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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/11/2025, n. 1898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1898 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. PE De RO Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. ROrio NE OS Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 774 del Ruolo Generale dell'anno
2023 promossa da
nata in [...] il [...] Parte_1
(CF ) residente in [...] con il C.F._1
patrocinio dell'Avv. Alessia Minto.
contro
(CF ), in persona del Direttore Generale p. t. dott. CP_1 P.IVA_1 [...]
con il patrocinio dell'Avv. Gaetano Caputo. CP_2
con sede in Bologna via Stalingrado 45 (CF Controparte_3
), in persona del procuratore ad negotia dott. con il P.IVA_2 Controparte_4
patrocinio dell'Avv. Patrizia Carli.
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 690/2023 del 26- 27 marzo 2023 del
Tribunale di Bologna. CONCLUSIONI
Per come da note scritte depositate il 15 Parte_1
aprile 2025 e il 16 giugno 2025;
Per ome da note scritte depositate il 11 aprile 2025 e il 14 giugno 2025; CP_1
Per come da note scritte depositate il 17 aprile Controparte_3
2025 e il 16 giugno 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Parte_2
Tribunale di Bologna, e , affinché CP_1 Controparte_3
venisse pronunciato l'annullamento dell'accordo transattivo di cui alla quietanza
, prodotta come documento 16, ai sensi dell'art. Controparte_3
1975 c. c., per sopravvenienza documentale celata dolosamente dalla assicurata CP_1
in subordine, l'annullamento dell'accordo transattivo suddetto per vizio del
[...]
consenso di essa attrice e del marito , indotto dal comportamento CP_5
doloso di (falsificazione delle cartelle cliniche relative ad essa attrice e alla CP_1
figlia minore). La in ulteriore subordine, ha chiesto che venisse dichiarata Pt_1
l'inefficacia della quietanza sottoscritta nel luglio 2015 da essa attrice e dal marito
, per difetto di veridicità, stante la sua alterazione dolosa postuma con CP_5
scrittura a mano su foglio prestampato.
Si sono costituite e e hanno resistito Controparte_3 CP_1
alla domanda attorea, eccependo, tra l'altro, il difetto di legittimazione ad agire della in nome e per conto del marito e della figlia Pt_1 CP_5 [...]
. Per_1
pag. 2/6 ha proposto anche domanda riconvenzionale nei Controparte_3
confronti della mentre ha formulato, in subordine, domanda di Pt_1 CP_1
manleva nei confronti della Compagnia Assicuratrice.
Il Tribunale di Bologna, all'esito dell'istruttoria, con la sentenza in questa sede impugnata, ha, in via preliminare, rilevato la carenza di legittimazione attiva di
, in ordine alle domande formulate in favore Parte_1
di , che non era parte del giudizio, posto che l'attrice non aveva agito in CP_5
qualità di rappresentante del medesimo né risultava munita di procura speciale a tal fine rilasciatale. Ha ritenuto, inoltre, sussistente il difetto di legittimazione attiva quanto all'impugnazione della transazione in questione a nome della figlia
[...]
, trattandosi di attività che, ai sensi dell'art.320 c. c., necessitava di Per_1
esercizio congiunto da parte di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e non era stata ottenuta, peraltro, l'autorizzazione del Giudice Tutelare, occorrente, ai sensi della disposizione citata, per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria. Ha, ancora, evidenziato che il difetto di rappresentanza non era stato sanato, ex art. 182 c. p. c., nonostante il rilievo giudiziale con ordinanza del 26 aprile 2021 e nonostante che la avesse precisato che l'impugnazione Pt_1
era stata proposta quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore predetta e in riferimento alla propria posizione e non a quella del marito separato
. CP_5
Il Giudice di prime cure ha, poi, rigettato le domande formulate da
[...]
, nonché la domanda riconvenzionale di Parte_1 [...]
, dichiarando assorbita la domanda trasversale di Controparte_3 CP_1
pag. 3/6 nei confronti della Compagnia di Assicurazioni, e ha posto a carico dell'attrice le spese di CTU, condannandola anche al rimborso delle spese di lite in favore delle due convenute. Ha dichiarato compensate le spese quanto al rapporto processuale tra CP_1
.
