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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 18/12/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PARMA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Parma, in composizione monocratica in persona della Giudice, dott.ssa Annunziata Maddalena, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile n° 3795/2023 R.G., promossa da:
(C.F. ) con l'Avv. Alberto Musi Parte_1 C.F._1 ATTORE
CONTRO
c.f./P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 P.IVA_1 l'avv. Andrea Cevolo CONVENUTO
OGGETTO: responsabilità professionale
pagina 1 di 6
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONE
La sentenza è redatta ai sensi dell'art 132 cpc comma 2, punto 4 come sostituito ex art. 45 , c. 17, l.18- 6-2009, n. 69 in base al quale la decisione deve contenere unicamente la coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione esonerando il giudice dal redigere lo svolgimento del processo. Richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte ( tra cui Cassazione 17145/2006 e 11199/2012) il Giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo l'art 118 disp. Att. Cpc con motivazione semplificata, può limitare la trattazione alle sole problematiche di fatto e di diritto che ritiene rilevanti ai fini della decisione, non essendo tenuto ad esaminare analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti. Consegue da ciò che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite. In punto ai fatti. Con atto di citazione ritualmente notificato il 27.10.2023 l' Arch. vocava in giudizio Parte_1 la società in persona del suo legale rapp.te pro tempore, al fine di accertare e CP_1 dichiarare la responsabilità professionale della convenuta con conseguente “ pagamento a titolo di risarcimento della somma di Euro 26.083,84 o di quella diversa somma che verrà ritenuta equa e di giustizia a seguito di istruita istruttoria, comunque nell'ambito della intestata competenza oltre al danno esistenziale da valutarsi a seguito di istruenda istruttoria. Emettere sentenza che faccia luogo al pagamento delle somme dovute come accertate”. A sostegno della domanda deduceva che:
- nel 2022 la non trasmetteva per tempo le proprie dichiarazioni dei redditi CP_1 all'Agenzia delle Entrate e che pertanto lo stesso aveva dovuto sostenere i costi relativi alle sanzioni e agli interessi pagati a seguito di ravvedimento operoso, per € 334,34;
- nel 2020, considerati i redditi dallo stesso percepiti nell'anno di imposta 2019 (pari ad € 31.836,00), lo studio non aveva provveduto ad avvisarlo del cambiamento del regime fiscale e CP_1 non avrebbe messo in atto le procedure necessarie per essere inquadrato nel regime fiscale corretto;
conseguentemente, l'attore dovette versare “ di tasca propria”, in luogo dei propri clienti, gli importi relativi all'IVA per € 684,83;
- si era dovuto rivolgere ad altro professionista (commercialista dott. , nonché ad un legale per Per_1 l'instaurazione di procedimento di mediazione sopportando costi per € 5.331,72 ( di cui € 538,00 per mediazione;
€ 1.068,80 per compenso al dott. € 3.724,12 per compenso legale di assistenza alla Per_1 mediazione) per porre rimedio alla situazione creatasi;
- il danno (“erariale”) stimato ammonterebbe ad € 19.732,95. Con comparsa di costituzione e risposta datata 08.01.2024, si costituiva in giudizio CP_1 con l'avv. Paolo Righini, contestando la domanda attrice e chiedendo una limitazione del risarcimento del danno a quanto effettivamente provato, attesa la non attualità del danno lamentato;
chiedeva in via riconvenzionale di compensare, per quanto di misura, l'entità del danno da risarcire all'attore da parte di con il credito vantato dalla medesima nei confronti dello stesso, pari ad €. 73,20 + CP_1
€. 182,00 (doc. n° 6). All'udienza del 4.09.2024, preso atto della mancata comparizione personale della convenuta, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti (18.09.2024) al fine di esperire tentativo di conciliazione. Con provvedimento del 28.10.2024, a scioglimento della riserva, rilevato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, considerato che la contestazione della convenuta involgeva essenzialmente il quantum, veniva disposta CTU nominando il Dott. Commercialista
[...]
