Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 09/04/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2328/2020 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. DE FINIS Parte_1 C.F._1
MARIALORENZA e MARINELLI MARINO ( VIA G.B.RICCI, 6/B 35131 C.F._2
PADOVA; ( ) *VIA 38122 Parte_2 C.F._3 Parte_3
TRENTO; , elettivamente domiciliato in VIA OSS MAZZURANA 72 38100 TRENTO, presso il difensore avv. DE FINIS MARIALORENZA
ATTORE
contro
:
(C.F. E Parte_4 C.F._4 Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SICCHIERO
[...] Parte_4 P.IVA_1
GIANLUCA e elettivamente domiciliatE in VIA VIALE MONTEGRAPPA 18 31100 TREVISO presso lo studio dell'avv. SICCHIERO GIANLUCA
CONVENUTe
CONCLUSIONI
ATTORE: NEL MERITO: A) accertare e dichiarare l'avvenuto scioglimento alle ore 24.00 del 19 giugno 2020, o in quell'altro momento che sarà ritenuto di giustizia, dell' Controparte_2
pagina 1 di 15
recesso dichiarato dal Notaio con comunicazione dd. 19/12/2019; Parte_1
B) accertare e dichiarare l'avvenuto scioglimento/inefficacia/risoluzione al 19/6/2020 o in quell'altra data che sarà ritenuta di giustizia, dei contratti di locazione commerciale dd. 27 marzo 2013 tra il
Notaio e la detta Associazione Notarile “Notai Associati e Parte_1 Parte_1 Pt_4
” aventi ad oggetto gli immobili attrezzati e adibiti a Studi notarili in Cles ed in Borgo Parte_4
d'Anaunia;
C) accertare il diritto del Notaio al pieno possesso e godimento degli Parte_1 Parte_5
e di Borgo D'Anaunia a far capo dal 20 giugno 2020 (o da quell'altra data che sarà ritenuta di
[...]
giustizia) con ogni relativa conseguenza ai fini risarcitori, rispettivamente, fino al 17/03/22 in ordine al rilascio di beni immobili oggetto di locazione, e fino al 06/05/22 in ordine all'utilizzo dei mobili/attrezzature/impianti ecc. presenti negli studi professionali contesi;
D) dichiarare comunque inammissibili e infondate, in ogni caso respingere le domande riconvenzionali proposte in causa dalle convenute quanto a detti beni immobili e mobili e attrezzature nonché, in ogni caso, respingere la domanda di risarcimento danni proposta, sempre in via riconvenzionale, dalla sola
NO ; Parte_4
E) dare atto della cessazione della materia del contendere in ordine alla richiesta di divisione in natura o per estrazione dei beni dell' Controparte_4
” per intervenuto accordo inter partes;
[...]
F) effettuare la divisione del residuo patrimonio della (denari in cassa, crediti e CP_2 quant'altro dell' tra gli aventi diritto al netto dei debiti della;
CP_2 CP_2
G) condannare le convenute in solido fra di loro, altrimenti ciascuna per la parte di sua spettanza, a risarcire all'attore i danni subiti nella misura che risulterà all'esito del giudizio, comunque almeno nella misura di € 2.500,00 al mese dal 20/6/2020 al 17/03/2022 dell'immobile sito in Fondo/Borgo
d'Anaunia ed oggetto del contratto di locazione del 27/3/2013, oltre all'importo di € 750,00 mensili e di € 2.100,00 per cauzione quale affitto concluso dal Notaio per lo Studio Notarile di Parte_1
AV a partire dall'agosto 2020, oltre all'importo di € 5.000,00 mensili per le causali indicate dall'attore in citazione e nei successivi suoi scritti, sempre dal 20/6/2020 in poi, o quel diverso maggiore o minore importo che sarà ritenuto dal Tribunale secondo valutazione anche e/o solo equitativa;
oltre all'importo di € 50.000,00 (cinquantamila/00) o quel diverso maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia spettante all'attore per le spese sostenute per l'allestimento e sistemazione nel suo nuovo Studio di AV (sostitutivo dello Studio di Fondo-Borgo D'Anaunia).
Oltre, per ciascuno dei titoli suddetti, interessi e rivalutazione sino al giorno del pagamento;
pagina 2 di 15 H) Dichiarare inammissibili o comunque infondate e quindi respingere in ogni caso, le nuove domande dedotte in causa dalle convenute con la prima memoria ex art. 183 cpc (ad integrazione del punto 8 delle precedenti conclusioni per la NO D'Agostino e del punto 7 dell'Associazione) sulle quali l'attore non ha accettato alcun contraddittorio.
I) condannare le convenute a rifondere al Notaio per intero le spese della procedura Parte_1 cautelare ante causam, nonché a pagare direttamente o per rimborso per l'intero le competenze del nominato Custode giudiziario;
L) condannare, altresì, le convenute, in solido tra loro, a rimborsare al Notaio tutte le spese e Parte_1
tutti gli onorari del presente giudizio oltre accessori di legge (rimborso forfettario spese 15% Iva e tassa
Cnpa) e ciò anche per le domande per cui è venuta cessata la materia del contendere nelle more del processo, ma in ordine alle quali non è stata prevista alcuna compensazione delle spese e rimanendone impregiudicata la loro rifusione sotto il profilo della soccombenza virtuale;
IN VIA ISTRUTTORIA: ove, per quanto già dedotto e documentato, codesto On.le Tribunale non dovesse già convincersi della fondatezza delle domande attoree, si insiste per l'accoglimento delle formulate istanze istruttorie che di seguito si ripropongono ed in base alle quali si chiede quanto segue.
A) Voglia il Giudice ammettere prova per interpello formale della dott.ssa , e per Parte_4 testimoni, sulle seguenti circostanze: 1) Vero che l'attore, dall'anno 1994, ha esercitato la sua funzione notarile nel Comune di Fondo – ora Borgo D'Anaunia (Trento) dapprima in uno studio in affitto in
Piazza San Giovanni n. 38 e poi in uno studio di sua proprietà alla Via Roma n.5, in P.T. 1422 p.ed.
226 p.m. 4,5,13 e 14 in CC. Fondo (doc. 22 all. alla II^ Memoria 183 cpc per l'attore dd. 26/3/21); 2)
Vero che, a far capo dall'anno 2006, il Notaio ha aperto, come la Legge notarile consente, Parte_1 uno studio secondario nel Comune di Cles di Trento nell'immobile di sua proprietà alla Via Tiberio
Claudio n. 18, in P.T. 1944 p.ed. 37/2 in p.m. 16,25,52 in CC. Cles;
3) Vero che, nell'anno 2012, il
Notaio con decreto del Ministero della Giustizia dd. 31/5/2012 (doc. 23 allegato alla II^ Parte_1
Memoria 183 cpc per l'attore dd. 26/3/21), ha ottenuto il trasferimento dal Comune di Fondo al di Trento ivi esercitando la sua funzione nello Studio di Via Tiberio Claudio n. 18, ma CP_5 contestualmente aprendo in Fondo (ora Borgo d'Anaunia) uno studio secondario nel suo immobile di
Via Roma n. 5; 4) Vero che entrambi gli studi del Notaio in Cles e in Fondo erano e sono Parte_1
perfettamente dotati di tutte le attrezzature, mobili, impianti (compreso telefono – fax – collegamenti internet – ecc.) necessari per l'espletamento dell'attività notarile;
5) Vero che la convenuta
[...]
(già praticante del Notaio ) con decreto del Ministero della Giustizia dd. 13/2/13 Parte_4 Parte_1
(doc. 24 allegato alla II^ Memoria 183 cpc per l'attore dd. 26/3/21) ha ottenuto il trasferimento da
Udine al Comune di Fondo (ora Borgo D'Anaunia) e quindi, dal 2013, è titolare della Sede Notarile di pagina 3 di 15 Fondo – ora Borgo d'Anaunia – ed esercita tale sua funzione nello Studio del Notaio in Via Parte_1
Roma n. 5 di Fondo;
con contestuale apertura da parte sua (come la legge notarile consente) di un proprio studio secondario in Cles di Trento all'interno della struttura del Notaio nella Via Parte_1
Tiberio Claudio n. 18 di quella cittadina;
6) Vero che, con contratto dd. 27/3/13 integrato da modifiche dd. 13/3/2019, il Notaio e la NO hanno costituito tra di loro a sensi dell'art. Parte_1 Parte_4
82 della Legge 89/1913 sull'ordinamento notarile, un'associazione professionale con le caratteristiche specificamente definite nei medesimi contratti (come da all.ti n. 1 e 4 alla citazione); 7) Vero che, in collegamento con il predetto contratto associativo, sono stati stipulati due contratti di locazione ad uso commerciale dd. 27/3/2013 con cui il Notaio ha concesso alla Parte_1 Controparte_6
”, nell'occasione rappresentata dalla Notaio , la disponibilità sia
[...] Parte_4 del suo immobile ad uso ufficio sito in Cles, Via Tiberio Claudio n. 18, sia dell'altro suo immobile ad uso ufficio sito in Fondo, Via Roma n. 5 (come da all.ti n. 2 e 3 alla citazione); 8) Vero che alla predetta associazione sono stati poi trasferiti alcuni mobili ed alcune attrezzature presenti negli Studi del Notaio di Fondo e di Cles come da fatture all'uopo intervenute, poi via via implementati Parte_1 da ulteriori acquisti, come risulta dall'inventario assunto dal Custode Giudiziario in data 24 giugno
2020 (fatture e inventario tutte in doc. 25 allegato alla II^ Memoria 183 cpc per l'attore dd. 26/3/21); e che all' sono state altresì intestate tutte le utenze necessarie per il funzionamento delle CP_2
strutture e degli impianti dei detti studi, e sono stati intestati i contratti di lavoro delle 8 dipendenti del
Notaio ; e che gli studi così attrezzati e serviti sono stati utilizzati dai due Notai per lo Parte_1
svolgimento delle loro attività, con alternanza di presenze e concordate modalità di incontro con la clientela;
9) Vero che, con lettera dd. 19/12/2019 (vedi all.to n. 5 alla citazione), il Notaio ha Parte_1 comunicato alla collega il proprio recesso dalla Associazione per la scadenza del Parte_4
19/6/2020 per le ragioni e con gli effetti da lui indicati in quella stessa lettera;
10) Vero che, con la stessa lettera del 19/12/19, il Notaio ha comunicato alla NO che “entro il 19 Parte_1 Parte_4
giugno 2020 si sciolgono anche i relativi contratti di locazione ad uso commerciale, entrambi dd.
