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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CC IN, Presidente MADDALONI CIRO, Relatore MAGNINI LETIZIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 150/2025 depositato il 03/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Perugia - Via Settevalli 11 06129 Perugia PG
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - C.so Bolzano, 30 10121 Torino TO elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 435/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 1 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08020249005292848000 CANONE RAI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione n. 08020249005292848000 in relazione alla sola pretesa tributaria portata dalla sottesa cartella di pagamento n. 080201660007169477000 per canone RAI anno 2015.
Eccepiva omessa allegazione della cartella presupposta, omessa prova della notifica della cartella, intervenuta prescrizione del credito.
L'Agenzia delle entrate riscossione (in seguito solo ADER) si costituiva in giudizio depositando documentazione probatoria della notifica e resistendo alle avverse eccezioni. L'Agenzia delle entrate DP di Torino 1 si costituiva in giudizio eccependo la competenza dell'ADER a rispondere alle eccezioni relative ai vizi propri della cartella e sostenendo la prescrizione decennale del Canone RAI e resistendo per il resto.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Perugia con la sentenza n. 435/2024 pronunciata il 20.11.2024 e depositata il 25.11.2024 rigettava il ricorso con condanna alle spese.
Il contribuente propone appello affidandosi ai motivi che seguono:
1) Erroneità della sentenza nella parte che ha ritenuto non necessaria l'allegazione della cartella presupposta
2) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto provata la notifica della cartella 3) Erroneità della sentenza nella parte che ha escluso la prescrizione
4) Erroneità della sentenza nella parte in cui non ha rilevato la nullità della pretesa per mancata prova del contenuto impositivo della cartella
Chiede altresì l'estromissione di vari referti di notifica prodotti in primo grado e non relativi al Canone RAI anno 2015.
Chiede pertanto in via principale l'accoglimento del ricorso originario e per l'effetto annullare l'intimazione di pagamento n. 08020249005292848000 nella parte relativa alla cartella n. 08020160007169477000; in subordine dichiarare prescritto il credito per canone RAI 2015 e per l'effetto annullare l'intimazione di pagamento nella parte relativa. Nella denegata e non creduta ipotesi che l'adita Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado non sposi le tesi dal sottoscritto esposte chiede in via ulteriormente subordinata in caso di condanna del sottoscritto, di compensare integralmente sia le spese che i compensi legali di primo grado, in uno con quelle del presente giudizio, in conseguenza del fatto che le controparti non hanno depositato agli atti del procedimento di primo grado la prova dell'esistenza della cartella originaria n. 08020160007169477000.
L'Agenzia delle entrate di Torino si costituisce nel giudizio di appello riproponendo le difese di prime cure in particolare insistendo sulla prescrizione decennale del tributo Canone Rai. Chiede il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite del doppio grado.
L'ADER si costituisce in giudizio controdeducendo ai singoli motivi di appello sostenendo la non necessità dell'allegazione della cartella alla relata di notifica, l'avvenuta dimostrazione della notifica della cartella contestata, l'esclusione della prescrizione, la regolarità dei procedimenti notificatori della cartella e degli avvisi di intimazione. Chiede il rigetto dell'appello con vittoria delle spese del grado di giudizio.
Ricorrente_1 presenta una prima memoria illustrativa ex art. 32 comma 2 del dlgs 546/92 ed una seconda memoria integrativa illustrativa da intendersi qui riportate con le quali sostiene:
- la valenza rafforzata dell'obbligo di allegazione della cartella dopo otto anni dalla prima notifica
- la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa cd. CAD
- il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c.
- la prescrizione quinquennale del Canone RAI
- la nullità della produzione documentale anche tardiva
- l'inapplicabilità della sospensione da COVID - la presenza nel referto di notifica della cartella di elementi che configurano una dichiarazione mendace del messo notificatore. Insiste pertanto nella richiesta alla Corte di accogliere l'appello, di dichiarare la nullità della notifica della cartella contestata, di dichiarare la prescrizione del credito per Canone Rai 2015, di annullamento dell'intimazione di pagamento opposta nella parte relativa al tributo opposto con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio letti e valutati i motivi di appello, le deduzioni di resistenza delle controparti, ritiene che l'appello non è meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Il motivo n. 1 è infondato: l'avviso di intimazione rappresenta un atto di pura riscossione e non deve motivare la pretesa tributaria ma deve fare solo riferimento all'atto presupposto che contiene la pretesa stessa. Solo nel caso in cui l'atto presupposto non è stato notificato allora va allegata la cartella che contiene la pretesa. In tal senso la Cassazione con Ordinanza 28847/2025 ha chiarito che non è obbligatorio allegare gli atti presupposti, come le cartelle di pagamento, se questi sono già stati notificati in precedenza. Nel caso di specie la cartella prodromica all'atto di intimazione opposto è stata notificata.
