Art. 3.
A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge, a i titolari di pensione diretta di privilegio di prima categoria a carico degli Istituti di previdenza sono concessi l'indennita' speciale annua e l'assegno integratore per i figli, nella misura e con le norme di cui agli articoli 2 , 3 e 4 della legge 3 aprile 1958, n. 474 .
A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge, a i titolari di pensione diretta di privilegio di prima categoria a carico degli Istituti di previdenza sono concessi l'indennita' speciale annua e l'assegno integratore per i figli, nella misura e con le norme di cui agli articoli 2 , 3 e 4 della legge 3 aprile 1958, n. 474 .