Ordinanza collegiale 19 giugno 2024
Ordinanza cautelare 23 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 5 marzo 2025
Sentenza breve 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 18/06/2025, n. 11971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11971 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 11971/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05782/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5782 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariapaola Marro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Primaticcio 8;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
dell'atto avente protocollo n. 333/ISP/II/Sez. Mobilità/226041 datato 22 aprile 2024 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - e notificato al ricorrente in data 26 aprile 2024 recante il rigetto del trasferimento temporaneo ai sensi dell'art. 42 bis del D. Lgs n. 151 del 2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista l’istanza del 21 marzo 2025, notificata il 24 marzo 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 il dott. Dario Aragno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il sig. -OMISSIS-, vice ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Roma, Distretto di P.S. di “Primavalle”, ha impugnato il diniego espresso dall’amministrazione in data 22 aprile 2024 sull’istanza di assegnazione temporanea al Commissariato di P.S. di Battipaglia della Questura di Salerno ex art. 42-bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
2. A seguito dell’accoglimento, con ordinanza del 23 ottobre 2024, n. 4757, della domanda cautelare formulata dal ricorrente, ai fini del riesame della sua posizione, e del suo trasferimento alla Questura di Potenza a decorrere dal 10 gennaio 2025, comunicato dall’amministrazione resistente con nota n. 2062 del 6 febbraio 2025, il ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore e da lui personalmente, notificata alla controparte in data 24 marzo 2025 e depositata in pari data, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
3. Alla camera di consiglio del 17 giugno 2025, previo avviso dell’adozione di una sentenza in forma semplificata, la causa è passata in decisione.
4. Considerato che il sig. -OMISSIS- ha espressamente dichiarato di rinunciare al ricorso e che l’atto di rinuncia soddisfa i requisiti previsti dall’art. 84 c.p.a., secondo cui «La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale» (co. 1) e «La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue» , il Collegio dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente.
5. Tenuto conto della natura della controversia e della qualità delle parti, le spese vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il processo estinto ex art. 84 c.p.a. per intervenuta rinuncia della parte ricorrente.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Dario Aragno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dario Aragno | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.