Per_2
pagina 2 di 6 Con provvedimento del 22.03.2025 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.02.2025 per esame CTU, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice fissava udienza ex art. 281 quinquies c.p.c concedendo alle parti termini ex art. 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, il deposito delle conclusionali e delle memorie di replica;
medio tempore interveniva la revoca del mandato professionale di all'avv. Paolo Righini, quindi si costituiva l'avv. Andrea Cevolo CP_1 quale procuratore incaricato da parte convenuta. La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 01.09.2025, cui si era giunti a seguito di rinvio d'ufficio.
******* In punto al rito, quanto all'eccezione sollevata da parte convenuta in ordine all'inammissibilità dell'atto depositato da parte attrice in data 20.05.2025 denominato “memoria istruttoria primo termine nell'interesse dell'attore Arch. scadenza 23 maggio 2025”, si osserva che a prescindere dal Pt_1 nomen iuris, ciò che rileva è il rispetto dei termini processuali di natura perentoria che la riforma Cartabia ha cadenzato con calcolo a ritroso. Nel caso di specie, considerata l'udienza fissata ai sensi dell'art. 281 quinquies (03 luglio 2025) le note scritte per precisare le conclusioni ( 60 gg prima) andavano depositate entro il 02 maggio 2025, pertanto risulta tardiva la “memoria istruttoria primo termine nell'interesse dell'attore Arch. scadenza 23 maggio 2025”. A tal proposito, si Pt_1 rammenta che la comparsa conclusionale ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già proposte ritualmente, con la conseguenza che ove sia prospettata per la prima volta una questione il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo;
nel caso di specie, pertanto, verranno prese in esame le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione. Passando quindi a trattare il merito, la controversia in oggetto trae origine dall'incarico professionale conferito dall'Arch. alla società in forza del quale l'attore chiede Pt_1 CP_1 l'accertamento della responsabilità professionale della società convenuta e, conseguentemente, il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi. Come noto, nelle ipotesi di responsabilità contrattuale, cui è riconducibile la responsabilità professionale, il creditore è tenuto a provare ai fini del risarcimento del danno il titolo del rapporto e allegare l'inadempimento o inesatto adempimento (art. 1218 c.c.), gravando invece sul debitore ai sensi dell'art. 1218 c.c. la prova che “l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. La giurisprudenza (Cassazione civile, sez. III, 18/04/2007, n. 9238) sul punto osserva che in via generale, nelle prestazioni rese nell'esercizio di attività professionali è richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 c.c., comma 2), ossia una diligenza qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta. La valutazione dell'esattezza delle prestazioni da parte del professionista, naturalmente, varia secondo il tipo di professione e, nel giudizio di responsabilità, è rimessa all'accertamento del giudice sulla base della documentazione e delle prove qui fornite dalla parte.
Più precisamente, il cliente che agisce in giudizio sostenendo di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato del professionista ha l'onere di provare: a) l'avvenuto conferimento del mandato professionale;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno. Quanto poi al danno risarcibile, nell'ambito della responsabilità professionale del commercialista, vale osservare che nel caso d'inadempimento del professionista cui il contribuente attribuisca il compiuto di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato di norma dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'erario per effetto dell'errore commesso dal tributarista. Venendo ad esaminare la controversia de qua, va osservato che risulta pacifica l'attività svolta dalla società convenuta a favore dell'attore e incontestato l'an, così come riconosciuto dalla stessa parte convenuta con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'anno 