Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 28/05/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 00854/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00315/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il TO
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 315 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Calegari, Edoardo Furlan, Riccardo Bertoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento della Commissione regionale per il patrimonio culturale del TO del Ministero della Cultura in data 24 novembre 2021 (notificato in data 29 novembre 2021), con il quale è stata accertata la sussistenza dell'interesse culturale del complesso -OMISSIS-, e di tutti i presupposti atti istruttori, compresa la relazione dell'interesse culturale predisposta dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l'Area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 27 maggio 2025 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 24 febbraio 2022, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, tra questi, il provvedimento con cui la Commissione regionale per il patrimonio culturale del TO del Ministero della Cultura ha accertato la sussistenza dell’interesse culturale del complesso -OMISSIS-.
2. Dell’impugnato provvedimento il ricorrente ha domandato l’annullamento, lamentando:
I. la violazione, la falsa applicazione dell’art. 10, dell’art. 11 e dell’art. 12 del d.lgs. n. 42 del 2004, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, l’errore sui presupposti, il travisamento dei fatti, l’ingiustizia e l’illogicità manifesta. Più nel dettaglio, il ricorrente, pur riconoscendo l'ampia discrezionalità tecnica che caratterizza il giudizio di interesse storico artistico di un bene e dei limitati profili di sindacabilità dello stesso in sede giurisdizionale, ha osservato come tale giudizio sia stato reso sulla base di gli accertamenti tecnici inattendibili, viziati dall’erroneità dei criteri e dei parametri utilizzati per accertare la persistenza dell’interesse culturale.
Sul punto, parte ricorrente ha osservato che alla figura del progettista del corpo centrale non potrebbe essere attribuita la qualifica di autore ex art. 12 d.lgs n. 42/2004, contrariamente a quanto ritenuto dall’Amministrazione, necessaria perché l’immobile abbia interesse culturale, in quanto è stato realizzato da un modesto ingegnere, non esponente della cultura fascista. Inoltre, la Soprintendenza, nel suo parere, avrebbe erroneamente riconosciuto tale soggetto come uno degli ingegneri esponenti dello stile imposto dal Partito Nazionale Fascista, travisando il reale significato della sua iscrizione al sindacato e l’effettiva portata e diffusione delle sue creazioni che riguarderebbero unicamente chiese ed edifici ecclesiastici, la cui architettura non potrebbe essere ritenuta compatibile con i canoni architettonici tipici dell’era fascista, del razionalismo e monumentalismo. Inoltre, il ricorrente ha contestato quanto dedotto nella valutazione storica artistica dell’immobile con riferimento al rispetto dei canoni architettonici tipici della architettura fascista da parte dell’asilo di -OMISSIS-. Ciò in quanto il compendio non costituirebbe un complesso immobiliare per assenza di unitarietà di destinazione degli edifici, i due villini liberty preesistenti alla costruzione sarebbero stati costruiti con materiali poveri che ne escluderebbero il pregio architettonico e, più in generale, l’opera non sembrerebbe rispettosa dei canoni distributivi e organizzativi stabiliti dal Partito con riferimento agli asili infantili;
II. la violazione degli artt. 7 e ss. della legge n. 241 del 1990 in quanto il Ministero competente avrebbe disatteso i basilari principi di partecipazione al procedimento non avendo chiesto al ricorrente i chiarimenti necessari prima di procedere alla verifica di interesse culturale del complesso.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero della Cultura, in data 29 marzo 2022, per resistere all’accoglimento del ricorso.
4. All’udienza straordinaria del 27 maggio 2025, svolta con modalità da remoto e in previsione della quale le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
1.1. Appare opportuno osservare, come evidenziato dallo stesso ricorrente, che la valutazione espressa dall'Amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, nel procedimento per il riconoscimento dell'interesse culturale, costituisce l'espressione di un potere di apprezzamento connotato da ampia discrezionalità tecnica ed è censurabile solo per profili di incongruità ed illogicità di evidenza tale da far emergere inattendibilità della valutazione tecnica-discrezionale compiuta.
Secondo consolidati principi giurisprudenziali, il controllo giurisdizionale, teso a garantire una tutela giurisdizionale effettiva, anche quando si verta in tema di esercizio della discrezionalità tecnica di un autorità dotata di competenze specialistiche, non può essere limitato ad un sindacato meramente estrinseco, estendendosi al controllo intrinseco, anche mediante il ricorso a conoscenze tecniche appartenenti alla medesima scienza applicata dall'amministrazione, sulla attendibilità, coerenza e correttezza degli esiti, in specie rispetto ai fatti accertati ed alle norme di riferimento attributive del potere.
In tale contesto, in tema di esercizio della discrezionalità tecnica, se per un verso il giudice non può sostituirsi ad un potere già esercitato, per un altro parallelo verso deve stabilire se la valutazione operata nell'esercizio del potere debba essere ritenuta corretta, sia nel complesso che nell'articolazione dei diversi passaggi, oltre che sotto il profilo delle regole tecniche applicate.
