Versione
28 dicembre 1962
28 dicembre 1962
Art. 3.
A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge, a i titolari di pensione diretta di privilegio di prima categoria a carico degli Istituti di previdenza sono concessi l'indennita' speciale annua e l'assegno integratore per i figli, nella misura e con le norme di cui agli articoli 2 , 3 e 4 della legge 3 aprile 1958, n. 474 .
A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge, a i titolari di pensione diretta di privilegio di prima categoria a carico degli Istituti di previdenza sono concessi l'indennita' speciale annua e l'assegno integratore per i figli, nella misura e con le norme di cui agli articoli 2 , 3 e 4 della legge 3 aprile 1958, n. 474 .
Giurisprudenza • 6
- 1. Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 24/02/2016, n. 172Provvedimento: Sent 172/2016 Sent 172/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta dai magistrati: Dott. Luciano CALAMARO Presidente Dott. Angela SILVERI Consigliere Dott. Daniela ACANFORA Consigliere Dott. Francesca PADULA Consigliere relatore Dott. Marco SMIROLDO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sull'appello, iscritto al n. 32901 del registro generale, proposto dall'INPDAP, cui è succeduto ex lege l'INPS, in persona del Presidente/Commissario straordinario pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Edoardo Urso, contro il Sig. A. N., riassunto dagli eredi D. D., A. M., A. G. e A. N., rappresentati e …Leggi di più...
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