2022 ( “convinta in buona fede che il pagina 3 di 6 contribuente non operasse ancora in regime forfettario- provvedeva alla sola presentazione dei dichiarativi necessari per il regime fiscale forfettario, non bastevoli in caso di regime fiscale ordinario”) e al mancato passaggio alla contabilità ordinaria ( “ nulla da eccepire in riferimento all'IVA versata dall'attore in luogo a quanto non corrisposto da alcuni suoi clienti”). Ne deriva che il focus della disamina va circoscritto all'individuazione delle voci di danno patrimoniale (emergente) risarcibile, tra cui il lamentato “danno erariale”. La giurisprudenza, così come anche richiamato dalla parte attrice (Tribunale Milano sent. n. 9051/ 2019), individua di norma, in caso di inadempimento del professionista al quale il cliente attribuisce il compito di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile nei maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'erario, quali sanzioni, interessi e maggiori imposte, purché eziologicamente riconducibili alla condotta negligente del professionista. Ebbene, rammentando i principi in tema di prova del nesso causale, nella fase della causalità giuridica, sia per accertare l'an che il quantum, il criterio da applicare è quello dell'art. 1223 c.c. secondo cui deve sussistere una relazione da causa ad effetto in forza della quale la perdita patrimoniale risarcibile appaia riconducibile all'evento. Affinché ciò avvenga, la perdita patrimoniale deve essere
“conseguenza immediata e diretta” dell'evento ( art. 1223 c.c) . Ai fini della risarcibilità, il danno deve avere però alcune caratteristiche;
ossia, deve essere innanzitutto certo, non potendosi risarcire un danno ipotetico, ed attuale, in quanto non si può risarcire un danno potenziale o uno che ancora non si è verificato a meno che, in questo caso, non vi sia la sicurezza che esso si concretizzi. Tale aspetto è stato chiarito dalla giurisprudenza a far data da una risalente sentenza (Sez. 1, n. 1266, 17/04/1958, Rv. 882361) richiamata da successive pronunce (v. ex multis Cass. n. 40120/21). Il CTU, se da un lato, ha confermato l'errore della società convenuta in ordine agli adempimenti tributari (pag. 5 “ ADEMPIMENTI TRIBUTARI CORRETTI” “ Poiché la C.U. 2020 redditi 2019 ricevuta dall'Architetto relativa al reddito di lavoro dipendente da lui percepito nell'anno Pt_1 2019 ammontava ad euro 31.836,00 , dall'anno 2020 gli era precluso l'accesso al regime forfettario e sarebbe stato assoggettato al regime contabile semplificato oppure al regime ordinario a seguito di opzione”) dall'altro, quanto alla quantificazione delle imposte dirette e indirette, dei contributi , CP_2 delle sanzioni e degli interessi dovuti o debendi per gli anni 2020 e 2021 così conclude :” Sulla base delle verifiche eseguite emerge che l'architetto avrebbe potuto procedere a regolarizzare la Pt_1 propria posizione utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso. Lo strumento del ravvedimento operoso non avrebbe nel caso specifico di avvalersi dell'istituto del cumulo giuridico, infatti per le violazioni commesse ante 1 settembre 2024 l'applicazione del cumulo giuridico è riservato all'ufficio in sede di accertamento. Inoltre l'omessa presentazione della dichiarazione non è sanabile con l'istituto del ravvedimento operoso. La norma vigente prevede infatti che in sede di accertamento l'ADE deve applicare l'istituto del cumulo giuridico e il risultato non potrà mai essere superiore al cumulo materiale.
Considerato che
