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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 225/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 225/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Tania De Fazio, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Merate, via Cavour n. 15
RICORRENTE contro
CP_ (C.F. ), in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
CP_ Alfonsino Imparato, domiciliato presso l'Avvocatura in Monza, via Morandi n. 1
CONVENUTO
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 11.2.2022, ha Parte_1 CP_ convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Monza, sezione lavoro, chiedendo di CP_
“accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione delle pretese creditorie dell' di Monza, indicate nella nota n. 3682021000551068700 notificata in data 3 gennaio 2022, ove occorrendo dichiarandone l'annullamento e previa disapplicazione della stessa, quantomeno relativamente alle annualità 2014-2015” e “per effetto dell'accertata prescrizione di parte della pretesa creditoria, rideterminare l'importo dovuto a titolo di omesso versamento dei contributi nella minor somma residua”; con vittoria delle spese di lite.
Nel dettaglio, il contribuente ha esposto di aver ricevuto in data 3 gennaio 2022 l'avviso di addebito n. 36820210005510687000 con il quale l'ente previdenziale lo informava di aver accertato l'omesso versamento di contributi nella gestione commercianti per il periodo
Pagina 1 di 4 compreso tra il gennaio 2014 e il dicembre 2019, con conseguente debenza in suo favore dell'importo di € 27.899,79 (di cui € 27.077,58 a titolo contributivo ed € 812,21 per sanzioni). CP_ Dando atto che la pretesa di gli era stata resa nota solo con il predetto avviso di addebito e che alcun atto era mai stato precedentemente notificato, il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione delle pretese afferenti all'intero anno 2014 e all'intero anno 2015.
CP_ Ritualmente costituitosi in giudizio, ha innanzi tutto rilevato che la contestazione attorea attiene esclusivamente alla pretesa relativa agli anni 2014 e 2015 ed ha dunque evidenziato come la residua parte dell'avviso bonario (afferente al periodo compreso tra il gennaio 2016 ed il dicembre 2019) debba ritenersi fondata;
ha in ogni caso contestato la domanda attorea, dando atto di aver riconosciuto l'intervenuta prescrizione del proprio credito in relazione al primo trimestre (da gennaio a marzo) 2014 ed allegando invece di aver compiuto validi atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale per tutti i periodi successivi al primo trimestre del 2014, avendo spedito al ricorrente in data 14.6.2019 il provvedimento di iscrizione alla gestione commercianti .
Istruita la causa su base meramente documentale, all'udienza ex art. 420 c.p.c. il
Giudice, dopo aver invitato le parti alla discussione, si è ritirato in camera di consiglio, all'esito della quale - assenti le parti - ha depositato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato e non può pertanto essere accolto.
In via preliminare deve rilevarsi che, nel caso di specie il ricorrente non contesta la legittimità del provvedimento di richiesta di pagamento dei contributi relativi alla gestione commercianti per difetto del requisito soggettivo, ma – senza nulla eccepire sul punto – a fronte della richiesta di pagamento di contributi arretrati per il periodo compreso dal gennaio
2014 al dicembre 2019, parte attorea si limita a dedurre l'intervenuta prescrizione (e la conseguente non riscuotibilità) dei contributi relativi al biennio 2014-2015 (in particolare dal
1.1.2014 al 31.12.2015) per non aver l'ente previdenziale richiesto il relativo pagamento entro il termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, L. 335/1995.
In particolare il ricorrente, a fronte della produzione di comunicazione di iscrizione alla CP_ gestione commercianti inviata da il 14.6.2019 e restituita al mittente il 26.7.2019, contesta l'idoneità di tale comunicazione a costituire valido atto interruttivo della prescrizione, poiché - in difformità da quanto statuito dalla Corte di legittimità con l'ordinanza n.
15140/2021 - essa non contiene “l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di
Pagina 2 di 4 fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato
(elemento oggettivo)”.
La contestazione attorea, però, non coglie nel segno.
