Articolo 3 della Legge 22 novembre 1962, n. 1646
Articolo 2Articolo 4
Versione
28 dicembre 1962
Art. 3.
A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge, a i titolari di pensione diretta di privilegio di prima categoria a carico degli Istituti di previdenza sono concessi l'indennita' speciale annua e l'assegno integratore per i figli, nella misura e con le norme di cui agli articoli 2 , 3 e 4 della legge 3 aprile 1958, n. 474 .
Entrata in vigore il 28 dicembre 1962
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