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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 23/10/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina Sezione per i minorenni
**************** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Sezione per i minorenni, composta dai Magistrati
Dott. Carmelo BLATTI Presidente Dott. ssa Daria ORLANDO Consigliere Dott.ssa Daniela URBANI Consigliere Dott. Giuseppe CRISAFULLI Componente privato Dott.ssa Cinzia CALI' Componente privato
Udita la relazione della causa fatta dal dott. Carmelo Blatti all'udienza del 02.10.2025; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero rappresentato dal S. Procuratore Generale della Repubblica dott.ssa Giuliana Campagna nonché gli atti della causa difensivi delle parti. Ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 798/2025 del Ruolo Generale V.G. a cui è riunito il procedimento n. 811/25 RGVG, promosso
DA
nata a [...] il [...] e residente in [...]P.G., cod. fisc. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio La Torre (C.F. ; C.F._1 C.F._2
PEC: che la rappresenta e difende, giusta procura allegata Email_1 in foglio separato
-appellante-
E DA
nato a [...] il [...] e residente in [...]P.G., cod. fisc. Parte_2
, rappresento e difeso dall'avv. Massimo Aloisi (C.F.: ; PEC: C.F._3 C.F._4
, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegato in foglio separato Email_2
-appellante-
CONTRO
AVV. , in qualità di tutore e procuratore del minore nato a [...] Controparte_1 Persona_1 il 15.01.2009
-appellato-
E CON L'INTERVENTO DEL
PROCURATORE presso la Corte di Appello di Messina Controparte_2
-interveniente-
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni di Messina il 18.02.2025 in materia di limitazione della responsabilità genitoriale.
********** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e con ricorso depositato il 22.07.2025, hanno proposto Parte_1 Parte_2 appello avverso la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale per i minorenni di Messina ha disposto, a modifica del proprio precedente provvedimento, il collocamento del minore
[...] nato a [...] il [...] presso apposita struttura comunitaria adeguata alle esigenze del Per_1 minore. Era, altresì, disposto il mantenimento dell'affido del predetto minore ai Servizi Sociali competenti nonché la presa in carico dello stesso da parte dell'NPIA competente, in limitazione della responsabilità genitoriale. Il presente procedimento trae origine dalla richiesta del PM, con la quale in data 02.02.2024, a seguito di una segnalazione proveniente dell'istituto scolastico cui era iscritto veniva Persona_1 richiesto l'affido di quest'ultimo ai Servizi Sociali per l'attività di monitoraggio e controllo sulle condizioni personali, sociali, familiari ed ambientali. In particolare, la scuola segnalava diversi comportamenti disfunzionali del ragazzino nei confronti degli insegnati e dei compagni, oltre a lamentare una scarsa presenza scolastica, motivo per il quale in seconda media veniva bocciato. Persona_1 I genitori del minore, e , addebitavano il poco impegno del figlio Persona_2 Parte_2 alle istituzioni scolastiche;
i servizi sociali davano atto della scarsa collaborazione degli appellanti con gli enti predisposti a supporto del recupero delle competenze genitoriali, specificando che gli appellanti spesso si rendevano irreperibili. Inoltre, con nota del PM del 07.03.2025 veniva dichiarato che, a seguito di una perquisizione effettuata presso l'abitazione del nucleo familiare questione, si rinveniva sostanza stupefacente di tipo hashish, occultata nella stanza del minore che condivideva con il fratello , Persona_1 CP_3 anch'egli minore di età. Per tutto quanto sopra, il Tribunale riteneva opportuno disporre il collocamento di in Persona_1 apposita struttura comunitaria adeguata alle sue esigenze, prescrivendo il mantenimento dell'affido del minore ai Servizi Sociali nonché la presa in carico da parte dell'NPIA competente. Con l'appello proposto da e da si contestava integralmente la Parte_1 Parte_2 decisione adottata dal Tribunale, eccependo, in via preliminare, la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. Difatti, con il ricorso introduttivo del giudizio depositato dalla Procura della Repubblica veniva chiesto semplicemente di affidare il minore ai Servizi Sociali per attività di vigilanza, monitoraggio e controllo sulle condizioni personali, sociali e familiari. In data 11 marzo 2025 la Procura della Repubblica depositava atto di indagine in cui si rappresentava che e il fratello Persona_1
erano stati sottoposti a procedimento penale per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90, senza CP_3 però chiedere la modifica di quanto già richiesto con il ricorso introduttivo del giudizio. Con il secondo motivo di appello era affermato che non corrispondeva al vero la circostanza che i genitori del minore si disinteressavano dell'istruzione dello stesso. Invero, era proprio
[...]
senza l'influenza negativa dei propri genitori, a decidere di non volere più frequentare la Per_1 scuola. Infatti, in data 15 gennaio 2025, compiva i sedici anni di età e decideva Persona_1 liberamente, malgrado i buoni propositi dei genitori, di abbandonare gli studi. Inoltre, era affermato che il Tribunale per i minorenni di Messina, in violazione del principio di innocenza, aveva ritenuto colpevole il minore del delitto di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90. Pertanto, si chiedeva, in via preliminare, di dichiarare la nullità della sentenza impugnata;
di revocare la limitazione della responsabilità genitoriale e di assegnare il minore ai genitori Persona_1 e . Parte_1 Parte_2
Si costituiva anche il curatore speciale del minore che chiedeva il rigetto integrale del reclamo. All'esito dell'odierna udienza - sostituita dal deposito delle note ex art. 127 c.p.c., con le quali le parti insistevano nelle rispettive domande, e il Procuratore Generale chiedeva la conferma del provvedimento impugnato - la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato. Infondata è l'eccezione preliminare sollevata dagli appellanti inerente alla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Il PM, con ricorso introduttivo del giudizio aveva chiesto di affidare il minore ai Servizi Sociali per attività di vigilanza e il Tribunale, dopo aver adottato un provvedimento in tal senso, emanava sentenza in cui disponeva il collocamento di
[...] presso apposita struttura adeguata alle sue esigenze, in limitazione della responsabilità Per_1 genitoriale degli appellanti. Tale decisione è legittima in quanto normativamente prevista: sul punto, basti richiamare il disposto dell'art. 473 bis.2 cpc che individua i poteri officiosi del giudice, a tenore del quale a tutela del minore il giudice può adottare i provvedimenti opportuni in deroga all'art. 112 cpc. Per quel che riguarda le competenze genitoriali, sono evidenti le criticità manifestate dagli appellanti ad assumere una autonoma e consapevole capacità genitoriale. Invero, la segnalazione proveniente dall'istituto scolastico presso il quale risultava iscritto il minore aveva indotto il PM a richiedere l'affido dello stesso presso i Servizi Sociali per un'attività di monitoraggio: nello specifico, la scuola lamentava una grave dispersione scolastica, atteso che non frequentava regolarmente Persona_1 le lezioni, giustificandosi con la scusa di essere impegnato a lavorare con il padre nel settore edile. Tuttavia, l'apporto che avrebbero dovuto fornire i Servizi Sociali nell'attività di monitoraggio e vigilanza delle capacità genitoriali non ha sortito l'esito sperato, a causa dell'assenza di collaborazione manifestata da e da . Questi ultimi erano soliti Parte_1 Parte_2 disattendere gli appuntamenti con i professionisti, i quali avrebbero dovuto valutare le loro capacità genitoriali ed eventualmente fornire un supporto psicologico. Peraltro, dalla relazione del dipartimento di salute mentale del 27.05.2024 emergeva che il minore evidenziava significative difficoltà nel concettualizzare e nell'esprimere i contenuti del proprio pensiero oltre che significative carenze negli apprendimenti. Inoltre, tramite una valutazione cognitiva, veniva confermata in capo al minore una “disabilità intellettiva di grado medio”. Dunque, la condotta sfuggente dei coniugi ha, di fatto, impedito l'attività di Parte_3 monitoraggio e controllo per valutare l'effettiva sussistenza di quelle criticità che avevano indotto il Tribunale a disporre l'affido del minore al Servizio Sociale competente. Tale condotta ha dimostrato, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, l'assenza di consapevolezza da parte dei genitori del minore rispetto alla nocività delle loro omissioni in rapporto all'interesse e al benessere del figlio. Difatti, l'immaturità e le carenze dimostrate entrambi i genitori rispetto al loro ruolo genitoriale emergono evidenti laddove si consideri