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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/09/2025, n. 4140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4140 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3382/20 RG, avente ad oggetto
“responsabilità ex art. 2051 cc.”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11480/19, pubblicata il 31
Dicembre 2019; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 29 Aprile 2025, all'esito dell'udienza del 15 Aprile 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 21 Luglio 2025), e pendente tra:
( , rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Carlo Langella ( ), con il quale è elettivamente dom.ta presso C.F._2 il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
APPELLANTE
E in persona del Dirigente p.t. dell'Avvocatura, rapp.to e difeso Controparte_2
(giusta procura in atti) dall'avv. Agostino Del Vacchio, con il quale è elettivamente domiciliato presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
APPELLATO
1 CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 15 Aprile 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata nei confronti del Controparte_2 Controparte_1
(nata il [...]) esponeva che il giorno 7 Dicembre 2011, alle ore 10:00 circa, si era trovata nella frazione di Monterusciello del suddetto Comune.
La si apprestava a scendere le scale site alla Via Umberto Saba, Seconda rampa, CP_1
quando, a causa della rottura di uno scalino (non segnalato e non visibile), era finita rovinosamente al suolo.
aveva riportato lesioni personali. Una volta accompagnata presso il Pronto Controparte_1
Soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie, le era stato diagnosticato un trauma contusivo alla spalla destra, alla caviglia ed al piede sinistro;
escoriazioni al ginocchio destro.
A seguito di visita ortopedica, la diagnosi era stata precisata nei termini seguenti:…frattura composta del trochite omerale di sinistra e frattura composta del secondo distale del perone di sinistra con spiccato linfedema…
L'infortunata era stata dichiarata clinicamente guarita, con i seguenti postumi permanenti: deficit di abduzione negli ultimi 30 gradi e dell'extra-rotazione a carico della spalla sinistra, nonché mononeurite dell'arto superiore sinistro in postumi di frattura omerale.
Il ente proprietario della strada, era da ritenersi responsabile ai sensi Controparte_2
dell'art. 2051 cc..
Vanamente era stato chiesto il risarcimento dei danni in via bonaria.
Sulla base di queste premesse così concludeva: Controparte_1
Dichiararsi la responsabilità ex art. 2051 cc. del per difetto di Controparte_2
manutenzione della strada;
Per l'effetto, condannarsi il l pagamento, a titolo di risarcimento danni, Controparte_2
della somma di euro 11.401,75, oltre interessi e rivalutazione (oppure al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia); il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
2 Giusta comparsa depositata il 25 Ottobre 2017, si costituiva il convenuto CP_2
chiedendo di rigettarsi la domanda attorea.
[...]
In via subordinata – sotto il profilo del quantum debeatur (quindi per la denegata ipotesi di accoglimento della pretesa attorea) – l'ente territoriale contestava l'importo invocato dall'attrice a titolo di risarcimento danni;
in particolare il Comune si rifaceva alla quantificazione operata dal medico fiduciario della compagnia , che aveva Parte_1
visitato la (l'ente locale provvedeva anche al deposito in atti dell'elaborato del CP_1
medico fiduciario di ). Parte_1
Nel corso del primo grado veniva sentita (all'udienza del 17 Aprile 2018) la teste S_
, addotta da parte attrice (figlia della medesima ).
[...] Controparte_1
Altresì la Difesa di parte attrice dichiarava di “accettare” la suddetta relazione medico-legale prodotta dal di ergo, non si insisteva nell'originaria richiesta di CP_2 CP_2
ammissione della CTU medico-legale.
Il primo grado è stato definito dal Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 11480/19, pubblicata il 31 Dicembre 2019.
Il G.M. ha rigettato la domanda attrice, ed altresì ha integralmente compensato tra le parti le spese del giudizio.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , con citazione notificata il Controparte_1
Primo Ottobre 2020.
L'impugnante chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliersi la domanda proposta in primo grado, e cioè:
Dichiararsi la responsabilità ex art. 2051 cc. del per difetto di Controparte_2
manutenzione della strada;
Per l'effetto, condannarsi il al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della CP_2
somma di euro 11.401,75, oltre interessi e rivalutazione (oppure al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia); il tutto, con la vittoria delle spese del doppio grado.
3 A mezzo della comparsa depositata il 5 Gennaio 2021, si è costituito l'appellato CP_2
chiedendo di rigettarsi il gravame.
[...]