Innanzi tutto, nonostante parte ricorrente deduca di non aver mai ricevuto il provvedimento di iscrizione alla gestione commercianti, dalla disamina dei documenti CP_ depositati da emerge che la relativa comunicazione fu spedita il 14.6.2019 e fu restituita il
26.7.2019 per compiuta giacenza dopo aver avvisato il destinatario del tentativo di recapito il
18.6.2019 (doc. 3 e 4 fasc. conv.). Tali elementi di fatto, riscontrabili documentalmente, sono sufficienti per ritenere validamente consegnata, per compiuta giacenza, la predetta comunicazione di iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti.
Sul tema della idoneità della comunicazione di iscrizione ad una gestione previdenziale a costituire valido atto di interruzione del termine di prescrizione, si richiama il consolidato CP_ orientamento del Tribunale di Milano: “L'iscrizione d'ufficio da parte dell del lavoratore – nel caso di specie, alla gestione commercianti - costituisce atto idoneo a determinare
l'interruzione dei termini prescrizionali quinquennali” (Tribunale di Milano, sentenza n.
869/2013).
Con segnato riferimento al tema oggetto di causa, il principio è stato recentemente ribadito anche dalla Corte di legittimità che – proprio confermando una sentenza della CdA di Milano del 29.3.2019 che aveva ritenuto che la comunicazione di iscrizione alla gestione commercianti operasse quale volontà idonea ad interrompere la prescrizione per i debiti contributivi – ha evidenziato che “È applicabile anche al riconoscimento di debito il principio affermato da questa Corte in tema di costituzione in mora e di interruzione della prescrizione secondo il quale (Sez. 3, Sentenza n. 5681 del 15/03/2006, Rv. 588109 - 01), in tema di atti interruttivi della prescrizione, l'atto (di costituzione in mora) non è soggetto all'adozione di formule sacramentali e quindi non richiede la quantificazione del credito (che potrebbe essere non determinato, ma solo determinabile), avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese” (Cass., ordinanza n. 31458 del 7.12.2024).
E ciò tanto più che, nel caso di specie, con la comunicazione di iscrizione alla gestione CP_ commercianti ha rappresentato all'assicurato non solo che era stato iscritto alla gestione commercianti, ma anche che il pagamento delle somme dovute - in adempimento del relativo obbligo contributivo - decorreva dal 1.1.2014, invitandolo a verificare nel “cassetto previdenziale degli artigiani e commercianti […] gli importi dovuti a titolo di contribuzione, oltre ad eventuali oneri e i dati utili per effettuare il versamento, nonché stampare direttamente il modello F24”, chiaramente esplicitando la propria pretesa creditoria (cfr. doc. 3 fasc. conv.). E
d'altronde, ai sensi dell'art. 2943 c.c e dell'art. 2934 c.c., l'atto di interruzione della prescrizione
Pagina 3 di 4 non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, ma può emergere da una dichiarazione che, anche per implicito, manifesti l'intenzione del dichiarante di esercitare il diritto (cfr. in tal senso CdA Bari, sentenza n. 622/2021; CdA Milano, sentenza n. 539/2019;
CdA Torino, sentenza n. 389/2021; Cass., sentenza n. 1166/2018 e n. 24913/2022).
In definitiva, in ragione di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato, previo accertamento però dell'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento al CP_ trimestre compreso tra il gennaio 2014 ed il marzo 2014, avendo documentato di aver provveduto allo sgravio dei contributi relativi a tale trimestre (cfr. docc. 1 e 7 fasc. conv.).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo, sulla base dei valori minimi, tenuto conto del valore della causa
(rientrante nello scaglione tra 5.001,00 e 26.000,00), della decisione della causa su mera base documentale e dell'avvenuto dello sgravio della pretesa relativa al primo trimestre 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla richiesta di contributi per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti per i mesi di gennaio 2014, febbraio 2014 e marzo 2014;
- Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma la legittimità e la fondatezza delle pretese contenute nell'avviso di addebito n. 3682021000551068700 e riguardanti il periodo compreso tra l'aprile 2014 e il dicembre 2019, con conseguente condanna di Parte_1 CP_
a corrispondere ad i contributi e le relative maggiorazioni indicate
[...] nell'avviso di addebito opposto;
CP_
- Condanna a rifondere ad le spese di lite, liquidate in Parte_1 complessivi € 1.865,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge.