che aveva minimizzato l'effettiva condotta Parte_2 tenuta dal figlio in relazione ai suoi obblighi scolastici, giustificando il rifiuto del minore di frequentare la scuola ed addebitandolo al fatto che, a suo dire, il figlio verrebbe discriminato dai docenti. Sulla base di quanto affermato dalla Suprema Corte (Cass., civ. ordinanza n. 29814 del 27 ottobre 2023), per, deve essere ricordato che l'autorità giudiziaria può intervenire con provvedimenti che modificano o ablano la responsabilità genitoriale solo in presenza di un concreto pregiudizio per il minore, poiché tali misure sono finalizzate prioritariamente alla tutela degli interessi dei figli. In particolare, tali provvedimenti costituiscono l'extrema ratio, adottabile solo quando gli strumenti previsti dal legislatore non riescono a garantire il diritto del minore a crescere sano nel contesto familiare d'origine. Tale principio impone al giudice di calibrare con prudenza gli interventi a favore del minore nel caso di riscontrate carenze genitoriali. Nella specie, i genitori del minore hanno dimostrato di non comprendere la necessità di intervenire rispetto ai comportamenti del minore ed hanno reiteratamente disatteso i colloqui con i servizi sociali nel percorso per loro predisposto, dimostrando così un atteggiamento negligente. Tuttavia, ritiene questa Corte che il collocamento in comunità rappresenta un provvedimento eccessivo, dovendosi, invece, insistere per l'avvio di un percorso che non sradichi bruscamente il minore dal contesto familiare d'origine. La decisione adottata dal Tribunale nella parte in cui ha ritenuto il collocamento in comunità quale unica soluzione idonea a preservare il minore da una situazione di grave carenza genitoriale in merito all'istruzione sarebbe comunque inefficace posto che il minore, avendo raggiunto i sedici anni, ha confermato autonomamente la scelta di non frequentare la scuola. Non può essere trascurata, tuttavia, la circostanza che sia stato avviato un procedimento penale ex art. 73 d.p.r. 309/90 in capo al minore a seguito del rinvenimento nella stanza di quest'ultimo di sostanza stupefacente. Infatti, si tratta di una ulteriore conferma della già rilevata omissione di controllo della prole da parte dei genitori. Tale circostanza, unitamente alla condotta negligente dei genitori sia prima dell'intervento dei Servizi Sociali sia dopo l'avvio infruttuoso del percorso di recupero, impone di confermare il provvedimento di primo grado con esclusivo riferimento alla limitazione della responsabilità genitoriale, in quanto misura necessaria a tutelare l'interesse superiore del minore, prioritario rispetto a qualsiasi pretesa dei genitori. Si auspica che questi ultimi, anche in ragione di tale ultimo grave episodio, prendano coscienza che loro stessi, oltre che il figlio, necessitano degli aiuti che sono stati loro offerti con il programma di recupero delle competenze genitoriali già predisposto in loro favore, anche per fronteggiare le difficoltà del ragazzo connesse alla riscontrata disabilità intellettiva di grado medio. Per tutto quanto sopra esposto, è indispensabile che venga intrapreso un percorso di recupero e sostegno delle capacità genitoriali così come disposto dal Tribunale, al fine di permettere che i coniugi possano adempiere consapevolmente il loro ruolo e le loro funzioni genitoriali. Parte_3 Anche in ragione del parziale accoglimento dell'appello, le spese del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni il 17.06.2025, in parziale accoglimento dell'appello revoca il collocamento del minore nato a [...] il [...] presso Persona_1 apposita struttura comunitaria e conferma il mantenimento dell'affido del predetto minore ai Servizi Sociali competenti nonché la presa in carico dello stesso da parte dell' competente, in CP_4 limitazione della responsabilità genitoriale. Compensa le spese del giudizio tra le parti. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 02.10.2025.
