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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 24/04/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 4191/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4191/2024 promossa da:
(C.F: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
VALERIA BONVINI e LUIGI BANDI, entrambi del Foro di Pavia;
RICORRENTE contro
(C.F/P.I: ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede legale in Vigevano (PV), Corso Novara n. 45.
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Occupazione senza titolo di immobile.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10.04.2025.
Concisa esposizione del fatto e svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. del 18.11.2024, conveniva in giudizio la Parte_1
esponendo, in fatto, che: Controparte_1
- in data 06.10.2022 stipulava con la società convenuta un contratto di locazione ad uso commerciale, regolarmente registrato in data 24.10.2022 al n. 002047 serie 3T, avente ad oggetto le unità immobiliari ubicate in Vigevano (PV) al Corso Novara n. 45 e costituite da negozio a piano strada e deposito nello scantinato, rispettivamente così identificate al N.C.E.U. del Comune di Vigevano: - Fg. 20 - mapp. 74 - sub.
4 - cat. C/1 - cl.
6 - Rend. € 921,10 per il negozio - Fg. 20
- mapp. 74 - sub. 513 - cat. A/10 - cl.
1 - Rend. € 930,91 per l'ufficio;
pagina 1 di 9 - il contratto prevedeva il pagamento di un canone annuo di locazione pari ad € 5.400,00, da versarsi in rate mensili anticipate di € 450,00 ciascuna entro il primo giorno di ogni mese, oltre al pagamento delle spese condominiali (cfr. doc. 1, punti 3 e 16);
- le parti avevano concordato al punto 6 che: “Il mancato puntuale pagamento del canone, ovvero il mancato puntuale pagamento degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone o di due rate degli oneri accessori, costituirà motivo di risoluzione ipso iure del contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 c.c. Il mancato puntuale pagamento sia del canone sia degli oneri accessori costituirà immediatamente in mora il conduttore al fine del decorso degli interessi di legge”;
- la conduttrice era rimasta morosa nel pagamento del canone relativo al mese di gennaio 2024 e per quattro rate di oneri accessori (spese condominiali) di importo pari ad € 245,00 ciascuna, in particolare delle rate condominiali nn. 5, 6, 7 e 8 scadute tra il 25.08.2023 ed il 24.12.2023, come da comunicazione inoltrata al proprietario dall'amministratore del condominio (cfr. doc. 2);
- il locatore, essendone maturati i presupposti, dichiarava quindi a mezzo pec in data 25.01.2024 di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., intimando alla conduttrice il rilascio dell'immobile concesso in locazione entro la data del 25.04.2024 (cfr. doc.
3);
- la conduttrice non rilasciava l'immobile nel termine intimatole, continuando ad occupare i locali di proprietà dell'intimante senza più alcun titolo e senza aver più nulla corrisposto né a titolo di canone locatizio, né a titolo di pagamento delle spese accessorie;
- sebbene da una successiva verifica con lo studio di amministrazione condominiale si apprendeva che alla data di inoltro della missiva p.e.c. la conduttrice avesse in realtà pagato la rata n. 5 scaduta il 25.08.2023 ed il saldo delle rate n. 3 e 4 precedenti, rimanevano comunque impagate alla data della missiva un canone di locazione ed almeno tre rate condominiali (n. 6-8), motivo per il quale il contratto si era comunque risolto di diritto ex art. 1456 c.c.;
- ed ancora, nel mese di settembre 2024, dopo che l'amministratore del condominio aveva provveduto ad effettuare la chiusura del bilancio per la gestione 2022/2023 con conguaglio tra le voci di spesa richieste a preventivo bilancio e le voci di spese effettivamente sostenute, il locatore riceveva sollecito di pagamento “aggiornato” per gli importi non versati dalla società conduttrice, pari ad € 361,48 per saldo gestione 2022/2023, nonché € 336,00 per le rate del preventivo di spesa della gestione ordinaria 2023/204 scadute rispettivamente il 01.07.2024 (rata 2), 01.08.2024 (rata
3) e 01.09.2024 (rata 4) mai corrisposte, con quantificazione del debito per la posizione della in complessivi € 697,48, a cui si aggiungevano due rate relative al Controparte_1
pagina 2 di 9 preventivo di spesa gestione ordinaria 2023/2024 di € 112,00 cadauna scadute rispettivamente il
01.10.2024 (rata 5) e il 01.11.2024 (rata 6), per un totale di ulteriori € 224,00, come evincibile dal prospetto allegato alla missiva dell'amministratore del 13.09.2024 (cfr. doc. 6);
- nonostante l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione, la società convenuta continuava ad occupare l'immobile senza più alcun titolo cagionando così un danno da occupazione illegittima.
Tutto quanto premesso, chiedeva all'intestato Tribunale di “1) accertare e Parte_1
dichiarare che il contratto di locazione ad uso commerciale sottoscritto in data 06.10.2022 si è risolto ipso jure ai sensi dell'art. 1456 c.c. in data 25 Gennaio 2024 in forza della operatività della clausola risolutiva espressa di cui al punto 6) del citato contratto di locazione;
2) ordinare alla società
[...]
limitata semplificata, in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_2
di consegnare immediatamente, liberi e sgomberi da persone e/o cose, le unità immobiliari ubicate in
Vigevano (PV) al Corso Novara n. 45 e costituite da negozio a piano strada e deposito nello scantinato, salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionati dalla società conduttrice agli immobili tutti che ci si riserva di quantificare in altro autonomo giudizio all'esito della restituzione degli immobili medesimi 3) condannare la società Controparte_2
limitata semplificata, in persona del suo legale rappresentante p.t., a corrispondere al
[...] ricorrente Sig. una indennità per l'occupazione sine titulo da essa fatto degli Parte_1 immobili, nella misura che sarà quantificata da parte dell'Ill.mo Giudicante adito, in un importo equivalente a quello del canone mensile di locazione ovvero in una veriore e diversa misura ritenuta di giustizia da parte dell'Ill.mo Giudice, e ciò a decorrere dalla data di risoluzione di diritto del contratto
(25 Gennaio 2024) sino al momento effettivo della restituzione;
4) condannare la società
[...]