[...] Controparte_3
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
[...]
Hanno resistito all'appello sia he . CP_1 Controparte_3
Fissata dal Consigliere Istruttore udienza di rimessione della causa in decisione, ex
art. 352 c. p. c., la causa è stata, infine, rimessa al Collegio per la decisione, all'esito
di trattazione cartolare, con ordinanza del 16 luglio 2025.
3-Rileva la Corte che ha invocato, dinanzi Parte_1
al Tribunale di Bologna, pronuncia di annullamento di transazione intercorsa con
. Controparte_3
Dal documento 16 della produzione della odierna appellante in primo grado emerge che la transazione è stata stipulata da e da CP_5 Parte_1
in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore
[...]
. Persona_1
Orbene, sia la che e lo Pt_1 CP_1 CP_3 Controparte_3
stesso Giudice di prime cure, come si desume dagli atti del giudizio di primo grado e dalla stessa sentenza impugnata, hanno avuto piena consapevolezza della circostanza che non avesse assunto la qualità di parte nella causa introdotta dalla CP_5
odierna appellante, senza, tuttavia, trarre le conseguenze di carattere processuale riconducibili alla mancata chiamata in causa del suddetto . CP_5
pag. 4/6 Giova ricordare, invero, che l'azione di annullamento mira ad una pronuncia di carattere costitutivo e che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, il litisconsorzio necessario ricorre quando venga dedotto in giudizio un unico rapporto giuridico plurisoggettivo in ordine al quale sia domandato un provvedimento costitutivo, poiché
tale rapporto non può essere costituito, modificato o estinto se non nei confronti di tutti i soggetti che ne sono parti, i quali, pertanto, debbono essere tutti chiamati in causa,
perché l' emananda sentenza possa produrre il suo effetto, essendo altrimenti, in difetto di contraddittorio integro, "inutiliter data" (vedi Cassazione civile sez. III - 19/12/1980,
n. 6567).
La domanda diretta ad ottenere la risoluzione per inadempimento di un contratto con pluralità di parti, così come l'azione di annullamento e di rescissione del negozio deve essere proposta nei confronti di tutti i contraenti, non potendo un contratto unico essere risolto o annullato nei confronti di uno solo dei soggetti che vi hanno partecipato e rimanere in vita per l'altro o gli altri stipulanti (vedi Corte appello Lecce – Sezione
Distaccata di Taranto, 06/10/2023, n. 407).
Il Giudice di prime cure avrebbe, dunque, dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., nei confronti di . CP_5
Non essendosi provveduto in primo grado a tale adempimento, si è verificata una nullità
radicale dell'intero giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna, che ben può essere rilevata anche di ufficio e che non può essere sanata dal giudice di appello, posto che, altrimenti,
si perderebbe un grado di giudizio di merito. La violazione della disposizione in tema di litisconsorzio necessario integra, infatti, uno dei pochi casi di nullità per i quali è
pag. 5/6 prevista, in fase di appello, la rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c. p. c.
4-Va, pertanto, dichiarata la nullità del procedimento di primo grado e della sentenza che lo ha definito, con rimessione della causa al primo Giudice.
Le parti dovranno, quindi, riassumere il giudizio entro il termine di cui all'art.354
comma 2 c. p. c.
5- Le spese del grado devono essere compensate tra le parti, tenuto conto che la non integrità del contraddittorio in primo grado e la nullità del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale di Bologna sono state rilevate di ufficio da questa Corte.
Le spese del procedimento di primo grado dovranno essere regolate dal Tribunale di
Bologna all'esito del procedimento che si svolgerà a seguito dell'integrazione del contraddittorio della quale si è detto.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando nella causa:
I-Dichiara la nullità del giudizio di primo grado, nonché della sentenza n. 690/2023 del
26- 27 marzo 2023 del Tribunale di Bologna, con rimessione al primo Giudice della causa, che dovrà essere riassunta nel termine di cui all'art. 354 comma 2 c. p. c.;
II- Dichiara compensate, tra le parti, le spese del presente grado.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 4
novembre 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
ROrio NE OS PE De RO
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. PE De RO Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. ROrio NE OS Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 774 del Ruolo Generale dell'anno
2023 promossa da
nata in [...] il [...] Parte_1
(CF ) residente in [...] con il C.F._1
patrocinio dell'Avv. Alessia Minto.