Monza, 28 gennaio 2025
Il Giudice
Elena Greco
Pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 225/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Tania De Fazio, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Merate, via Cavour n. 15
RICORRENTE contro
CP_ (C.F. ), in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
CP_ Alfonsino Imparato, domiciliato presso l'Avvocatura in Monza, via Morandi n. 1
CONVENUTO
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 11.2.2022, ha Parte_1 CP_ convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Monza, sezione lavoro, chiedendo di CP_
“accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione delle pretese creditorie dell' di Monza, indicate nella nota n. 3682021000551068700 notificata in data 3 gennaio 2022, ove occorrendo dichiarandone l'annullamento e previa disapplicazione della stessa, quantomeno relativamente alle annualità 2014-2015” e “per effetto dell'accertata prescrizione di parte della pretesa creditoria, rideterminare l'importo dovuto a titolo di omesso versamento dei contributi nella minor somma residua”; con vittoria delle spese di lite.
Nel dettaglio, il contribuente ha esposto di aver ricevuto in data 3 gennaio 2022 l'avviso di addebito n. 36820210005510687000 con il quale l'ente previdenziale lo informava di aver accertato l'omesso versamento di contributi nella gestione commercianti per il periodo
Pagina 1 di 4 compreso tra il gennaio 2014 e il dicembre 2019, con conseguente debenza in suo favore dell'importo di € 27.899,79 (di cui € 27.077,58 a titolo contributivo ed € 812,21 per sanzioni). CP_ Dando atto che la pretesa di gli era stata resa nota solo con il predetto avviso di addebito e che alcun atto era mai stato precedentemente notificato, il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione delle pretese afferenti all'intero anno 2014 e all'intero anno 2015.
CP_ Ritualmente costituitosi in giudizio, ha innanzi tutto rilevato che la contestazione attorea attiene esclusivamente alla pretesa relativa agli anni 2014 e 2015 ed ha dunque evidenziato come la residua parte dell'avviso bonario (afferente al periodo compreso tra il gennaio 2016 ed il dicembre 2019) debba ritenersi fondata;
ha in ogni caso contestato la domanda attorea, dando atto di aver riconosciuto l'intervenuta prescrizione del proprio credito in relazione al primo trimestre (da gennaio a marzo) 2014 ed allegando invece di aver compiuto validi atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale per tutti i periodi successivi al primo trimestre del 2014, avendo spedito al ricorrente in data 14.6.2019 il provvedimento di iscrizione alla gestione commercianti .
Istruita la causa su base meramente documentale, all'udienza ex art. 420 c.p.c. il
Giudice, dopo aver invitato le parti alla discussione, si è ritirato in camera di consiglio, all'esito della quale - assenti le parti - ha depositato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato e non può pertanto essere accolto.
In via preliminare deve rilevarsi che, nel caso di specie il ricorrente non contesta la legittimità del provvedimento di richiesta di pagamento dei contributi relativi alla gestione commercianti per difetto del requisito soggettivo, ma – senza nulla eccepire sul punto – a fronte della richiesta di pagamento di contributi arretrati per il periodo compreso dal gennaio
2014 al dicembre 2019, parte attorea si limita a dedurre l'intervenuta prescrizione (e la conseguente non riscuotibilità) dei contributi relativi al biennio 2014-2015 (in particolare dal
1.1.2014 al 31.12.2015) per non aver l'ente previdenziale richiesto il relativo pagamento entro il termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, L. 335/1995.
In particolare il ricorrente, a fronte della produzione di comunicazione di iscrizione alla CP_ gestione commercianti inviata da il 14.6.2019 e restituita al mittente il 26.7.2019, contesta l'idoneità di tale comunicazione a costituire valido atto interruttivo della prescrizione, poiché - in difformità da quanto statuito dalla Corte di legittimità con l'ordinanza n.
15140/2021 - essa non contiene “l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di
Pagina 2 di 4 fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato
(elemento oggettivo)”.
La contestazione attorea, però, non coglie nel segno.