Il Presidente Est. Carmelo Blatti
**************** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Sezione per i minorenni, composta dai Magistrati
Dott. Carmelo BLATTI Presidente Dott. ssa Daria ORLANDO Consigliere Dott.ssa Daniela URBANI Consigliere Dott. Giuseppe CRISAFULLI Componente privato Dott.ssa Cinzia CALI' Componente privato
Udita la relazione della causa fatta dal dott. Carmelo Blatti all'udienza del 02.10.2025; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero rappresentato dal S. Procuratore Generale della Repubblica dott.ssa Giuliana Campagna nonché gli atti della causa difensivi delle parti. Ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 798/2025 del Ruolo Generale V.G. a cui è riunito il procedimento n. 811/25 RGVG, promosso
DA
nata a [...] il [...] e residente in [...]P.G., cod. fisc. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio La Torre (C.F. ; C.F._1 C.F._2
PEC: che la rappresenta e difende, giusta procura allegata Email_1 in foglio separato
-appellante-
E DA
nato a [...] il [...] e residente in [...]P.G., cod. fisc. Parte_2
, rappresento e difeso dall'avv. Massimo Aloisi (C.F.: ; PEC: C.F._3 C.F._4
, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegato in foglio separato Email_2
-appellante-
CONTRO
AVV. , in qualità di tutore e procuratore del minore nato a [...] Controparte_1 Persona_1 il 15.01.2009
-appellato-
E CON L'INTERVENTO DEL
PROCURATORE presso la Corte di Appello di Messina Controparte_2
-interveniente-
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni di Messina il 18.02.2025 in materia di limitazione della responsabilità genitoriale.
********** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e con ricorso depositato il 22.07.2025, hanno proposto Parte_1 Parte_2 appello avverso la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale per i minorenni di Messina ha disposto, a modifica del proprio precedente provvedimento, il collocamento del minore
[...] nato a [...] il [...] presso apposita struttura comunitaria adeguata alle esigenze del Per_1 minore. Era, altresì, disposto il mantenimento dell'affido del predetto minore ai Servizi Sociali competenti nonché la presa in carico dello stesso da parte dell'NPIA competente, in limitazione della responsabilità genitoriale. Il presente procedimento trae origine dalla richiesta del PM, con la quale in data 02.02.2024, a seguito di una segnalazione proveniente dell'istituto scolastico cui era iscritto veniva Persona_1 richiesto l'affido di quest'ultimo ai Servizi Sociali per l'attività di monitoraggio e controllo sulle condizioni personali, sociali, familiari ed ambientali. In particolare, la scuola segnalava diversi comportamenti disfunzionali del ragazzino nei confronti degli insegnati e dei compagni, oltre a lamentare una scarsa presenza scolastica, motivo per il quale in seconda media veniva bocciato. Persona_1 I genitori del minore, e , addebitavano il poco impegno del figlio Persona_2 Parte_2 alle istituzioni scolastiche;
i servizi sociali davano atto della scarsa collaborazione degli appellanti con gli enti predisposti a supporto del recupero delle competenze genitoriali, specificando che gli appellanti spesso si rendevano irreperibili. Inoltre, con nota del PM del 07.03.2025 veniva dichiarato che, a seguito di una perquisizione effettuata presso l'abitazione del nucleo familiare questione, si rinveniva sostanza stupefacente di tipo hashish, occultata nella stanza del minore che condivideva con il fratello , Persona_1 CP_3 anch'egli minore di età. Per tutto quanto sopra, il Tribunale riteneva opportuno disporre il collocamento di in Persona_1 apposita struttura comunitaria adeguata alle sue esigenze, prescrivendo il mantenimento dell'affido del minore ai Servizi Sociali nonché la presa in carico da parte dell'NPIA competente. Con l'appello proposto da e da si contestava integralmente la Parte_1 Parte_2 decisione adottata dal Tribunale, eccependo, in via preliminare, la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. Difatti, con il ricorso introduttivo del giudizio depositato dalla Procura della Repubblica veniva chiesto semplicemente di affidare il minore ai Servizi Sociali per attività di vigilanza, monitoraggio e controllo sulle condizioni personali, sociali e familiari. In data 11 marzo 2025 la Procura della Repubblica depositava atto di indagine in cui si rappresentava che e il fratello Persona_1
erano stati sottoposti a procedimento penale per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90, senza CP_3 però chiedere la modifica di quanto già richiesto con il ricorso introduttivo del giudizio. Con il secondo motivo di appello era affermato che non corrispondeva al vero la circostanza che i genitori del minore si disinteressavano dell'istruzione dello stesso. Invero, era proprio
[...]
