Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 19/06/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
All'udienza del 19.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 507 dell'anno 2024 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. BIGI GIANCARLO giusta procura Parte_1
in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. LEPIDI MARIO giusta procura Controparte_1
in atti;
APPELLATA
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 332/2024 del Tribunale di Pescara pubblicata il
13/06/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.11.2024 la ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Pescara che ha ritenuto illegittimo il trasferimento della dott.SS CP_1
dall' UOSD di Farmacotossicologia di Pescara all'
[...] Controparte_2
Parte
sede di Popoli e Penne, condannando la alla riassegnazione della
[...]
predetta alla UOSD Farmacotossicologia di Pescara e al risarcimento del danno quantificato
19/12/2019 non percepita a seguito del trasferimento.
La sentenza impugnata ha ritenuto non provate le esigenze tecniche ed organizzative alla base del trasferimento. Ha evidenziato da un lato l'utilità della dott.SS presso CP_1
l'UOSD di Farmatossicologia considerate le sue specifiche competenze e tenuto conto della nota inviata dal dott. (responsabile dell'UOSD Farmatossicologia) in cui manifestava Per_1
Parte la contrarietà al trasferimento, dall'altro la mancata allegazione da parte della di specifici elementi da cui desumere le esigenze presso la UOSD di destinazione che il trasferimento mirava a soddisfare. Parte Avverso tale decisione la ha articolato appello sulla scorta dei seguenti motivi:
1.SULLA LEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI CHE HANNO DISPOSTO IL
TRASFERIMENTO DELLA DR.SS EL
La prima giudice avrebbe ignorato completamente sia le testimonianze rese nel corso dell'istruttoria da parte dei testimoni di parte resistente sia la documentazione probatoria da cui si evincerebbero le motivazioni organizzative dettate dal Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale (PTFP) triennio 2023/2025, approvato con deliberazione della Giunta
Regionale Abruzzo n. 220/2023, in attuazione del D.M. 8 maggio 2018 approvato in via provvisoria in data 31 marzo 2023 e conseguentemente in via definitiva con deliberazione n. 1073 del 30 Giugno 2023. Parte_1
Sulla base di tale provvedimento ministeriale sarebbe stato disposto per l'Unità Operativa
Semplice Dipartimentale di Farmacotossicologia e Qualità Analitica un numero massimo di unità totali, ascritte al profilo professionale di dirigente medico della disciplina di patologia clinica e, per l'Unità Operativa Semplice Dipartimentale Laboratoristica dei Presidi
Territoriali (sedi di Penne e Popoli) un numero massimo di 4 unità totali, ascritte al profilo professionale di dirigente medico della disciplina di patologia clinica. Al momento della emanazione dei provvedimenti di trasferimento nella UOSD di Farmacotossicologia e Qualità
Analitica erano presenti n. 3 dirigenti medici;
la Dr.SS era la risorsa medica CP_1
con anzianità di servizio inferiore rispetto ai due Dirigenti Medici già incardinati nella suddetta U.O.S.D. ossia il dott. (in servizio dal 1.8.2019) ed il dott. Persona_2
(in servizio dal 6.7.1999), nonché anche l'ultima a prendere servizio nella Persona_3
suindicata U.O.S.D. Sarebbe stato chiarito in sede giudiziale che la scelta in favore della sede successivamente disposta è stata dovuta alla necessità di poter garantire un più alto numero di prestazioni, in ragione del fatto che vi sarebbero due punti erogativi cui far fronte e che la Direzione Parte_2
nelle proprie funzioni, si trovava e si trova ancora oggi, a dover continuamente far
[...]
fronte ad esigenze improntate alla cura e alla tutela del sistema salute il giudice avrebbe del tutto omesso una valutazione delle testimonianze del OT. e Tes_1
del OT. dando invece rilievo ad una dichiarazione scritta del dott. peraltro Tes_2 Per_1
neanche confermata in sede testimoniale.
La nota del OT. non sarebbe attendibile e soprattutto sarebbe il risultato di una ridotta Per_3 capacità di comprensione della complessiva problematica dell'organico aziendale, di sicura e maggiore e più approfondita conoscenza sia da parte del Direttore Sanitario che del Direttore del personale.
2. SULLA CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE SUBITO
(secondo comma del dispositivo) E SLLA ULTERIORE CONDANNA AL
RISARCIMENTO (terzo comma del dispositivo)
La condanna al risarcimento del danno patrimoniale subito sarebbe innanzitutto errata nell'importo poiché la steSS ricorrente l'aveva quantificata nel ricorso in € 1.034,88 mensili mentre il giudice con un chiaro errore avrebbe invertito i numeri in sentenza quantificandola in € 1.304,88 mensili.
