Articolo 38 della Legge 16 maggio 1956, n. 493
Articolo 37Articolo 39
Versione
27 giugno 1956
Art. 38. Sostituzione di deputati

La sostituzione del deputato - anche proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale nazionale - avverra' nella stessa lista e circoscrizione in cui il deputato dovra' essere sostituito.
Entrata in vigore il 27 giugno 1956