Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2204 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02204/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00939/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 939 del 2023, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Bacci, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via L. Capuana 207;
contro
I.n.p.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Battaglia, Silvia Parisi, Maria Teresa Pugliano, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
del diritto al beneficio economico di cui all'art. 6 -bis D.L. n. 3871987, ai fini della rideterminazione dell’indennità di buonuscita.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.n.p.s.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. TU TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente -ex appartenente al corpo della Guardia di Finanza e collocato in quiescenza su domanda con 43 anni di servizio utile e 56 di età- agisce nei confronti dell’I.n.p.s. per l’accertamento del diritto al riconoscimento, nella base di calcolo per la liquidazione del proprio trattamento di fine servizio, T.F.S., dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6- bis D.L. 387/1987, come modificato dall’art. 21 L. 232/1990, e per la condanna dell’istituto previdenziale alla conseguente corresponsione delle spettanti somme aggiuntive a titolo di indennità di buonuscita, oltre a interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo.
Deduce, in particolare, che i benefici di cui all’articolo 6- bis D.L. n. 387/1987 non gli sono stati riconosciuti dall’Ente previdenziale sull’assunto che « l'art. 15 bis del D.L. n.379/1987, convertito nella L. n 486/1987, tuttora in vigore, limita l'applicazione dei 6 scatti stipendiali ai fini della liquidazione del TFS a coloro che “cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti” », denunciando pertanto la violazione dell’art. 6- bis D.L. 387/1987.
2. Si è costituito l’Ente previdenziale, rilevando che non sussistono i presupposti per il riconoscimento del beneficio di cui al citato art. 6- bis , comma 1, poiché previsto per le sole cessazioni dal servizio per età, inabilità e decesso, né di quello contenuto nel comma 2 secondo cui “ Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità ”.
L’esponente infatti è cessato dal servizio volontariamente, a seguito di istanza di collocamento a riposo, e decaduto dal diritto a tale attribuzione, poiché avrebbe dovuto presentare domanda entro il 30 giugno dell'anno nel quale erano maturate le anzianità anagrafica e di servizio.
3. All’udienza pubblica del l7 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. In rito, sussiste la legittimazione passiva dell’I.n.p.s., avendo l’Ente disatteso la richiesta dell’esponente di conseguire il beneficio di cui al richiamato art. 6- bis , né si evincono gli ulteriori profili di inammissibilità del ricorso, genericamente eccepiti.
5. Nel merito, ritiene il Tribunale Amministrativo che le censure articolate dal ricorrente siano fondate, in conformità ai propri precedenti (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 26 maggio 2025, n. 906; 7 ottobre 2024, n. 1426), che si richiamano anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., nonché in conformità alla giurisprudenza del giudice di secondo grado ( ex multis , da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2025, n. 8344).
In particolare, l’art. 6- bis D.L. 21 settembre 1987, n. 387, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto sicurezza, ha previsto che “ 1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto ”.
Il comma 2 della citata norma stabilisce che “ Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990 ”.
Il successivo comma 3 stabilisce che “ I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda; per le domande presentate entro il 31 dicembre 1990 la decorrenza dei provvedimenti di collocamento a riposo è fissata per il 1° luglio 1991 ”.
Ciò posto, il Collegio concorda con l’impostazione di quella parte della giurisprudenza amministrativa che, chiamata a pronunciarsi su situazioni similari, ha statuito che la descritta tesi difensiva sostenuta dall’I.n.p.s. sovrapponga due regimi giuridici aventi diverso oggetto, cioè quello dettato dall’art. 6- bis D.L. 387/1987 in materia di determinazione del T.F.S. per il personale delle forze di polizia, che dispone l’applicazione del beneficio pari a sei scatti stipendiali, richiamato poi, per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, dall’art. 1911, comma 3, D. Lgs. 66/2010 recante il codice dell’ordinamento militare, e quello relativo ai presupposti per il conseguimento della pensione di anzianità.
Invero, la corrispondenza tra i relativi requisiti - esistente in origine ma venuta meno per effetto di sopravvenienze normative - non può indurre a condividere la predicabilità di una permanente ed inscindibile connessione tra gli stessi anche a fronte delle citate modifiche normative e che, quindi, la disciplina dell’art. 6- bis citato recepisca automaticamente le novità apportate nel tempo alle disposizioni previdenziali in punto di età pensionabile, e ciò dunque a prescindere dalla considerazione che l’intenzione originaria del legislatore possa essere stata nel senso di operare un parallelismo tra gli istituti.