vi sono numerose e ripetute irregolarità su più annualità ma che trattasi di mero errore senza alcuna volontà di evasione d'imposta sono portato a ritenere che l'ufficio in caso di accertamento applichi le sanzioni minime e i calcoli da me effettuati riflettono tale ipotesi”. Dall'elaborato peritale emerge dunque che la quantificazione delle sanzioni computate sono presunte, non essendosi concretizzata la condizione rappresentata dall'avviso di accertamento a seguito di verifica oppure di ravvedimento operoso in caso di autodenuncia, che l'attore non ha fatto. Parimenti anche l'IVA, eventualmente dovuta in via di rivalsa e sulla quale potrebbero sorgere effettivi problemi di riscossione nei confronti dei committenti, presuppone un'azione di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate. Ne deriva che difettando l'attualità del danno, quale conseguenza immediata e diretta del comportamento negligente della parte convenuta, almeno sino a quando non si verificherà l'evento dell'accertamento tributario, alcuna somma a titolo di imposta, sanzione o interessi graverà sull'attore che solo successivamente potrà far valere la lesione patrimoniale. pagina 4 di 6 In altri termini, manca l'antecedente logico per operare il collegamento eziologico materiale e giuridico del lamentato danno, costituito dalle sanzioni e interessi non ancora debitamente contestati da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il danno futuro non può dunque essere ritenuto provato, ora per allora, come "più probabile che non", proprio perché ontologicamente dipendente da future condotte ( accertamento tributario), allo stato non certe. Alla luce di quanto sopra, la domanda attrice può pertanto trovare solo parziale accoglimento limitatamente alle voci di danno emergente che siano conseguenza immediata e diretta del comportamento negligente della società convenuta e precisamente:
- quanto ad € 334,34 per le sanzioni e gli interessi pagati dall'attore per il ravvedimento operoso dichiarazione dei redditi anno 2022, si osserva che anche il creditore, secondo la legge, ha il dovere di non aggravare il pregiudizio arrecatogli dall'altrui inadempienza;
infatti, alla stregua dei principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c., il creditore è tenuto a porre in essere una condotta attiva (art. 1227 c.c.) diretta a limitare le conseguenze dannose dell'inadempimento ( Cass. n. 26639/2013). Considerato che dai documenti allegati ( doc.11, 12, 13) si evince che la società convenuta aveva offerto la propria opera per consentire il tempestivo ravvedimento operoso da parte dell'Arch. , predisponendo il piano di Pt_1 rateizzazione, e che la somma che avrebbe pagato l'attore a titolo di sanzioni ed interessi, qualora avesse aderito, sarebbe stata ( v. doc. 12- secondo prospetto ) pari ad € 189,60 ; considerato che la parte convenuta ha riconosciuto € 61,00, con nota di credito ( doc.5), risulta dovuta la solo la somma di € 128,60 ( € 189,60- € 61,00); nulla invece per la voce di danno di
€ 334,34, in quanto la scelta dell'arch. di rivolgersi liberamente ad altro professionista ( Pt_1 doc. 15 mail del 15.11.2022) addivenendo ad un ritardato ravvedimento operoso con il conseguente esborso di € 334,34, non può essere addebitata alla società convenuta;
- quanto alla voce di danno di € 684,84 per IVA che l'attore ha pagato in luogo dei propri clienti, in quanto nell'anno di imposta 2019 non più in regime fiscale forfettario, questa risulta indubbiamente dovuta, così come riconosciuto anche dalla stessa parte convenuta;
tuttavia, considerata che quest'ultima ha dispiegato domanda riconvenzionale allegando nella comparsa di risposta (doc. 6) la fattura n. 523 del 24.10.22 dell'importo di € 73,20 e la fattura n. 613 del 30.11.2022 dell'importo di € 183,00, per attività la dichiarazione sostitutiva aiuti di Stato (doc. 7) nell'interesse dell'attore, attività non contestata da quest'ultimo, conseguentemente l'importo di € 684,84 va compensato con la somma di € 256,20, quindi la somma dovuta dalla convenuta all'attore ammonta ad € 428,64.
******** Le spese di lite, visto il D.M. 55/2014 e successivo D.M. n. 147/2022, vengono liquidate secondo il criterio del decisum in complessivi € 1180,00 di cui € 662,00 per compensi ed € 518,00 per spese, oltre Iva , cpa e spese generali al 15%. Considerata la reciproca soccombenza sussistono i motivi per disporne ex art. 92 c.p.c. la compensazione tra le parti, così anche per le spese di CTU;
stessa sorte per le spese di mediazione ( obbligatoria ex art. 5 Dlgs n.28/2010) che vengono “assimilate a quelle del processo” (ordinanza 21 novembre 2023 n.32306).
P.Q.M
.