contro
(CF ), in persona del Direttore Generale p. t. dott. CP_1 P.IVA_1 [...]
con il patrocinio dell'Avv. Gaetano Caputo. CP_2
con sede in Bologna via Stalingrado 45 (CF Controparte_3
), in persona del procuratore ad negotia dott. con il P.IVA_2 Controparte_4
patrocinio dell'Avv. Patrizia Carli.
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 690/2023 del 26- 27 marzo 2023 del
Tribunale di Bologna. CONCLUSIONI
Per come da note scritte depositate il 15 Parte_1
aprile 2025 e il 16 giugno 2025;
Per ome da note scritte depositate il 11 aprile 2025 e il 14 giugno 2025; CP_1
Per come da note scritte depositate il 17 aprile Controparte_3
2025 e il 16 giugno 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Parte_2
Tribunale di Bologna, e , affinché CP_1 Controparte_3
venisse pronunciato l'annullamento dell'accordo transattivo di cui alla quietanza
, prodotta come documento 16, ai sensi dell'art. Controparte_3
1975 c. c., per sopravvenienza documentale celata dolosamente dalla assicurata CP_1
in subordine, l'annullamento dell'accordo transattivo suddetto per vizio del
[...]
consenso di essa attrice e del marito , indotto dal comportamento CP_5
doloso di (falsificazione delle cartelle cliniche relative ad essa attrice e alla CP_1
figlia minore). La in ulteriore subordine, ha chiesto che venisse dichiarata Pt_1
l'inefficacia della quietanza sottoscritta nel luglio 2015 da essa attrice e dal marito
, per difetto di veridicità, stante la sua alterazione dolosa postuma con CP_5
scrittura a mano su foglio prestampato.
Si sono costituite e e hanno resistito Controparte_3 CP_1
alla domanda attorea, eccependo, tra l'altro, il difetto di legittimazione ad agire della in nome e per conto del marito e della figlia Pt_1 CP_5 [...]
. Per_1
pag. 2/6 ha proposto anche domanda riconvenzionale nei Controparte_3
confronti della mentre ha formulato, in subordine, domanda di Pt_1 CP_1
manleva nei confronti della Compagnia Assicuratrice.
Il Tribunale di Bologna, all'esito dell'istruttoria, con la sentenza in questa sede impugnata, ha, in via preliminare, rilevato la carenza di legittimazione attiva di
, in ordine alle domande formulate in favore Parte_1
di , che non era parte del giudizio, posto che l'attrice non aveva agito in CP_5
qualità di rappresentante del medesimo né risultava munita di procura speciale a tal fine rilasciatale. Ha ritenuto, inoltre, sussistente il difetto di legittimazione attiva quanto all'impugnazione della transazione in questione a nome della figlia
[...]
, trattandosi di attività che, ai sensi dell'art.320 c. c., necessitava di Per_1
esercizio congiunto da parte di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e non era stata ottenuta, peraltro, l'autorizzazione del Giudice Tutelare, occorrente, ai sensi della disposizione citata, per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria. Ha, ancora, evidenziato che il difetto di rappresentanza non era stato sanato, ex art. 182 c. p. c., nonostante il rilievo giudiziale con ordinanza del 26 aprile 2021 e nonostante che la avesse precisato che l'impugnazione Pt_1
era stata proposta quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore predetta e in riferimento alla propria posizione e non a quella del marito separato
. CP_5
Il Giudice di prime cure ha, poi, rigettato le domande formulate da
[...]
, nonché la domanda riconvenzionale di Parte_1 [...]
, dichiarando assorbita la domanda trasversale di Controparte_3 CP_1
pag. 3/6 nei confronti della Compagnia di Assicurazioni, e ha posto a carico dell'attrice le spese di CTU, condannandola anche al rimborso delle spese di lite in favore delle due convenute. Ha dichiarato compensate le spese quanto al rapporto processuale tra CP_1
.
