Articolo 24 della Legge 5 marzo 1961, n. 90
Articolo 23Articolo 25
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29 marzo 1961
Art. 24. (Congedo ordinario)

L'operaio in servizio da almeno 12 mesi ha diritto ad un congedo ordinario annuale della durata di 18 giorni lavorativi.
La durata dal congedo ordinario di cui al precedente gomma e' elevato a 20 e a 24 giorni lavorativi nel confronti dell'operaio che abbia compiuto rispettivamente 5, 10 anni di servizio.
La durata del congedo e' aumentata di 15 giorni nel confronti dell'operaio che deve contrarre matrimonio.
L'operaio non puo' rinunciare al congedo ordinario, che deve essere fruito nel corso dell'anno. L'Amministrazione ha facolta' di stabilire, in relazione alle esigenze di lavoro, il periodo nel quale il congedo puo' Onere fruito.
Entrata in vigore il 29 marzo 1961