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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/03/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 19.02.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1623/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Mancaniello Parte_1
- RICORRENTE -
Contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
- RESISTENTE -
OGGETTO: indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.02.2024, parte ricorrente ha adito l'Intestato Tribunale esponendo di essere titolare di indennità di accompagnamento cat. INVCIV n. 319107926315 a decorrere N_1
CP_ dall'1.04.20222; che l' con modello TE08 del 01.01.2024, ha provveduto al ricalcolo dell'emolumento a seguito della revoca della prestazione per il periodo dal 01.10.2023 al 31.01.2024, comunicandole l'insorgenza di un indebito del valore di €.2.113,24.
La ricorrente ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “in via principale, accertare e dichiarare che l'indebito di € 2.113,24 è infondato ed insussistente e, di conseguenza, accertata la spettanza della prestazione di indennità di accompagnamento ininterrottamente anche alla data della domanda del
13.09.2023, si chiede all'adito Giudice di voler annullare l'indebito de quo e dichiarare non dovuta alcuna somma all' per i motivi innanzi dedotti;
- per l'effetto, condannare l' alla CP_1 CP_1
restituzione di tutte le somme già eventualmente recuperate mediante trattenuta mensile, oltre interessi legali dalla singola trattenuta e sino all'effettivo soddisfo”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha dedotto che “1)- RI 18282698 di euro 2.113,24 periodo 01.10.2023- CP_1
31.01.2024 è un debito già estinto. 2)- L'avvocato di controparte ha già prodotto ATPO contro il pagina 1 di 3 verbale sanitario della Commissione medica che prevedeva la revoca e conseguente indebito. Con
l'ATPO positiva per il suo cliente ha già ottenuto il ripristino della situazione originaria cioè il ricalcolo da ottobre 2023, l'estinzione del debito e il pagamento delle rate da febbraio 2024. 3)- Le quote messe in indebito da ottobre 2023 a gennaio 2024 sono state percepite dalla signora dopo la revoca dal Sanitario. 4)- Con l'ATPO e la liquidazione degli arretrati, si è dovuto trattenere l'importo del debito evitare una duplicazione del pagamento per lo stesso periodo. 5)- Al momento dell'esecuzione dell'omologa con liquidazione della prestazione, si è data comunicazione a mezzo
PEC all'avvocato di controparte dell'estinzione del debito e, ciò nonostante, il procuratore ha notificato all'Istituto il ricorso in oggetto per un indebito oramai già estinto”.
L' ha dunque chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere. CP_1
La causa è stata decisa con la presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006,
n. 271).
Orbene, dal contenuto della memoria e dalla documentazione alla stessa affoliata si evince CP_1 chiaramente l'intento dell'Istituto di abbandonare l'indebito oggetto di causa, pertanto, non può considerarsi perdurante alcuna ragione di contrasto tra le parti.
Quanto alle spese di giudizio, appare opportuno evidenziare la tempistica dei fatti: con modello TE08 CP_ del 1.01.2024 e comunicazione del 26.01.2024 l' ha comunicato alla ricorrente l'insorgenza dell'indebito; a seguito della revoca dell'indennità di accompagnamento parte ricorrente ha proposto, in data 23.01.2024, ricorso per a.t.p.o., iscritto al n. 680/2024 R.G.L. e definito con decreto di omologa del 5.09.2024 che ha rispristinato il godimento della prestazione dalla data della domanda
(13.09.2023); in data 19.02.2024 parte ricorrente ha proposto ricorso avverso l'indebito; con modello
TP/150 del 30.09.2024, a seguito del decreto di omologa, l' ha provveduto alla liquidazione CP_1 dell'emolumento dovuto da ottobre 2023; il ricorso introduttivo è stato notificato in data 12.12.2024.
pagina 2 di 3 La liquidazione segue la soccombenza virtuale dell' e avviene ai sensi del D.M. n. 147/2022 CP_1
(cause di previdenza, valori minimi, scaglione compreso tra € 1.100 ed € 5.200), tenuto conto dell'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Le spese di lite possono essere compensate della metà, in ragione della circostanza che l'indebito è stato estinto dopo il deposito del ricorso, ma prima della notifica dello stesso.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente di metà delle spese di giudizio, liquidate CP_1 per l'intero in €.1.443,20, oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione;
compensa l'altra metà.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 19.02.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 19.02.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1623/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Mancaniello Parte_1
- RICORRENTE -
Contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
- RESISTENTE -
OGGETTO: indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.02.2024, parte ricorrente ha adito l'Intestato Tribunale esponendo di essere titolare di indennità di accompagnamento cat. INVCIV n. 319107926315 a decorrere N_1
CP_ dall'1.04.20222; che l' con modello TE08 del 01.01.2024, ha provveduto al ricalcolo dell'emolumento a seguito della revoca della prestazione per il periodo dal 01.10.2023 al 31.01.2024, comunicandole l'insorgenza di un indebito del valore di €.2.113,24.
La ricorrente ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “in via principale, accertare e dichiarare che l'indebito di € 2.113,24 è infondato ed insussistente e, di conseguenza, accertata la spettanza della prestazione di indennità di accompagnamento ininterrottamente anche alla data della domanda del
13.09.2023, si chiede all'adito Giudice di voler annullare l'indebito de quo e dichiarare non dovuta alcuna somma all' per i motivi innanzi dedotti;
- per l'effetto, condannare l' alla CP_1 CP_1
restituzione di tutte le somme già eventualmente recuperate mediante trattenuta mensile, oltre interessi legali dalla singola trattenuta e sino all'effettivo soddisfo”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha dedotto che “1)- RI 18282698 di euro 2.113,24 periodo 01.10.2023- CP_1
31.01.2024 è un debito già estinto. 2)- L'avvocato di controparte ha già prodotto ATPO contro il pagina 1 di 3 verbale sanitario della Commissione medica che prevedeva la revoca e conseguente indebito. Con
l'ATPO positiva per il suo cliente ha già ottenuto il ripristino della situazione originaria cioè il ricalcolo da ottobre 2023, l'estinzione del debito e il pagamento delle rate da febbraio 2024. 3)- Le quote messe in indebito da ottobre 2023 a gennaio 2024 sono state percepite dalla signora dopo la revoca dal Sanitario. 4)- Con l'ATPO e la liquidazione degli arretrati, si è dovuto trattenere l'importo del debito evitare una duplicazione del pagamento per lo stesso periodo. 5)- Al momento dell'esecuzione dell'omologa con liquidazione della prestazione, si è data comunicazione a mezzo
PEC all'avvocato di controparte dell'estinzione del debito e, ciò nonostante, il procuratore ha notificato all'Istituto il ricorso in oggetto per un indebito oramai già estinto”.
L' ha dunque chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere. CP_1
La causa è stata decisa con la presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006,
n. 271).
Orbene, dal contenuto della memoria e dalla documentazione alla stessa affoliata si evince CP_1 chiaramente l'intento dell'Istituto di abbandonare l'indebito oggetto di causa, pertanto, non può considerarsi perdurante alcuna ragione di contrasto tra le parti.
Quanto alle spese di giudizio, appare opportuno evidenziare la tempistica dei fatti: con modello TE08 CP_ del 1.01.2024 e comunicazione del 26.01.2024 l' ha comunicato alla ricorrente l'insorgenza dell'indebito; a seguito della revoca dell'indennità di accompagnamento parte ricorrente ha proposto, in data 23.01.2024, ricorso per a.t.p.o., iscritto al n. 680/2024 R.G.L. e definito con decreto di omologa del 5.09.2024 che ha rispristinato il godimento della prestazione dalla data della domanda
(13.09.2023); in data 19.02.2024 parte ricorrente ha proposto ricorso avverso l'indebito; con modello
TP/150 del 30.09.2024, a seguito del decreto di omologa, l' ha provveduto alla liquidazione CP_1 dell'emolumento dovuto da ottobre 2023; il ricorso introduttivo è stato notificato in data 12.12.2024.
pagina 2 di 3 La liquidazione segue la soccombenza virtuale dell' e avviene ai sensi del D.M. n. 147/2022 CP_1
(cause di previdenza, valori minimi, scaglione compreso tra € 1.100 ed € 5.200), tenuto conto dell'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Le spese di lite possono essere compensate della metà, in ragione della circostanza che l'indebito è stato estinto dopo il deposito del ricorso, ma prima della notifica dello stesso.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente di metà delle spese di giudizio, liquidate CP_1 per l'intero in €.1.443,20, oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione;
compensa l'altra metà.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 19.02.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
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