Decreto cautelare 28 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 25 novembre 2021
Sentenza 24 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/10/2022, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/10/2022
N. 01678/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01445/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 1445 del 2021, proposto dalla:
- Ficodindia S.a.s. di De IA RL & C., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Leonardo Maruotti, Francesco G. Romano e Lorenzo Maruotti, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Otranto, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- dell’atto del Comune di Otranto prot. n. 18948 del 13 ottobre 2021;
- dell’atto del Comune di Otranto prot. n. 6908 del 20 aprile 2021;
- dell’atto del Comune di Otranto prot. n. 6910 del 19 aprile 2021;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 19 ottobre 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- la società Ficodindia gestisce a Otranto, in località Alimini, l’omonimo stabilimento balneare, insistente su di un’area demaniale oggetto della concessione n. 2/2007, poi rinnovata.
- in forza del permesso di costruire n. 120 del 28 giugno 2012 e dell’autorizzazione paesaggistica n. 62 del 4 giugno 2012 la concessionaria vi realizzava una serie di strutture funzionali all’esercizio dello stabilimento.
- in data 9 marzo 2021, poi, intendendo ammodernare le strutture in parola, la società Ficodindia presentava un’istanza di rilascio di p.d.c. con validità annuale.
- con nota prot. n. 6908 del 20 aprile 2021 il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Otranto, tuttavia, riferiva che « nel corso del sopralluogo effettuato il personale operante ha riscontrato il mancato smontaggio al termine della stagione estiva dei manufatti dello stabilimento per i quali il concessionario non è in possesso del titolo per il mantenimento annuale » e comunicava che veniva pertanto « dato avvio al procedimento amministrativo per l’adozione dei provvedimenti definitivi relativi al ripristino dello stato dei luoghi per come autorizzato sia dal punto demaniale che edilizio » (con d.d. prot. n. 6910 del 19 aprile 2021 l’A.c. irrogava inoltre una sanzione pecuniaria).
- seguivano, in data 27 aprile e 19 maggio 2021, le osservazioni della società [« si evidenzia che il titolo edilizio rilasciato alla scrivente società ha validità annuale e, pertanto, è pienamente legittimo il mantenimento delle strutture durante la stagione invernale … Infatti, il p.d.c. n. 120 del 28 giugno 2012, rilasciato in conformità ai propedeutici pareri, non contiene alcuna prescrizione relativa alla temporaneità dei manufatti »].
- in data 13 ottobre 2021, tuttavia, con d.d. prot. n. 18948, il Comune di Otranto ordinava « lo smontaggio stagionale delle strutture dello stabilimento balneare denominato Ficodindia in località Alimini di Otranto entro il 31 ottobre corrente anno ».
- veniva dunque proposto il presente ricorso, così articolato: violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. n. 241/90; eccesso di potere per difetto di istruttoria; illogicità; erroneità nei presupposti; travisamento dei fatti; difetto di motivazione; irragionevolezza; contraddittorietà.
- con ordinanza n. 662/21 la Sezione accoglieva la formulata istanza cautelare, nei sensi e per le ragioni che seguono: «Richiamate, quanto alla valenza e alla portata dell’art. 103, comma 2, d.l. n. 18/2020 s.m.i., le recenti sentenze in argomento di questo Tribunale ( tra le altre, T.A.R. Puglia Lecce, I, 18 novembre 2021, n. 1666 ). Ritenuto, inoltre, che i titoli paesaggistico - edilizi nella titolarità della ricorrente non sembrano contenere clausole di ‘stagionalità’» ( TAR Puglia Lecce, I, ord. n. 662 del 25 novembre 2021 ).
2.- Ritenuto che, secondo l’indirizzo espresso dalla Sezione a partire dalla sentenza n. 1633 del 2021, « l’art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020, così come modificato con successivo d.l. 125/2020, convertito con legge 159/2020, ha previsto che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati … in scadenza tra il 31.1.2020 e la data della dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da covid 19, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”;
- la giurisprudenza di questa Sezione ha affermato che la predetta “disposizione, legata allo stato emergenziale da pandemia, di contenuto ampio e onnicomprensivo, comporta che i titoli edilizi debbano ritenersi allo stato ancora efficaci e fino al termine di giorni 90 successivi alla dichiarata cessazione dello stato di emergenza epidemiologica; la perdurante validità ed efficacia dei titoli edilizi, legittimando il mantenimento delle strutture di cui trattasi - e sempre limitatamente a quei manufatti a suo tempo legittimamente assentiti - rende evidente i profili di illegittimità che viziano irrimediabilmente gli impugnati provvedimenti” (sent. 27 luglio 2021, n. 1215).