Il motivo n. 2 è infondato: la cartella n. 080201660007169477000 per canone RAI anno 2015 è stata regolarmente notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e la relata di notifica prodotta da ADER attesta che il messo ha tentato una prima notifica in data 12.9.2016 dichiarando l'assenza del destinatario, che ha tentato infruttuosamente la notifica del plico in data 21.9.2016 attestando altresì il deposito in Comune per temporanea assenza del destinatario e l'affissione di un avviso del deposito;
tali attestazioni sono censurabili solo con querela di falso perché provengono da un pubblico ufficiale. Dell'avvenuto deposito il messo ha inviato al destinatario la prescritta raccomandata informativa n. EQU731037269257 con avviso di ricevimento prodotto agli atti e per la quale si è compiuta la giacenza attestata da Posta Società_1. Pertanto il procedimento notificatorio è regolare e quindi la cartella è stata regolarmente notificata,
Il motivo n. 3 è infondato: in riferimento al termine di prescrizione è sufficiente osservare che la Cassazione con l'Ordinanza n. 33213 del 29 novembre 2023 ha chiarito che tale termine è quello ordinario decennale e che non sussistono motivi per discostarsi da tale principio. Pertanto la prescrizione non è maturata in quanto dal 21.9.2016, data di notifica della cartella al 12.6.2024, data di notifica dell'intimazione di pagamento, non sono trascorsi dieci anni. Il motivo n. 4 è infondato: la pretesa non è nulla per mancata prova del contenuto impositivo della cartella in quanto l'ADER ha provato la regolare notifica della cartella che conteneva la pretesa con la relata di notifica e l'avviso di ricevimento. Sul punto la Cassazione con l'Ordinanza n. 13691 del 16 maggio 2024 ha fatto chiarezza sui mezzi con cui l'agente della riscossione può provare il perfezionamento della notifica di una cartella esattoriale e della relativa data. Secondo la Corte la prova del perfezionamento della notifica della cartella esattoriale e della relativa data di consegna al destinatario è assolta mediante la produzione della relata di notifica e/o dell'avviso di ricevimento ed entrambi i documenti devono recare il numero identificativo della cartella (circostanza presente nei documenti prodotti da ADER) e non è necessario allegare una copia della cartella stessa. Pertanto nella specie la regolare notifica della cartella porta come corollario la conoscibilità “legale” del suo contenuto da parte del destinatario.
Sulla scorta delle motivazioni che precedono la Corte respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello. Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite nella misura di € 250 (duecentocinquanta) in favore di ciascuna parte appellata.
Perugia 15 gennaio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente
dr. Ciro Maddaloni dr. Ferdinando Pierucci
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CC IN, Presidente MADDALONI CIRO, Relatore MAGNINI LETIZIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 150/2025 depositato il 03/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Perugia - Via Settevalli 11 06129 Perugia PG
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - C.so Bolzano, 30 10121 Torino TO elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 435/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 1 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08020249005292848000 CANONE RAI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione n. 08020249005292848000 in relazione alla sola pretesa tributaria portata dalla sottesa cartella di pagamento n. 080201660007169477000 per canone RAI anno 2015.
Eccepiva omessa allegazione della cartella presupposta, omessa prova della notifica della cartella, intervenuta prescrizione del credito.
L'Agenzia delle entrate riscossione (in seguito solo ADER) si costituiva in giudizio depositando documentazione probatoria della notifica e resistendo alle avverse eccezioni. L'Agenzia delle entrate DP di Torino 1 si costituiva in giudizio eccependo la competenza dell'ADER a rispondere alle eccezioni relative ai vizi propri della cartella e sostenendo la prescrizione decennale del Canone RAI e resistendo per il resto.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Perugia con la sentenza n. 435/2024 pronunciata il 20.11.2024 e depositata il 25.11.2024 rigettava il ricorso con condanna alle spese.
Il contribuente propone appello affidandosi ai motivi che seguono:
1) Erroneità della sentenza nella parte che ha ritenuto non necessaria l'allegazione della cartella presupposta
2) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto provata la notifica della cartella 3) Erroneità della sentenza nella parte che ha escluso la prescrizione
4) Erroneità della sentenza nella parte in cui non ha rilevato la nullità della pretesa per mancata prova del contenuto impositivo della cartella
Chiede altresì l'estromissione di vari referti di notifica prodotti in primo grado e non relativi al Canone RAI anno 2015.
Chiede pertanto in via principale l'accoglimento del ricorso originario e per l'effetto annullare l'intimazione di pagamento n. 08020249005292848000 nella parte relativa alla cartella n. 08020160007169477000; in subordine dichiarare prescritto il credito per canone RAI 2015 e per l'effetto annullare l'intimazione di pagamento nella parte relativa. Nella denegata e non creduta ipotesi che l'adita Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado non sposi le tesi dal sottoscritto esposte chiede in via ulteriormente subordinata in caso di condanna del sottoscritto, di compensare integralmente sia le spese che i compensi legali di primo grado, in uno con quelle del presente giudizio, in conseguenza del fatto che le controparti non hanno depositato agli atti del procedimento di primo grado la prova dell'esistenza della cartella originaria n. 08020160007169477000.
