Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 19/06/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 01344/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00653/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero di registro generale 653 del 2023, proposto da -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. -OMISSIS-Fatta, elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale risultante dai Registri di Giustizia
contro
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Tiziana Giovanna Norrito e Francesco Gramuglia, elettivamente domiciliato presso i rispettivi domicili digitali risultanti dai Registri di Giustizia;
Per l’accertamento
del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita, con il riconoscimento dei sei scatti previsti dall’art. 6-bis del Decreto-Legge 21 settembre 1987, n. 387
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Andrea Illuminati e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con ricorso ritualmente depositato in data 5 maggio 2023, i Sig.ri -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS- hanno adito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sede di Palermo, per ottenere:
- l’accertamento e la declaratoria del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita (TFS) mediante il riconoscimento di sei scatti stipendiali del 2,5% ciascuno, ai sensi dell’art. 6-bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni nella L. 20 novembre 1987, n. 472;
- la condanna dell’INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla conseguente rideterminazione del TFS in favore dei ricorrenti, tenendo conto dei suddetti scatti stipendiali;
- la condanna dell’ente previdenziale al pagamento degli interessi legali fino al soddisfo;
- nonché la condanna alle spese di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
1.1 – A fondamento del ricorso proposto, i ricorrenti hanno dedotto, in punto di fatto, quanto appresso spiegato.
a) I ricorrenti prestavano servizio presso corpi appartenenti al comparto difesa e sicurezza dello Stato: i Sig.ri -OMISSIS--OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS- nella Polizia di Stato, mentre i Sig.ri -OMISSIS--OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS- nell’Aeronautica Militare. Tutti cessavano dal servizio per collocamento a riposo su domanda, avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi richiesti per il trattamento di quiescenza, come risultava dai rispettivi provvedimenti INPS (mod. s.m. 5007).
b) In sede di liquidazione del Trattamento di Fine Servizio (TFS), i ricorrenti constatavano che l’importo loro riconosciuto non teneva conto dei sei scatti stipendiali del 2,5% ciascuno, previsti dalla normativa vigente, da calcolarsi sull’ultimo stipendio. Tale difformità emergeva dal raffronto tra i prospetti di liquidazione predisposti dalle amministrazioni di appartenenza e quelli successivamente elaborati dall’INPS.
c) L’omessa applicazione del beneficio determinava un significativo pregiudizio economico in loro danno, quantificato in circa euro 10.000,00 per ciascun ricorrente.
d) Le formali diffide e messe in mora trasmesse a mezzo PEC all’Istituto, con cui si sollecitava il ricalcolo del TFS in conformità all’art. 6-bis, comma 2, del D.L. n. 387/1987, rimanevano prive di riscontro. In tale contesto, i ricorrenti si vedevano costretti a proporre il presente ricorso, al fine di ottenere il riconoscimento del beneficio economico ritenuto spettante ex lege.
1.2 – Svolta tale premessa, in punto di diritto i ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità della determinazione assunta dall’INPS, nella parte in cui ha escluso dal computo del Trattamento di Fine Servizio i sei scatti stipendiali del 2,5% ciascuno, previsti dalla normativa vigente in favore del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, anche in caso di cessazione dal servizio “a domanda”, purché siano stati maturati i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla legge.
Hanno fatto riferimento all’art. 6-bis del D.L. n.387/1987, il cui comma 2 ha esteso il beneficio anche al personale collocato in quiescenza su richiesta, a condizione che abbia compiuto 55 anni d’età e maturato almeno 35 anni di servizio utile: condizioni che tutti i ricorrenti hanno dimostrato di possedere.
Hanno richiamato a supporto un consolidato orientamento giurisprudenziale – tra cui le sentenze del Consiglio di Stato n. 1231/2019 e n. 3913/2023, nonché la sentenza n. 770/2022 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana – secondo cui il termine del 30 giugno previsto dalla norma per la presentazione della domanda non ha valore decadenziale, ma meramente procedimentale.
Hanno inoltre evidenziato che, secondo la giurisprudenza amministrativa maggioritaria, l’INPS è l’unico ente responsabile della liquidazione del TFS, e che nessuna rilevanza ostativa può attribuirsi alla direttiva interna dell’Istituto (informativa n.280/2001) che escludeva i sei scatti per il personale cessato volontariamente.
Alla luce di quanto sopra, i ricorrenti hanno ritenuto pienamente sussistente il loro diritto al ricalcolo dell’indennità di buonuscita e hanno chiesto l’accoglimento del ricorso, con la condanna dell’INPS alla riliquidazione del TFS comprensiva dei sei scatti stipendiali, oltre interessi e spese di giudizio.
2 – L’INPS si è costituito in giudizio in data 5 settembre 2023, articolando una serie di argomentazioni difensive volte a contrastare le pretese avanzate dai ricorrenti.
In primo luogo, l’Istituto ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che la determinazione dell’indennità di buonuscita dipenderebbe esclusivamente dai dati comunicati dalle amministrazioni di appartenenza dei ricorrenti, e che quindi l’eventuale responsabilità non sarebbe imputabile all’ente previdenziale.
In secondo luogo, ha affermato che l’INPS non potrebbe autonomamente procedere al riconoscimento di elementi retributivi non attestati nel modello PA04, redatto unicamente dall’amministrazione di provenienza del dipendente. In tal senso, l’ente ha sostenuto di non poter modificare o integrare il contenuto di tale modello.
Ha inoltre contestato, nel merito, la pretesa dei ricorrenti al riconoscimento dei sei scatti stipendiali, ribadendo che tale beneficio sarebbe previsto solo in casi tassativamente elencati dalla legge, ossia cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età, inabilità permanente o decesso. Secondo l’Istituto, la cessazione dal servizio su richiesta degli interessati non rientrerebbe tra le ipotesi legittimanti l’attribuzione del beneficio.
Infine, l’INPS ha richiamato le differenze di disciplina normativa tra il personale della Polizia di Stato e quello delle Forze Armate, sostenendo che il beneficio dei sei scatti, anche qualora spettante al personale della Polizia, non potrebbe comunque estendersi al personale militare, in assenza di un’espressa previsione normativa in tal senso.
3 – La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica dell’11 giugno 2025, previa discussione. In tale sede, i ricorrenti -OMISSIS--OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS- hanno rinunciato al ricorso, come verbalizzato in udienza.
4 – Preliminarmente, deve essere dato atto della rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti -OMISSIS--OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con conseguente estinzione del giudizio limitatamente alla posizione dei medesimi.
Ai sensi dell’art. 84, comma 2, c.p.a., “ il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle ”. Nel caso di specie, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, tenuto conto della condotta collaborativa dei ricorrenti rinuncianti, che hanno prontamente abbandonato il giudizio a seguito delle difese dell’Amministrazione resistente, la quale ha evidenziato – con richiamo alla giurisprudenza del AR (sentenze n. 770/2022, 929/2022, 936/2022, 1329/2022) e del Consiglio di Stato (sent. n. 2762/2023) – che il beneficio di cui all’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 non sarebbe applicabile al personale militare.
5 – Quanto ai restanti ricorrenti -OMISSIS--OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS-, il ricorso risulta fondato.
6 – Preliminarmente, il Collegio ritiene infondata l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Amministrazione resistente nella memoria di costituzione.
Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa – tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, n. 329/2006; n. 3365/2007; n. 6465/2010; Sez. III, n. 1231/2019 – l’unico soggetto legittimato passivamente nei giudizi aventi ad oggetto il trattamento di fine servizio (TFS) è l’ente previdenziale competente all’erogazione della prestazione, oggi identificabile nell’INPS – Gestione ex INPDAP, correttamente evocato in giudizio. L’Amministrazione di appartenenza del lavoratore, sebbene tenuta alla trasmissione dei dati necessari alla definizione del trattamento, non è parte dell’obbligazione patrimoniale oggetto del contendere, né esercita poteri decisori o provvedimentali nella fase di liquidazione dell’indennità di buonuscita.
7 – Parimenti infondata risulta l’ulteriore eccezione di decadenza sollevata dall’Amministrazione resistente, con riferimento al termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del D.L. n. 387/1987. Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. II, sent. n. 1231/2019), il termine in parola ha natura meramente ordinatoria, non essendo previsto, né espressamente né implicitamente, come termine decadenziale. Il beneficio dei sei scatti deve essere riconosciuto qualora il dipendente, al momento della cessazione dal servizio, abbia maturato entrambi i requisiti richiesti dalla legge (almeno 55 anni di età e almeno 35 anni di servizio utile), senza che rilevi la data formale di presentazione della domanda. Pertanto, l’eccezione va disattesa.
8 – Esaurita la trattazione delle eccezioni preliminari, è ora possibile passare all’esame del merito della controversia.
