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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/07/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1796/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa MA Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria MA Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 18/03/2025, da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23/03/1976, e
(C.F. ) nato a [...], il [...], Pt_2 C.F._2 entrambi con il proc. dom. avv. FASSI PIETRO, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 19/09/2009 in Albino (BG), in regime di comunione dei beni, dalla cui unione sono nati i figli (n. a Seriate il 12/06/2010), MA (n. ad Per_1
Alzano Lombardo il 10/05/2012) e (n. ad Alzano Lombardo l'08/08/2015), Per_2 ad oggi tutti ancora minorenni.
1 Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
18/06/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 21/03/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale dei figli minori.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c., omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Pt_1
e , alle condizioni enunciate in ricorso, e ciò a tutti gli effetti di
[...] Pt_2 legge.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Albino (BG), affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
(dati trascrizione: anno 2009, atto n.25, Parte II, Serie A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 18/07/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa MA Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria MA Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 18/03/2025, da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23/03/1976, e
(C.F. ) nato a [...], il [...], Pt_2 C.F._2 entrambi con il proc. dom. avv. FASSI PIETRO, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 19/09/2009 in Albino (BG), in regime di comunione dei beni, dalla cui unione sono nati i figli (n. a Seriate il 12/06/2010), MA (n. ad Per_1
Alzano Lombardo il 10/05/2012) e (n. ad Alzano Lombardo l'08/08/2015), Per_2 ad oggi tutti ancora minorenni.
1 Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
18/06/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 21/03/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale dei figli minori.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c., omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Pt_1
e , alle condizioni enunciate in ricorso, e ciò a tutti gli effetti di
[...] Pt_2 legge.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Albino (BG), affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
(dati trascrizione: anno 2009, atto n.25, Parte II, Serie A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 18/07/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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