limitata semplificata, in persona del suo legale rappresentante p.t. Controparte_2
a corrispondere al Sig. la somma complessiva di Euro 1.371,48 (così quantificata Parte_1
per le causali esplicitate al punto 14 del ricorso introduttivo) a titolo di risarcimento del danno patito dal medesimo in conseguenza del mancato rilascio degli immobili per cui è causa, oltre alle spese accessorie dovute per le rate delle spese condominiali che andranno a scadere sino alla data dell'effettivo rilascio nella misura che verrà quantificata dall'Amministrazione del Condominio nel quale sono allocati gli immobili per cui è causa;
5) condannare, in ogni caso, parte resistente al pagamento delle spese processuali e dei compensi di procedura, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, C.P.A. 4% ed I.V.A. 22% come per legge.”.
pagina 3 di 9 La pur ritualmente evocata con notifica a mezzo PEC del presso il Controparte_1
domicilio digitale estratto dai pubblici elenchi INI-PEC (v. Rdac “eml” del 29.11.2024), non si costituiva in giudizio e alla prima udienza ex art. 420 c.p.c. del 22.01.2025 veniva dichiarata contumace.
Sciogliendo la riserva assunta, il Giudice - “premesso che: il procedimento previsto dall'art. 447-bis c.p.c. si applica a tutte le controversie comunque collegate alla materia della locazione (cfr. Cass. n.
8114/2013); - in linea generale, non può sorgere alcun dubbio che, ai sensi dell'art. 447-bis c.p.c., rimanga assoggettata al rito locatizio ogni domanda concernente il pagamento di somme dovute in dipendenza di un siffatto rapporto (Cass. n. 9907/1998); - la questione se debba riconoscersi la sussistenza di una causa in materia di locazione anche nel caso in cui il contratto sia già cessato per scadenza del termine, ovvero si sia altrimenti risolto per morosità o per altro inadempimento contrattuale, è stata risolta in senso positivo dalla giurisprudenza di legittimità, sulla base della granitica opinione che riconosce natura contrattuale alla responsabilità del conduttore disciplinata dall'art. 1591 c.c. perché deriva dalla violazione dell'obbligo di restituire la cosa locata alla cessazione del contratto (cfr. Cass. n. 38588/2021; conf. Cass. n. 3183/2006); e considerato che: - la qualificazione della domanda viene operata sulla scorta del petitum e della causa petendi allegati da chi agisce in giudizio;
- il ricorrente agisce ex art. 447-bis c.p.c. chiedendo di ordinare alla convenuta il rilascio dell'immobile locato e di corrispondere una
“indennità per l'occupazione sine titulo…in un importo equivalente a quello del canone mensile di locazione…”, previo accertamento che il contratto “…si è risolto ipso jure ai sensi dell'art. 1456 c.c. in data 25 gennaio 2024 in forza della operatività della clausola risolutiva espressa di cui al punto 6) del citato contratto di locazione”; - non può condividersi, in ragione del petitum e della causa petendi, la diversa qualificazione di mera “occupazione senza titolo” della domanda di accertamento, al fine di sottrarre la causa al rito locatizio (corretto) ed al procedimento di mediazione obbligatoria in materia ex art. 5, co. 1 D.lgs. n. 28 del 2010 e s.m.i., non previamente esperito dal ricorrente;
” (ord. 25.01.2025) - rilevava l'improcedibilità della domanda ed assegnava a parte ricorrente il termine di legge per introdurre il procedimento di mediazione innanzi al competente Organismo, rinviando per la verifica della procedibilità della domanda e, in caso di mancata conciliazione, per contestuale discussione orale ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Quindi, all'udienza del 10.04.2025, verificata preliminarmente la procedibilità della domanda per mancato raggiungimento di un accordo in sede di mediazione, come da verbale negativo del 03.04.2025, la causa veniva discussa oralmente e decisa come da dispositivo letto in udienza, riservando il deposito della sentenza nel termine di quindici giorni.
Ragioni giuridiche della decisione
pagina 4 di 9 §1. Nel merito è documentalmente provata la stipulazione tra le parti del contratto di locazione in data
06.10.2022 (cfr. doc. 1A), regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di
Vigevano, il 24.10.2022 (cfr. doc. 1B), in forza del quale concedeva in locazione Parte_1
ad uso non abitativo alla limitata semplificata, Controparte_2 rappresentata dall'amministratore unico pro-tempore, le unità immobiliari ubicate in Vigevano (PV),
Corso Novara n. 45, costituite da un negozio a piano strada e deposito nello scantinato, catastalmente identificate come in atti, per la durata di anni 6, tacitamente rinnovabili in mancanza di disdetta (art. 1).
1.1 Il canone era pattuito in € 5.400,00 annui, da pagarsi in rate mensili anticipate di € 450,00 ciascuna il primo giorno di ogni mese (art. 3); risultavano espressamente poste a carico del conduttore anche “(…) le spese condominiali e quelle di cui all'art. 9 della Legge 392/78, per il cui pagamento il conduttore provvederà direttamente presso l'amministrazione del caseggiato” (art. 16).
1.2 Per quanto qui rileva, l'art. 6 del contratto prevedeva espressamente che “(…) Il mancato puntuale pagamento del canone, ovvero il mancato puntuale pagamento degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone o di due rate degli oneri accessori, costituirà motivo di risoluzione ipso iure del contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 c.c. Il mancato puntuale pagamento sia del canone sia degli oneri accessori costituirà immediatamente in mora il conduttore al fine del decorso degli interessi di legge”.
1.3 Con comunicazione inviata a mezzo p.e.c. in data 25.01.2024 (cfr. doc. 3) - regolarmente consegnata nella casella di destinazione (corrispondente al domicilio digitale estratto Email_1
dai registri ini-pec; v. all. nota di dep. del 15.01.2025), come da ricevuta di avvenuta consegna in allegato
- il locatore, per il tramite del legale incaricato, contestava alla conduttrice il mancato pagamento del canone di locazione per il mese di gennaio 2024, nonché l'omesso pagamento di n. 4 rate per oneri accessori (spese condominiali) relativi all'unità immobiliare in oggetto scadute nel periodo 25.08.2023 -
24.12.2023, per complessivi € 1.225,00, come riportava il sollecito di pagamento delle quote condominiali inoltrato alla proprietà dall'amministratore p.t. del condominio in data 17.01.2024 (cfr. doc.