27/3/13”, con conseguente suo diritto a riprendere il pieno possesso degli immobili di cui è proprietario ed a disporne in esclusiva;
11) Vero che, con comunicazioni del 27/4/20 e dell'8/5/20 (rispettivamente all.ti n. 6 e 7 citazione), la NO ha intimato al Notaio di astenersi, a far capo Parte_4 Parte_1
dal 20/6/2020, da ogni accesso agli immobili oggetto dei contratti di locazione del 27/3/13 e delle attrezzature ivi contenute;
intimandogli anche di trasferire i propri repertori da ciascuno dei due uffici suddetti depositandoli presso il Consiglio Notarile, di fatto impedendo l'accesso alle dipendenti del
Notaio allo Studio di Fondo il giorno 20/6/2020 al punto tale da far richiedere al Notaio Parte_1 [...]
l'intervento dei Carabinieri di Borgo d'Anaunia; 12) Vero che, a seguito di ricorso per Pt_1
pagina 4 di 15 sequestro giudiziario proposto dal Notaio il Giudice del Tribunale di Trento ha emesso i Parte_1
provvedimenti dd. 5-8/6/2020 (doc. 26 allegato alla II^ Memoria 183 cpc per l'attore dd. 26/3/21) ed indi del 13/7/2020 in atti (v. all.to n. 11 alla citazione) con cui fra l'altro veniva nominato Custode
Giudiziario degli immobili e dei mobili e delle attrezzature di cui ai contratti di locazione conclusi tra il proprietario Notaio e la Associazione De Pascale – D'Agostino, l'avv. Marcello Russolo di Parte_1
Trento che disponeva l'uso esclusivo dello e delle attrezzature che lo compongono da CP_7 parte del Notaio e l'uso esclusivo dello Studio di Fondo e delle attrezzature che lo Parte_1 compongono da parte della NO , con provvedimento dd. 29/6/2020 (doc. 27 all. alla II^ Parte_4
Memoria 183 cpc per l'attore dd. 26/3/21) i cui contenuti sono stati attuati e rispettati dalle parti;
13)
Vero che in particolare, in esito al summenzionato provvedimento dell'avv. Marcello Russolo, il
Notaio dismetteva immediatamente qualunque sua presenza nella cittadina di Fondo e Parte_1
apriva uno Studio in AV, quale sede secondaria del suo Studio di Cles (quindi in sostituzione della precedente sua sede secondaria in Fondo), dandone immediata comunicazione al Consiglio
Notarile di Trento (vedi all.to n. 17 alla citazione); 14) Vero che, per l'affitto dello Studio di AV, il Notaio versava al locatore Cassa Rurale di Borgo D'Anaunia l'importo di € 2.100 Parte_1
(duemilacento/00) come cauzione ed il canone mensile di € 700 (settecento/00) a far capo dall'agosto
2020 (come da contratto che si produce: doc. n. 28 all. alla II^ Memoria 183 cpc per l'attore dd.
26/3/21); 15) Vero che, per l'allestimento e la sistemazione del nuovo Studio di AV, il Notaio
[...]
ha sostenuto le seguenti spese: - € 18.830,66 alla Ditta Computer Service Center Srl di Cles;
- € Pt_1
9.967,40 alla Ditta VFD Ufficio Service Srl di Cles;
(vd. fatture e documenti di spesa allegati alla citazione sub doc. n. 18); - € 601,70 alla Ditta La Bottega di Recla Srl di Ronzone;
- € 2.566,88 alla
Ditta MCM Srl di Malè; - € 1.145,58 alla Ditta VFD Ufficio Service Srl di Cles;
- € 15.892,15 alla
Ditta Computer Service Center di Cles;
- € 451,40 alla Ditta Litotipo Anaune di Borgo d'Anaunia; - €
1.354,20 alla VFD Ufficio Service Srl di Cles;
- € 1.753,14 alla MCM Srl di Malè; - € 9.967,40 alla
V.F.D. Ufficio Service Srl di Cles;
- € 18.830,66 alla Computer Service Center di Cles;
- € 1.478,54 alla OA Point Group Srl di Roma;
(queste ultime tutte in doc. 29 allegato alla II^ Memoria 183 per l'attore dd. 26/3/21); 16) Vero che il Notaio ha dovuto sostenere la spesa di cui alle fatture Parte_1
tutte in all.to 29) sia per separare gli impianti e le tecnologie dello da quelle dello CP_7 [...]