Il Tribunale di Parma definitivamente pronunciando nella causa civile R. G. n. 3795/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 - ACCOGLIE PARZIALMENTE la domanda dell'attore, Arch. , e Parte_1
CONDANNA la società convenuta, al pagamento della somma di €557,24, CP_1 oltre interessi dalla domanda al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno in favore dell'attore;
- COMPENSA tra le parti le spese di mediazione, le spese del presente giudizio, così come liquidate in parte motiva, e quelle della CTU. Così deciso, Parma, lì 18 dicembre 2025 Il giudice onorario Dott.ssa Maddalena Annunziata
pagina 6 di 6
Il Tribunale di Parma, in composizione monocratica in persona della Giudice, dott.ssa Annunziata Maddalena, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile n° 3795/2023 R.G., promossa da:
(C.F. ) con l'Avv. Alberto Musi Parte_1 C.F._1 ATTORE
CONTRO
c.f./P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 P.IVA_1 l'avv. Andrea Cevolo CONVENUTO
OGGETTO: responsabilità professionale
pagina 1 di 6
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONE
La sentenza è redatta ai sensi dell'art 132 cpc comma 2, punto 4 come sostituito ex art. 45 , c. 17, l.18- 6-2009, n. 69 in base al quale la decisione deve contenere unicamente la coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione esonerando il giudice dal redigere lo svolgimento del processo. Richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte ( tra cui Cassazione 17145/2006 e 11199/2012) il Giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo l'art 118 disp. Att. Cpc con motivazione semplificata, può limitare la trattazione alle sole problematiche di fatto e di diritto che ritiene rilevanti ai fini della decisione, non essendo tenuto ad esaminare analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti. Consegue da ciò che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite. In punto ai fatti. Con atto di citazione ritualmente notificato il 27.10.2023 l' Arch. vocava in giudizio Parte_1 la società in persona del suo legale rapp.te pro tempore, al fine di accertare e CP_1 dichiarare la responsabilità professionale della convenuta con conseguente “ pagamento a titolo di risarcimento della somma di Euro 26.083,84 o di quella diversa somma che verrà ritenuta equa e di giustizia a seguito di istruita istruttoria, comunque nell'ambito della intestata competenza oltre al danno esistenziale da valutarsi a seguito di istruenda istruttoria. Emettere sentenza che faccia luogo al pagamento delle somme dovute come accertate”. A sostegno della domanda deduceva che:
- nel 2022 la non trasmetteva per tempo le proprie dichiarazioni dei redditi CP_1 all'Agenzia delle Entrate e che pertanto lo stesso aveva dovuto sostenere i costi relativi alle sanzioni e agli interessi pagati a seguito di ravvedimento operoso, per € 334,34;
- nel 2020, considerati i redditi dallo stesso percepiti nell'anno di imposta 2019 (pari ad € 31.836,00), lo studio non aveva provveduto ad avvisarlo del cambiamento del regime fiscale e CP_1 non avrebbe messo in atto le procedure necessarie per essere inquadrato nel regime fiscale corretto;
conseguentemente, l'attore dovette versare “ di tasca propria”, in luogo dei propri clienti, gli importi relativi all'IVA per € 684,83;
- si era dovuto rivolgere ad altro professionista (commercialista dott. , nonché ad un legale per Per_1 l'instaurazione di procedimento di mediazione sopportando costi per € 5.331,72 ( di cui € 538,00 per mediazione;
€ 1.068,80 per compenso al dott. € 3.724,12 per compenso legale di assistenza alla Per_1 mediazione) per porre rimedio alla situazione creatasi;
- il danno (“erariale”) stimato ammonterebbe ad € 19.732,95. Con comparsa di costituzione e risposta datata 08.01.2024, si costituiva in giudizio CP_1 con l'avv. Paolo Righini, contestando la domanda attrice e chiedendo una limitazione del risarcimento del danno a quanto effettivamente provato, attesa la non attualità del danno lamentato;
chiedeva in via riconvenzionale di compensare, per quanto di misura, l'entità del danno da risarcire all'attore da parte di con il credito vantato dalla medesima nei confronti dello stesso, pari ad €. 73,20 + CP_1
€. 182,00 (doc. n° 6). All'udienza del 4.09.2024, preso atto della mancata comparizione personale della convenuta, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti (18.09.2024) al fine di esperire tentativo di conciliazione. Con provvedimento del 28.10.2024, a scioglimento della riserva, rilevato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, considerato che la contestazione della convenuta involgeva essenzialmente il quantum, veniva disposta CTU nominando il Dott. Commercialista
[...]