L'ente territoriale, nella parte argomentativa della comparsa di costituzione, ha anche espresso la doglianza, per il fatto che il primo giudicante abbia compensato le spese del giudizio tra le parti, discostandosi dal principio della soccombenza;
tuttavia, trattasi di doglianza, che non è sfociata nella proposizione di un'impugnazione incidentale, avente ad oggetto il regime delle spese del primo grado (appunto, si ribadisce come l'ente appellato si sia limitato a chiedere il rigetto del gravame).
Giusta ordinanza comunicata il 29 Aprile 2025 – all'esito dell'udienza del 15 Aprile 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di gg. sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzi tutto, appare opportuno ripercorrere l'iter argomentativo, all'esito del quale il primo giudicante è addivenuto al rigetto della domanda risarcitoria attorea.
Il Tribunale, per quel che concerne le dichiarazioni rese dalla teste , ha Testimone_1
osservato come quest'ultima non abbia fatto riferimento alla rottura dello scalino – indicata in citazione come la causa della caduta del pedone (madre della teste Controparte_1
). S_
Ad avviso del G.M., neanche le allegate fotografie (effigianti il luogo del sinistro) risultano chiarificatrici.
Il Tribunale ha anche evidenziato il mutamento della prospettazione attorea, operato dall'attrice , in sede di prima memoria ex art. 183 co.6 cpc, rispetto alla versione CP_1
fornita in sede di atto introduttivo.
Infatti – come già accennato – nella citazione l'attrice aveva fatto riferimento ad uno scalino rotto, non segnalato e non visibile.
4 Invece, nella prima memoria ex art. 183 co.6 cpc la ha riferito di sampietrini del CP_1
primo scalino non perfettamente in asse. Vi era un dislivello del primo gradino non segnalato e non visibile. Né i ciuffi d'erba (presenti tra un sampietrino e l'altro) agevolavano la visibilità dei sampietrini non in asse.
Dunque – nell'ottica del primo giudicante – la diversità di prospettazioni tra citazione e prima memoria ex art. 183 co.6 cpc è sintomatica dell'incertezza e della contraddittorietà della causa petendi;
da qui il rigetto della domanda attrice (non essendo stato provato il nesso eziologico tra il bene in custodia e le patite lesioni).
In linea generale ed astratta, osserva il Collegio come – anche laddove ci si attenga al canone ermeneutico di cui all'art. 2051 cc., e non a quello di cui all'art. 2043 cc. – nondimeno il danneggiato è gravato dall'onere di dimostrare il nesso causale tra la res (nel caso di specie la rampa di scale sita alla Via U. Saba di Monterusciello, di proprietà del Controparte_2
e l'evento dannoso.
In altri termini – ove la cosa in custodia sia inerte e priva di intrinseca pericolosità – spetta al danneggiato di dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'oggettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno;
nonché dimostrare di avere tenuto un comportamento di cautela, correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
Nel caso di specie, non può ignorarsi come la danneggiata fosse residente in Controparte_1
Via Modigliani, cioè nella medesima frazione di Monterusciello, in cui si è verificato il sinistro. In data 7 Dicembre 2011 la , in compagnia della figlia , era CP_1 Testimone_1
intenta a raggiungere a piedi il mercato rionale;
di conseguenza, non può revocarsi in dubbio che l'odierna appellante conoscesse lo stato dei luoghi.
Per giunta, la caduta si è verificata alle ore 10:00 circa del mattino;
quindi nulla quaestio sul fatto che vi fosse una situazione di piena visibilità.
Né può trascurarsi come il pedone all'epoca dei fatti avesse 56 anni di età, in Controparte_1
un contesto in cui non sono emersi problemi di deambulazione, antecedenti al sinistro.
5 Orbene – anche in aggiunta alle argomentazioni espresse dal primo Giudice – l'esame delle fotografie in atti (effigianti il luogo del sinistro, e prodotte in prime cure dalla ) CP_1
risulta decisivo, ai fini della conferma della statuizione di rigetto della domanda attrice.
Le tre fotografie in atti effigiano una superficie in sampietrini piuttosto uniforme;
soltanto due sampietrini risultano lievemente disconnessi. Peraltro, trattasi di disconnessione che certamente non poteva sfuggire ad un pedone, che procedesse con una media diligenza.
I due sampietrini disconnessi sono situati nei pressi di una scalinata in discesa, in ordine alla quale sono stati immortalati soltanto i primi due gradini.
