Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00415/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00299/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 299 del 2023, proposto da OL ER e ND AN, rappresentati e difesi dall'avvocato Saverio Vignola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Capaccio Paestum, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Carpinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
IO AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Fiordoro e Angela Tramontano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza n°89 del 6.10.2022, emessa dal Responsabile Area P.O. del Comune di Capaccio ing. Christian Franco.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune del Capaccio Paestum;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 marzo 2026 il dott. HE Di TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti, premesso di essere proprietari di un immobile ubicato nel Comune di Capaccio Paestum (SA) Loc.tà Licinella, alla via Della Libertà n. 19/21/23, identificata in Catasto Foglio n. 52, part.la 162, hanno impugnato l’ordinanza n. 89 del 6.10.2022, emessa dal Responsabile Area P.O. del Comune di Capaccio e notificata in data 28.11.2022, con la quale il Responsabile Area P.O. del Comune di Capaccio ha ordinato la demolizione delle seguenti opere: 1. Sopraelevazione da destinarsi ad uso abitativo, delle dimensioni di circa 8,80 x 8,20 x 3,25 di h al colmo e di m 2,55 di altezza utile alla gronda, con relativo portico al lato est delle dimensioni di m 8,80 x 1,40. La sopraelevazione sviluppa una superficie coperta di m2 84,50 e volume urbanistico di m3 201,00, è stata realizzata con impiego di struttura in acciaio.
2. A fondamento del ricorso, hanno lamentato l’erroneità e l’illegittimità dell’ingiunzione di demolizione, sulla base delle doglianze di seguito descritte.
3. In primo luogo, hanno eccepito che l’atto impugnato sarebbe privo degli elementi essenziali, in quanto conterrebbe una mera indicazione circa il committente dei lavori che verrebbe individuato nel sig. ER e della comproprietaria, individuata nella sig.ra AN, senza, tuttavia, dare prova alcuna della istruttoria effettuata per individuare con esattezza e senza timore di smentita il responsabile dell’abuso e del destinatario dell’ordine di demolizione.
4. Inoltre, il provvedimento amministrativo sarebbe affetto da assoluta genericità poiché privo di tutti gli elementi che avrebbero consentito l’esatta identificazione delle opere oggetto dell’ordine di demolizione nonché delle norme di cui si assume la violazione con la realizzazione dell’opera censurata.
5. Hanno, ancora, lamentato che la misura irrogata avrebbe violato il principio di tipicità e tassatività delle sanzioni (d. P. R. n.380/2001), dal momento che il provvedimento sanzionatorio sarebbe generico ed immotivato, non dando conto delle opere e dell’esatta qualificazione giuridica.
6. Sulla scorta delle descritte causali, hanno invocato l’integrale accoglimento della domanda.
7. Si è costituito il Comune di Capaccio Paestum per resistere al ricorso.
8. Ha spiegato intervento ad opponendum AN IO.
9. All’udienza straordinaria di smaltimento del 2.03.2026, tenuta da remoto, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
10. La domanda è infondata e, pertanto, deve essere respinta.
11. Preliminarmente, il Collegio rileva l’ammissibilità dell’atto di intervento ad opponendum spiegato da parte di AN IO.
11.1. Nel caso che ci occupa, la menzione dell’interventore, da cui deriva la posizione di controinteressato, è espressa: nel preambolo del provvedimento, infatti, si evidenzia, a giustificazione dell’emanazione del provvedimento restrittivo, la proposizione da parte di alcuni dei coeredi comproprietari, tra cui AN IO, di una denuncia – querela.
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa, condivisa dal Collegio, è unanime nel ritenere che siffatta legittimazione è talmente ampia da ricomprendervi qualunque interesse dipendente da quello azionato in via principale o a esso accessorio, quand'anche di consistenza meramente mediata o riflessa, che consenta alla parte deducente di ritrarre un vantaggio indiretto dalla reiezione del ricorso.
In più occasioni è stato, infatti, ribadito che «Per l'ammissibilità dell'intervento ad opponendum (sia in primo grado che, anche per la prima volta, in appello) è sufficiente che l'interventore possa vantare un interesse (anche) di mero fatto rispetto alla controversia, dipendente da quello azionato in via principale o ad esso accessorio, ovvero sotteso al mantenimento dei provvedimenti impugnati, che gli consenta di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso» (così Consiglio di Stato sez. V, 14/08/2024, n. 7141).
12. Passando al merito della res controversa, il ricorso è infondato e, per l’effetto, deve essere rigettato.
13. In primis, si osserva che le censure avanzate con il primo motivo di ricorso nn si rivelano meritevoli di condivisione da parte del Collegio.
13.1. Invero, l’ordine di demolizione, per giurisprudenza pacifica da cui il Collegio non intende discostarsi, costituisce una misura di natura reale avente natura ripristinatoria dell’ordine giuridico violato, che per la sua valida adozione prescinde dall’accertamento della responsabilità del proprietario, perché essa non partecipa dei caratteri delle sanzioni in senso stretto (Consiglio di Stato, II Sezione, sentenza del 19 agosto 2024 n. 7168; conformi ex aliis: Consiglio di Stato, sezione VII, sentenze 27 novembre 2023, n. 10115 e 9 gennaio 2023, n. 237; Consiglio di Stato, sezione VI, sentenze 23 dicembre 2020, n. 8283 e 23 ottobre 2020, n. 6446).
Partecipano, invece, della natura giuridica dei provvedimenti sanzionatori in senso stretto la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. n. 380/2001 e l’acquisizione dell’area al patrimonio comunale prevista dal comma 5 della medesima disposizione, entrambe costituenti l’apparato sanzionatorio dell’illecito omissivo propter rem rappresentato dalla mancata ottemperanza all’ordine demolitorio.
Per tale motivo, l’irrogazione delle predette sanzioni non può prescindere dall’accertamento dell’imputabilità soggettiva dell’illecito omissivo e, pertanto, in detta fase, le predette sanzioni non potrebbero essere validamente irrogate al proprietario che non abbia ottemperato all’ordine demolitorio per non avere la materiale disponibilità dell’immobile e che dimostri, al contempo, di avere assunto serie iniziative volte al recupero del corpus possessionis (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza del 11 ottobre 2023, n. 16).
Pertanto, nel caso di specie, il Comune resistente ha legittimamente ordinato ai ricorrenti il rispristino dello stato dei luoghi, in qualità di comproprietari dell’area oggetto dell’intervento abusivamente realizzato, senza che, in tale fase, rilevi la questione dell’esigibilità dell’adempimento all’ordine demolitorio che, se del caso, potrà essere fatta valere nella fase successiva all’accertamento dell’inottemperanza all’ordine stesso, per la quale varranno le considerazioni svolte.
In altri termini e in linea generale, sotto il profilo pubblicistico, costituisce onere del proprietario vigilare sull’area oggetto del suo diritto dominicale e, quindi, attivarsi, mediante tutti gli strumenti apprestati dall’ordinamento giuridico, per la riacquisizione del relativo possesso, al precipuo scopo di ripristinare l’assetto urbanistico-edilizio da terzi violato.
Soltanto nel caso in cui egli dimostri di essersi, in tal senso, concretamente impegnato, il proprietario stesso – ab initio legittimamente ingiunto, ex artt. 27 e ss. D.P.R. n. 380/2001, in coerenza con la natura reale della sanzione demolitoria - onde scongiurare le conseguenze acquisitive e l’irrogazione delle sanzioni, di natura pecuniaria, che, altrimenti, ne conseguirebbero, potrà invocare l’assenza di colpa del mancato ripristino.
14. Anche le doglianze lamentate con il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, come sopra descritte, devono essere respinte.
14.1. La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, da tempo anche precisato che l’ordine di demolizione ovvero, parimenti, l’ingiunzione di rimessione in pristino, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare.
Infatti, la sanzione repressiva in materia edilizia costituisce atto dovuto della pubblica amministrazione, riconducibile ad esercizio di potere vincolato, in mera dipendenza dall'accertamento dell’abuso e della riconducibilità del medesimo ad una delle fattispecie di illecito previste dalla legge, con la conseguenza che il provvedimento sanzionatorio non richiede una particolare motivazione, essendo sufficiente la mera rappresentazione del carattere illecito dell'opera realizzata; né è necessaria una previa comparazione dell’interesse pubblico alla repressione dell’abuso, che è in re ipsa, con l’interesse del privato proprietario del manufatto e ciò anche se l’intervento repressivo avvenga a distanza di tempo dalla commissione dell'abuso, ove il medesimo non sia stato oggetto di sanatoria in base agli interventi legislativi succedutisi nel tempo (cfr: Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2396 del 12 aprile 2019).
E, nel caso di specie, il provvedimento impugnato indica analiticamente: gli abusi commessi, che vengono descritti nel dettaglio della loro consistenza e dimensioni; le norme vincolistiche di riferimento.
Elementi, questi, sufficienti a giustificare l’esercizio del potere repressivo e sanzionatorio ai sensi del combinato disposto degli artt. 27, 31 e 32 D.P.R. 380/2001.
15. Le censure lamentate con ultimo motivo di ricorso si rivelano prive di fondamento.
15.1. Nella fattispecie, viene in rilievo un intervento di sopraelevazione del fabbricato in proprietà del ricorrente, sopraelevazione da destinarsi ad uso abitativo, realizzata con impiego di struttura in acciaio zincato, con messa in opera ai vani luce e balconi di infissi metallici, nonché di scala esterna di collegamento sul lato posteriore.
Tale intervento, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte ricorrente, integra un intervento di nuova costruzione e non di mera ristrutturazione edilizia; come costantemente affermato dalla giurisprudenza, anche del Giudice d’Appello, infatti, la ristrutturazione edilizia, per essere tale e non coincidere con una nuova costruzione, deve conservare le caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente quanto a sagoma, superfici e volumi (cfr., ex multis, Cons. St., 20 maggio 2019, n. 3208; n. 12 agosto 2019, n. 5663), sicché doverosamente e legittimamente l’amministrazione comunale ha proceduto all’irrogazione della sanzione demolitoria stante la sottoposizione dell’intervento al regime del permesso di costruire.
Per l’abuso perpetrato, quindi, la norma da applicare è l’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, il quale al comma 2 stabilisce che: “Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’art. 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione ...”.
Siffatta circostanza, unitamente ai rilievi innanzi descritti, non può che condurre al rigetto del gravame.
16. La peculiarità della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
OL Severini, Consigliere
HE Di TI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HE Di TI | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO