Sentenza 23 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2002, n. 2668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2668 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 0 2668/ 02 INN MEDEL PROLO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 13512/99 Cron.6393 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Consigliere Rep. Dott. Fernando LUPI Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Ud. 11/12/01 Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: AL FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ES DE SANCTIS 15, presso lo studio dell'avvocato PELLEGRINI ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente TI ES,all'avvocato giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ENERGEST INDUSTRIALE SRL;
intimato avverso la sentenza n. 47/99 del Tribunale di ASTI, 2001 depositata il 24/02/99 R.G.N. 385/98; 4924 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 11/12/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato PELLEGRINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo A seguito di ricorso proposto da RA LA nei confronti della ENERGEST INDUSTRIALE s.r.l. e di riconvenzionale della convenuta verso l'attore, con sentenza dell'1/18 luglio 1997 il Pretore di Asti dichiarava legittimo il recesso per giusta causa comunicato dal Signor LA alla società in data 31.1.1994 e condannava la stessa a corrispondere al ricorrente: a) lire 37.250.000 a titolo di residuo importo dell'indennità sostitutiva del preavviso;
b) lire 1.000.000 a titolo di provvigioni;
c) lire 63.000.000 a titolo di residuo importo dell'indennità prevista dall'art. 12 del ccnl, oltre rivalutazione ed interessi. Il Pretore condannava poi RA LA a pagare alla società lire 86.000.000 per violazione dell'obbligo di fedeltà e lire 14.000.000 per la distruzione della vettura, con rivalutazione ed interessi. Compensava fra le parti le spese processuali. La sentenza di primo grado veniva appellata da RA LA con ricorso depositato il 13 luglio 1998; la società proponeva appello incidentale tardivo. Con sentenza del 16/24 febbraio 1999 il Tribunale di Asti, accogliendo la eccezione formulata dal procuratore della Energest, dichiarava inammissibile l'appello principale per carenza di una valida procura al difensore del LA;
conseguentemente dichiarava inammissibile anche l'appello incidentale tardivo. Condannava l'appellante principale al rimborso delle spese del grado nei confronti della società. Per la cassazione della decisione del Tribunale ricorre, formulando un unico motivo di censura, RA LA. 3 La Energest Industriale s.r.l. non si è costituita. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso la difesa del ricorrente denuncia violazione dell'art. 83, ultimo comma, c.p.c. Lamenta che il Tribunale di Asti, disattendendo il costante insegnamento di questa Corte, ha ritenuto che la procura conferita in calce al ricorso in primo grado ("delego a rappresentarmi nel presente processo... gli Avv.ti Francesco Gatti di Alessandria e Alberto Sorriso di Asti, conferendo agli stessi i poteri previsti dalla legge...") non fosse valida anche per il grado di appello. Il ricorso è fondato. L'ultimo comma dell'art. 83 del codice di procedura civile dispone: "La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell'atto non è espressa volontà diversa". Il contrasto di giurisprudenza insorto nell'ambito delle sezioni semplici della Cassazione, sulla questione se il mandato ad litem conferito nel primo grado di giudizio con la formula "per il presente giudizio" fosse valido o meno anche per il grado di appello, è stato risolto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5528 del 17 maggio 1991. Privilegiando l'interpretazione più liberale, peraltro maggioritaria, le Sezioni Unite hanno affermato che “la procura ad litem, conferita per il giudizio di primo grado con la formula 'per il presente giudizio' (o usando altri sinonimi quali 'processo', 'procedimento', 'lite', 'causa', controversia'), ha efficacia anche per il secondo grado ove dal contesto dell'atto non risulti l'esistenza di ulteriori elementi limitativi". 4 Tale soluzione è stata costantemente seguita dalla Corte (cfr., fra le tante, Cass., 18 giugno 1992 n. 7487; 2 marzo 1998 n. 2260; 17 marzo 1999 n. 2432; 28 giugno 2000 n. 8806).E il Collegio non ritiene che vi siano valide ragioni per discostarsene. La sentenza del Tribunale di Asti, che, riprendendo gli argomenti già disattesi dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sua funzione nomofilattica, ha ritenuto di interpretare l'ultimo comma dell'art. 83 del codice di rito in senso restrittivo, va pertanto cassata, e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altro giudice di pari grado, che si indica nella Corte di Appello di Torino. Al giudice di rinvio, che si atterrà al ricordato principio di diritto enunciato da questa Corte nella sentenza n. 5528 del 1991, si rimette anche Wille opise la regolamentazione del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Torino. Così deciso in Roma l'11 dicembre 2001. Прилива Il cons. estensore Il Presidente Dhille Alle 5