2); invocando la clausola n. 6 del contratto di locazione, “in funzione dell'inadempimento contrattuale alla Vostra società addebitabile per come supra dettagliato”, dichiarava quindi espressamente “di volersi valere ad ogni effetto di legge della clausola risolutiva espressa pattuita ex art. 1456 c.c. nella citata convenzione contrattuale”, intimando il rilascio dell'unità concessa in locazione, libera da persone e cose, entro tre mesi dalla comunicazione (25.04.2024), con riserva di adire le vie legali in difetto di spontaneo rilascio.
1.4 Ciò posto, le domande svolte dal ricorrente meritano accoglimento.
pagina 5 di 9 1.5 Mette conto ricordare che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, è principio assolutamente consolidato in giurisprudenza, quello secondo cui: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 13533/2001; v. tra le tante, Cass. n. 22244/2022; Cass. n.
127/2022; Cass. n. 3587/2021; Cass. n. 17403/2020; Cass. n. 13685/2019; Cass. n. 25584/2018; Cass. n.
826/2015). Il medesimo principio è applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto o tardivo adempimento (cfr.
Cass. n. 2554/2023).
1.6 Nel caso di specie, l'odierno ricorrente ha allegato l'inadempimento della società conduttrice nel pagamento di una mensilità del canone di locazione (mese di gennaio 2024) e di almeno tre rate scadute in relazione agli oneri condominiali (tenuto conto della parziale rettifica con riferimento alla rata n. 5 del
2023, in realtà pagata con bonifico del 08.08.2023; cfr. doc. 4), ritenendo integrati - alla data della missiva del 25.01.2024 - i presupposti per la risoluzione di diritto del contratto in forza della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 6 del contatto.
1.7 Si osserva che non è revocabile in dubbio che la detta clausola contrattuale integri una idonea clausola risolutiva espressa, atteso che il suo tenore letterale non fa riferimento genericamente all'inadempimento di tutte le obbligazioni o delle clausole contrattuali, ma ne elenca alcune ben individuate, tra cui, appunto, il mancato puntuale pagamento del canone pattuito (art. 3) ovvero il mancato puntuale pagamento degli oneri accessori (art. 16), in entrambi i casi quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone o di due rate degli oneri accessori. Non può venire dunque in evidenza l'altro orientamento della Suprema Corte (v. ad es. Cass. n. 1950/2009) secondo cui “Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, restando estranea alla norma di cui all'art. 1456 cod. civ. la clausola redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto, con la conseguenza che, in tale ultimo caso, l'inadempimento non risolve di diritto il contratto, sicchè di esso deve essere valutata l'importanza in relazione alla economia del contratto stesso, non essendo sufficiente l'accertamento della sola colpa, come previsto, invece, in presenza di una valida clausola risolutiva espressa”.
1.8 Premesso tale rilievo, si deve perciò ribadire che, il tenore della clausola n. 6 invocata dal locatore nella comunicazione inoltrata alla committente (a differenza, ad esempio, della clausola n. 17) afferisce a fatti d'inadempimento specificamente individuati nel “mancato puntale pagamento” (e non nel solo pagina 6 di 9 ritardato pagamento) a cui annette l'espressione secondo cui “Il mancato puntuale pagamento…costituirà motivo di risoluzione ipso iure del contratto ai sensi di quanto previsto dall'art.
1456 c.c.”. Ebbene, essa è idonea a sussumere come violazione, tale da giustificare la risoluzione in forza della clausola risolutiva espressa, di quanto nel contratto è previsto come obbligazione di pagamento posta a carico del conduttore, collegata al superamento della soglia quantitativa agevolmente determinabile per relationem.
1.9 Ne segue che, secondo il tenore della clausola n. 6, integrava senza dubbio una violazione della pattuizione negoziale il mancato pagamento di n. 3 rate per le spese condominiali già scadute (in particolare, le rate n. 6, 7 e 8 del periodo di gestione 2023, scadute rispettivamente il 25.09.2023, il
25.10.2023 e il 24.12.2023; cfr. doc. 2 e 6 cit.) e di almeno n. 1 canone di locazione (per il mese di gennaio 2024), il cui “importo non pagato” - pari a complessivi € 1.185,00 [di cui € 735,00 per spese condominiali insolute ed € 450,00 per canone di locazione] - superava quello di due rate degli oneri accessori e finanche di due mensilità del canone pattuito.
1.10 Nel presente giudizio la convenuta, pur partecipando al procedimento di mediazione disposta d'ufficio dopo la prima udienza (v. verbale di mediazione del 03.04.2025 con esito negativo), ha poi scelto di rimanere contumace.
Se ciò ostacola la formazione di fatti pacifici (ex art. 115, co. 1 c.p.c.), la situazione processuale certamente non consente alla stessa di provare il fatto estintivo dell'avvenuto adempimento o altro fatto impeditivo dell'altrui diritto, non rilevabile d'ufficio.
1.11 Ebbene, richiamato il principio di diritto secondo cui “la risoluzione di diritto di un contratto, prevista dai contraenti con apposita pattuizione quale conseguenza dell'inadempimento - di qualsiasi entità - di una determinata obbligazione non si verifica automaticamente, ma solo nel momento in cui il contraente, nel cui interesse la clausola sia stata pattuita, comunichi all'altro contraente inadempiente che intende avvalersi della clausola stessa” (così, in motivazione, Cass. n. 5455/1997; in senso conf.