I due sampietrini lievemente disconnessi non si trovano sul primo gradino in discesa;
piuttosto, essi sono situati a qualche centimetro di distanza dal suddetto gradino;
in mezzo vi è una “striscia” di sampietrini perfettamente in asse.
Dunque lo stato dei luoghi non depone per l'attendibilità della circostanza riferita dalla teste
, e cioè il precipitare della per diversi scalini in discesa, dopo che era S_ CP_1
caduta.
Inoltre i rilievi fotografici non confermano la circostanza degli scalini coperti di fogliame.
Gli scalini effigiati sono certamente caratterizzati da tracce di umidità, presenti sulle “pareti” degli scalini medesimi. Tuttavia, trattasi di una parte degli scalini, in alcun modo toccata dal pedone in discesa.
In definitiva, non vi è prova dell'insidia, cioè della sussistenza del pericolo occulto ed imprevedibile.
Dunque – anche con ulteriori argomenti – risulta confermato il nucleo essenziale del ragionamento svolto dal primo Giudice, e cioè che l'attrice non ha assolto all'onere CP_1
di provare il nesso eziologico tra la res (vale a dire la rampa di scale oggetto del giudizio) e l'evento dannoso.
Significativamente la teste (escussa all'udienza del 17.4.2018) ha riferito di scalini S_
tutti disastrati….
6 Il tenore della dichiarazione è tale, da far ritenere che non si sia trattato di una situazione sconosciuta ed ignota, emersa soltanto a seguito del sinistro in cui è incorsa la;
CP_1
piuttosto, la dichiarazione testimoniale evoca la pregressa consapevolezza che la rampa presentasse nel suo insieme delle problematiche.
Di conseguenza, si delinea la ricorrenza del caso fortuito, integrato dalla colpa esclusiva della danneggiata, per omessa diligenza media.
In altri termini, il comportamento dell'utente è stato idoneo di per sé a cagionare il sinistro;
pedissequamente, va esclusa la responsabilità del CP_2
Appunto, per costante giurisprudenza la violazione del dovere di cautela interrompe il nesso eziologico tra la res in custodia e l'evento dannoso (Cass. civ., n. 17443/19).
In punto di diritto, il Collegio condivide l'insegnamento, che individua nella condotta incauta della vittima una circostanza, tale da spezzare il nesso eziologico tra cosa e danno, e quindi tale da integrare il fortuito, idoneo a far escludere la responsabilità dell'ente pubblico proprietario, ai sensi sia dell'art. 2051 cc. che dell'art. 2043 cc..
Significativamente, è stata anche evocata la nozione di eccezionale imprudenza del danneggiato (Cass. civ., n. 27724/18).
Vale a dire l'odierna appellante, facendo uso di un'ordinaria diligenza, ed a mezzo delle normali cautele, senz'altro avrebbe potuto evitare la caduta.
In definitiva l'appello deve essere rigettato in toto (con la conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza).
A questo punto, resta da pronunciarsi sul governo delle spese del presente grado.
Sul regime delle spese del presente grado
Le spese del presente grado – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza dell'appellante ; pertanto, esse vengono poste a carico di quest'ultima. Controparte_1
Trovano applicazione i vigenti parametri, di cui al D.M. n. 147/22.
7 In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Avuto riguardo all'importo invocato nell'atto di gravame dalla a titolo di CP_1
risarcimento danni (euro 11.401,75), trova applicazione lo scaglione compreso tra euro
5.200,01 ed euro 26.000,00.
Nell'ambito dello scaglione di riferimento, si ritiene di doversi attestare sui valori minimi, dato che la prestazione professionale resa dal Difensore di parte appellata non appare di particolare complessità.
Ai fini della determinazione del compenso professionale complessivo, deve riconoscersi il compenso anche per la fase istruttoria, e non soltanto per le fasi introduttiva, di studio e decisoria.
Infatti il Collegio ritiene di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc
(cfr. Cass. civ., n. 29857/23).
Pertanto, a titolo di compensi professionali del presente grado, si riconosce a parte appellata l'importo di euro 2.906,00.