Innanzi tutto, nonostante parte ricorrente deduca di non aver mai ricevuto il provvedimento di iscrizione alla gestione commercianti, dalla disamina dei documenti CP_ depositati da emerge che la relativa comunicazione fu spedita il 14.6.2019 e fu restituita il
26.7.2019 per compiuta giacenza dopo aver avvisato il destinatario del tentativo di recapito il
18.6.2019 (doc. 3 e 4 fasc. conv.). Tali elementi di fatto, riscontrabili documentalmente, sono sufficienti per ritenere validamente consegnata, per compiuta giacenza, la predetta comunicazione di iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti.
Sul tema della idoneità della comunicazione di iscrizione ad una gestione previdenziale a costituire valido atto di interruzione del termine di prescrizione, si richiama il consolidato CP_ orientamento del Tribunale di Milano: “L'iscrizione d'ufficio da parte dell del lavoratore – nel caso di specie, alla gestione commercianti - costituisce atto idoneo a determinare
l'interruzione dei termini prescrizionali quinquennali” (Tribunale di Milano, sentenza n.
869/2013).
Con segnato riferimento al tema oggetto di causa, il principio è stato recentemente ribadito anche dalla Corte di legittimità che – proprio confermando una sentenza della CdA di Milano del 29.3.2019 che aveva ritenuto che la comunicazione di iscrizione alla gestione commercianti operasse quale volontà idonea ad interrompere la prescrizione per i debiti contributivi – ha evidenziato che “È applicabile anche al riconoscimento di debito il principio affermato da questa Corte in tema di costituzione in mora e di interruzione della prescrizione secondo il quale (Sez. 3, Sentenza n. 5681 del 15/03/2006, Rv. 588109 - 01), in tema di atti interruttivi della prescrizione, l'atto (di costituzione in mora) non è soggetto all'adozione di formule sacramentali e quindi non richiede la quantificazione del credito (che potrebbe essere non determinato, ma solo determinabile), avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese” (Cass., ordinanza n. 31458 del 7.12.2024).
E ciò tanto più che, nel caso di specie, con la comunicazione di iscrizione alla gestione CP_ commercianti ha rappresentato all'assicurato non solo che era stato iscritto alla gestione commercianti, ma anche che il pagamento delle somme dovute - in adempimento del relativo obbligo contributivo - decorreva dal 1.1.2014, invitandolo a verificare nel “cassetto previdenziale degli artigiani e commercianti […] gli importi dovuti a titolo di contribuzione, oltre ad eventuali oneri e i dati utili per effettuare il versamento, nonché stampare direttamente il modello F24”, chiaramente esplicitando la propria pretesa creditoria (cfr. doc. 3 fasc. conv.). E
d'altronde, ai sensi dell'art. 2943 c.c e dell'art. 2934 c.c., l'atto di interruzione della prescrizione
Pagina 3 di 4 non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, ma può emergere da una dichiarazione che, anche per implicito, manifesti l'intenzione del dichiarante di esercitare il diritto (cfr. in tal senso CdA Bari, sentenza n. 622/2021; CdA Milano, sentenza n. 539/2019;
CdA Torino, sentenza n. 389/2021; Cass., sentenza n. 1166/2018 e n. 24913/2022).
In definitiva, in ragione di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato, previo accertamento però dell'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento al CP_ trimestre compreso tra il gennaio 2014 ed il marzo 2014, avendo documentato di aver provveduto allo sgravio dei contributi relativi a tale trimestre (cfr. docc. 1 e 7 fasc. conv.).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo, sulla base dei valori minimi, tenuto conto del valore della causa
(rientrante nello scaglione tra 5.001,00 e 26.000,00), della decisione della causa su mera base documentale e dell'avvenuto dello sgravio della pretesa relativa al primo trimestre 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla richiesta di contributi per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti per i mesi di gennaio 2014, febbraio 2014 e marzo 2014;
- Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma la legittimità e la fondatezza delle pretese contenute nell'avviso di addebito n. 3682021000551068700 e riguardanti il periodo compreso tra l'aprile 2014 e il dicembre 2019, con conseguente condanna di Parte_1 CP_
a corrispondere ad i contributi e le relative maggiorazioni indicate
[...] nell'avviso di addebito opposto;
CP_
- Condanna a rifondere ad le spese di lite, liquidate in Parte_1 complessivi € 1.865,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge.
Monza, 28 gennaio 2025
Il Giudice
Elena Greco
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