Cass. n. 7178/2002; v. da ultimo in Cass. n. 9369/2024), va pertanto dichiarata l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione inter-partes a far data dalla comunicazione del 25.01.2024 (cfr. doc. 3 cit.), regolarmente ricevuta dalla società conduttrice, a seguito del verificarsi di un fatto obiettivo, previsto dalle parti come determinante lo scioglimento del rapporto. 1.12 Non è invece necessario, in questa sede, vagliare anche l'importanza dell'inadempimento ex art. 1455 c.c., atteso che “la pattuizione di una clausola risolutiva espressa esclude che la gravità dell'inadempimento possa essere valutata dal giudice nei casi già previsti dalle parti” (cfr. Cass. n. 29301/2019; conf. Cass. n. 27692/2021).
§2. In ragione della protratta occupazione dell'immobile locato, trovano così applicazione gli artt. 1590
e 1591 c.c.
pagina 7 di 9 2.1 Pertanto, tenuto conto del tempo trascorso e della natura commerciale della locazione, la
[...] va condannata all'immediato rilascio dell'immobile sito in Vigevano (PV), Corso Controparte_1
Novara n. 45 identificato catastalmente al NCEU Foglio 20, part. 74, sub. 4, Cat. C/1e Foglio 20, part. 74, sub. 513, Cat. A/10, libero da cose e persone, anche interposte, in favore di Parte_1
2.2 Allo stesso tempo, deve essere accolta la domanda di condanna al pagamento (rectius, di risarcimento del danno da ritardata restituzione dell'immobile) di una indennità di occupazione pari al canone pattuito e degli oneri accessori maturati e maturandi per il periodo successivo alla risoluzione del contratto e fino alla effettiva riconsegna, pacifico essendo che, ai sensi dell'art. 1591 c.c., il conduttore in mora a restituire la cosa locata (v. nuovamente doc. 3 e art. 6, ultima parte, del contratto) è tenuto a dare al locatore il
“corrispettivo convenuto” (salvo il maggior danno) per il suo godimento protratto oltre la scadenza (o risoluzione) del contratto e fino alla riconsegna effettiva (così Cass. n. 5448/1990; Cass. n. 8076/2002;
Cass. n. 14527/2022). Con la precisazione che nella nozione di “corrispettivo convenuto” di cui all'art. 1591 c.c., deve ricomprendersi ogni obbligazione pecuniaria pattuita e quindi anche gli oneri condominiali, che per contratto siano stati posti a carico del conduttore (cfr. Cass. n. 17201/2002).
2.3 Ne consegue che la società convenuta va condannata al pagamento in favore del ricorrente dei seguenti importi:
- € 450,00 a titolo di canone scaduto di gennaio 2024;
- € 6.750,00 a titolo di indennità di occupazione per il godimento protratto nel periodo dal
01.02.2024 alla data di pubblicazione della presente sentenza (€ 450,00 x 15 mesi);
- € 450,00 per ogni mese successivo alla pubblicazione della sentenza e quindi dal 01.01.2025 e così fino all'effettivo rilascio, il tutto oltre interessi legali di mora dalle singole scadenze al soddisfo effettivo;
- € 1.257,48 per oneri accessori a titolo di spese condominiali anticipate (v. contabile di bonifico del 05.03.2025, cfr. doc. 14) e maturate nel periodo gestioni ordinarie 2022/2023 e 2023/2024, come da documentazione allegata al ricorso (cfr. doc. 2 e 6) e da quella ulteriore formatasi nel corso del processo, con i relativi allegati giustificativi acclusi nella intimazione di pagamento inoltrata al condòmino dall'amministratore del condominio pro-tempore in data 25.02.2025 (doc.
13).
§3. Le spese del giudizio e quelle - documentate (v. doc. 8-12) - inerenti al procedimento di mediazione obbligatoria seguono la soccombenza di parte convenuta ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come nel dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m. da ultimo con D.M. 147/2022 (rito locatizio;
scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00; fasi di studio e introduttiva, valori medi;
fase decisionale con i valori minimi tenuto conto della semplicità della questione trattata ed in proporzione pagina 8 di 9 alla effettiva attività prestata in sede di discussione orale;
esclusa la fase istruttoria, non essendosi svolta attività).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accerta e dichiara che il contratto di locazione ad uso commerciale, stipulato in data 06.10.2022
e registrato in data 24.10.2022 all'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Vigevano al n. 2047 – Serie 3T, avente ad oggetto l'immobile sito in Vigevano (PV), Corso Novara n. 45 identificato catastalmente al NCEU Foglio 20, part. 74, sub. 4, Cat. C/1e Foglio 20, part. 74, sub.
513, Cat. A/10, si è risolto di diritto alla data del 25.01.2024;
• condanna (C.F: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., al rilascio immediato dell'immobile indicato al capo che precede, libero da cose e persone, anche interposte, in favore di;
Parte_1
• condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_1
in favore di dei seguenti importi: - € 450,00 a titolo di canone scaduto di Parte_1
gennaio 2024; - € 6.750,00 a titolo di indennità di occupazione per il godimento protratto nel periodo dal 01.02.2024 alla data di pubblicazione della presente sentenza (€ 450,00 x 15 mesi);
-€ 450,00 per ogni mese successivo alla pubblicazione della sentenza e quindi dal 01.01.2025 e così fino all'effettivo rilascio, il tutto oltre interessi legali di mora dalle singole scadenze al soddisfo effettivo;
- € 1.257,48 per oneri accessori a titolo di spese condominiali anticipate e maturate nel periodo gestioni ordinarie 2022/2023 e 2023/2024;
• condanna la parte contumace soccombente al rimborso delle spese del giudizio e di mediazione obbligatoria in favore della parte ricorrente vittoriosa, che si liquidano in € 190,32 per spese di avvio di mediazione obbligatoria, € 1.104,00 (oltre Iva, se dovuta) per indennità di mediazione,
€ 441,00 per compensi di mediazione obbligatoria (fase di attivazione), € 545,00 per esborsi (c.u.
e marca), € 3.408,00 per compensi di giudizio (così determinati: € 1.822,00 fase studio, € 777,00 fase intr.; € 809,00 fase dec.), oltre 15% rimb.forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;
• fissa il termine di 15 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo a verbale alla parte presente.