che in precedenza erano connesse con riferimento principale a quest'ultimo, sia per attrezzare CP_8 lo all'uopo provvedendo anche all'acquisto di mobili/impianti/strutture; 17) Vero Controparte_9 che la NO , assegnataria per disposizione del Custode avv. Marcello Russolo dello Parte_4
Studio di Borgo d'Anaunia in data 29/6/2020 lo ha occupato da allora sino a fine agosto 2020, CP_2 allorché si è trasferita in uno Studio professionale all'uopo dalla stessa arredato e utilizzato sito in Via
pagina 5 di 15 Cesare Battisti n. 16/A di Fondo, senza consegnarne le chiavi né rimetterlo a disposizione del Custode
Giudiziale (ancor meno del proprietario Notaio ed anzi continuando ad occupare la Parte_1
cantina/garage di tale Studio mediante propri documenti e proprie attrezzature;
18) Vero che al Notaio sono giunte le comunicazioni che si rammostrano (l'una dd. 13/8/2020 all.to n. 13 alla Parte_1 citazione, l'altra dd. 13/11/2020 all.to n. 30 alla II^ Memoria 183 per l'attore dd. 26/3/21) rispettivamente quanto alla risoluzione del contratto di locazione dello e quanto al CP_7
recesso dallo Studio Notarile di Fondo, provenienti dalla Associazione Professionale Notai Associati
PA GA e a valere secondo tale Associazione quella per lo Parte_4 CP_7 dal 3 settembre 2020 e quello per lo Studio di Borgo d'Anaunia dal 13/5/2021, ma la copia delle chiavi dei due studi, consegnata dal Custode Giudiziario avv. Marcello Russolo alla NO d' è Pt_4 tuttora nelle mani di quest'ultima o di chi per essa che non ne ha fatto riconsegna al Custode;
19) Vero che i mobili e le attrezzature, a dotazione della Associazione e Controparte_4
” sono elencati nel foglio del Commercialista dott. che si rammostra (all.to Parte_4 Per_1
n. 16 alla citazione); 20) Vero che, a richiesta del Notaio , il dott. nella sua qualità di Parte_1 Per_1
consulente commercialista tanto della pregressa quanto della attuale Associazione Notarile comprendente la NO , ha stimato al gennaio 2021 il valore dei beni mobili e delle Parte_4 attrezzature già di proprietà della Associazione Controparte_4
” in € 18.050,00 (diciottomilacinquanta/00) come da nota dello stesso che si rammostra
[...]
(doc. 31 allegato alla II^ Memoria 183 per l'attore dd. 26/3/21); 21) Vero che il Notaio ha Parte_1
rilevato come la stima effettuata dal dott. si riferiva al costo di acquisto dei mobili e delle Per_1
attrezzature in questione ed ha proposto, su indicazione dello stesso dott. una loro Per_1 attualizzazione in € 18.000,00 (diciottomila/00); 22) Vero che, dopo il provvedimento dell'avv.
Russolo che assegnava lo al Notaio e lo Studio di Fondo alla NO CP_7 Parte_1
, ciascuno dei due Notai ha provveduto a liberare da proprie cose e persone lo Studio Parte_4 assegnato all'altro, disponendo in via esclusiva dello Studio, comprensivo di mobili/attrezzature e oggettistica, a lui assegnato e così pure per le pertinenze;
23) Vero che la NO , Parte_4 nell'occasione che la teste indicherà, si era accordata con la sig.ra (dipendente prima Parte_6 della poi del Notaio affinché quest'ultima effettuasse mensilmente il CP_2 Parte_1
controllo dei pagamenti delle fatture emesse dalla e non ancora pagate dai destinatari al CP_2
19/6/2020 e affinchè effettuasse il versamento delle ritenute d'acconto ove dovute;
24) Vero che dopo il 19/6/2020 non è stato effettuato alcun pagamento dei debiti della , escluse le ritenute CP_2
d'acconto sulle fatture;
25) Vero che, dagli estratti dei conti correnti dedicati alla (ove CP_2
venivano incassate le fatture) e dai conti correnti liberi (intestati alla nei quali venivano CP_2
pagina 6 di 15 pagate le ritenute) che si rammostrano (doc. n. 32-33-34-35 allegati alla II^ Memoria 183 per l'attore dd. 26/3/21) risultano gli incassi e le uscite successive al 20/6/2020, e che tali entrate e tali uscite erano tutte verificate e appostate nelle scritture contabili dal commercialista dello Parte_7
che ha continuato a svolgere questa sua attività anche successivamente al giugno
[...]
2020 e tuttora;
26) Vero che il dott. Consulente commercialista della Testimone_1 CP_2
” ha accertato, ed ha riferito al Notaio Controparte_4 Controparte_3 [...]
che l'utile dell' relativo al periodo 1/1/2020 – 19/6/2020 è pari ad € 170.000,00 Pt_1 CP_2
(centosettantamila/00) circa e che la Associazione GA/D'Agostino dopo la data del 19 giugno 2020 non ha emesso nessuna fattura per prestazioni professionali (vd. all.to n. 39 alla II^ Memoria 183 per l'attore dd. 26/3/21). TESTI sui capitoli che precedono: 1) – Via A.Hofer n. 63 – Cles;
Tes_2 da sentire sui capitoli 2-4-9- 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22; 2) – Via Fontanella n.2 Tes_3
– Cles;
da sentire sui capitoli 4-9-10- 11-12-13-14-15-16-17-18-19-22; 3) – Via Della Parte_6
Ruda n. 33 – Dimaro Folgarida;
da sentire sui capitoli 18- Testimone_4
23-24-25; 4) – Via Roma n. 26 – AV;
da sentire sui capitoli Testimone_5 Testimone_6
; 5) dott. – Via Doss di Pez n. 21 – Cles (TN), da sentire sui capp. n.
[...] Parte_7
19-20-21-24-25-26; 6) legale rapp.te pro tempore della V.F.D. Ufficio Service Srl corrente in Cles, da sentire sul cap. 15; 7) legale rapp.te pro tempore della Computer Service Center Srl corrente in Cles, da sentire sul cap. 15; 8) Direttore in carica pro tempore della – Sede di Novella Parte_8
(TN), da sentire sul cap. 25; 9) - Comandante la Stazione Carabinieri di Borgo Testimone_7
d'Anaunia, da sentire sul cap. 11; 10) Consulente del Lavoro Rag. – Malè di Trento, da Testimone_8
sentire sui capp. 23 e 24.
