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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 2078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2078 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15304/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
UD ER Presidente relatrice
AN RI DI
ND ES DI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 15304/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con gli Avv. RA FILIPPO Parte_1 C.F._1
e RA DO
e
(C.F. , con gli Avv. RA FILIPPO e Controparte_1 C.F._2
RA DO
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“- Pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Manerbio tra il Sig. e la Sig.ra Controparte_1 [...]
in data 9 marzo 1987 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Parte_1
Manerbio.
1 - Confermare le condizioni della separazione con affidamento della casa coniugale alla signora ove risiede con la figlia maggiorenne con obbligo del signor a Parte_1 Per_1 CP_1
corrispondere alla signora l'importo di Euro 100,00 mensili per mantenimento con Parte_1
cancellazione dell'obbligo dell'assegno per la figlia Per_1
- Omologare e disporre il trasferimento della quota dell'immobile della casa coniugale dal signor alla signora e se questo non fosse eseguito o risultasse fattibile per le ragioni CP_1 Parte_1
sovra nominate entro 12 mesi dalla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermare l'obbligo assunto per il signor di versare l'importo di Euro 150.000,000 alla CP_1
signora a conguaglio della quota dell'immobile. Parte_1
Fermo ed invariato il resto.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Manerbio (BS) in data 9.3.1987, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Manerbio al n. 1, parte I, anno 1987.
Dall'unione sono nate le figlie e entrambe maggiorenni ed economicamente Per_2 Per_1
autosufficienti.
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 1229/2020, R.G. 196/2019, emesso dal
Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 5.3.2020, dopo l'udienza presidenziale celebratasi in data 10.2.2020.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
UD ER
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
UD ER Presidente relatrice
AN RI DI
ND ES DI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 15304/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con gli Avv. RA FILIPPO Parte_1 C.F._1
e RA DO
e
(C.F. , con gli Avv. RA FILIPPO e Controparte_1 C.F._2
RA DO
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“- Pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Manerbio tra il Sig. e la Sig.ra Controparte_1 [...]
in data 9 marzo 1987 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Parte_1
Manerbio.
1 - Confermare le condizioni della separazione con affidamento della casa coniugale alla signora ove risiede con la figlia maggiorenne con obbligo del signor a Parte_1 Per_1 CP_1
corrispondere alla signora l'importo di Euro 100,00 mensili per mantenimento con Parte_1
cancellazione dell'obbligo dell'assegno per la figlia Per_1
- Omologare e disporre il trasferimento della quota dell'immobile della casa coniugale dal signor alla signora e se questo non fosse eseguito o risultasse fattibile per le ragioni CP_1 Parte_1
sovra nominate entro 12 mesi dalla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermare l'obbligo assunto per il signor di versare l'importo di Euro 150.000,000 alla CP_1
signora a conguaglio della quota dell'immobile. Parte_1
Fermo ed invariato il resto.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Manerbio (BS) in data 9.3.1987, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Manerbio al n. 1, parte I, anno 1987.
Dall'unione sono nate le figlie e entrambe maggiorenni ed economicamente Per_2 Per_1
autosufficienti.
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 1229/2020, R.G. 196/2019, emesso dal
Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 5.3.2020, dopo l'udienza presidenziale celebratasi in data 10.2.2020.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
UD ER
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