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02
(da parte dell'appellante ), dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del avverso la sentenza del Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Napoli n. 11480/19, pubblicata il 31 Dicembre 2019, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in Controparte_1
favore del che liquida in complessivi euro 2.906,00 Controparte_2
(duemilanovecentosei/00) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
8 C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante ) Controparte_1
dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 5 Settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3382/20 RG, avente ad oggetto
“responsabilità ex art. 2051 cc.”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11480/19, pubblicata il 31
Dicembre 2019; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 29 Aprile 2025, all'esito dell'udienza del 15 Aprile 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 21 Luglio 2025), e pendente tra:
( , rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Carlo Langella ( ), con il quale è elettivamente dom.ta presso C.F._2 il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
APPELLANTE
E in persona del Dirigente p.t. dell'Avvocatura, rapp.to e difeso Controparte_2
(giusta procura in atti) dall'avv. Agostino Del Vacchio, con il quale è elettivamente domiciliato presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
APPELLATO
1 CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 15 Aprile 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata nei confronti del Controparte_2 Controparte_1
(nata il [...]) esponeva che il giorno 7 Dicembre 2011, alle ore 10:00 circa, si era trovata nella frazione di Monterusciello del suddetto Comune.
La si apprestava a scendere le scale site alla Via Umberto Saba, Seconda rampa, CP_1
quando, a causa della rottura di uno scalino (non segnalato e non visibile), era finita rovinosamente al suolo.
aveva riportato lesioni personali. Una volta accompagnata presso il Pronto Controparte_1
Soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie, le era stato diagnosticato un trauma contusivo alla spalla destra, alla caviglia ed al piede sinistro;
escoriazioni al ginocchio destro.
A seguito di visita ortopedica, la diagnosi era stata precisata nei termini seguenti:…frattura composta del trochite omerale di sinistra e frattura composta del secondo distale del perone di sinistra con spiccato linfedema…
L'infortunata era stata dichiarata clinicamente guarita, con i seguenti postumi permanenti: deficit di abduzione negli ultimi 30 gradi e dell'extra-rotazione a carico della spalla sinistra, nonché mononeurite dell'arto superiore sinistro in postumi di frattura omerale.
Il ente proprietario della strada, era da ritenersi responsabile ai sensi Controparte_2
dell'art. 2051 cc..
Vanamente era stato chiesto il risarcimento dei danni in via bonaria.
Sulla base di queste premesse così concludeva: Controparte_1
Dichiararsi la responsabilità ex art. 2051 cc. del per difetto di Controparte_2
manutenzione della strada;
Per l'effetto, condannarsi il l pagamento, a titolo di risarcimento danni, Controparte_2
della somma di euro 11.401,75, oltre interessi e rivalutazione (oppure al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia); il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
2 Giusta comparsa depositata il 25 Ottobre 2017, si costituiva il convenuto CP_2
chiedendo di rigettarsi la domanda attorea.
[...]
In via subordinata – sotto il profilo del quantum debeatur (quindi per la denegata ipotesi di accoglimento della pretesa attorea) – l'ente territoriale contestava l'importo invocato dall'attrice a titolo di risarcimento danni;
in particolare il Comune si rifaceva alla quantificazione operata dal medico fiduciario della compagnia , che aveva Parte_1
visitato la (l'ente locale provvedeva anche al deposito in atti dell'elaborato del CP_1
medico fiduciario di ). Parte_1
Nel corso del primo grado veniva sentita (all'udienza del 17 Aprile 2018) la teste S_
, addotta da parte attrice (figlia della medesima ).
[...] Controparte_1
Altresì la Difesa di parte attrice dichiarava di “accettare” la suddetta relazione medico-legale prodotta dal di ergo, non si insisteva nell'originaria richiesta di CP_2 CP_2
ammissione della CTU medico-legale.
Il primo grado è stato definito dal Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 11480/19, pubblicata il 31 Dicembre 2019.
Il G.M. ha rigettato la domanda attrice, ed altresì ha integralmente compensato tra le parti le spese del giudizio.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , con citazione notificata il Controparte_1
Primo Ottobre 2020.
L'impugnante chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliersi la domanda proposta in primo grado, e cioè:
Dichiararsi la responsabilità ex art. 2051 cc. del per difetto di Controparte_2
manutenzione della strada;
Per l'effetto, condannarsi il al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della CP_2
somma di euro 11.401,75, oltre interessi e rivalutazione (oppure al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia); il tutto, con la vittoria delle spese del doppio grado.
3 A mezzo della comparsa depositata il 5 Gennaio 2021, si è costituito l'appellato CP_2
chiedendo di rigettarsi il gravame.
[...]