B) Si chiede, qualora non già disposta dal Giudice, l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento cautelare n. 134/2020 R.G. Tribunale Trento. C) Si chiede l'autorizzazione ad acquisire presso il Comando della Stazione Carabinieri di Borgo D'Anaunia del rapporto redatto nell'occasione di un accesso dei militi dipendenti di quella Stazione allo Studio Notarile di Via Roma n.5 in Borgo
D'Anaunia il giorno 20/6/2020; D) Disporsi CTU affinché il nominato consulente tecnico, confermi l'entità del danno emergente patito dal Notaio per spese di allestimento del nuovo studio di Parte_1
AV sulla scorta della documentazione di spesa di cui ai docc. 29 ed indichi il danno da lucro cessante patito dallo stesso Notaio per non aver potuto godere dell'immobile di Borgo Parte_1
d'Anaunia, indicando quale parametro di riferimento la misura del canone medio di mercato per tale immobile con riferimento al periodo a partire dal 20.06.2020. E) Respingere l'istanza, formulata con note dd. 19/7/2023 e ribadita a verbale dell'udienza dd. 29.11.2023 dalla dott.ssa e Parte_4 dall'Associazione Notarile “D'Agostino-GA”, di integrazione della CTU resa dal dott. Claudio
pagina 7 di 15 Espamer;
F) Escludere le prove per testi dedotte dalla Dott.ssa nella sua II^ Parte_4
memoria ex art. 183 cpc per inammissibilità e/o irrilevanza;
nonché le richieste di rendiconto formulate dalle convenute per la prima volta nella loro seconda memoria ex art. 183 cpc per inammissibilità, genericità ed indeterminatezza oltre che per eccedenza di presupposti;
infine, per tardività. G) In caso di ammissione anche solo parziale delle prove per testi dedotte dalle convenute, abilitare il Dott.
[...]
alla prova contraria a mezzo di tutti i testi già indicati a prova diretta e degli altri testi infra Pt_1
indicati, ed altresì ammetterlo a provare per interpello formale delle convenute e per testimoni le seguenti ulteriori circostanze con numerazione progressiva: 27) Vero che la contabilità della
è sempre stata tenuta, gestita e conservata nello Studio del Commercialista dott. CP_2 di Cles;
28) Vero che il TFR delle segretarie dello Studio Associato “Notai Associati Parte_7
e ” è stato calcolato e liquidato autonomamente dalla Rag. Controparte_4 Parte_4
(Consulente del lavoro sia dello Studio Associato sia degli Studi personali del Notaio Testimone_8
e della NO ) dopo che alla stessa era stata data notizie che le dipendenti della Parte_1 Parte_4
si erano dimesse dal loro posto di lavoro ed erano state assunte dal Notaio CP_2 Parte_1
29) Vero che la sig.ra , dipendente del Notaio , prima di sollecitare i clienti Parte_6 Parte_1 morosi della aveva chiesto alla Notaio l'autorizzazione ad effettuare tale CP_2 Parte_4
sollecito, sentendosi rispondere che facesse quello che credeva meglio;
30) Vero che i pagamenti effettuati dai clienti morosi sollecitati ut supra erano destinati a confluire sul conto della CP_2
ed effettivamente sono ivi confluiti;
31) Vero che il numero di telefono dello Studio di Fondo
0463/830466 è tuttora disponibile con riferimento a detto Studio;
32) Vero che il Notaio da Parte_1 agosto 2020, ha acquisito l'utenza telefonica n. 0463/830277 per il suo Studio di AV;
33) Vero che né il Notaio né le sue segretarie, dal giugno 2020 in poi, hanno accesso al dominio Parte_1 it”, avendo avuto accesso da allora in poi solo al dominio Controparte_10
t”; 34) Vero che la NO ha sempre avuto libero accesso ai conti Email_1 Parte_4 correnti della Associazione ”, così CP_4 Controparte_3 ininterrottamente dal giugno 2020 in poi;
35) Vero che la NO , dal luglio 2020, in poi ha Parte_4 cessato completamente la frequentazione dello Studio di Borgo D'Anaunia/Fondo, omettendo anche di ritirare la corrispondenza ivi diretta, che è rimasta quindi giacente nella cassetta postale esterna ai locali di quello Studio, e gli addetti al Servizio pubblico di distribuzione della posta hanno dato notizia di tale fatto anche al Notaio con le comunicazioni che si rammostrano dd. 23/3/21 (all.to n. 46 alla Parte_1
III^ Memoria 183 per l'attore dd. 16/4/21). TESTI: - Direttore in carica pro tempore della Cassa Rurale
Val di Non – Sede di Cles;
- - Via Della Ruda n. 33 – 38025 Dimaro Folgarida;
- Parte_6
pagina 8 di 15 Dott. – Via Doss di Pez n. 21 – Cles (TN); - Rag. – Via IV Novembre Parte_7 Testimone_8
n. 25 – 38027 Malè (TN).