Tale somma sarebbe comunque non dovuta, in quanto è risultato che la OT.SS CP_1
è stata in malattia da maggio 2023 a giugno 2024. I cartellini presenza dimostrerebbero che la OT.SS (eccetto una piccola parte del mese di aprile) non ha mai prestato CP_1
servizio presso la sede di destinazione e non ha quindi sostenuto alcuna spesa risarcibile
L'ulteriore condanna al risarcimento (seconda parte dell'inciso sopra riportato terzo comma del dispositivo) oltre che non dovuta nel merito, sarebbe comunque stata erroneamente quantificata dal giudice: l'indennità di incarico della OT.SS , come si evince CP_1
dalla delibera di conferimento (all.10 fascicolo di controparte), era infatti pari ad € 1.500,00 lordi annui e non €1.500,00 mensili come erroneamente affermato dal Giudice.
L'appellata si è costituita eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del primo motivo di appello, evidenziando che lo stesso giudice ha rilevato la contraddittorietà del provvedimento di trasferimento laddove prevedeva il trasferimento definitivo del medico anticipando addirittura un'imminente procedura per il reperimento di personale presso la steSS Unità di provenienza. Su tale argomento l'appellante non avrebbe formulato alcun motivo di appello con la conseguenza che la statuizione sarebbe paSSta in giudicato.
Sul secondo motivo di appello l'appellata ha riconosciuto l'errore materiale relativo alla somma per spese di viaggio e a quella per indennità annuale anziché mensile, ma ha eccepito la tardività della contestazione relativa allo stato di malattia e la relativa produzione documentale (ovvero foglio timbrature) essendo stata per la prima volta sollevata in appello nonostante l'Amministrazione fosse consapevole della malattia.
Il primo motivo di appello è infondato.
In primo luogo dal PTFP allegato alla memoria di costituzione in primo grado (all. 3) non si evince in alcun modo la distribuzione descritta dall'appellante, non essendovi una ripartizione di unità per singola UOC, ma essendovi unicamente l'indicazione del fabbisogno di unità per disciplina/qualifica (ad esempio è in realtà riportato il numero di 3 risorse per la disciplina
Farmacologia e Tossicologia Clinica, senza indicazione della sede). Risultando dunque inattendibili le dichiarazioni dei testimoni che si sono limitati a confermare l'individuazione del descritta dall'appellante. CP_3
Inoltre vi sono due elementi dirimenti, ben evidenziati dal giudice di prime cure e rispetto ai quali l'appellante nulla ha dedotto: il primo riguarda la mancata indicazione dei dirigenti medici effettivamente in forza presso le sedi di Penne – Popoli,non potendosi dunque evincere che a fronte del dedotto fabbisogno di 4 unità vi fossero scoperture (non potendo quindi escludersi che la lavoratrice fosse stata ivi assegnata in esubero). Il secondo, ripreso dall'appellata, riguarda la contraddittorietà del provvedimento con il quale – nel disporre il trasferimento della lavoratrice alla diversa sede – si fa riferimento alla necessità di indire una nuova selezione per la sede di provenienza, dovendosi pertanto escludere che per la sede di provenienza la dott.SS rappresentasse un esubero. CP_1
Tale circostanza è pienamente in linea con la nota del dott. correttamente valorizzata Per_1
Parte dalla giudice di primo grado, alla luce della quale la scelta della – che come detto non ha dimostrato l'effettivo fabbisogno presso la sede di destinazione – appare ingiustificata.
E' tuttavia da accogliere il secondo motivo di appello relativo alla quantificazione del danno risarcibile.
In primo luogo non è contestato che l'indennità ex art. 91 sia di 1500 euro annui e non mensili.
Non risultando dalle buste paga depositate la sua corresponsione rateale su base mensile può dunque ritenersi che alla data del deposito del ricorso non fosse ancora scaduto il termine per Parte la sua liquidazione da parte della dunque non può ritenersi che l'appellata abbia subito alcun danno.
Con riferimento alle spese di viaggio, la giudice di primo grado ha erroneamente rilevato e liquidato il danno sulla base di calcoli prospettici (tabelle aci) senza effettivamente valutare la sua effettiva manifestazione e i giorni per i quali la lavoratrice avrebbe effettivamente viaggiato verso la sede di destinazione. A ciò si aggiunga che non è contestato che la dott.SS
sia stata assente per malattia nel periodo in cui era stato disposto il suo CP_1
trasferimento, avendo peraltro il suo stesso difensore depositato certificato di malattia alla prima udienza nel giudizio di primo grado. Non può quindi ritenersi provato il danno relativo alle spese di trasferta, dovendo anche tale punto della sentenza essere riformato.
Parte Le spese di lite di entrambi gradi seguono la soccombenza della pur liquidandosi in proporzione alla sola domanda accolta.
PQM
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, respinge la domanda della dott.SS di risarcimento per il danno da Controparte_1
illegittimo trasferimento.
Condanna la al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, Parte_1
nella misura di euro 2.695,00 per il primo grado e di euro 1.984,00 per il grado di appello, in entrambi i casi oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 19/06/2025
La Consigliera est.
Emanuela Vitello
Il Presidente
Fabrizio Riga