Sul versante tecnico, in relazione alle modalità del sindacato giurisdizionale, quest'ultimo è volto a giudicare se l'Autorità pubblica abbia violato il principio di ragionevolezza tecnica, attraverso la verifica dei passaggi sopra indicati, in coerenza ai fatti accertati, alle regole tecniche e procedimentali predeterminate, senza che sia invece consentito, in coerenza con il principio costituzionale di separazione, sostituire le valutazioni, anche opinabili, dell'amministrazione con quelle giudiziali. In particolare, è ammessa una piena conoscenza del fatto e del percorso intellettivo e volitivo seguito dall'amministrazione (cfr. T.A.R. Venezia, sez. II, 18/03/2024, n.529; Consiglio di Stato, sez. VI, 5 agosto 2019, n. 5559).
Per quanto riguarda poi, nello specifico, le valutazioni di valenza culturale, la circostanza che tale attività dell'Amministrazione, volta ad esprimere il giudizio di rilevanza, pur implicando un apprezzamento di conformità della cosa valutata ad un modello astratto alla stregua di criteri estetico-culturali, sia sostanzialmente di carattere ricognitivo e conoscitivo (in quanto volta ad accertare l'esistenza della peculiare qualità della cosa da sottoporre a tutela), e non, invece, di carattere volitivo, come quando l'amministrazione è chiamata ad operare, per il perseguimento di un determinato interesse, una scelta fra due diverse soluzioni possibili, non esclude, ovviamente, che il margine di apprezzamento si basi su elementi tecnici, che restano di carattere peculiare e specialistico.
Pertanto, se è ben possibile per l'interessato - oltre a far valere il rispetto delle garanzie formali e procedimentali - contestare ab intrinseco il nucleo dell'apprezzamento complesso svolto dall’Amministrazione, ciò tuttavia implica l'onere di metterne seriamente in discussione l'attendibilità tecnico-scientifica; se tale onere non viene assolto e si fronteggiano soltanto opinioni divergenti, il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall'organo istituzionalmente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla prospettazione individuale dell'interessato; ciò in quanto prevale la scelta legislativa di non disciplinare il conflitto di interessi ma di apprestare solo i modi e i procedimenti per la sua risoluzione (cfr. T.A.R. Venezia, sez. II, 18/03/2024, n.529; Consiglio di Stato sez: VI 23 settembre 2023 n. 8167; Cons. Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11204; Cons. Stato, Sez. VI, 7 febbraio 2024, n. 1245).
1.2. Sulla base delle esposte coordinate ermeneutiche la dichiarazione di interesse culturale del compendio immobiliare di proprietà del ricorrente non risulta affetta dai vizi dedotti nel ricorso.
In primo luogo, il Collegio osserva come il ricorrente non abbia evidenziato indici sintomatici dell’illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà o di manifesto travisamento dei fatti, limitandosi, invece, a contestare la valenza artistico-culturale del bene oggetto di accertamento e la figura del progettista, basandosi su una diversa valutazione effettuata da un consulente di parte.
Per quanto riguarda la completezza dell'istruttoria e l’attendibilità degli accertamenti tecnici ed i criteri utilizzati per la valutazione di interesse culturale, occorre evidenziare che l’amministrazione ha effettuato un esame approfondito delle fonti, ricostruendo la storia del complesso immobiliare tramite l’analisi delle planimetrie risalenti all’anno 1940, tutte allegate alla relazione. In tale quadro, a fronte di due contrapposte ricostruzioni della valenza culturale del compendio immobiliare, non è consentito a questo Collegio di sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione, non palesemente inficiata da vizi, istituzionalmente preposta al compito di valutare la rilevanza culturale di siffatto immobile.
2. Quanto al secondo motivo di impugnazione, non è accoglibile l’ulteriore censura circa la violazione degli artt. 7 e ss. della legge n. 241 del 1990 per difetto di partecipazione al procedimento di parte ricorrente.
La giurisprudenza amministrativa, in tema di garanzie procedimentali, esclude la necessità della comunicazione di avvio del procedimento «prima della emanazione del provvedimento la Soprintendenza che dichiara l’interesse culturale di un edificio, ai sensi dell’art. 12 del Codice per i beni culturali n. 42 del 2004, a differenza dell’ipotesi in cui è avviato il procedimento di imposizione del vincolo» (Cons. St., II, 4 aprile 2013, n. 262).
Nel caso di specie, su istanza di parte, è stato attivato il procedimento volto alla verifica dell'interesse ex artt. 10 e 12 del d.lgs n. 42/2004 il quale non richiede una consultazione endoprocedimentale, non trattandosi di una decisione finale che impone il vincolo, ma solo di una valutazione di verifica di interesse culturale, rispetto alla quale il privato può trovare tutela in sede giurisdizionale.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.
3. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della complessità della fattispecie trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il TO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Di Mario, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | Alberto Di Mario |
IL SEGRETARIO