CASS
Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/07/2024, n. 26928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26928 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NA EL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/06/2023 del TRIB. LIBERTA' di FROSINONE udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Francesca Ceroni, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nonché memoria nell'interesse del ricorrente, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 26928 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 27/03/2024 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 1° giugno - 15 dicembre 2023 il Tribunale di Frosinone, decidendo sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di LV AR, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Frosinone del 3 maggio 2023, avente ad oggetto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente rilasciata dal Comune di Supino al AR. 2. Nell'interesse del AR è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando che il Tribunale aveva fatto riferimento: a) a tabulati telefonici - che, tuttavia, non erano presenti tra gli atti di indagine - per concludere nel senso che il telefono mobile del AR - che a Supino risiede - non aveva mai agganciato le celle a servizio del Comune di Supino;
b) alla mancata registrazione nei tabulati Telepass del passaggio della vettura del AR al casello di Ferentino, laddove dagli atti di indagine emergeva che il veicolo del AR non era dotato di Telepass. Si osserva, inoltre: a) che neppure erano presenti negli atti di indagine i voucher ai quali faceva riferimento il decreto di sequestro;
b) che la dichiarazione resa dal AR aveva c:arattere neutro, avendo ad oggetto solo la volontà di proseguire l'attività; c) che in un paese di cinquemila abitanti i dipendenti comunali hanno conoscenza della realtà, talché la dichiarazione sarebbe inidonea a dispiegare alcuna efficacia ingannatoria. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Francesca Ceroni, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nonché memoria nell'interesse del ricorrente, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, dal momento che i vizi motivazionali lamentati non hanno carattere di decisività. Infatti la ratio decidendi del provvedimento impugnato si coglie nel dato, non oggetto di alcuna specifica contestazione, che nel Comune di Supino il ricorrente non dispone di locali effettivamente adibiti o attrezzati ad autorimessa. 1 Le considerazioni dedicate dal Tribunale al rientro o non a Supino del AR o al tracciamento a mezzo telepass del suo veicolo, in definitiva, possono essere eliminate dall'apparato argomentativo senza che venga meno il profilo, direttamente connesso all'art. 11 della I. 21 del 1991, dell'inesistenza di una rimessa nel Comune autorizzante. Coerentemente a tali indicazioni, questa Corte ha già deciso nel senso che è legittimo il sequestro preventivo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di vetture con conducente (N.C.C.) per il reato di falso ideologico per induzione del pubblico funzionario che l'abbia rilasciata (artt. 48 e 480 cod. pen.) ove non sia veritiera l'attestazione del richiedente di disporre dell'effettiva sede operativa e di almeno una rimessa nel territorio dell'ente autorizzante, avendo egli inteso operare sin dall'inizio in un diverso ambito territoriale (Sez. 5, n. 31851 del 06/10/2020, Leonardi, Rv. 279830 - 01). Del tutto congetturale è poi il rilievo secondo il quale non potrebbe darsi induzione in errore per i dipendenti di un Comune di cinquemila abitanti che, per ciò solo, dovrebbero essere personalmente al corrente di ogni circostanza di rilievo per la vita amministrativa. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27/03/2024
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Francesca Ceroni, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nonché memoria nell'interesse del ricorrente, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 26928 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 27/03/2024 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 1° giugno - 15 dicembre 2023 il Tribunale di Frosinone, decidendo sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di LV AR, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Frosinone del 3 maggio 2023, avente ad oggetto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente rilasciata dal Comune di Supino al AR. 2. Nell'interesse del AR è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando che il Tribunale aveva fatto riferimento: a) a tabulati telefonici - che, tuttavia, non erano presenti tra gli atti di indagine - per concludere nel senso che il telefono mobile del AR - che a Supino risiede - non aveva mai agganciato le celle a servizio del Comune di Supino;
b) alla mancata registrazione nei tabulati Telepass del passaggio della vettura del AR al casello di Ferentino, laddove dagli atti di indagine emergeva che il veicolo del AR non era dotato di Telepass. Si osserva, inoltre: a) che neppure erano presenti negli atti di indagine i voucher ai quali faceva riferimento il decreto di sequestro;
b) che la dichiarazione resa dal AR aveva c:arattere neutro, avendo ad oggetto solo la volontà di proseguire l'attività; c) che in un paese di cinquemila abitanti i dipendenti comunali hanno conoscenza della realtà, talché la dichiarazione sarebbe inidonea a dispiegare alcuna efficacia ingannatoria. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Francesca Ceroni, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nonché memoria nell'interesse del ricorrente, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, dal momento che i vizi motivazionali lamentati non hanno carattere di decisività. Infatti la ratio decidendi del provvedimento impugnato si coglie nel dato, non oggetto di alcuna specifica contestazione, che nel Comune di Supino il ricorrente non dispone di locali effettivamente adibiti o attrezzati ad autorimessa. 1 Le considerazioni dedicate dal Tribunale al rientro o non a Supino del AR o al tracciamento a mezzo telepass del suo veicolo, in definitiva, possono essere eliminate dall'apparato argomentativo senza che venga meno il profilo, direttamente connesso all'art. 11 della I. 21 del 1991, dell'inesistenza di una rimessa nel Comune autorizzante. Coerentemente a tali indicazioni, questa Corte ha già deciso nel senso che è legittimo il sequestro preventivo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di vetture con conducente (N.C.C.) per il reato di falso ideologico per induzione del pubblico funzionario che l'abbia rilasciata (artt. 48 e 480 cod. pen.) ove non sia veritiera l'attestazione del richiedente di disporre dell'effettiva sede operativa e di almeno una rimessa nel territorio dell'ente autorizzante, avendo egli inteso operare sin dall'inizio in un diverso ambito territoriale (Sez. 5, n. 31851 del 06/10/2020, Leonardi, Rv. 279830 - 01). Del tutto congetturale è poi il rilievo secondo il quale non potrebbe darsi induzione in errore per i dipendenti di un Comune di cinquemila abitanti che, per ciò solo, dovrebbero essere personalmente al corrente di ogni circostanza di rilievo per la vita amministrativa. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27/03/2024