8.1 – Ora, l’art. 6-bis, commi 1 e 2, del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, dispone quanto segue: “ Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio [...].” “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza, a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità.”
Dal tenore della norma emerge chiaramente che, per il personale cessato dal servizio su domanda, l’attribuzione del beneficio dei sei scatti stipendiali – ai fini sia della pensione sia della buonuscita – è condizionata unicamente alla sussistenza, al momento della cessazione, di due requisiti oggettivi:
• il compimento del 55° anno di età;
• e il raggiungimento di almeno 35 anni di servizio utile.
8.2 – Nel caso in esame, i ricorrenti -OMISSIS--OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS-, già appartenenti alla Polizia di Stato, risultano aver cessato il servizio a domanda dopo aver compiuto entrambi i requisiti richiesti dalla legge. In particolare:
• -OMISSIS--OMISSIS- è nato il 1° dicembre 1961 ed è cessato il 1° gennaio 2021 (doc. all. 1);
• -OMISSIS--OMISSIS- è nato il 1° marzo 1964 ed è cessato il 1° febbraio 2021 (doc. all. 2);
• entrambi risultano in possesso di oltre 35 anni di servizio utile, come da prospetti INPS modello SM5007 e estratti contributivi allegati (all. 5 e 6 del fascicolo di parte ricorrente).
Ne consegue che alla data del pensionamento i ricorrenti erano pienamente in possesso dei requisiti richiesti dal comma 2 dell’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, con la conseguente spettanza ex lege del beneficio richiesto.
8.3 – Quanto alla tesi difensiva dell’INPS, secondo cui l’attribuzione dei sei scatti sarebbe subordinata a una formale attestazione dell’amministrazione di appartenenza, essa non può essere condivisa.
L’art. 6-bis citato ha natura precettiva e non condiziona l’efficacia del beneficio a un atto costitutivo dell’amministrazione, bensì collega direttamente il diritto al verificarsi dei requisiti oggettivi indicati dalla norma. Il riconoscimento del beneficio, dunque, non è subordinato a una dichiarazione o certificazione espressa, ma deriva automaticamente dalla legge, con effetto vincolante per l’ente previdenziale (In questo senso si è già espressa questa stessa Sezione nella sentenza n. 1220/2025). Pertanto, l’esclusione del beneficio da parte dell’INPS per carenza di attestazione formale risulta illegittima.
8.4 – In conclusione, va accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti -OMISSIS--OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS- al riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali ai sensi dell’art. 6-bis, comma 2, del D.L. n. 387/1987, convertito nella L. n. 472/1987. L’INPS deve essere conseguentemente condannato alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita e alla rideterminazione della base pensionabile, con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio (1° gennaio 2021 per -OMISSIS- e 1° febbraio 2021 per -OMISSIS-), provvedendo alla corresponsione delle differenze dovute, comprensive di interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti del divieto di cumulo previsto dall’art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994.
9 – Le spese di lite tra -OMISSIS- e -OMISSIS- e l’INPS, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno liquidate, ai sensi del D.M. n. 55/2014, nella misura indicata in dispositivo. Considerata la natura indeterminabile della controversia e la media complessità delle questioni giuridiche trattate, si applicano i minimi tariffari, limitatamente alle fasi di studio e introduttiva del giudizio, in assenza di ulteriore attività difensiva nelle fasi successive. Come da richiesta, le spese sono distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione Quinta – definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1. dichiara l’estinzione del giudizio limitatamente alla posizione dei ricorrenti -OMISSIS--OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS-, per intervenuta rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
2. compensa integralmente le spese di lite tra i ricorrenti rinuncianti e l’INPS;
3. accoglie il ricorso nei confronti dei ricorrenti -OMISSIS--OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS-; per l’effetto:
• accerta il diritto dei ricorrenti -OMISSIS--OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS- all’attribuzione dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis, comma 2, del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito nella L. 20 novembre 1987, n. 472;
• condanna l’INPS alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita (TFS) in loro favore, con corresponsione delle differenze spettanti, nonché alla rideterminazione della base pensionabile, con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio (1° gennaio 2021 per -OMISSIS- e 1° febbraio 2021 per -OMISSIS-), e pagamento delle relative somme arretrate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di cui all’art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994.
4. condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti -OMISSIS--OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS-, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge; con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 96 c.p.c.;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
Andrea Illuminati, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Illuminati | Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO