Decreto cautelare 26 aprile 2025
Ordinanza cautelare 8 maggio 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 10/12/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00774/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00154/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 154 del 2025, proposto da
IN SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria e Questura di Reggio Calabria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
- del decreto di irricevibilità dell’istanza presentata dal ricorrente in data 20/10/2023 a mezzo assicurata Poste Italiane n. 055982626542 volta ad ottenere la conversione e rinnovo del permesso di soggiorno n. I19138600 avente validità fino al 15.11.2023 rilasciato per motivi di lavoro stagionale, mai notificato, privo di numero di protocollo e data e recante la firma digitale del Dirigente Ufficio Immigrazione apposta in data 13.3.2024;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso, conseguente, prodromico e successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria e della Questura di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. OM GL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1- Con ricorso notificato l’1.4.2025 e depositato in pari data SI IN ha esposto:
-) egli è cittadino indiano residente in Italia con permesso di soggiorno n. I19138600 avente validità fino al 15.11.2023, rilasciato per motivi di lavoro stagionale;
-) con istanza del 20.10.2023, inviata a mezzo assicurata Poste Italiane n. 055982626542, egli aveva chiesto la conversione e il contestuale rinnovo del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato;
-) stante l’inerzia dell’amministrazione, egli aveva presentato ricorso ex art. 117 c.p.a. (R.G. n. 693/2024), definito da questo T.A.R. con sentenza n. 173/2025;
-) nelle more, con provvedimento del 13.3.2024, conosciuto a seguito del suo deposito nel predetto giudizio da parte dell’amministrazione, il Ministero ha dichiarato l’irricevibilità dell’istanza;
-) con il presente ricorso viene contestata la legittimità del suddetto provvedimento per i seguenti motivi: (1) carenza assoluta di motivazione – violazione dell’art. 3 l. 241/1990 - violazione dell’art. 24 co. 10 d.lgs. 286/1998; (2) violazione assoluta di motivazione - violazione dell’art. 3 l. 241/1990 – 2 b) fondatezza nel merito della istanza di conversione; (3) violazione assoluta del principio di soccorso istruttorio - contraddittorio tra le parti – violazione dell’art. 7 e ss. l. 241/1990 – assenza comunicazione dei motivi ostativi – assenza del preavviso di rigetto; (4) eccesso di potere per falsità di presupposto – manifesta ingiustizia – illogicità – incongruità .
2- Nella resistenza dell’amministrazione, con ordinanza n. 72/2025 pubblicata l’8.5.2025, resa alla camera di consiglio del 7.5.2025, è stata accolta l’istanza cautelare sotto forma di remand disponendo il riavvio del procedimento con sospensione, nelle more, del provvedimento impugnato.
3- In data 26.5.2025 il Ministero resistente ha depositato in giudizio la copia del permesso di soggiorno n. I21238227 rilasciato a nome del ricorrente a fini “lavoro subordinato” con annotazione “permesso unico lavoro” e scadenza 31.12.2025.
4- In data 29.10.2025 il ricorrente ha depositato memoria nella quale, premettendo che il permesso rilasciato dal Ministero resistente è relativo al periodo dal 20.10.2023 al 31.12.2025, contesta la suddetta data di scadenza affermando che all’esito del remand l’amministrazione avrebbe dovuto farne decorrere la durata dalla comunicazione del medesimo provvedimento cautelare e non, invece, dalla data di presentazione dell’istanza.
5- All’udienza pubblica del 3.12.2025 il ricorso è stato tratto in decisione.
6- Va anzitutto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
7- Dalle allegazioni delle parti emerge che, a seguito del remand, la Prefettura di Reggio Calabria ha riavviato il procedimento, originariamente dichiarato improcedibile, e ha rilasciato al ricorrente il permesso di soggiorno per motivi di lavoro con scadenza 31.12.2025.
Da ciò consegue che, avendo il ricorrente ottenuto il bene della vita cui aspirava a mezzo di proposizione del ricorso, ossia il permesso di soggiorno, il presente giudizio va dichiarato estinto.
8- Quanto alle obiezioni di cui alla memoria del 29.10.2025 si rileva che –in disparte la considerazione, di per sé dirimente, per cui il ricorrente avrebbe dovuto contestare ritualmente, anche a mezzo di motivi aggiunti, le determinazioni assunte dall’amministrazione a seguito di remand - il riferimento temporale alla data di presentazione dell’istanza (20.10.2023) e non alla data di comunicazione dell’ordinanza cautelare (8.5.2025) tiene conto dell’esigenza di legittimare la regolare permanenza dell’interessato sul territorio nazionale senza soluzione di continuità.
9- Le circostanze della controversia giustificano la compensazione delle spese processuali. Sussistono i presupposti per l’ammissione definitiva di parte ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, così confermandosi la statuizione provvisoria adottata con delibera della Commissione n. 28/2025 del 7.5.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ammette in via definitiva il ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AT EN, Presidente
OM GL, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM GL | AT EN |
IL SEGRETARIO