferimento presso struttura specializzata per il trattamento della patologia aneurismatica e in data 20.09.2018 era ricoverato presso l'UOC di Chirurgia Vascolare dell'AOU Policlinico di
.. Al momento del trasferimento il paziente si presentava clinicamente ed emodinamicamente CP_5
stabile, come confermato dal dato laboratoristico, nonché dall'emogasanalisi, che poteva considerarsi soddisfacente, sebbene si trattava di soggetto broncopatico cronico…..All'esito dell'intervento chirurgico in urgenza del 24.09.2018 per rottura di Aneurisma Addominale, le condizioni cliniche del de cuius si sono mantenute gravi e compromesse nonostante il supporto farmacologico massivo e lo stretto monitoraggio clinico ricevuto dai sanitari del reparto di Rianimazione del medesimo nosocomio….. La diagnosi di aneurisma fu corretta, così come tempestiva fu la diagnosi di rottura, a
seguito di improvviso peggioramento clinico e conferma strumentale (angio-TC)…...Alla luce della nota patologia aneurismatica (con dimensioni note superiore a 5.5 cm) e noto rischio di rottura, si giudica ingiustificato e non in linea alle buone pratiche la condotta attendista dei sanitari nei giorni
20.09, 21.09, 22.09 e 23.09. Sebbene trattavasi di paziente, anziano e broncopatico, con alto rischio operatorio, l'aver proceduto in condizioni di urgenza, alla data del 24.09 in presenza di rottura aneurismatica, ha compromesso e ridotto significativamente le chance di sopravvivenza dello stesso…… Ove si fosse intervenuti chirurgicamente in elezione, in condizioni di stabilità emodinamica del paziente, il rischio di mortalità dello stesso, atteso il quadro clinico generale e l'età del soggetto, era intorno al 22%. L'avvenuta rottura e il conseguente stato di shock ha elevato il rischio di mortalità oltre il 69%. All'esito dell'intervento chirurgico il paziente, trasferito presso la Rianimazione, ha ricevuto adeguata terapia e sostegno farmacologico, nonché stretto monitoraggio clinico…..L'intervento chirurgico eseguito da specialisti in Chirurgia Vascolare, deve considerarsi attività di media difficoltà. I
sanitari, opportunamente procedevano ad intervento chirurgico per via transfemorale di apposizione di endoprotesi aorto-bisiliaca e corretta esclusione della sacca aneurismatica……Secondo le fonti bibliografiche citate, il rischio di rottura è strettamente connesso alle dimensioni (cfr. pag. 16 “…nei pagina 9 di 15 pazienti con aneurismi dell'aorta addominale di diametro >7 cm, il rischio di rottura eccede il 75%”).
Pertanto alla luce del noto rischio di rottura, risulta incongrua e non in linea alle buone pratiche l'aver atteso l'evento avverso prima di procedere ad intervento chirurgico….Si ravvisa condotta colposa, in ordine al tardivo approccio chirurgico alla patologia aneurismatica, solo in esito all'avvenuta rottura dell'aneurisma…..Il tardivo approccio chirurgico, in condizioni di urgenza, ha significativamente aumentato il rischio di mortalità ad esso correlato (dal 22% al 69%)…..La morte è causalmente correlabile allo shock emorragico conseguente alla rottura, nonché al quadro generale del paziente,
soggetto anziano broncopatico cronico e cardiopatico…..Non sono individuabili ulteriori fattori che interrompono il nesso, ad eccezione dello stato anteriore del soggetto, che deve considerarsi concausa nella causalità della morte……Come già precedentemente affermato, alla luce delle fonti bibliografiche consultate, il rischio di mortalità, ove si fosse intervenuti precocemente in elezione, si attestava intorno al 22%; rischio elevato al 69% e oltre in presenza di franca rottura dell'aneurisma e intervento chirurgico in urgenza.”
Il collegio ha ribadito le proprie conclusioni a fronte dei rilievi di parte convenuta, ponendo a raffronto ulteriori dati statistici e di letteratura scientifica. Le conclusioni appaiono essere sorrette da adeguata motivazione e logiche nel loro esame della vicenda e supportate da dati scientifici e statistici.
E' quindi da ritenersi provato come la condotta negligente dei sanitari della struttura convenuta sia stata la causa del decesso del congiunto degli attori alla luce del principio del più probabile che non,
atteso che a fronte di un rischio del 22% in caso di intervento in elezione si è andati incontro ad un rischio del 69% con l'intervento in urgenza.
E' evidente che l'aumento esponenziale del rischio cui è stato esposto il de cuius non integra una perdita di chance di sopravvivenza, ma si pone quale fatto causale primario idoneo a fondare la responsabilità della convenuta per il decesso dello stesso.
In ordine alle domande iure proprio.
L'interesse fatto valere nello specifico è quello della intangibilità della sfera degli affetti, della pagina 10 di 15 reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e della inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale, che è
la famiglia, la cui tutela trova fondamento nelle norme costituzionali, di cui agli artt. 2, 29 e 30 Cost.