CONVENUTO: Nell'interesse della dr. . Parte_4
Accertato che la sentenza parziale di questo Tribunale n. 31/2023 ha dichiarato lo scioglimento in data
19 giugno 2020 dell' e Controparte_11 Pt_4
”, dichiararsi il difetto di solidarietà passiva della dr. per i debiti Parte_4 Parte_4 dell'associazione nei confronti del notaio accertando che i soggetti tenuti Parte_1 reciprocamente al pagamento sono i due notai e . Accertarsi Parte_1 Parte_4 che il patrimonio dell' “ e Controparte_2 Controparte_4 Pt_4
”, al netto della divisione dei beni dell'associazione di cui viene dato atto nella sentenza Parte_4
parziale di questo Tribunale n. 31/2023, è stato quantificato dal C.T.U. (pag. 14 perizia) nel seguente importo: “alla data del 28/02/2023 ammonta ad euro 186.444,27 e risulta essere di spettanza: - della notaia quanto ad euro 124.205,64; - del notaio quanto ad Parte_4 Controparte_4 euro 62.238,63”. Accertarsi altresì, come indicato nelle note di trattazione scritta 19 luglio 2023, che: - la dr. ha dato atto che i canoni pagati in più dalla dr. al dr. dopo il Parte_4 Parte_4 Parte_1
mese di maggio 2021 relativamente allo studio di Borgo vanno ricondotti a questione personale non oggetto di causa, come indicato dal ctu a pag. 9 della consulenza, facendone peraltro riserva di
Par ripetizione in separata sede;
-la dr. gostino ha proposto con la propria comparsa di risposta (inter alia) le seguenti conclusioni, che vengono qui ribadite: “5) Accertarsi di conseguenza che nessun canone è più dovuto per lo studio di Cles a far data dal mese di giugno 2020, stante l'effetto retroattivo della risoluzione avvenuta in data 3 settembre 2020, compensando eventuali crediti dell'attore con i debiti relativi alla liquidazione della sua quota”; - l'avvenuto pagamento del canone di € 1.200 mensili dal mese di giugno (cioè dal mese del sequestro) fino al mese di settembre 2021 incluso, cioè il mese di scioglimento del contratto a seguito di diffida ad adempiere, per complessivi € 4.800, risulta dai seguenti documenti: Quarta relazione del custode giudiziario depositata in data 14.32022; Quinta relazione del custode giudiziario depositata in data 30.5.2022 ed estratto conto bancario allegato alla relazione.
Conseguentemente ordinarsi ai notai e di procedere al Parte_1 Parte_4 pagamento alla dr. della somma di € 124.205,64 per quota del patrimonio dell'associazione Parte_4 in liquidazione di sua competenza nonché dell'importo di € 4.800 per canoni corrisposti al dr.
[...]
ma non dovuti. Il tutto oltre interessi legali dalla sentenza al saldo. Tutte le spese di causa Pt_1
compensate, incluse quelle di ctu e di imposta di registro.
pagina 9 di 15 e ”: Accertato che la sentenza parziale di questo Controparte_1 Parte_4
Tribunale n. 31/2023 ha dichiarato lo scioglimento in data 19 giugno 2020 dell'
[...]
, dichiarando che per l'ingresso della dr. Controparte_12
sarebbe occorso il consenso del dr. dal medesimo non dato, dichiararsi il difetto di CP_1 Parte_1
legittimazione passiva rispetto alle domande di condanna, dell'associazione convenuta dall'attore
“notai associati e ” per i debiti di liquidazione dell'associazione Controparte_1 Parte_4
così denominata nei confronti del notaio accertando che i soggetti tenuti Parte_1 reciprocamente al pagamento sono i due notai e . Spese di Parte_1 Parte_4
causa compensate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd.
4.9.20 il notaio ha convenuto in giudizio il notaio Controparte_4
e la Parte_4 Controparte_13
asserendo di essere proprietario di uno studio notarile (pp.mm. 4,5,13 e 14 della p.ed. 226 C.C. Fondo) sito nel Comune di Borgo d'Anaunia (ex Comune di Fondo) ove aveva esercitato la propria attività professionale sin dal 1994.
Ha precisato che a partire dal 2006 aveva aperto uno studio secondario nel Comune di Cles, utilizzando un altro immobile di sua proprietà (pp.mm. 16, 25 e 52 C.C. Cles) e che nel 2012 aveva ottenuto il trasferimento dal Comune di Fondo al Comune con la conseguenza che lo studio presente CP_7
presso tale ultima località era divenuta la sede principale e quello presso il Comune di Fondo era divenuto lo studio secondario.
Ha asserito che dal 2013 la convenuta, dott.ssa , era divenuta titolare della sede Parte_4
notarile di Fondo e che le parti, con contratto dd. 27.3.2013 avevano costituito ex art. 82 L. n.89/1913, un'associazione professionale, denominata Controparte_4
”; in tale atto era previsto che l'associazione non assumesse alcuna soggettività giuridica,
[...]
ma che il contratto costituisse una mera convenzione per regolamentare i rapporti interni tra i contraenti e per mettere in comune e ripartire i proventi e le spese delle funzioni inerenti l'attività svolta.
Ha precisato che contestualmente erano stati stipulati due contratti di locazione ad uso commerciale, in forza dei quali l'attore aveva concesso all'Associazione la disponibilità sia del suo CP_6
immobile sito in Cles, sia di quello sito in Fondo.
Ha asserito che tutti i mobili e le attrezzature già appartenenti all'attore e presenti presso tali immobili erano stati trasferiti all'associazione; alla quale erano, poi, stati intestati anche i contratti di lavoro delle otto dipendenti.
pagina 10 di 15 Ha precisato che, con atto dd. 13.3.2019, erano stati modificati i patti associativi, prevedendo il divieto di associare altri notai in difetto del consenso dei componenti dell'associazione ed il diritto di ciascun associato di recedere dall'associazione, con un preavviso di almeno sei mesi.
Ha affermato che, con lettera dd. 19.12.2019, aveva comunicato il proprio recesso dall'associazione, con decorrenza dal 19.6.2020 e lo scioglimento dei contratti di locazione.