Va rilevato, peraltro, che il comma 2 non opera un rinvio o un richiamo all’istituto della pensione di anzianità -richiamo invece presente, ex adverso , nel comma 1 che fa riferimento alle ipotesi di cessazione dal servizio “per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto ”- ma si limita a esplicitare, mediante espressioni numeriche dal significato univoco, il dato anagrafico, indicato in “ 55 anni di età ”, e quello contributivo, vale a dire del possesso di “ 35 anni di servizio ”, richiesti per accedere al beneficio della maggiorazione della base di calcolo del T.F.S.
È stato poi affermato in giurisprudenza che un eventuale difetto di coordinamento, ove effettivamente riscontrabile, dovrebbe trovare correzione in sede legislativa, non certo attraverso un’interpretazione che contravviene al chiaro tenore letterale delle disposizioni rilevanti.
Il Consiglio di Stato ha poi precisato, in argomento, come la cessazione del servizio a domanda fa sorgere il diritto al beneficio, in presenza del duplice presupposto rappresentato dall'anzianità anagrafica e retributiva, precisando altresì che l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165/1997, che riconosce i sei scatti al personale che cessa dal servizio a domanda ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito, si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica, pertanto, il regime di calcolo del trattamento di fine servizio (Consiglio di Stato, Sez. II, 23 marzo 2023, n. 2985 e 22 novembre 2023, n. 9997; cfr. anche C.G.A.R.S. 9 marzo 2023, n. 209).
5.1. Tanto chiarito con riferimento alla portata del perimetro soggettivo e oggettivo di applicabilità delle norme in rassegna, non è persuasiva la tesi dell’I.n.p.s. incentrata sulla decadenza per intervenuto spirare dei termini entro i quali avrebbe dovuto presentare domanda, cioè il 30 giugno dell'anno nel quale erano maturate le anzianità anagrafica e di servizio, ai sensi del più volte citato art. 6- bis , comma 2.
Per confutare la prima asserzione è sufficiente considerare che ove il legislatore avesse voluto far discendere dalla mancata osservanza del termine del 30 giugno dell’anno in cui maturano i due requisiti la conseguenza della decadenza dalla facoltà di chiedere ed ottenere il beneficio, attesa l’incisività di tale effetto, lo avrebbe previsto espressamente.
Milita, inoltre, nel senso appena delineato la considerazione del collegamento ravvisabile, anche in virtù della collocazione nel medesimo contesto testuale delle disposizioni, tra la seconda parte del comma 2, ai sensi del quale “ la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990 ” ed il comma 3 dello stesso articolo, il quale prevede che “ I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda; per le domande presentate entro il 31 dicembre 1990 la decorrenza dei provvedimenti di collocamento a riposo è fissata per il 1° luglio 1991 ”.
Dalla lettura in combinato disposto delle due prescrizioni, è possibile dedurre che “ il rispetto del termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo ” (Consiglio di Stato, Sez. II, 23 marzo 2023, n. 2985), con conseguente esclusione della soluzione preclusiva dovuta agli asseriti effetti decadenziali.
Sullo specifico tema la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha poi avuto modo di precisare che “ anche a ritenere (soltanto) ambigua la disposizione sul termine del 30 giugno, detta ambiguità non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6-bis comma 2 del d.l. n. 387 del 1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019 n. 1231).
6. Per quanto esposto, il ricorso deve essere accolto, sussistendo i presupposti oggettivi e soggettivi perché il ricorrente benefici dell’istituto di cui all’art. 6- bis D.L. n. 387/1987, in quanto ex appartenente ad una forza di polizia ad ordinamento militare -la Guardia di Finanza- e che, al momento del collocamento in congedo, era in possesso dell’anzianità anagrafica e contributiva richiesta dalla citata norma ai fini del riconoscimento del beneficio in esame.
Ne deriva l’esito positivo dell’accertamento del diritto dell’esponente a percepire i benefici economici normativamente contemplati all'art. 6- bis D.L. n. 387/1987 e il correlato obbligo dell’amministrazione di provvedere al ricalcolo ai fini della rideterminazione dell'indennità di buonuscita e relative spettanze, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla disposizione citata.
7. Le spese di lite possono essere integralmente compensate vista la natura della controversia e la non univoca giurisprudenza formatasi in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto:
- accerta il diritto del ricorrente a percepire il beneficio economico di cui all’art. 6- bis D.L. n. 387/1987, con conseguente obbligo dell’amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali e corresponsione delle spettanti somme aggiuntive;
- condanna l’I.n.p.s. a pagare al ricorrente l’importo derivante dal computo dei sei scatti stipendiali, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER AN, Presidente
TU TO, Primo Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TU TO | ER AN |
IL SEGRETARIO