Al riguardo, da anni la giurisprudenza ha elaborato la figura del danno da perdita parentale,
assumendo che “il pregiudizio da perdita o lesione del rapporto parentale rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt 2, 29, 30 della Costituzione. Tale
pregiudizio consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì
nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita,
nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto. In particolare, “Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta. In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato – in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30, 31 Cost. nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della c.d. “Carta di Nizza” è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello “dinamico-
relazionale” (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale,
ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del pagina 11 di 15 restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare
(anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio,
spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare” (Cass., sez. III, 2019/20287).
Il danno da perdita del rapporto parentale viene così a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che il congiunto subisce, in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di persona cui è legato da un rapporto di natura familiare e/o affettiva;
esso riassume in sé i caratteri del danno esistenziale, in quanto afferente alla sfera dinamico-relazionale del soggetto interessato (reazione esterna), più quelli propri del danno morale, inteso come sofferenza intima
(aspetto interno) del superstite.
Siffatta tipologia di danno va liquidata in via equitativa, tenendo conto delle tabelle del Tribunale di
IL e del rapporto di vicinanza e di affetto, specificatamente considerando che esse ricomprendono sia l'interiore sofferenza morale soggettiva che quella riflessa sul piano dinamico-relazionale; la liquidazione del pregiudizio, quindi, implica la sussistenza di uno o entrambi i profili di cui si compone il danno non patrimoniale e impone al giudice di valutarne (ricorrendo, anche, ad elementi presuntivi)
l'effettiva gravità ed entità, in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso.
Sulla scia di tali considerazioni è possibile desumere le seguenti, quanto immediate, conseguenze logico-giuridiche: a) in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una pagina 12 di 15 componente intrinseca (Cass., sez. III, 2021/8622); b) ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, la congiunta attribuzione del danno morale (non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di risarcimento, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo), e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (sul piano dinamico -relazionale), rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente;
c) in ossequio a
Cass. 2021 n. 10579, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età
del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione,
salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
In applicazione dei suesposti i principi, appare utile considerare, quanto alla fattispecie in esame,
che gli attori, figli e coniuge del de cuius (come da certificati in atti), vanno accreditati di un grado di intensità del vincolo parentale tale da potersi presumere integralmente la lesione dell'aspetto interiore del danno, quale intimo dolore subito per la perdita del prossimo congiunto (Cass., sez. III,
2021/14422); uguale ragionamento d'altra parte può farsi a riguardo dei profili dinamico-relazionali in considerazione della piena dimostrazione dello speciale e concreto sconvolgimento della vita familiare e di relazione esterna,.
Ne viene un riconoscimento pari al seguente valore indennitario sì come predisposto dalle vigenti tabelle di IL (anno 2024) ed integrate dai nuovi criteri del danno parentale del 4 giugno 2024,
pagina 13 di 15 specificatamente prescriventi un valore a punto di €. 3911.00:
circostanze di fatto rilevanti: età della vittima (84 anni) – età della congiunta Parte_1
rimasta in vita (51 anni) – convivenza 0 – sopravvivenza di altri componenti il nucleo familiare primario: 9 – qualità ed intensità del rapporto affettivo: 0; totale: punti 35 €. 136885.00;
circostanze di fatto rilevanti: età della vittima (84 anni) – età del congiunto Parte_2
rimasto in vita (56 anni) – convivenza: 0 – sopravvivenza di altri componenti il nucleo familiare primario: 9 – qualità ed intensità del rapporto affettivo: 0; totale: punti 35 = €. 136885.00;
AR GI: circostanze di fatto rilevanti: età della vittima (84 anni) – età del congiunto rimasto in vita (53 anni) – convivenza: 0 – sopravvivenza di altri componenti il nucleo familiare primario: 9 –
qualità ed intensità del rapporto affettivo: 0; totale: punti 35 = €. 136885.00;
CA LF: circostanze di fatto rilevanti: età della vittima (84 anni) – età del congiunto rimasto in vita (80 anni) – convivenza: 16 – sopravvivenza di altri componenti il nucleo familiare primario: 9 –
qualità ed intensità del rapporto affettivo: 0; totale: punti 45 = €. 175995.00;
con la conseguente liquidazione, in favore di ciascuno, degli importi come sopra determinati in uno agli interessi al tasso legale dal dì della presente statuizione sino al soddisfo.
Le spese del giudizio vanno poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, udito il procuratore dell'attore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , , contro Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, disattesa ogni ulteriore Controparte_1
istanza, così provvede:
1. condanna la convenuta Controparte_1
al pagamento – a titolo di risarcimento danni iure proprio - in favore di
[...]
e della somma di € 136885.00 per Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 14 di 15 ciascuno;
di della somma di € 175995.00, il tutto oltre interessi legali fino al Parte_4
soddisfo;
2. condanna la convenuta Controparte_1
al rimborso delle spese del giudizio in favore di parte attrice, liquidate in
[...]
complessivi € 20500,00 per compensi, € 286.00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3. condanna la convenuta Controparte_1
al rimborso delle spese del giudizio di ATP in favore di
[...] Parte_1
liquidate in complessivi € 4500.00 per compensi, € 286.00 per spese, € 1672.00 per rimborso compensi ctu, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania l'1 aprile 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
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