Articolo 6 della Legge 5 marzo 1990, n. 45
Articolo 5Articolo 7
Versione
10 marzo 1990
Art. 6. Coincidenza di periodi di contribuzione 1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 1 e 2, ove si verifichi coincidenza di piu' periodi coperti da contribuzione sono utili quelli relativi ad attivita' effettiva. In mancanza di questa, la contribuzione e' utile una sola volta ed e' quella di importo piu' elevato. La contribuzione non considerata verra' rimborsata su richiesta dell'interessato, maggiorata degli interessi legali.
2. Gli importi dei versamenti volontari non considerati vanno a scomputo dell'onere a carico del richiedente di cui all'articolo 2, comma 2.
Entrata in vigore il 10 marzo 1990
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