L'ente territoriale, nella parte argomentativa della comparsa di costituzione, ha anche espresso la doglianza, per il fatto che il primo giudicante abbia compensato le spese del giudizio tra le parti, discostandosi dal principio della soccombenza;
tuttavia, trattasi di doglianza, che non è sfociata nella proposizione di un'impugnazione incidentale, avente ad oggetto il regime delle spese del primo grado (appunto, si ribadisce come l'ente appellato si sia limitato a chiedere il rigetto del gravame).
Giusta ordinanza comunicata il 29 Aprile 2025 – all'esito dell'udienza del 15 Aprile 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di gg. sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzi tutto, appare opportuno ripercorrere l'iter argomentativo, all'esito del quale il primo giudicante è addivenuto al rigetto della domanda risarcitoria attorea.
Il Tribunale, per quel che concerne le dichiarazioni rese dalla teste , ha Testimone_1
osservato come quest'ultima non abbia fatto riferimento alla rottura dello scalino – indicata in citazione come la causa della caduta del pedone (madre della teste Controparte_1
). S_
Ad avviso del G.M., neanche le allegate fotografie (effigianti il luogo del sinistro) risultano chiarificatrici.
Il Tribunale ha anche evidenziato il mutamento della prospettazione attorea, operato dall'attrice , in sede di prima memoria ex art. 183 co.6 cpc, rispetto alla versione CP_1
fornita in sede di atto introduttivo.
Infatti – come già accennato – nella citazione l'attrice aveva fatto riferimento ad uno scalino rotto, non segnalato e non visibile.
4 Invece, nella prima memoria ex art. 183 co.6 cpc la ha riferito di sampietrini del CP_1
primo scalino non perfettamente in asse. Vi era un dislivello del primo gradino non segnalato e non visibile. Né i ciuffi d'erba (presenti tra un sampietrino e l'altro) agevolavano la visibilità dei sampietrini non in asse.
Dunque – nell'ottica del primo giudicante – la diversità di prospettazioni tra citazione e prima memoria ex art. 183 co.6 cpc è sintomatica dell'incertezza e della contraddittorietà della causa petendi;
da qui il rigetto della domanda attrice (non essendo stato provato il nesso eziologico tra il bene in custodia e le patite lesioni).
In linea generale ed astratta, osserva il Collegio come – anche laddove ci si attenga al canone ermeneutico di cui all'art. 2051 cc., e non a quello di cui all'art. 2043 cc. – nondimeno il danneggiato è gravato dall'onere di dimostrare il nesso causale tra la res (nel caso di specie la rampa di scale sita alla Via U. Saba di Monterusciello, di proprietà del Controparte_2
e l'evento dannoso.
In altri termini – ove la cosa in custodia sia inerte e priva di intrinseca pericolosità – spetta al danneggiato di dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'oggettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno;
nonché dimostrare di avere tenuto un comportamento di cautela, correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
Nel caso di specie, non può ignorarsi come la danneggiata fosse residente in Controparte_1
Via Modigliani, cioè nella medesima frazione di Monterusciello, in cui si è verificato il sinistro. In data 7 Dicembre 2011 la , in compagnia della figlia , era CP_1 Testimone_1
intenta a raggiungere a piedi il mercato rionale;
di conseguenza, non può revocarsi in dubbio che l'odierna appellante conoscesse lo stato dei luoghi.
Per giunta, la caduta si è verificata alle ore 10:00 circa del mattino;
quindi nulla quaestio sul fatto che vi fosse una situazione di piena visibilità.
Né può trascurarsi come il pedone all'epoca dei fatti avesse 56 anni di età, in Controparte_1
un contesto in cui non sono emersi problemi di deambulazione, antecedenti al sinistro.
5 Orbene – anche in aggiunta alle argomentazioni espresse dal primo Giudice – l'esame delle fotografie in atti (effigianti il luogo del sinistro, e prodotte in prime cure dalla ) CP_1
risulta decisivo, ai fini della conferma della statuizione di rigetto della domanda attrice.
Le tre fotografie in atti effigiano una superficie in sampietrini piuttosto uniforme;
soltanto due sampietrini risultano lievemente disconnessi. Peraltro, trattasi di disconnessione che certamente non poteva sfuggire ad un pedone, che procedesse con una media diligenza.
I due sampietrini disconnessi sono situati nei pressi di una scalinata in discesa, in ordine alla quale sono stati immortalati soltanto i primi due gradini.