Così è deciso in Pavia, lì 10 aprile 2025 Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti
Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2025 pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4191/2024 promossa da:
(C.F: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
VALERIA BONVINI e LUIGI BANDI, entrambi del Foro di Pavia;
RICORRENTE contro
(C.F/P.I: ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede legale in Vigevano (PV), Corso Novara n. 45.
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Occupazione senza titolo di immobile.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10.04.2025.
Concisa esposizione del fatto e svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. del 18.11.2024, conveniva in giudizio la Parte_1
esponendo, in fatto, che: Controparte_1
- in data 06.10.2022 stipulava con la società convenuta un contratto di locazione ad uso commerciale, regolarmente registrato in data 24.10.2022 al n. 002047 serie 3T, avente ad oggetto le unità immobiliari ubicate in Vigevano (PV) al Corso Novara n. 45 e costituite da negozio a piano strada e deposito nello scantinato, rispettivamente così identificate al N.C.E.U. del Comune di Vigevano: - Fg. 20 - mapp. 74 - sub.
4 - cat. C/1 - cl.
6 - Rend. € 921,10 per il negozio - Fg. 20
- mapp. 74 - sub. 513 - cat. A/10 - cl.
1 - Rend. € 930,91 per l'ufficio;
pagina 1 di 9 - il contratto prevedeva il pagamento di un canone annuo di locazione pari ad € 5.400,00, da versarsi in rate mensili anticipate di € 450,00 ciascuna entro il primo giorno di ogni mese, oltre al pagamento delle spese condominiali (cfr. doc. 1, punti 3 e 16);
- le parti avevano concordato al punto 6 che: “Il mancato puntuale pagamento del canone, ovvero il mancato puntuale pagamento degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone o di due rate degli oneri accessori, costituirà motivo di risoluzione ipso iure del contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 c.c. Il mancato puntuale pagamento sia del canone sia degli oneri accessori costituirà immediatamente in mora il conduttore al fine del decorso degli interessi di legge”;
- la conduttrice era rimasta morosa nel pagamento del canone relativo al mese di gennaio 2024 e per quattro rate di oneri accessori (spese condominiali) di importo pari ad € 245,00 ciascuna, in particolare delle rate condominiali nn. 5, 6, 7 e 8 scadute tra il 25.08.2023 ed il 24.12.2023, come da comunicazione inoltrata al proprietario dall'amministratore del condominio (cfr. doc. 2);
- il locatore, essendone maturati i presupposti, dichiarava quindi a mezzo pec in data 25.01.2024 di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., intimando alla conduttrice il rilascio dell'immobile concesso in locazione entro la data del 25.04.2024 (cfr. doc.
3);
- la conduttrice non rilasciava l'immobile nel termine intimatole, continuando ad occupare i locali di proprietà dell'intimante senza più alcun titolo e senza aver più nulla corrisposto né a titolo di canone locatizio, né a titolo di pagamento delle spese accessorie;
- sebbene da una successiva verifica con lo studio di amministrazione condominiale si apprendeva che alla data di inoltro della missiva p.e.c. la conduttrice avesse in realtà pagato la rata n. 5 scaduta il 25.08.2023 ed il saldo delle rate n. 3 e 4 precedenti, rimanevano comunque impagate alla data della missiva un canone di locazione ed almeno tre rate condominiali (n. 6-8), motivo per il quale il contratto si era comunque risolto di diritto ex art. 1456 c.c.;
- ed ancora, nel mese di settembre 2024, dopo che l'amministratore del condominio aveva provveduto ad effettuare la chiusura del bilancio per la gestione 2022/2023 con conguaglio tra le voci di spesa richieste a preventivo bilancio e le voci di spese effettivamente sostenute, il locatore riceveva sollecito di pagamento “aggiornato” per gli importi non versati dalla società conduttrice, pari ad € 361,48 per saldo gestione 2022/2023, nonché € 336,00 per le rate del preventivo di spesa della gestione ordinaria 2023/204 scadute rispettivamente il 01.07.2024 (rata 2), 01.08.2024 (rata
3) e 01.09.2024 (rata 4) mai corrisposte, con quantificazione del debito per la posizione della in complessivi € 697,48, a cui si aggiungevano due rate relative al Controparte_1
pagina 2 di 9 preventivo di spesa gestione ordinaria 2023/2024 di € 112,00 cadauna scadute rispettivamente il
01.10.2024 (rata 5) e il 01.11.2024 (rata 6), per un totale di ulteriori € 224,00, come evincibile dal prospetto allegato alla missiva dell'amministratore del 13.09.2024 (cfr. doc. 6);
- nonostante l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione, la società convenuta continuava ad occupare l'immobile senza più alcun titolo cagionando così un danno da occupazione illegittima.
Tutto quanto premesso, chiedeva all'intestato Tribunale di “1) accertare e Parte_1
dichiarare che il contratto di locazione ad uso commerciale sottoscritto in data 06.10.2022 si è risolto ipso jure ai sensi dell'art. 1456 c.c. in data 25 Gennaio 2024 in forza della operatività della clausola risolutiva espressa di cui al punto 6) del citato contratto di locazione;
2) ordinare alla società
[...]
limitata semplificata, in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_2
di consegnare immediatamente, liberi e sgomberi da persone e/o cose, le unità immobiliari ubicate in
Vigevano (PV) al Corso Novara n. 45 e costituite da negozio a piano strada e deposito nello scantinato, salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionati dalla società conduttrice agli immobili tutti che ci si riserva di quantificare in altro autonomo giudizio all'esito della restituzione degli immobili medesimi 3) condannare la società Controparte_2
limitata semplificata, in persona del suo legale rappresentante p.t., a corrispondere al
[...] ricorrente Sig. una indennità per l'occupazione sine titulo da essa fatto degli Parte_1 immobili, nella misura che sarà quantificata da parte dell'Ill.mo Giudicante adito, in un importo equivalente a quello del canone mensile di locazione ovvero in una veriore e diversa misura ritenuta di giustizia da parte dell'Ill.mo Giudice, e ciò a decorrere dalla data di risoluzione di diritto del contratto
(25 Gennaio 2024) sino al momento effettivo della restituzione;
4) condannare la società
[...]
