Art. 9.
Le amministrazioni competenti possono stipulare i contratti e comunque assumere impegni nei limiti della intera somma stanziata, fermo restando che i pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.
Le amministrazioni competenti possono stipulare i contratti e comunque assumere impegni nei limiti della intera somma stanziata, fermo restando che i pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.