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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/11/2025, n. 5696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5696 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Venera Condorelli Presidente
dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera Giudice rel./est.
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2516/2025 R.G. V.G. promossa congiuntamente
da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Serafina Lentini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato,
giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Serafina Lentini presso il cui studio è elettivamente domiciliata,
giusta procura in atti;
Ricorrenti-
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 05.11.2025, alla quale le parti hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 23.05.2025, e Parte_1 [...]
già divorziati - giusta sentenza n. 1141/2020 resa dal Tribunale di Catania su domanda Parte_2
congiunta e pubblicata il 25/03/2020 - hanno chiesto la revisione delle concordate condizioni di divorzio, con riferimento al mantenimento della figlia , nata il [...] ed Persona_1
ormai maggiorenne ed economicamente indipendente, oltre che al pagamento dei ratei di rimborso del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile originariamente adibito a casa coniugale, pure previsto in seno alla pattuita regolamentazione (cfr la sentenza in atti, passata in giudicato).
Segnatamente le parti, quale nuova regolamentazione dei loro rapporti economici e nei confronti della prole, hanno inteso stabilire congiuntamente quanto segue:
“1) disporre la revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia , oramai Persona_1
economicamente indipendente e che ha costituito autonomo nucleo familiare, già posto a carico del padre sig. ed in favore della madre sig.ra in ragione del Parte_1 Parte_2
venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso per tutte le ragioni di cui in premessa e, conseguentemente, non dovuto;
2) disporre che la casa sita in Giarre via Strada 8 n.6, già abitazione coniugale, rimarrà assegnata alla Sig.ra che ne avrà, così, il godimento esclusivo e se ne assume i relativi Parte_2
oneri;
3) disporre che le rate di mutuo, contratto con la in regolare Controparte_1
ammortamento, relative all'immobile originariamente adibito a casa coniugale sito in Giarre Via
Strada 8 n.6, assegnato alla sig.ra , attualmente con rata mensile per € 470,00 Parte_2
(a tasso fisso) e tutt'ora in corso, verranno ripartite e sopportate in ragione del 50% pari ad €
235,00 per ciascuno sino alla totale estinzione.
3) Per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio”.
Tali accordi vanno confermati - non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a
2 disposizioni di carattere imperativo - e pertanto può statuirsi in senso conforme a quanto congiuntamente richiesto, ferma l'autonomia negoziale in ordine alle ulteriori questioni economiche oggetto di concorde regolamentazione, con la precisazione - effettuata all'udienza del
05.11.2025, in relazione al punto 3) dell'accordo - che la Banca mutuataria è (e Controparte_2
non e che la casa coniugale è già stata donata ai figli. CP_1
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2516/2025 R.G.
VG:
in accoglimento della domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio stabilite tra le parti con sentenza n.1141/2020 resa dal Tribunale di Catania in data 14.02.2020 e pubblicata il 20.03.2020, prende atto della nuova regolamentazione di cui al relativo accordo,
come integralmente riportato in parte motiva.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 21.11.2025.
IL GIUDICE rel./est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Eleonora Guarnera dott.ssa Venera Condorelli
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