L'Agenzia delle entrate di Torino si costituisce nel giudizio di appello riproponendo le difese di prime cure in particolare insistendo sulla prescrizione decennale del tributo Canone Rai. Chiede il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite del doppio grado.
L'ADER si costituisce in giudizio controdeducendo ai singoli motivi di appello sostenendo la non necessità dell'allegazione della cartella alla relata di notifica, l'avvenuta dimostrazione della notifica della cartella contestata, l'esclusione della prescrizione, la regolarità dei procedimenti notificatori della cartella e degli avvisi di intimazione. Chiede il rigetto dell'appello con vittoria delle spese del grado di giudizio.
Ricorrente_1 presenta una prima memoria illustrativa ex art. 32 comma 2 del dlgs 546/92 ed una seconda memoria integrativa illustrativa da intendersi qui riportate con le quali sostiene:
- la valenza rafforzata dell'obbligo di allegazione della cartella dopo otto anni dalla prima notifica
- la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa cd. CAD
- il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c.
- la prescrizione quinquennale del Canone RAI
- la nullità della produzione documentale anche tardiva
- l'inapplicabilità della sospensione da COVID - la presenza nel referto di notifica della cartella di elementi che configurano una dichiarazione mendace del messo notificatore. Insiste pertanto nella richiesta alla Corte di accogliere l'appello, di dichiarare la nullità della notifica della cartella contestata, di dichiarare la prescrizione del credito per Canone Rai 2015, di annullamento dell'intimazione di pagamento opposta nella parte relativa al tributo opposto con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio letti e valutati i motivi di appello, le deduzioni di resistenza delle controparti, ritiene che l'appello non è meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Il motivo n. 1 è infondato: l'avviso di intimazione rappresenta un atto di pura riscossione e non deve motivare la pretesa tributaria ma deve fare solo riferimento all'atto presupposto che contiene la pretesa stessa. Solo nel caso in cui l'atto presupposto non è stato notificato allora va allegata la cartella che contiene la pretesa. In tal senso la Cassazione con Ordinanza 28847/2025 ha chiarito che non è obbligatorio allegare gli atti presupposti, come le cartelle di pagamento, se questi sono già stati notificati in precedenza. Nel caso di specie la cartella prodromica all'atto di intimazione opposto è stata notificata.
Il motivo n. 2 è infondato: la cartella n. 080201660007169477000 per canone RAI anno 2015 è stata regolarmente notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e la relata di notifica prodotta da ADER attesta che il messo ha tentato una prima notifica in data 12.9.2016 dichiarando l'assenza del destinatario, che ha tentato infruttuosamente la notifica del plico in data 21.9.2016 attestando altresì il deposito in Comune per temporanea assenza del destinatario e l'affissione di un avviso del deposito;
tali attestazioni sono censurabili solo con querela di falso perché provengono da un pubblico ufficiale. Dell'avvenuto deposito il messo ha inviato al destinatario la prescritta raccomandata informativa n. EQU731037269257 con avviso di ricevimento prodotto agli atti e per la quale si è compiuta la giacenza attestata da Posta Società_1. Pertanto il procedimento notificatorio è regolare e quindi la cartella è stata regolarmente notificata,
Il motivo n. 3 è infondato: in riferimento al termine di prescrizione è sufficiente osservare che la Cassazione con l'Ordinanza n. 33213 del 29 novembre 2023 ha chiarito che tale termine è quello ordinario decennale e che non sussistono motivi per discostarsi da tale principio. Pertanto la prescrizione non è maturata in quanto dal 21.9.2016, data di notifica della cartella al 12.6.2024, data di notifica dell'intimazione di pagamento, non sono trascorsi dieci anni. Il motivo n. 4 è infondato: la pretesa non è nulla per mancata prova del contenuto impositivo della cartella in quanto l'ADER ha provato la regolare notifica della cartella che conteneva la pretesa con la relata di notifica e l'avviso di ricevimento. Sul punto la Cassazione con l'Ordinanza n. 13691 del 16 maggio 2024 ha fatto chiarezza sui mezzi con cui l'agente della riscossione può provare il perfezionamento della notifica di una cartella esattoriale e della relativa data. Secondo la Corte la prova del perfezionamento della notifica della cartella esattoriale e della relativa data di consegna al destinatario è assolta mediante la produzione della relata di notifica e/o dell'avviso di ricevimento ed entrambi i documenti devono recare il numero identificativo della cartella (circostanza presente nei documenti prodotti da ADER) e non è necessario allegare una copia della cartella stessa. Pertanto nella specie la regolare notifica della cartella porta come corollario la conoscibilità “legale” del suo contenuto da parte del destinatario.
Sulla scorta delle motivazioni che precedono la Corte respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello. Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite nella misura di € 250 (duecentocinquanta) in favore di ciascuna parte appellata.
Perugia 15 gennaio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente
dr. Ciro Maddaloni dr. Ferdinando Pierucci