Art. 2. (Trattamento del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni)
Al direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni compete lo stipendio annuo lordo previsto dalla tabella 8 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 , per il direttore generale delle ferrovie dello Stato e per il direttore generale dei monopoli.
Al direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni compete lo stipendio annuo lordo previsto dalla tabella 8 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 , per il direttore generale delle ferrovie dello Stato e per il direttore generale dei monopoli.