Ritenuto che, sul piano della interpretazione della ratio della norma, non vi è ragione di distinguere tra permessi di costruire attribuiti con termine finale di scadenza al 31 ottobre e permessi di costruire corredati da apposita clausola di stagionalità, dal momento che:
a) in entrambi i casi, al termine della stagione estiva sorge comunque l’obbligo del beneficiario di attivarsi al fine di rimuovere le strutture, impegnandosi in un’attività complessa che implica l’impiego di persone e mezzi, con il moltiplicarsi dei rischi di contagio, sicché non vi è alcun motivo, nell’ottica della tutela degli interessi pubblici di riferimento, per distinguere tra le ipotesi in questione ai fini della proroga del diritto al mantenimento delle strutture poste a servizio dello stabilimento balneare;
b) lo stesso dicasi nell’ottica della tutela degli interessi privati coinvolti dall’applicazione della norma, atteso che nel caso dei p.d.c. con clausola di stagionalità, com’è quello in esame, il privato conserva nel tempo il diritto alla installazione stagionale delle strutture, sicché sarebbe illogico confermare (soltanto) nei suoi confronti l’obbligo di smontaggio, salvaguardando invece il soggetto che ha perso definitivamente il diritto al mantenimento (salvo apposito rinnovo) a seguito della scadenza del termine finale di efficacia del titolo;
c) peraltro, di norma, le Amministrazioni comunali optano per l’una o l’altra soluzione (p.d.c. con termine finale di scadenza o p.d.c. con clausola di stagionalità) in ragione di scelte organizzative interne (orientate dal fatto che nel primo caso c’è la necessità di riattivare il procedimento in vista del rinnovo stagionale del p.d.c., nel mentre nel secondo caso il rinnovo è automatico), sicché sarebbe intrinsecamente irragionevole valorizzare la predette opzione ai fini dell’operatività della proroga in questione, rispondendo questa a obiettivi di tutela che nulla hanno a che vedere con le soluzioni organizzative adottate dalle diverse amministrazioni comunali per la gestione dei rapporti con i soggetti immessi nella titolarità delle concessioni marittime.
Ritenuto inoltre che, anche sul piano della interpretazione della lettera della norma, la distinzione cui fa riferimento l’Amministrazione comunale nella nota impugnata non trova alcuna concreta giustificazione, dal momento che con l’espressione titolo ‘in scadenza’ è possibile fare riferimento tanto ai titoli assoggettati a termine finale di efficacia, quanto ai titoli assoggettati a termine stagionale di efficacia, venendo in rilievo in entrambi i casi il medesimo obbligo di smontaggio delle strutture » (T.A.R. Puglia Lecce, I, 15 novembre 2021, n. 1633): in definitiva la Sezione, evidenziata appunto la portata particolarmente ampia della previsione in parola, reputava la medesima riferibile, per identità di ratio e onde evitare ingiustificate disparità di trattamento, non soltanto a quei titoli di cui nel periodo considerato si verificava la definitiva perdita di efficacia ma, anche, a quelli per i quali comunque nello stesso lasso temporale veniva a cessare soltanto l’efficacia c.d. ‘stagionale’.
2.1 Ritenuto che, in ragione di quanto appena esposto, il provvedimento prot. n. 18948 del 13 ottobre 2021 impugnato è illegittimo e dev’essere annullato.
3.- Ritenuto, inoltre, che come si è già posto in rilievo in fase cautelare - e non è stato mai concretamente smentito dalla p.A. -, le strutture balneari in oggetto risultano assentite sulla base di titoli edilizio e paesaggistico non aventi clausole di ‘stagionalità’, sicché anche sotto questo profilo gli atti in parola risultano illegittimi.
4- Ritenuto, in definitiva, sulla base di tutto quanto fin qui esposto, che:
- il ricorso è fondato e dev’essere accolto, con annullamento degli atti impugnati e assorbimento di ogni altra questione proposta.
- le spese di giudizio debbono essere eccezionalmente dichiarate irripetibili per la particolarità delle questioni trattate - fermo il diritto della ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie.
Spese irripetibili - fermo il diritto della ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 19 ottobre 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO