Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 09/04/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1136/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Miro Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1136/2025, promossa con ricorso depositato il 28/02/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Saronno (VA) il 17 marzo 1983 cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._1
residente a [...] con l'Avv. prof. Emanuele Rimini
e
2) Parte_2
Nato a Saronno (VA) il 12 gennaio 1983 cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._2
residente a [...] con gli Avv.ti Maddalena Giussani e Giuliana Sutti
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Saranno (VA), in data 25 ottobre 2012
(anno 2012, atto n. 59, parte 2, serie A)
□ con una figlia minorenne: (Milano, 7 maggio 2014, codice fiscale: Parte_3
), cittadina italiana C.F._3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 28 febbraio 2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) La figlia minorenne viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e viene Pt_3 collocata presso l'abitazione della madre, ai fini della residenza anagrafica.
1
viene alla stessa assegnata con tutto quanto la arreda.
In accordo con la ORa il OR si è trasferito dai suoi genitori in Viale Pt_1 Pt_2
Prealpi, 44, Saronno, provvedendo già a richiedere lo spostamento della propria residenza e asportando i propri effetti personali e strumenti musicali, cd, libri, cassetta attrezzi di lavoro, dipinto della ORa e comodino di famiglia. Persona_1
3) trascorrerà con il padre un week-end a settimane alternate, dal venerdì al termine Pt_3
delle lezioni scolastiche sino al lunedì mattina all'inizio delle lezioni scolastiche.
Durante la settimana scolastica in cui il fine settimana è di competenza paterna Pt_3
starà con il padre:
- il martedì pomeriggio dal termine delle lezioni scolastiche fino alle 21.00 (cioè anche a cena)
- il giovedì pomeriggio dal termine delle lezioni scolastiche fino alle 21.00 (cioè anche a cena).
Durante la settimana scolastica in cui il fine settimana è di competenza materna, Pt_3
starà con il padre
- il martedì pomeriggio dal termine delle lezioni scolastiche con pernottamento presso il padre
- il giovedì pomeriggio dal termine delle lezioni scolastiche con pernottamento presso il padre.
Il padre accompagnerà a scuola il lunedì, il mercoledì ed il venerdì mattina - Pt_3
tranne i venerdì mattina adiacenti ai weekend di sua spettanza.
Qualora il padre fosse impegnato per lavoro nel fine settimana di sua competenza con pernottamento fuori Saronno, chiederà disponibilità alla madre;
qualora anche la madre avesse impegni di tipo professionale, sarà il padre a decidere a chi affidare durante Pt_3
la sua assenza.
Qualora la madre fosse impegnata nel fine settimana di sua competenza con pernottamento fuori Saronno, chiederà disponibilità al padre;
qualora anche il padre avesse impegni di tipo professionale, sarà la madre a decidere a chi affidare durante la sua assenza. Pt_3
In caso di malattie di (influenze, malattie infettive ecc.) che le impediscano la Pt_3
frequenza a scuola, starà a casa con la madre fino all'avvenuta guarigione. La madre Pt_3
si impegnerà certamente a comunicare lo stato di salute di a tenerla in contatto con Pt_3
il padre con videochiamate nel corso della giornata, a comunicare sia per telefono che per mail le visite e le indicazioni date dall'attuale pediatra di riferimento Dr.ssa Per_2
2 . Per_3
I genitori fin da ora concordano che sia il padre che la madre possano recuperare il fine settimana di loro competenza non trascorso con per motivi professionali o per Pt_3
malattia (e, nel caso del padre, anche in caso di malattia di nel fine settimana Pt_3
successivo, dal sabato ad ore 12,00 sino alla domenica ad ore 21,00.
Dal giorno di inizio delle vacanze scolastiche natalizie fino alle ore 18.00 del 24 dicembre, verrà seguito il consueto calendario dei giorni scolastici.
Se il periodo natalizio dal 27 dicembre al 3 gennaio è di competenza della madre, Pt_3
starà:
- dalle ore 18.00 del 24 alle ore 18.00 del 25 sempre con la madre;
- dalle ore 18.00 del 25 alle ore 14.00 del 27 sempre con il padre.
Se il periodo natalizio dal 27 dicembre al 3 gennaio è di competenza del padre, starà: Pt_3
- dalle ore 18.00 del 24 alle ore 18.00 del 25 sempre con la madre;
- dalle ore 18.00 del 25 alle ore 18.00 del 26 sempre con il padre;
- dalle ore 18.00 del 26 alle ore 14.00 del 27 sempre con la madre.
trascorrerà le restanti vacanze scolastiche natalizie alternativamente con l'uno o Pt_3
l'altro genitore, dal 27 dicembre sino al 3 gennaio alle ore 10.00, e dal 3 gennaio alla ripresa delle lezioni scolastiche.
Tenuto conto che il OR per l'attività svolta è impegnato nelle serate di festa, tra Pt_2
cui il Capodanno, preferibilmente trascorrerà con la figlia il periodo di vacanza dal 3 gennaio fino alla ripresa delle lezioni scolastiche, dando conferma di questa organizzazione alla sig.ra ntro il 15 ottobre di ogni anno. Pt_1
Per le vacanze natalizie 2025-2026 il OR e la ORa oncordano già da Pt_2 Pt_1
ora che il periodo dal 27 dicembre al 3 gennaio alle ore 10.00 sarà di competenza della madre;
il periodo dal 3 gennaio sino alla ripresa delle lezioni scolastiche sarà di competenza del padre. trascorrerà le vacanze pasquali con l'uno o l'altro genitore, alternativamente Pt_3
suddividendo le vacanze equamente in due periodi, a seconda del calendario scolastico: dal giorno della fine delle lezioni scolastiche alla metà delle vacanze;
dalla seconda metà delle vacanze fino alla mattina della ripresa delle lezioni scolastiche.
Per le festività minori e i ponti scolastici si osserverà il principio di adiacenza al fine settimana di spettanza;
se la festività minore cadrà di mercoledì, si seguirà la normale alternanza.
3 Durante il periodo estivo, con la sospensione della frequenza scolastica, verrà seguito il consueto calendario dei giorni scolastici, a parte i periodi di vacanza, durante i quali Pt_3
starà:
- con il padre due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno.
- con la madre due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno.
Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo di villeggiatura in cui si recherà con la figlia ed un utile recapito telefonico concordando una telefonata al giorno in orario da stabilire;
sarà nella disponibilità di il suo telefono cellulare acquistato Pt_3
dai genitori per chiamate e messaggi al papà e alla mamma, in ogni momento della giornata, secondo sua necessità e desiderio.
I genitori concordano che sempre potranno telefonare ad alle ore 20,30 nei giorni Pt_3
non di loro competenza.
Salvo urgenze, durante i periodi di vacanza con un genitore, gli incontri con l'altro devono intendersi sospesi.
Qualora il padre durante il periodo estivo dovesse essere assente per motivi professionali per un tempo prolungato, vale a dire per almeno dieci giorni consecutivi, come negli ultimi anni, la sig.ra potrà trascorrere con anche parte di quelle settimane in Pt_1 Pt_3
villeggiatura (in aggiunta alle due settimane consecutive di competenza).
In tale circostanza il padre potrà disporre di una terza settimana (in aggiunta, ma non consecutiva, alle due settimane consecutive o non consecutive di sua competenza) da concordare insieme alla madre, indicativamente la settimana precedente l'inizio dell'anno scolastico.
Ogni attività educativa frequentata da durante il periodo estivo (oratorio, grest, Pt_3
campus organizzati da scuole pubbliche, private o da enti territoriali) nel comune di residenza o nei luoghi di villeggiatura, sarà concordata dai genitori.