senza l'influenza negativa dei propri genitori, a decidere di non volere più frequentare la Per_1 scuola. Infatti, in data 15 gennaio 2025, compiva i sedici anni di età e decideva Persona_1 liberamente, malgrado i buoni propositi dei genitori, di abbandonare gli studi. Inoltre, era affermato che il Tribunale per i minorenni di Messina, in violazione del principio di innocenza, aveva ritenuto colpevole il minore del delitto di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90. Pertanto, si chiedeva, in via preliminare, di dichiarare la nullità della sentenza impugnata;
di revocare la limitazione della responsabilità genitoriale e di assegnare il minore ai genitori Persona_1 e . Parte_1 Parte_2
Si costituiva anche il curatore speciale del minore che chiedeva il rigetto integrale del reclamo. All'esito dell'odierna udienza - sostituita dal deposito delle note ex art. 127 c.p.c., con le quali le parti insistevano nelle rispettive domande, e il Procuratore Generale chiedeva la conferma del provvedimento impugnato - la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato. Infondata è l'eccezione preliminare sollevata dagli appellanti inerente alla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Il PM, con ricorso introduttivo del giudizio aveva chiesto di affidare il minore ai Servizi Sociali per attività di vigilanza e il Tribunale, dopo aver adottato un provvedimento in tal senso, emanava sentenza in cui disponeva il collocamento di
[...] presso apposita struttura adeguata alle sue esigenze, in limitazione della responsabilità Per_1 genitoriale degli appellanti. Tale decisione è legittima in quanto normativamente prevista: sul punto, basti richiamare il disposto dell'art. 473 bis.2 cpc che individua i poteri officiosi del giudice, a tenore del quale a tutela del minore il giudice può adottare i provvedimenti opportuni in deroga all'art. 112 cpc. Per quel che riguarda le competenze genitoriali, sono evidenti le criticità manifestate dagli appellanti ad assumere una autonoma e consapevole capacità genitoriale. Invero, la segnalazione proveniente dall'istituto scolastico presso il quale risultava iscritto il minore aveva indotto il PM a richiedere l'affido dello stesso presso i Servizi Sociali per un'attività di monitoraggio: nello specifico, la scuola lamentava una grave dispersione scolastica, atteso che non frequentava regolarmente Persona_1 le lezioni, giustificandosi con la scusa di essere impegnato a lavorare con il padre nel settore edile. Tuttavia, l'apporto che avrebbero dovuto fornire i Servizi Sociali nell'attività di monitoraggio e vigilanza delle capacità genitoriali non ha sortito l'esito sperato, a causa dell'assenza di collaborazione manifestata da e da . Questi ultimi erano soliti Parte_1 Parte_2 disattendere gli appuntamenti con i professionisti, i quali avrebbero dovuto valutare le loro capacità genitoriali ed eventualmente fornire un supporto psicologico. Peraltro, dalla relazione del dipartimento di salute mentale del 27.05.2024 emergeva che il minore evidenziava significative difficoltà nel concettualizzare e nell'esprimere i contenuti del proprio pensiero oltre che significative carenze negli apprendimenti. Inoltre, tramite una valutazione cognitiva, veniva confermata in capo al minore una “disabilità intellettiva di grado medio”. Dunque, la condotta sfuggente dei coniugi ha, di fatto, impedito l'attività di Parte_3 monitoraggio e controllo per valutare l'effettiva sussistenza di quelle criticità che avevano indotto il Tribunale a disporre l'affido del minore al Servizio Sociale competente. Tale condotta ha dimostrato, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, l'assenza di consapevolezza da parte dei genitori del minore rispetto alla nocività delle loro omissioni in rapporto all'interesse e al benessere del figlio. Difatti, l'immaturità e le carenze dimostrate entrambi i genitori rispetto al loro ruolo genitoriale emergono evidenti laddove si consideri che aveva