Ha precisato che la convenuta aveva asserito che solo il venir meno di tutti gli associati avrebbe determinato l'estinzione dell'associazione e che sussisteva il suo diritto di ripristinare la pluralità degli associati, anche in assenza del consenso dell'attore.
Ha asserito che, con successive comunicazioni, la convenuta gli aveva intimato di astenersi dall'accedere agli immobili oggetto della locazione (i quali, secondo la prospettazione di controparte, non sarebbero venuti meno).
Ha precisato di aver, pertanto, presentato un ricorso per ottenere un sequestro giudiziario degli immobili e delle attrezzature ivi presenti e che il Tribunale, con decreto dd. 5-8.6.2020, aveva concesso tale provvedimento, nominando quale custode l'avv. Marcello Russolo.
Ha asserito che il notaio si era costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione Parte_4 passiva in quanto l'Associazione non si era estinta perché, con atto dd. 5.6.2020, era subentrata il notaio . CP_1
In tale procedimento si era costituita anche l' Controparte_13 asserendo che sussisteva il suo diritto a continuare a godere ed utilizzare gli immobili in
[...]
forza dei contratti di locazione.
Ha affermato che il custode aveva disposto formalmente che lo studio di Cles fosse utilizzato in via esclusiva dall'attore, mentre quello di Fondo fosse utilizzato dalla convenuta.
Ha precisato che il Tribunale, con provvedimento dd. 13.7.2020, aveva confermato il precedente decreto.
Ha asserito che, in data 19.8.2020 l'Associazione professionale Notai Associati PA GA e aveva intimato che, in caso di mancato rilascio entro il termine di 15 giorni Parte_4 dell'immobile di Cles, il contratto di locazione avrebbe dovuto ritenersi risolto.
Ha asserito che l' aveva cessato di esistere non appena venuta meno la pluralità degli CP_2 associati ed era venuto meno lo scopo dell'associazione, in conseguenza del recesso manifestato dall'attore e che non era possibile il subentro del notaio . CP_1
Ha chiesto, pertanto, che fosse accertato che l'associazione si era estinta e che, conseguentemente, erano cessati anche i contratti di locazione dd. 27.3.2013.
pagina 11 di 15 Ha chiesto, pertanto, che fosse accertato il diritto dell'attore di utilizzare in via esclusiva dal 20.6.2020 entrambi gli uffici, con condanna delle convenute all'immediato rilascio.
Ha chiesto, inoltre, che fosse disposta la ripartizione dei beni dell'associazione e che le convenute fossero condannate a risarcire i danni.
Ha asserito che tali danni erano costituiti dal mancato godimento dello studio di Borgo d'Anaunia a partire dal 15.6.2020, dai canoni pagati per l'affitto e l'allestimento della nuova sede secondaria in
AV e dalle spese sostenute per la separazione deli impianti e delle tecnologie dello studio di Cles rispetto a quello di Fondo.
Con comparsa dd.
4.1.2021 si è costituita il notaio asserendo che l'associazione Parte_4 professionale aveva un'autonoma soggettività, con rilevanza esterna, come risultava dallo statuto e dai molteplici rapporti intercorsi tra l'associazione e i terzi.
Ha precisato che il recesso del notaio dall'associazione non aveva fatto venir meno Parte_1
l'associazione stessa in quanto lo scopo associativo prescindeva dalla sua personale presenza.
Ha affermato, inoltre, che l'associazione poteva venir meno solo con il venir meno di tutti gli associati e che il recesso aveva comportato solo il venir meno del rapporto associativo nei confronti di uno solo degli associati, ma che lo statuto prevedeva la possibilità dell'ingresso nell'associazione di altri notai.
Ha precisato che con efficacia dal 19.6.2020, il notaio era subentrata al posto dell'attore CP_1 nell'associazione. Inoltre l'attore non era legittimato ad esprimere alcun consenso in quanto tale ingresso era divenuto efficace nel momento esatto in cui era divenuto efficace il recesso del notaio
[...]
. Pt_1
Ha affermato, inoltre, che anche ove fosse seguita la tesi della estinzione dell'associazione, operava il principio di ultrattività dell'associazione con riferimento ai rapporti giuridici in essere;
con la conseguenza che non operava l'automatica risoluzione dei contratti di locazione.
Ha chiesto, pertanto, che fosse accertato che il contratto di locazione dello studio di Cles si era risolto per inadempimento del locatore in data 3.9.2020 in quanto il sequestro ne aveva reso impossibile il godimento. Ha chiesto, quindi, che fosse accertato che nessun canone era dovuto per lo studio di Cles a partire dal giugno 2020.
Ha precisato che, con riferimento al contratto di locazione di Fondo, era stata inviata, in data
13.11.2020, una comunicazione di recesso.
Ha chiesto, pertanto, che fosse accertato che tale contratto sarebbe cessato in data 13.5.2021.
Ha asserito di aver versato al custode i canoni di locazione maturati successivamente al sequestro.
Ha precisato che in epoca successiva al 18.6.2020 l'attore aveva portato con sé, tramite le segretarie, la copia della contabilità dell'associazione ed aveva chiesto pagamenti di fatture emesse pagina 12 di 15 dall'associazione. Ha affermato che tale condotta poteva rilevare come prova della simulazione e/o rinuncia al recesso, ovvero come gestione senza titolo dei rapporti dell'associazione.
Ha asserito che le segretarie dell'attore avevano asportato dallo studio di Fondo beni mobili dell'associazione.
