Articolo 31 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 30Articolo 32
Versione
13 luglio 1980
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Versione
4 novembre 1980
Art. 31. (Personale assunto ai sensi di disposizioni speciali)

Il sottoelencato personale civile assunto dalle amministrazioni dello Stato ai sensi delle disposizioni a fianco indicate, in servizio alla data del 30 aprile 1979 ed in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di eta' e del titolo di studio, e' collocato, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni ed integrazioni, o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90 e successive modificazioni, a seconda delle mansioni per le quali e' avvenuta la assunzione o la conferma in servizio e con l'attribuzione, a decorrere dal 1 luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, del trattamento economico previsto per le categorie stesse dal precedente articolo 30.

Presidenza del Consiglio dei ministri:
personale assunto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ((22)) luglio 1967, regolarmente retribuito a carico del bilancio dello Stato;
personale retribuito a presentazione di fattura, utilizzato per l'espletamento di mansioni di tipo direttivo, di concetto, esecutivo ed ausiliario dall'ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

Ministero di grazia e giustizia:
personale incaricato ai sensi degli articoli 9 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103 ;
dattilografi e stenodattilografi assunti ai sensi dell' articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533 ;
traduttori-interpreti, incaricati ai sensi della legge 14 luglio 1967, n. 568 .

Ministero della difesa:
personale assunto con contratto ai sensi della legge 29 settembre 1962, numero 1483 ;
personale assunto a contratto per le esigenze degli addetti militari all'estero ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 838 .

Ministero degli affari esteri:
personale assunto con contratto ai sensi degli articoli 11 , 12 e 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569 . In relazione al collocamento nelle categorie non di ruolo di tale personale non si applica il penultimo comma del presente articolo;
traduttori ed interpreti di cui allo articolo 24, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ;
personale "utilizzato" presso il dipartimento per la cooperazione allo sviluppo per esigenze connesse all'attuazione di iniziative sovvenzionate ai sensi dell' articolo 5, lettera i), della legge 15 dicembre 1971, n. 1222 ;
personale utilizzato presso gli uffici dell'amministrazione centrale retribuito ai sensi dell' articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ;
personale di cui alla lettera e) dell'articolo 17 della legge 9 febbraio 1979, n. 38 , in servizio presso il dipartimento per la cooperazione allo sviluppo.

Ministero delle finanze:
personale incaricato ai sensi dell' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103 .

Ministero dei lavori pubblici:
personale assunto con contratto ai sensi dell' articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013 , e degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186 .

Ministero dei trasporti:
personale assunto con contratto a termine ai sensi dell' articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825 .

Ministero del bilancio e della programmazione economica:
personale assunto a contratto a tempo pieno ai sensi dell' articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428 , convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497 .

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
personale della segreteria del Comitato interministeriale prezzi che svolge prestazioni di stabile collaborazione con le mansioni:
ispettive, ai sensi dell' articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896 ;
di concetto, esecutive e ausiliarie, anche retribuito a presentazione di fattura.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
collocatori a contratto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 16 maggio 1956, n. 562 e successive modificazioni.

Per il personale a contratto in servizio al Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai fini della determinazione dello stipendio spettante nella categoria di inquadramento, si ha riguardo alla retribuzione annua percepita al 1 luglio 1978 diminuita di un tredicesimo nonche' della somma pari all'ammontare annuo in vigore a quella data dell'indennita' integrativa speciale che, a partire dalla medesima data, e' corrisposta allo stesso titolo in aggiunta allo stipendio.
Per il personale assunto ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483 , e successive modificazioni ed integrazioni, degli articoli 11 , 12 e 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569 , dell' articolo 17 della legge 9 febbraio 1979, n. 38 , degli articoli 10 e 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 838 , dell' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, numero 1186 , dell' articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013 , degli articoli 4 e 5 della legge 16 maggio 1956, n. 562 , e successive modificazioni, dell' articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428 , convertito nella legge 4 agosto 1973, numero 497, dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825 , il servizio prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e' considerato servizio non di ruolo ai fini del successivo inquadramento in ruolo. Tale inquadramento non potra' comunque avere decorrenza giuridica ed economica anteriore, rispettivamente, al 1 gennaio 1978 e al 1 luglio 1978.
Il personale del Ministero degli affari esteri, assunto ai sensi degli articoli 11 , 12 e 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569 , inquadrato nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 , potra' continuare a prestare servizio all'estero occupando posti di cancelliere, assistente commerciale, coadiutore, commesso o autista a seconda se di concetto, esecutivo o ausiliario.
In relazione al collocamento nelle categorie non di ruolo del personale di cui al presente articolo, sono ridotti di altrettante unita' i contingenti dello stesso personale previsti dalle norme che ne hanno consentito l'assunzione.
Nei confronti del predetto personale si applica l' articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32 , con riduzione alla meta' della anzianita' di servizio richiesta per l'inquadramento che compete nella posizione iniziale della qualifica di riferimento.
Entrata in vigore il 4 novembre 1980
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