minimizzato l'effettiva condotta Parte_2 tenuta dal figlio in relazione ai suoi obblighi scolastici, giustificando il rifiuto del minore di frequentare la scuola ed addebitandolo al fatto che, a suo dire, il figlio verrebbe discriminato dai docenti. Sulla base di quanto affermato dalla Suprema Corte (Cass., civ. ordinanza n. 29814 del 27 ottobre 2023), per, deve essere ricordato che l'autorità giudiziaria può intervenire con provvedimenti che modificano o ablano la responsabilità genitoriale solo in presenza di un concreto pregiudizio per il minore, poiché tali misure sono finalizzate prioritariamente alla tutela degli interessi dei figli. In particolare, tali provvedimenti costituiscono l'extrema ratio, adottabile solo quando gli strumenti previsti dal legislatore non riescono a garantire il diritto del minore a crescere sano nel contesto familiare d'origine. Tale principio impone al giudice di calibrare con prudenza gli interventi a favore del minore nel caso di riscontrate carenze genitoriali. Nella specie, i genitori del minore hanno dimostrato di non comprendere la necessità di intervenire rispetto ai comportamenti del minore ed hanno reiteratamente disatteso i colloqui con i servizi sociali nel percorso per loro predisposto, dimostrando così un atteggiamento negligente. Tuttavia, ritiene questa Corte che il collocamento in comunità rappresenta un provvedimento eccessivo, dovendosi, invece, insistere per l'avvio di un percorso che non sradichi bruscamente il minore dal contesto familiare d'origine. La decisione adottata dal Tribunale nella parte in cui ha ritenuto il collocamento in comunità quale unica soluzione idonea a preservare il minore da una situazione di grave carenza genitoriale in merito all'istruzione sarebbe comunque inefficace posto che il minore, avendo raggiunto i sedici anni, ha confermato autonomamente la scelta di non frequentare la scuola. Non può essere trascurata, tuttavia, la circostanza che sia stato avviato un procedimento penale ex art. 73 d.p.r. 309/90 in capo al minore a seguito del rinvenimento nella stanza di quest'ultimo di sostanza stupefacente. Infatti, si tratta di una ulteriore conferma della già rilevata omissione di controllo della prole da parte dei genitori. Tale circostanza, unitamente alla condotta negligente dei genitori sia prima dell'intervento dei Servizi Sociali sia dopo l'avvio infruttuoso del percorso di recupero, impone di confermare il provvedimento di primo grado con esclusivo riferimento alla limitazione della responsabilità genitoriale, in quanto misura necessaria a tutelare l'interesse superiore del minore, prioritario rispetto a qualsiasi pretesa dei genitori. Si auspica che questi ultimi, anche in ragione di tale ultimo grave episodio, prendano coscienza che loro stessi, oltre che il figlio, necessitano degli aiuti che sono stati loro offerti con il programma di recupero delle competenze genitoriali già predisposto in loro favore, anche per fronteggiare le difficoltà del ragazzo connesse alla riscontrata disabilità intellettiva di grado medio. Per tutto quanto sopra esposto, è indispensabile che venga intrapreso un percorso di recupero e sostegno delle capacità genitoriali così come disposto dal Tribunale, al fine di permettere che i coniugi possano adempiere consapevolmente il loro ruolo e le loro funzioni genitoriali. Parte_3 Anche in ragione del parziale accoglimento dell'appello, le spese del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni il 17.06.2025, in parziale accoglimento dell'appello revoca il collocamento del minore nato a [...] il [...] presso Persona_1 apposita struttura comunitaria e conferma il mantenimento dell'affido del predetto minore ai Servizi Sociali competenti nonché la presa in carico dello stesso da parte dell' competente, in CP_4 limitazione della responsabilità genitoriale. Compensa le spese del giudizio tra le parti. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 02.10.2025.
Il Presidente Est. Carmelo Blatti