Per_2
pagina 2 di 6 Con provvedimento del 22.03.2025 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.02.2025 per esame CTU, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice fissava udienza ex art. 281 quinquies c.p.c concedendo alle parti termini ex art. 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, il deposito delle conclusionali e delle memorie di replica;
medio tempore interveniva la revoca del mandato professionale di all'avv. Paolo Righini, quindi si costituiva l'avv. Andrea Cevolo CP_1 quale procuratore incaricato da parte convenuta. La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 01.09.2025, cui si era giunti a seguito di rinvio d'ufficio.
******* In punto al rito, quanto all'eccezione sollevata da parte convenuta in ordine all'inammissibilità dell'atto depositato da parte attrice in data 20.05.2025 denominato “memoria istruttoria primo termine nell'interesse dell'attore Arch. scadenza 23 maggio 2025”, si osserva che a prescindere dal Pt_1 nomen iuris, ciò che rileva è il rispetto dei termini processuali di natura perentoria che la riforma Cartabia ha cadenzato con calcolo a ritroso. Nel caso di specie, considerata l'udienza fissata ai sensi dell'art. 281 quinquies (03 luglio 2025) le note scritte per precisare le conclusioni ( 60 gg prima) andavano depositate entro il 02 maggio 2025, pertanto risulta tardiva la “memoria istruttoria primo termine nell'interesse dell'attore Arch. scadenza 23 maggio 2025”. A tal proposito, si Pt_1 rammenta che la comparsa conclusionale ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già proposte ritualmente, con la conseguenza che ove sia prospettata per la prima volta una questione il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo;
nel caso di specie, pertanto, verranno prese in esame le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione. Passando quindi a trattare il merito, la controversia in oggetto trae origine dall'incarico professionale conferito dall'Arch. alla società in forza del quale l'attore chiede Pt_1 CP_1 l'accertamento della responsabilità professionale della società convenuta e, conseguentemente, il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi. Come noto, nelle ipotesi di responsabilità contrattuale, cui è riconducibile la responsabilità professionale, il creditore è tenuto a provare ai fini del risarcimento del danno il titolo del rapporto e allegare l'inadempimento o inesatto adempimento (art. 1218 c.c.), gravando invece sul debitore ai sensi dell'art. 1218 c.c. la prova che “l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. La giurisprudenza (Cassazione civile, sez. III, 18/04/2007, n. 9238) sul punto osserva che in via generale, nelle prestazioni rese nell'esercizio di attività professionali è richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 c.c., comma 2), ossia una diligenza qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta. La valutazione dell'esattezza delle prestazioni da parte del professionista, naturalmente, varia secondo il tipo di professione e, nel giudizio di responsabilità, è rimessa all'accertamento del giudice sulla base della documentazione e delle prove qui fornite dalla parte.
Più precisamente, il cliente che agisce in giudizio sostenendo di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato del professionista ha l'onere di provare: a) l'avvenuto conferimento del mandato professionale;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno. Quanto poi al danno risarcibile, nell'ambito della responsabilità professionale del commercialista, vale osservare che nel caso d'inadempimento del professionista cui il contribuente attribuisca il compiuto di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato di norma dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'erario per effetto dell'errore commesso dal tributarista. Venendo ad esaminare la controversia de qua, va osservato che risulta pacifica l'attività svolta dalla società convenuta a favore dell'attore e incontestato l'an, così come riconosciuto dalla stessa parte convenuta con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'anno 2022 ( “convinta in buona fede che il pagina 3 di 6 contribuente non operasse ancora in regime forfettario- provvedeva alla sola presentazione dei dichiarativi necessari per il regime fiscale forfettario, non