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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/11/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 15/10/2025 al n. 5345/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ET AD IU e dall'avv. ET RL, elettivamente domiciliata in CORSO VITTORIO EMANUELE N. 81/A 37069
LA DI VERONA presso lo studio dell'avv. ET AD
IU ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
ET AD IU e ET RL, elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE N. 81/A 37069 LA DI VERONA presso lo studio dell'avv. ET AD
IU resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto ex lege avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
25/11/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “I) dichiarare lo Parte_1 Controparte_1
scioglimento del matrimonio contratto dal sig. e dalla sig.ra Controparte_1
trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Parte_1
RO (MN) al (atto n. 8, parte II, serie A, anno 1982);
II) ordinare al sig. di corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
mensilmente la somma di euro 100,00 a titolo di contributo economico al mantenimento, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, a decorrere dal 31 gennaio 2026”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in ROVERBELLA in data 12/04/1982
(con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 8 parte II, serie A, anno 1982) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
pagina 2 di 3 Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ROVERBELLA, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 8, parte
II, serie A, anno 1982);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 27/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 15/10/2025 al n. 5345/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ET AD IU e dall'avv. ET RL, elettivamente domiciliata in CORSO VITTORIO EMANUELE N. 81/A 37069
LA DI VERONA presso lo studio dell'avv. ET AD
IU ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
ET AD IU e ET RL, elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE N. 81/A 37069 LA DI VERONA presso lo studio dell'avv. ET AD
IU resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto ex lege avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
25/11/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “I) dichiarare lo Parte_1 Controparte_1
scioglimento del matrimonio contratto dal sig. e dalla sig.ra Controparte_1
trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Parte_1
RO (MN) al (atto n. 8, parte II, serie A, anno 1982);
II) ordinare al sig. di corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
mensilmente la somma di euro 100,00 a titolo di contributo economico al mantenimento, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, a decorrere dal 31 gennaio 2026”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in ROVERBELLA in data 12/04/1982
(con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 8 parte II, serie A, anno 1982) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
pagina 2 di 3 Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ROVERBELLA, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 8, parte
II, serie A, anno 1982);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 27/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 3 di 3