Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00289/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00563/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 563 del 2025, proposto da
LE UP, rappresentata e difesa dall'avvocato Olav Gianmaria Taraldsen, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera di Cosenza, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 1484 del 17 ottobre 2024, notificata in data 5 novembre 2024 e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. IT CA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con la sentenza indicata in epigrafe, questo Tribunale Amministrativo Regionale ha condannato l’Azienda Ospedaliera di Cosenza a esibire entro il termine di 30 giorni i dati richiesti dalla sig.ra LE UP, mediante istanza di accesso civico generalizzato;
- la sentenza è stata notificata in data 29 ottobre 2024 ed è passata in giudicato, non essendo stata impugnata;
- con ricorso notificato in data 24 aprile 2025 e depositato in data 2 maggio 2025, la ricorrente ha adito questo Tribunale per l’esecuzione del giudicato nascente dal titolo, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione l’ostensione dei dati ivi indicati;
- parte ricorrente avanza, altresì, richiesta di condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma determinata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato;
- l’amministrazione non si è costituita in giudizio;
Considerato che:
- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa conoscitiva della parte ricorrente, basata sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, che risulta passata in giudicato;
- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale mediante la consegna dei dati richiesti;
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
- per quanto concerne la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., deve riconoscersene l’ammissibilità non sussistendo iniquità o altre cause ostative;
- la misura della penalità di mora può essere determinata nella somma di euro 20 per ogni giorno di ulteriore ritardo nell'adempimento;
- tale ulteriore importo va corrisposto a far data dal giorno della notificazione della presente sentenza di ottemperanza e sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, sino alla data dell’insediamento del Commissario ad acta;
- con riferimento alla domanda di rimborso del contributo unificato relativo al giudizio di cognizione, si osserva che la sentenza da ottemperare ha disposto espressamente la compensazione delle spese di lite tra le parti, senza nulla statuire in ordine al contributo unificato; ne consegue che, in assenza di una espressa statuizione, il contributo unificato resta definitivamente a carico della parte che ha introdotto il giudizio, non potendo il giudice dell'ottemperanza integrare il titolo originario sul punto;
Ritenuto, pertanto, che:
- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla decisione innanzi richiamata;
- è opportuno assegnare all’amministrazione il termine di giorni 30 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 30 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad acta, il compenso a quest’ultimo spettante sarà posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- le spese del presente giudizio di ottemperanza seguono invece la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie il ricorso e, per l’effetto:
a) ordina all’Azienda Ospedaliera di Cosenza di dare integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe entro 30 giorni dalla notificazione della presente decisione.
b) nomina Commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, affinché provveda a quanto previsto sub a), scaduto il termine di 30 giorni, entro i successivi 30 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
c) condanna l'Azienda Ospedaliera di Cosenza al pagamento in favore della ricorrente della somma di 20 per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., a decorrere dalla notificazione della presente sentenza;
d) condanna l’Azienda Ospedaliera di Cosenza Azienda al pagamento, in favore di parte ricorrente e con distrazione in favore del costituito procuratore, di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in euro 1.500,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV EA, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
IT CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IT CA | IV EA |
IL SEGRETARIO