Ha affermato che una volta separata la conduzione dei due studi, le segretarie avevano continuato a rispondere al telefono, dicendo che la convenuta non era più nello studio.
Ha precisato che tale condotta aveva comportato una perdita di immagine e di clienti ed ha chiesto che l'attore, ex art. 1228 c.c. ovvero ex art. 2049 c.c., fosse condannato a risarcire i danni. Ha chiesto, infine, che fosse sciolta la comunione dei beni mobili dell'associazione.
Con comparsa dd.
1.1.21 si è costituita l'Associazione notai PA GA e Pt_4 Parte_4 chiedendo che le domande attoree fossero respinte e che fosse accertato che l'associazione non si era sciolta, ma si era trasformata nell'associazione convenuta.
Ha chiesto che il convenuto fosse condannato a rendere il conto dell'attività svolta successivamente al recesso;
che fosse accertato che i contratti di locazione si erano risolti in seguito all'inadempimento di controparte – per quanto riguarda lo studio di Cles - ed al recesso comunicato in data 13.11.2020, per quanto riguarda lo studio di Fondo. Ha chiesto che fosse accertato che nessun canone era dovuto per lo studio di Cles a far tempo dal giugno 2020 .
Con sentenza non definitiva dd. 10.1.2023 il Tribunale ha accertato che l'
[...]
si era sciolta il 19 giugno 2020 in conseguenza Controparte_12
del recesso dichiarato dal Notaio con comunicazione dd. 19/12/2019; ha accertato che il Parte_1 contratto di locazione relativo all'ufficio di Fondo era cessato il 13.5.2021 e che quello relativo all'ufficio di Cles si era risolto in data 1.9.2020; ha rigettato le richieste di risarcimento dei danni avanzate reciprocamente dalle parti;
ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di rilascio dei beni immobili e con riferimento alla proprietà ed all'utilizzo dei beni mobili e delle attrezzature comuni ed ha rimesso la causa in istruttoria per l'assunzione di una ctu.
Esperita la perizia, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
***
L'unica domanda che deve essere ancora esaminata riguarda la divisione del residuo patrimonio dell' ”. Controparte_12
La causa era stata rimessa in istruttoria per assumere una ctu.
Il dott. Erspamer ha accertato che “il patrimonio dell'associazione professionale alla data del
28/02/2023 è quindi determinato quale sommatoria dei seguenti elementi: - saldo degli estratti di conto corrente bancario alla data del 28/02/2023 (all. 8); - debito nei confronti di Parte_9
pagina 13 di 15 s.r.l. per adempimenti contabili e fiscali;
- credito IVA come emergente dalla documentazione contabile (all. 7); - debito per irap anno 2022 tenuto conto che nel corso dell'anno non sono stati versati acconti in quanto non dovuti. Il debito irap è stimato in euro 362,00 sulla base dei dati contabili disponibili non essendo ancora redatta la relativa dichiarazione”.
Il patrimonio è stato determinato in € 186.444,26 (pagina 19 della ctu).
“È quindi emersa la necessità di definire le modalità di divisione del patrimonio, non stabilite dal contratto di associazione. Dette modalità sono state concordate dalle parti in sede di ctu (all. 1) come di seguito specificato: - utili 2020 da dividere in proporzione ai fatturati prodotti da ciascun associato, previo conguaglio delle imposte pagate dalla NO D'Agostino sui risultati di esercizio, positivi e negativi, relativi agli anni 2020 e successivi fiscalmente a lei imputati e che vengono invece attribuiti al Notaio In merito, considerata la posizione fiscale dei due notai, i consulenti di parte Parte_1 hanno concordato di definire il conguaglio fiscale con applicazione dell'aliquota 43%. Con osservazioni d.d. 17/04/2023 (all. 10) parte attrice ha chiesto che nel conteggio del conguaglio fiscale siano considerate anche le ritenute di competenza del Notaio L'osservazione è corretta ed Parte_1
il conteggio esposto di seguito tiene conto anche del conguaglio delle ritenute;
- divisione in parti eguali delle somme residue (50% ciascuno) anche in considerazione del fatto che successivamente all'anno 2020 l'associazione non ha emesso fatture per prestazioni professionali…sulla base dei criteri sopra descritti il patrimonio risultante alla data del 28.02.2023 risulta di spettanza:
- Della notaia quanto ad euro 124.205,64; Parte_4
- Del notaio quanto ad euro 62.238,63”. Controparte_4
La domanda di ripetizione di indebito, formulata dal notaio nei confronti del notaio Parte_4 [...]
, quale locatore, è una domanda nuova (che non può ritenersi ricompresa nella domanda di Pt_1 compensazione di “eventuali crediti dell'attore con i debiti relativi alla liquidazione della sua quota”) e, quindi, estranea al presente giudizio.
L'esito del giudizio giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese della ctu e del custode sono poste a carico di parte attrice e di parte convenuta, per metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. divide il patrimonio della dell' Controparte_12
”, alla data del 28.2.2023, nei seguenti termini:
[...]
€ 124.205,64 al notaio;
Parte_4
€ 62.238,63 al notaio Controparte_4
pagina 14 di 15 2 compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. pone definitivamente a carico di parte attrice e di parte convenuta, per metà ciascuno, le spese della ctu, liquidate con decreto dd. 19.7.2023 e le spese di custodia, liquidate con decreto dd.19.10.2022.
Così deciso in data 08/04/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
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