[...] Controparte_3
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
[...]
Hanno resistito all'appello sia he . CP_1 Controparte_3
Fissata dal Consigliere Istruttore udienza di rimessione della causa in decisione, ex
art. 352 c. p. c., la causa è stata, infine, rimessa al Collegio per la decisione, all'esito
di trattazione cartolare, con ordinanza del 16 luglio 2025.
3-Rileva la Corte che ha invocato, dinanzi Parte_1
al Tribunale di Bologna, pronuncia di annullamento di transazione intercorsa con
. Controparte_3
Dal documento 16 della produzione della odierna appellante in primo grado emerge che la transazione è stata stipulata da e da CP_5 Parte_1
in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore
[...]
. Persona_1
Orbene, sia la che e lo Pt_1 CP_1 CP_3 Controparte_3
stesso Giudice di prime cure, come si desume dagli atti del giudizio di primo grado e dalla stessa sentenza impugnata, hanno avuto piena consapevolezza della circostanza che non avesse assunto la qualità di parte nella causa introdotta dalla CP_5
odierna appellante, senza, tuttavia, trarre le conseguenze di carattere processuale riconducibili alla mancata chiamata in causa del suddetto . CP_5
pag. 4/6 Giova ricordare, invero, che l'azione di annullamento mira ad una pronuncia di carattere costitutivo e che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, il litisconsorzio necessario ricorre quando venga dedotto in giudizio un unico rapporto giuridico plurisoggettivo in ordine al quale sia domandato un provvedimento costitutivo, poiché
tale rapporto non può essere costituito, modificato o estinto se non nei confronti di tutti i soggetti che ne sono parti, i quali, pertanto, debbono essere tutti chiamati in causa,
perché l' emananda sentenza possa produrre il suo effetto, essendo altrimenti, in difetto di contraddittorio integro, "inutiliter data" (vedi Cassazione civile sez. III - 19/12/1980,
n. 6567).
La domanda diretta ad ottenere la risoluzione per inadempimento di un contratto con pluralità di parti, così come l'azione di annullamento e di rescissione del negozio deve essere proposta nei confronti di tutti i contraenti, non potendo un contratto unico essere risolto o annullato nei confronti di uno solo dei soggetti che vi hanno partecipato e rimanere in vita per l'altro o gli altri stipulanti (vedi Corte appello Lecce – Sezione
Distaccata di Taranto, 06/10/2023, n. 407).
Il Giudice di prime cure avrebbe, dunque, dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., nei confronti di . CP_5
Non essendosi provveduto in primo grado a tale adempimento, si è verificata una nullità
radicale dell'intero giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna, che ben può essere rilevata anche di ufficio e che non può essere sanata dal giudice di appello, posto che, altrimenti,
si perderebbe un grado di giudizio di merito. La violazione della disposizione in tema di litisconsorzio necessario integra, infatti, uno dei pochi casi di nullità per i quali è
pag. 5/6 prevista, in fase di appello, la rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c. p. c.
4-Va, pertanto, dichiarata la nullità del procedimento di primo grado e della sentenza che lo ha definito, con rimessione della causa al primo Giudice.
Le parti dovranno, quindi, riassumere il giudizio entro il termine di cui all'art.354
comma 2 c. p. c.
5- Le spese del grado devono essere compensate tra le parti, tenuto conto che la non integrità del contraddittorio in primo grado e la nullità del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale di Bologna sono state rilevate di ufficio da questa Corte.
Le spese del procedimento di primo grado dovranno essere regolate dal Tribunale di
Bologna all'esito del procedimento che si svolgerà a seguito dell'integrazione del contraddittorio della quale si è detto.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando nella causa:
I-Dichiara la nullità del giudizio di primo grado, nonché della sentenza n. 690/2023 del
26- 27 marzo 2023 del Tribunale di Bologna, con rimessione al primo Giudice della causa, che dovrà essere riassunta nel termine di cui all'art. 354 comma 2 c. p. c.;
II- Dichiara compensate, tra le parti, le spese del presente grado.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 4
novembre 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
ROrio NE OS PE De RO
pag. 6/6