I due sampietrini lievemente disconnessi non si trovano sul primo gradino in discesa;
piuttosto, essi sono situati a qualche centimetro di distanza dal suddetto gradino;
in mezzo vi è una “striscia” di sampietrini perfettamente in asse.
Dunque lo stato dei luoghi non depone per l'attendibilità della circostanza riferita dalla teste
, e cioè il precipitare della per diversi scalini in discesa, dopo che era S_ CP_1
caduta.
Inoltre i rilievi fotografici non confermano la circostanza degli scalini coperti di fogliame.
Gli scalini effigiati sono certamente caratterizzati da tracce di umidità, presenti sulle “pareti” degli scalini medesimi. Tuttavia, trattasi di una parte degli scalini, in alcun modo toccata dal pedone in discesa.
In definitiva, non vi è prova dell'insidia, cioè della sussistenza del pericolo occulto ed imprevedibile.
Dunque – anche con ulteriori argomenti – risulta confermato il nucleo essenziale del ragionamento svolto dal primo Giudice, e cioè che l'attrice non ha assolto all'onere CP_1
di provare il nesso eziologico tra la res (vale a dire la rampa di scale oggetto del giudizio) e l'evento dannoso.
Significativamente la teste (escussa all'udienza del 17.4.2018) ha riferito di scalini S_
tutti disastrati….
6 Il tenore della dichiarazione è tale, da far ritenere che non si sia trattato di una situazione sconosciuta ed ignota, emersa soltanto a seguito del sinistro in cui è incorsa la;
CP_1
piuttosto, la dichiarazione testimoniale evoca la pregressa consapevolezza che la rampa presentasse nel suo insieme delle problematiche.
Di conseguenza, si delinea la ricorrenza del caso fortuito, integrato dalla colpa esclusiva della danneggiata, per omessa diligenza media.
In altri termini, il comportamento dell'utente è stato idoneo di per sé a cagionare il sinistro;
pedissequamente, va esclusa la responsabilità del CP_2
Appunto, per costante giurisprudenza la violazione del dovere di cautela interrompe il nesso eziologico tra la res in custodia e l'evento dannoso (Cass. civ., n. 17443/19).
In punto di diritto, il Collegio condivide l'insegnamento, che individua nella condotta incauta della vittima una circostanza, tale da spezzare il nesso eziologico tra cosa e danno, e quindi tale da integrare il fortuito, idoneo a far escludere la responsabilità dell'ente pubblico proprietario, ai sensi sia dell'art. 2051 cc. che dell'art. 2043 cc..
Significativamente, è stata anche evocata la nozione di eccezionale imprudenza del danneggiato (Cass. civ., n. 27724/18).
Vale a dire l'odierna appellante, facendo uso di un'ordinaria diligenza, ed a mezzo delle normali cautele, senz'altro avrebbe potuto evitare la caduta.
In definitiva l'appello deve essere rigettato in toto (con la conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza).
A questo punto, resta da pronunciarsi sul governo delle spese del presente grado.
Sul regime delle spese del presente grado
Le spese del presente grado – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza dell'appellante ; pertanto, esse vengono poste a carico di quest'ultima. Controparte_1
Trovano applicazione i vigenti parametri, di cui al D.M. n. 147/22.
7 In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Avuto riguardo all'importo invocato nell'atto di gravame dalla a titolo di CP_1
risarcimento danni (euro 11.401,75), trova applicazione lo scaglione compreso tra euro
5.200,01 ed euro 26.000,00.
Nell'ambito dello scaglione di riferimento, si ritiene di doversi attestare sui valori minimi, dato che la prestazione professionale resa dal Difensore di parte appellata non appare di particolare complessità.
Ai fini della determinazione del compenso professionale complessivo, deve riconoscersi il compenso anche per la fase istruttoria, e non soltanto per le fasi introduttiva, di studio e decisoria.
Infatti il Collegio ritiene di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc
(cfr. Cass. civ., n. 29857/23).
Pertanto, a titolo di compensi professionali del presente grado, si riconosce a parte appellata l'importo di euro 2.906,00.
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02
(da parte dell'appellante ), dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del avverso la sentenza del Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Napoli n. 11480/19, pubblicata il 31 Dicembre 2019, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in Controparte_1
favore del che liquida in complessivi euro 2.906,00 Controparte_2
(duemilanovecentosei/00) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
8 C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante ) Controparte_1
dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 5 Settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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