bastevoli in caso di regime fiscale ordinario”) e al mancato passaggio alla contabilità ordinaria ( “ nulla da eccepire in riferimento all'IVA versata dall'attore in luogo a quanto non corrisposto da alcuni suoi clienti”). Ne deriva che il focus della disamina va circoscritto all'individuazione delle voci di danno patrimoniale (emergente) risarcibile, tra cui il lamentato “danno erariale”. La giurisprudenza, così come anche richiamato dalla parte attrice (Tribunale Milano sent. n. 9051/ 2019), individua di norma, in caso di inadempimento del professionista al quale il cliente attribuisce il compito di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile nei maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'erario, quali sanzioni, interessi e maggiori imposte, purché eziologicamente riconducibili alla condotta negligente del professionista. Ebbene, rammentando i principi in tema di prova del nesso causale, nella fase della causalità giuridica, sia per accertare l'an che il quantum, il criterio da applicare è quello dell'art. 1223 c.c. secondo cui deve sussistere una relazione da causa ad effetto in forza della quale la perdita patrimoniale risarcibile appaia riconducibile all'evento. Affinché ciò avvenga, la perdita patrimoniale deve essere
“conseguenza immediata e diretta” dell'evento ( art. 1223 c.c) . Ai fini della risarcibilità, il danno deve avere però alcune caratteristiche;
ossia, deve essere innanzitutto certo, non potendosi risarcire un danno ipotetico, ed attuale, in quanto non si può risarcire un danno potenziale o uno che ancora non si è verificato a meno che, in questo caso, non vi sia la sicurezza che esso si concretizzi. Tale aspetto è stato chiarito dalla giurisprudenza a far data da una risalente sentenza (Sez. 1, n. 1266, 17/04/1958, Rv. 882361) richiamata da successive pronunce (v. ex multis Cass. n. 40120/21). Il CTU, se da un lato, ha confermato l'errore della società convenuta in ordine agli adempimenti tributari (pag. 5 “ ADEMPIMENTI TRIBUTARI CORRETTI” “ Poiché la C.U. 2020 redditi 2019 ricevuta dall'Architetto relativa al reddito di lavoro dipendente da lui percepito nell'anno Pt_1 2019 ammontava ad euro 31.836,00 , dall'anno 2020 gli era precluso l'accesso al regime forfettario e sarebbe stato assoggettato al regime contabile semplificato oppure al regime ordinario a seguito di opzione”) dall'altro, quanto alla quantificazione delle imposte dirette e indirette, dei contributi , CP_2 delle sanzioni e degli interessi dovuti o debendi per gli anni 2020 e 2021 così conclude :” Sulla base delle verifiche eseguite emerge che l'architetto avrebbe potuto procedere a regolarizzare la Pt_1 propria posizione utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso. Lo strumento del ravvedimento operoso non avrebbe nel caso specifico di avvalersi dell'istituto del cumulo giuridico, infatti per le violazioni commesse ante 1 settembre 2024 l'applicazione del cumulo giuridico è riservato all'ufficio in sede di accertamento. Inoltre l'omessa presentazione della dichiarazione non è sanabile con l'istituto del ravvedimento operoso. La norma vigente prevede infatti che in sede di accertamento l'ADE deve applicare l'istituto del cumulo giuridico e il risultato non potrà mai essere superiore al cumulo materiale.
Considerato che
vi sono numerose e ripetute irregolarità su più annualità ma che trattasi di mero errore senza alcuna volontà di evasione d'imposta sono portato a ritenere che l'ufficio in caso di accertamento applichi le sanzioni minime e i calcoli da me effettuati riflettono tale ipotesi”. Dall'elaborato peritale emerge dunque che la quantificazione delle sanzioni computate sono presunte, non essendosi concretizzata la condizione rappresentata dall'avviso di accertamento a seguito di verifica oppure di ravvedimento operoso in caso di autodenuncia, che l'attore non ha fatto. Parimenti anche l'IVA, eventualmente dovuta in via di rivalsa e sulla quale potrebbero sorgere effettivi problemi di riscossione nei confronti dei committenti, presuppone un'azione di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate. Ne deriva che difettando l'attualità del danno, quale conseguenza immediata e diretta del comportamento negligente della parte convenuta, almeno sino a quando non si verificherà l'evento dell'accertamento tributario, alcuna somma