Sempre, durante i periodi di vacanza, natalizia/pasquale/estiva, in caso di malattie
(influenze, malattie infettive ecc.) di i genitori sono tenuti a comunicare (sia per Pt_3
telefono che per mail) tempestivamente lo stato di salute di non solo per valutare Pt_3
insieme le cure adeguate e concordare una visita medica, ma anche, se consigliato dal medico in casi di urgenza, l'opportunità di un rientro a casa dalla villeggiatura anticipato.
I coniugi concordano che poiché il OR sarà all'estero per impegni di lavoro dall'1 Pt_2
al 16 marzo 2025, il padre recupererà i giorni di assenza stando con il fine settimana Pt_3
dal 23 marzo ad ore 10,00, sino al rientro a scuola il 24 marzo e dal 29 marzo ad ore 12,00
4 sino al 30 marzo ad ore 21,00.
4) Dal mese di gennaio 2025, contribuirà al mantenimento della figlia Parte_2
versando ad anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese, la Parte_1
somma di € 250,00, con indicizzazione annuale Istat (prima rivalutazione decorsi dodici mesi dal primo versamento), nonché il 50% delle spese extra assegno relative alla figlia - come indicato dalle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di
Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 a cui rinvia anche il
Tribunale di Busto Arsizio
- che qui integralmente si trascrivono:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale; in aggiunta alle previsioni del protocollo citato, le parti convengono le ulteriori voci di spesa straordinaria: g) visite pediatriche private della Dr.ssa
[...]
e farmaci omeopatici da lei prescritti;
h) visite dentistiche Per_4 dall'odontoiatra di riferimento Dr.ssa. Persona_5
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
5 in aggiunta alle previsioni del protocollo citato, le parti convengono le ulteriori voci di spesa straordinaria i) gite scolastiche con pernottamento;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b ) corsi di recupero e lezioni private;
c ) corsi di specializzazione/ master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; d) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In deroga alla normativa vigente, i coniugi concordano che l'assegno unico per i figli venga percepito integralmente dalla ORa a tale fine il OR si impegna Pt_1 Pt_2
a sottoscrivere ogni e qualsivoglia documento all'uopo necessario.
5) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti.
I coniugi si impegnano ad estinguere il conto corrente cointestato entro il 30 CP_1
aprile 2025; la ORa a atto di aver già trasferito le domiciliazioni di telefono Pt_1
personale, Telepass e altri servizi con addebito automatico sul conto corrente cointestato su altro conto a lei intestato e di aver provveduto a volturare le utenze domestiche di gas ed elettricità a proprio nome con addebito del costo in capo al OR . Pt_2
Il OR ha già provveduto a recedere a sue spese dal contratto con FASTWEB per Pt_2
la fornitura della rete internet della casa familiare, fornitura che sarà garantita sino al 16 febbraio 2025.
Il OR , su richiesta della ORa ha già provveduto in data 13.01.2025 a Pt_2 Pt_1
consegnare tutte le chiavi della casa di proprietà della sig.ra comprese tutte le chiavi Pt_1
di box, cantina, cassetta delle lettere, cancello e ingresso nelle aree e negli spazi condominiali, nonché tutte le copie delle chiavi affidate ai parenti.
6) Le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi
6 ragione dipendente e non dal rapporto di coniugio.
7) I coniugi si autorizzano reciprocamente all'espatrio a fini turistici, anche in compagnia della figlia, impegnandosi fin da ora a sottoscrivere i documenti amministrativi che si dovessero rendere necessari a tale fine;
prestano reciproco assenso al rilascio di passaporto e documento di identità valido anche per l'espatrio anche per la figlia minorenne, impegnandosi sin da ora a sottoscrivere i documenti amministrativi che dovessero rendersi necessari a tale fine.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Tanto premesso, sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 25 ottobre 2012, in Saronno (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Saronno (anno 2012, atto n. 59, parte 2, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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