limitata semplificata, in persona del suo legale rappresentante p.t. Controparte_2
a corrispondere al Sig. la somma complessiva di Euro 1.371,48 (così quantificata Parte_1
per le causali esplicitate al punto 14 del ricorso introduttivo) a titolo di risarcimento del danno patito dal medesimo in conseguenza del mancato rilascio degli immobili per cui è causa, oltre alle spese accessorie dovute per le rate delle spese condominiali che andranno a scadere sino alla data dell'effettivo rilascio nella misura che verrà quantificata dall'Amministrazione del Condominio nel quale sono allocati gli immobili per cui è causa;
5) condannare, in ogni caso, parte resistente al pagamento delle spese processuali e dei compensi di procedura, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, C.P.A. 4% ed I.V.A. 22% come per legge.”.
pagina 3 di 9 La pur ritualmente evocata con notifica a mezzo PEC del presso il Controparte_1
domicilio digitale estratto dai pubblici elenchi INI-PEC (v. Rdac “eml” del 29.11.2024), non si costituiva in giudizio e alla prima udienza ex art. 420 c.p.c. del 22.01.2025 veniva dichiarata contumace.
Sciogliendo la riserva assunta, il Giudice - “premesso che: il procedimento previsto dall'art. 447-bis c.p.c. si applica a tutte le controversie comunque collegate alla materia della locazione (cfr. Cass. n.
8114/2013); - in linea generale, non può sorgere alcun dubbio che, ai sensi dell'art. 447-bis c.p.c., rimanga assoggettata al rito locatizio ogni domanda concernente il pagamento di somme dovute in dipendenza di un siffatto rapporto (Cass. n. 9907/1998); - la questione se debba riconoscersi la sussistenza di una causa in materia di locazione anche nel caso in cui il contratto sia già cessato per scadenza del termine, ovvero si sia altrimenti risolto per morosità o per altro inadempimento contrattuale, è stata risolta in senso positivo dalla giurisprudenza di legittimità, sulla base della granitica opinione che riconosce natura contrattuale alla responsabilità del conduttore disciplinata dall'art. 1591 c.c. perché deriva dalla violazione dell'obbligo di restituire la cosa locata alla cessazione del contratto (cfr. Cass. n. 38588/2021; conf. Cass. n. 3183/2006); e considerato che: - la qualificazione della domanda viene operata sulla scorta del petitum e della causa petendi allegati da chi agisce in giudizio;
- il ricorrente agisce ex art. 447-bis c.p.c. chiedendo di ordinare alla convenuta il rilascio dell'immobile locato e di corrispondere una
“indennità per l'occupazione sine titulo…in un importo equivalente a quello del canone mensile di locazione…”, previo accertamento che il contratto “…si è risolto ipso jure ai sensi dell'art. 1456 c.c. in data 25 gennaio 2024 in forza della operatività della clausola risolutiva espressa di cui al punto 6) del citato contratto di locazione”; - non può condividersi, in ragione del petitum e della causa petendi, la diversa qualificazione di mera “occupazione senza titolo” della domanda di accertamento, al fine di sottrarre la causa al rito locatizio (corretto) ed al procedimento di mediazione obbligatoria in materia ex art. 5, co. 1 D.lgs. n. 28 del 2010 e s.m.i., non previamente esperito dal ricorrente;
” (ord. 25.01.2025) - rilevava l'improcedibilità della domanda ed assegnava a parte ricorrente il termine di legge per introdurre il procedimento di mediazione innanzi al competente Organismo, rinviando per la verifica della procedibilità della domanda e, in caso di mancata conciliazione, per contestuale discussione orale ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Quindi, all'udienza del 10.04.2025, verificata preliminarmente la procedibilità della domanda per mancato raggiungimento di un accordo in sede di mediazione, come da verbale negativo del 03.04.2025, la causa veniva discussa oralmente e decisa come da dispositivo letto in udienza, riservando il deposito della sentenza nel termine di quindici giorni.
Ragioni giuridiche della decisione
pagina 4 di 9 §1. Nel merito è documentalmente provata la stipulazione tra le parti del contratto di locazione in data
06.10.2022 (cfr. doc. 1A), regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di
Vigevano, il 24.10.2022 (cfr. doc. 1B), in forza del quale concedeva in locazione Parte_1
ad uso non abitativo alla limitata semplificata, Controparte_2 rappresentata dall'amministratore unico pro-tempore, le unità immobiliari ubicate in Vigevano (PV),
Corso Novara n. 45, costituite da un negozio a piano strada e deposito nello scantinato, catastalmente identificate come in atti, per la durata di anni 6, tacitamente rinnovabili in mancanza di disdetta (art. 1).
1.1 Il canone era pattuito in € 5.400,00 annui, da pagarsi in rate mensili anticipate di € 450,00 ciascuna il primo giorno di ogni mese (art. 3); risultavano espressamente poste a carico del conduttore anche “(…) le spese condominiali e quelle di cui all'art. 9 della Legge 392/78, per il cui pagamento il conduttore provvederà direttamente presso l'amministrazione del caseggiato” (art. 16).
1.2 Per quanto qui rileva, l'art. 6 del contratto prevedeva espressamente che “(…) Il mancato puntuale pagamento del canone, ovvero il mancato puntuale pagamento degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone o di due rate degli oneri accessori, costituirà motivo di risoluzione ipso iure del contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 c.c. Il mancato puntuale pagamento sia del canone sia degli oneri accessori costituirà immediatamente in mora il conduttore al fine del decorso degli interessi di legge”.
1.3 Con comunicazione inviata a mezzo p.e.c. in data 25.01.2024 (cfr. doc. 3) - regolarmente consegnata nella casella di destinazione (corrispondente al domicilio digitale estratto Email_1
dai registri ini-pec; v. all. nota di dep. del 15.01.2025), come da ricevuta di avvenuta consegna in allegato
- il locatore, per il tramite del legale incaricato, contestava alla conduttrice il mancato pagamento del canone di locazione per il mese di gennaio 2024, nonché l'omesso pagamento di n. 4 rate per oneri accessori (spese condominiali) relativi all'unità immobiliare in oggetto scadute nel periodo 25.08.2023 -
24.12.2023, per complessivi € 1.225,00, come riportava il sollecito di pagamento delle quote condominiali inoltrato alla proprietà dall'amministratore p.t. del condominio in data 17.01.2024 (cfr. doc.
2); invocando la clausola n. 6 del contratto di locazione, “in funzione dell'inadempimento contrattuale alla Vostra società addebitabile per come supra dettagliato”, dichiarava quindi espressamente “di volersi valere ad ogni effetto di legge della clausola risolutiva espressa pattuita ex art. 1456 c.c. nella citata convenzione contrattuale”, intimando il rilascio dell'unità concessa in locazione, libera da persone e cose, entro tre mesi dalla comunicazione (25.04.2024), con riserva di adire le vie legali in difetto di spontaneo rilascio.
1.4 Ciò posto, le domande svolte dal ricorrente meritano accoglimento.
pagina 5 di 9 1.5 Mette conto ricordare che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, è principio assolutamente consolidato in giurisprudenza, quello secondo cui: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 13533/2001; v. tra le tante, Cass. n. 22244/2022; Cass. n.
127/2022; Cass. n. 3587/2021; Cass. n. 17403/2020; Cass. n. 13685/2019; Cass. n. 25584/2018; Cass. n.
826/2015). Il medesimo principio è applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto o tardivo adempimento (cfr.
Cass. n. 2554/2023).
1.6 Nel caso di specie, l'odierno ricorrente ha allegato l'inadempimento della società conduttrice nel pagamento di una mensilità del canone di locazione (mese di gennaio 2024) e di almeno tre rate scadute in relazione agli oneri condominiali (tenuto conto della parziale rettifica con riferimento alla rata n. 5 del
2023, in realtà pagata con bonifico del 08.08.2023; cfr. doc. 4), ritenendo integrati - alla data della missiva del 25.01.2024 - i presupposti per la risoluzione di diritto del contratto in forza della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 6 del contatto.
1.7 Si osserva che non è revocabile in dubbio che la detta clausola contrattuale integri una idonea clausola risolutiva espressa, atteso che il suo tenore letterale non fa riferimento genericamente all'inadempimento di tutte le obbligazioni o delle clausole contrattuali, ma ne elenca alcune ben individuate, tra cui, appunto, il mancato puntuale pagamento del canone pattuito (art. 3) ovvero il mancato puntuale pagamento degli oneri accessori (art. 16), in entrambi i casi quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone o di due rate degli oneri accessori. Non può venire dunque in evidenza l'altro orientamento della Suprema Corte (v. ad es. Cass. n. 1950/2009) secondo cui “Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, restando estranea alla norma di cui all'art. 1456 cod. civ. la clausola redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto, con la conseguenza che, in tale ultimo caso, l'inadempimento non risolve di diritto il contratto, sicchè di esso deve essere valutata l'importanza in relazione alla economia del contratto stesso, non essendo sufficiente l'accertamento della sola colpa, come previsto, invece, in presenza di una valida clausola risolutiva espressa”.
1.8 Premesso tale rilievo, si deve perciò ribadire che, il tenore della clausola n. 6 invocata dal locatore nella comunicazione inoltrata alla committente (a differenza, ad esempio, della clausola n. 17) afferisce a fatti d'inadempimento specificamente individuati nel “mancato puntale pagamento” (e non nel solo pagina 6 di 9 ritardato pagamento) a cui annette l'espressione secondo cui “Il mancato puntuale pagamento…costituirà motivo di risoluzione ipso iure del contratto ai sensi di quanto previsto dall'art.
1456 c.c.”. Ebbene, essa è idonea a sussumere come violazione, tale da giustificare la risoluzione in forza della clausola risolutiva espressa, di quanto nel contratto è previsto come obbligazione di pagamento posta a carico del conduttore, collegata al superamento della soglia quantitativa agevolmente determinabile per relationem.
1.9 Ne segue che, secondo il tenore della clausola n. 6, integrava senza dubbio una violazione della pattuizione negoziale il mancato pagamento di n. 3 rate per le spese condominiali già scadute (in particolare, le rate n. 6, 7 e 8 del periodo di gestione 2023, scadute rispettivamente il 25.09.2023, il
25.10.2023 e il 24.12.2023; cfr. doc. 2 e 6 cit.) e di almeno n. 1 canone di locazione (per il mese di gennaio 2024), il cui “importo non pagato” - pari a complessivi € 1.185,00 [di cui € 735,00 per spese condominiali insolute ed € 450,00 per canone di locazione] - superava quello di due rate degli oneri accessori e finanche di due mensilità del canone pattuito.
1.10 Nel presente giudizio la convenuta, pur partecipando al procedimento di mediazione disposta d'ufficio dopo la prima udienza (v. verbale di mediazione del 03.04.2025 con esito negativo), ha poi scelto di rimanere contumace.
Se ciò ostacola la formazione di fatti pacifici (ex art. 115, co. 1 c.p.c.), la situazione processuale certamente non consente alla stessa di provare il fatto estintivo dell'avvenuto adempimento o altro fatto impeditivo dell'altrui diritto, non rilevabile d'ufficio.
1.11 Ebbene, richiamato il principio di diritto secondo cui “la risoluzione di diritto di un contratto, prevista dai contraenti con apposita pattuizione quale conseguenza dell'inadempimento - di qualsiasi entità - di una determinata obbligazione non si verifica automaticamente, ma solo nel momento in cui il contraente, nel cui interesse la clausola sia stata pattuita, comunichi all'altro contraente inadempiente che intende avvalersi della clausola stessa” (così, in motivazione, Cass. n. 5455/1997; in senso conf.
Cass. n. 7178/2002; v. da ultimo in Cass. n. 9369/2024), va pertanto dichiarata l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione inter-partes a far data dalla comunicazione del 25.01.2024 (cfr. doc. 3 cit.), regolarmente ricevuta dalla società conduttrice, a seguito del verificarsi di un fatto obiettivo, previsto dalle parti come determinante lo scioglimento del rapporto. 1.12 Non è invece necessario, in questa sede, vagliare anche l'importanza dell'inadempimento ex art. 1455 c.c., atteso che “la pattuizione di una clausola risolutiva espressa esclude che la gravità dell'inadempimento possa essere valutata dal giudice nei casi già previsti dalle parti” (cfr. Cass. n. 29301/2019; conf. Cass. n. 27692/2021).
§2. In ragione della protratta occupazione dell'immobile locato, trovano così applicazione gli artt. 1590
e 1591 c.c.
pagina 7 di 9 2.1 Pertanto, tenuto conto del tempo trascorso e della natura commerciale della locazione, la
[...] va condannata all'immediato rilascio dell'immobile sito in Vigevano (PV), Corso Controparte_1
Novara n. 45 identificato catastalmente al NCEU Foglio 20, part. 74, sub. 4, Cat. C/1e Foglio 20, part. 74, sub. 513, Cat. A/10, libero da cose e persone, anche interposte, in favore di Parte_1
2.2 Allo stesso tempo, deve essere accolta la domanda di condanna al pagamento (rectius, di risarcimento del danno da ritardata restituzione dell'immobile) di una indennità di occupazione pari al canone pattuito e degli oneri accessori maturati e maturandi per il periodo successivo alla risoluzione del contratto e fino alla effettiva riconsegna, pacifico essendo che, ai sensi dell'art. 1591 c.c., il conduttore in mora a restituire la cosa locata (v. nuovamente doc. 3 e art. 6, ultima parte, del contratto) è tenuto a dare al locatore il
“corrispettivo convenuto” (salvo il maggior danno) per il suo godimento protratto oltre la scadenza (o risoluzione) del contratto e fino alla riconsegna effettiva (così Cass. n. 5448/1990; Cass. n. 8076/2002;
Cass. n. 14527/2022). Con la precisazione che nella nozione di “corrispettivo convenuto” di cui all'art. 1591 c.c., deve ricomprendersi ogni obbligazione pecuniaria pattuita e quindi anche gli oneri condominiali, che per contratto siano stati posti a carico del conduttore (cfr. Cass. n. 17201/2002).
2.3 Ne consegue che la società convenuta va condannata al pagamento in favore del ricorrente dei seguenti importi:
- € 450,00 a titolo di canone scaduto di gennaio 2024;
- € 6.750,00 a titolo di indennità di occupazione per il godimento protratto nel periodo dal
01.02.2024 alla data di pubblicazione della presente sentenza (€ 450,00 x 15 mesi);
- € 450,00 per ogni mese successivo alla pubblicazione della sentenza e quindi dal 01.01.2025 e così fino all'effettivo rilascio, il tutto oltre interessi legali di mora dalle singole scadenze al soddisfo effettivo;
- € 1.257,48 per oneri accessori a titolo di spese condominiali anticipate (v. contabile di bonifico del 05.03.2025, cfr. doc. 14) e maturate nel periodo gestioni ordinarie 2022/2023 e 2023/2024, come da documentazione allegata al ricorso (cfr. doc. 2 e 6) e da quella ulteriore formatasi nel corso del processo, con i relativi allegati giustificativi acclusi nella intimazione di pagamento inoltrata al condòmino dall'amministratore del condominio pro-tempore in data 25.02.2025 (doc.
13).
§3. Le spese del giudizio e quelle - documentate (v. doc. 8-12) - inerenti al procedimento di mediazione obbligatoria seguono la soccombenza di parte convenuta ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come nel dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m. da ultimo con D.M. 147/2022 (rito locatizio;
scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00; fasi di studio e introduttiva, valori medi;
fase decisionale con i valori minimi tenuto conto della semplicità della questione trattata ed in proporzione pagina 8 di 9 alla effettiva attività prestata in sede di discussione orale;
esclusa la fase istruttoria, non essendosi svolta attività).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accerta e dichiara che il contratto di locazione ad uso commerciale, stipulato in data 06.10.2022
e registrato in data 24.10.2022 all'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Vigevano al n. 2047 – Serie 3T, avente ad oggetto l'immobile sito in Vigevano (PV), Corso Novara n. 45 identificato catastalmente al NCEU Foglio 20, part. 74, sub. 4, Cat. C/1e Foglio 20, part. 74, sub.
513, Cat. A/10, si è risolto di diritto alla data del 25.01.2024;
• condanna (C.F: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., al rilascio immediato dell'immobile indicato al capo che precede, libero da cose e persone, anche interposte, in favore di;
Parte_1
• condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_1
in favore di dei seguenti importi: - € 450,00 a titolo di canone scaduto di Parte_1
gennaio 2024; - € 6.750,00 a titolo di indennità di occupazione per il godimento protratto nel periodo dal 01.02.2024 alla data di pubblicazione della presente sentenza (€ 450,00 x 15 mesi);
-€ 450,00 per ogni mese successivo alla pubblicazione della sentenza e quindi dal 01.01.2025 e così fino all'effettivo rilascio, il tutto oltre interessi legali di mora dalle singole scadenze al soddisfo effettivo;
- € 1.257,48 per oneri accessori a titolo di spese condominiali anticipate e maturate nel periodo gestioni ordinarie 2022/2023 e 2023/2024;
• condanna la parte contumace soccombente al rimborso delle spese del giudizio e di mediazione obbligatoria in favore della parte ricorrente vittoriosa, che si liquidano in € 190,32 per spese di avvio di mediazione obbligatoria, € 1.104,00 (oltre Iva, se dovuta) per indennità di mediazione,
€ 441,00 per compensi di mediazione obbligatoria (fase di attivazione), € 545,00 per esborsi (c.u.
e marca), € 3.408,00 per compensi di giudizio (così determinati: € 1.822,00 fase studio, € 777,00 fase intr.; € 809,00 fase dec.), oltre 15% rimb.forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;
• fissa il termine di 15 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo a verbale alla parte presente.
Così è deciso in Pavia, lì 10 aprile 2025 Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti
Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2025 pagina 9 di 9