a titolo di imposta, sanzione o interessi graverà sull'attore che solo successivamente potrà far valere la lesione patrimoniale. pagina 4 di 6 In altri termini, manca l'antecedente logico per operare il collegamento eziologico materiale e giuridico del lamentato danno, costituito dalle sanzioni e interessi non ancora debitamente contestati da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il danno futuro non può dunque essere ritenuto provato, ora per allora, come "più probabile che non", proprio perché ontologicamente dipendente da future condotte ( accertamento tributario), allo stato non certe. Alla luce di quanto sopra, la domanda attrice può pertanto trovare solo parziale accoglimento limitatamente alle voci di danno emergente che siano conseguenza immediata e diretta del comportamento negligente della società convenuta e precisamente:
- quanto ad € 334,34 per le sanzioni e gli interessi pagati dall'attore per il ravvedimento operoso dichiarazione dei redditi anno 2022, si osserva che anche il creditore, secondo la legge, ha il dovere di non aggravare il pregiudizio arrecatogli dall'altrui inadempienza;
infatti, alla stregua dei principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c., il creditore è tenuto a porre in essere una condotta attiva (art. 1227 c.c.) diretta a limitare le conseguenze dannose dell'inadempimento ( Cass. n. 26639/2013). Considerato che dai documenti allegati ( doc.11, 12, 13) si evince che la società convenuta aveva offerto la propria opera per consentire il tempestivo ravvedimento operoso da parte dell'Arch. , predisponendo il piano di Pt_1 rateizzazione, e che la somma che avrebbe pagato l'attore a titolo di sanzioni ed interessi, qualora avesse aderito, sarebbe stata ( v. doc. 12- secondo prospetto ) pari ad € 189,60 ; considerato che la parte convenuta ha riconosciuto € 61,00, con nota di credito ( doc.5), risulta dovuta la solo la somma di € 128,60 ( € 189,60- € 61,00); nulla invece per la voce di danno di
€ 334,34, in quanto la scelta dell'arch. di rivolgersi liberamente ad altro professionista ( Pt_1 doc. 15 mail del 15.11.2022) addivenendo ad un ritardato ravvedimento operoso con il conseguente esborso di € 334,34, non può essere addebitata alla società convenuta;
- quanto alla voce di danno di € 684,84 per IVA che l'attore ha pagato in luogo dei propri clienti, in quanto nell'anno di imposta 2019 non più in regime fiscale forfettario, questa risulta indubbiamente dovuta, così come riconosciuto anche dalla stessa parte convenuta;
tuttavia, considerata che quest'ultima ha dispiegato domanda riconvenzionale allegando nella comparsa di risposta (doc. 6) la fattura n. 523 del 24.10.22 dell'importo di € 73,20 e la fattura n. 613 del 30.11.2022 dell'importo di € 183,00, per attività la dichiarazione sostitutiva aiuti di Stato (doc. 7) nell'interesse dell'attore, attività non contestata da quest'ultimo, conseguentemente l'importo di € 684,84 va compensato con la somma di € 256,20, quindi la somma dovuta dalla convenuta all'attore ammonta ad € 428,64.
******** Le spese di lite, visto il D.M. 55/2014 e successivo D.M. n. 147/2022, vengono liquidate secondo il criterio del decisum in complessivi € 1180,00 di cui € 662,00 per compensi ed € 518,00 per spese, oltre Iva , cpa e spese generali al 15%. Considerata la reciproca soccombenza sussistono i motivi per disporne ex art. 92 c.p.c. la compensazione tra le parti, così anche per le spese di CTU;
stessa sorte per le spese di mediazione ( obbligatoria ex art. 5 Dlgs n.28/2010) che vengono “assimilate a quelle del processo” (ordinanza 21 novembre 2023 n.32306).
P.Q.M
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Il Tribunale di Parma definitivamente pronunciando nella causa civile R. G. n. 3795/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 - ACCOGLIE PARZIALMENTE la domanda dell'attore, Arch. , e Parte_1
CONDANNA la società convenuta, al pagamento della somma di €557,24, CP_1 oltre interessi dalla domanda al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno in favore dell'attore;
- COMPENSA tra le parti le spese di mediazione, le spese del presente giudizio, così come liquidate in parte motiva, e quelle della CTU. Così deciso, Parma, lì 18 dicembre 2025 Il giudice onorario Dott.ssa Maddalena Annunziata
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