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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 15691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15691 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 53025/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di:
LU SA Presidente
ON di UL UD
Corrado Bile UD relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da (C.F.: ), nato in Parte_1 C.F._1
India il 20.01.1999, rapp.to e difeso dall'Avv. Vitoria Longo, nei confronti del Controparte_1
, rappresentati ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato.
[...]
OGGETTO: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale da parte del Questore.
In fatto
Con ricorso depositato in data 11.12.2024 l'odierno ricorrente, cittadino indiano, ha impugnato il provvedimento del 14.10.2024 e notificato il 14.11.2024 con cui la Questura di ha negato il rilascio del CP_1 permesso di soggiorno per protezione speciale emesso sulla scorta del parere negativo della Commissione territoriale di Roma.
Il ricorrente ha evidenziato che la Commissione territoriale, nell'emettere parere negativo, non avrebbe tenuto conto del lungo periodo trascorso regolarmente sul territorio nazionale, della situazione lavorativa e del suo inserimento sociale in palese violazione di legge e, in particolare, del diritto del ricorrente al rispetto della propria vita privata e familiare come previsto dall'art. 19 del D lgs 286/98 come novellato dal D.L. 130/2020 conv. nella L 173/2020.
Il si è costituito domandando il rigetto del ricorso poiché infondato. CP_1
In diritto
Il ricorso è fondato.
Il Collegio osserva che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale
(art. 19 D. Lgs 286/98 e 32.3 D. Lgs. 25/08), rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali. La disposizione consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste un rilievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza. Va, infatti, sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Cedu (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n.
57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Nella specie, a supporto di quanto dichiarato, il ricorrente ha depositato documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa continuativamente dal 2023 in qualità di bracciante agricolo presso diverse aziende operanti nel settore agricolo dell'Agro pontino, con copia delle relative comunicazioni UniLav e buste paga. Ha depositato altresì copia della copia di ospitalità in favore di cittadino extracomunitario, relativa a un immobile sito a Fondi (LT).
Il considerevole tempo trascorso sul territorio nazionale, l'ingresso nel mondo del lavoro e il fatto di aver risolto il problema abitativo costituiscono indici sintomatici di un inserimento costruttivo del soggetto nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione citata.
Per converso, il rimpatrio comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo (Corte
EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. Per_1
46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, Maslov c. Austria, n. 1638/03).
Le spese seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
-il Tribunale riconosce (C.F.: ), nato in [...] il [...], il Parte_1 C.F._1 diritto al rilascio della protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
- condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.100,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 30 settembre 2025
La Presidente
LU SA
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di:
LU SA Presidente
ON di UL UD
Corrado Bile UD relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da (C.F.: ), nato in Parte_1 C.F._1
India il 20.01.1999, rapp.to e difeso dall'Avv. Vitoria Longo, nei confronti del Controparte_1
, rappresentati ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato.
[...]
OGGETTO: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale da parte del Questore.
In fatto
Con ricorso depositato in data 11.12.2024 l'odierno ricorrente, cittadino indiano, ha impugnato il provvedimento del 14.10.2024 e notificato il 14.11.2024 con cui la Questura di ha negato il rilascio del CP_1 permesso di soggiorno per protezione speciale emesso sulla scorta del parere negativo della Commissione territoriale di Roma.
Il ricorrente ha evidenziato che la Commissione territoriale, nell'emettere parere negativo, non avrebbe tenuto conto del lungo periodo trascorso regolarmente sul territorio nazionale, della situazione lavorativa e del suo inserimento sociale in palese violazione di legge e, in particolare, del diritto del ricorrente al rispetto della propria vita privata e familiare come previsto dall'art. 19 del D lgs 286/98 come novellato dal D.L. 130/2020 conv. nella L 173/2020.
Il si è costituito domandando il rigetto del ricorso poiché infondato. CP_1
In diritto
Il ricorso è fondato.
Il Collegio osserva che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale
(art. 19 D. Lgs 286/98 e 32.3 D. Lgs. 25/08), rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali. La disposizione consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste un rilievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza. Va, infatti, sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Cedu (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n.
57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Nella specie, a supporto di quanto dichiarato, il ricorrente ha depositato documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa continuativamente dal 2023 in qualità di bracciante agricolo presso diverse aziende operanti nel settore agricolo dell'Agro pontino, con copia delle relative comunicazioni UniLav e buste paga. Ha depositato altresì copia della copia di ospitalità in favore di cittadino extracomunitario, relativa a un immobile sito a Fondi (LT).
Il considerevole tempo trascorso sul territorio nazionale, l'ingresso nel mondo del lavoro e il fatto di aver risolto il problema abitativo costituiscono indici sintomatici di un inserimento costruttivo del soggetto nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione citata.
Per converso, il rimpatrio comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo (Corte
EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. Per_1
46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, Maslov c. Austria, n. 1638/03).
Le spese seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
-il Tribunale riconosce (C.F.: ), nato in [...] il [...], il Parte_1 C.F._1 diritto al rilascio della protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
- condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.100,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 30 settembre 2025
La Presidente
LU SA