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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2025, n. 5487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5487 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1893/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
ST NN Presidente
MI OS Giudice relatore est.
Francesco Rinaldi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1893/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. SESTINI ELENA ANGELA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), con l'avv. NERVI MARIA ANGELA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI
All'udienza del 23/10/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il Sig. e la Signora Parte_1 CP_1
ordinando l'annotazione nei registri dell'anagrafe del Comune di Seriate in relazione al matrimonio
[...] concordatario contratto in data 20.09.2003 a Seriate (BG) con Atto n. 57, P. II, Serie A, anno 2003.
2) Revocare l'obbligo del Sig. di versare in favore della moglie la somma mensile di € 1.000,00 e rigettare Pt_1 eventuale domanda di controparte volta ad ottenere un assegno divorzile.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi professionali per il presente giudizio, maggiorati del rimborso forfettario per le spese generali in ragione del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge.
pagina 1 di 5 Per parte resistente:
- Nel merito:
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e CP_1 [...]
in Seriate (BG) in data 20/09/2003 trascritto presso i registri dello stato civile del predetto Comune Pt_1 dell'Anno 2003 Parte II Serie A n° 57;
rigettarsi la richiesta di revoca dell'attribuzione patrimoniale in favore della signora stabilita dai CP_1 coniugi all'art. 2 della separazione consensuale in quanto accordo negoziale non revocabile dal Giudice del divorzio;
nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse l'accordo parte necessaria della separazione, confermarne il contenuto;
disporsi in favore della signora un assegno divorzile a carico del marito di Euro 1.000,00 CP_1
(mille/00) mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- In via istruttoria si chiede sin d'ora: ammettersi prova per testi e per interpello sui punti di cui alla precedente narrativa da intendersi qui ritrascritti quali capitoli di prova con premessa “vero che”. Con riserva di indicare i testi;
• ordinare a parte resistente l'esibizione in giudizio della completa documentazione contabile/fiscale, comprensiva delle dichiarazioni dei redditi delle società facenti capo al signor e personali degli ultimi 3 Pt_1 anni, modelli 770 ecc.; • ordinare a parte resistente l'esibizione in giudizio dei conti correnti bancari e postali intestati alle società facenti capo al signor , nonché conti deposito e altri investimenti in strumenti Pt_1 finanziari;
ci si riserva la richiesta di CTU contabile in seguito all'esito degli accertamenti disposti anche attraverso l'Agenzia delle Entrate.
Con vittoria di spese, diritti, onorari di lite, oltre spese generali, di Ctu e Ctp se dovute.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.2.2025, proponeva domanda di cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio con in Seriate (Bg) il 20/09/2003, senza prole, CP_1 premettendo che in data 13.3.2013 i coniugi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di
RG nel giudizio di separazione e che il Tribunale, con decreto in data 8.4.2013, aveva omologato la separazione e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulava pertanto le trascritte conclusioni.
In data 28.7.2025 si costituiva la resistente la quale, associatasi alla domanda di divorzio, formulava a sua volta le conclusioni in epigrafe.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, alla prima udienza del 16.9.2025, tentata vanamente la conciliazione, era fissata discussione orale all'udienza del 23.10.2025, al cui esito la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
pagina 2 di 5 Ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (13.3.2013), è ampiamente decorso il termine di legge, l'omologa è passata in giudicato e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle restanti questioni, il ricorrente domanda negarsi il riconoscimento in capo a controparte di un assegno divorzile, con conseguente cessazione dell'obbligo del mantenimento previsto nelle condizioni di separazione, consistente nel rimborso della rata del mutuo -pari circa ad € 1.000,00 con durata sino al 2041- dell'abitazione in Borgo San AC di proprietà della resistente, acquistata nel
2012, poco prima della separazione.
La resistente eccepisce l'immodificabilità del menzionato contributo, in quanto mero accordo a latere stipulato in occasione della separazione e non a cagione della stessa;
in via riconvenzionale, domanda il riconoscimento di assegno divorzile di pari misura.
Preliminarmente, va sin d'ora rilevata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale della resistente di riconoscimento di assegno divorzile, essendo incorsa nella decadenza ex art. 167 c.p.c. -richiamato espressamente dall'art. 473 bis.14 comma 4 c.p.c.-, a fronte della costituzione tardiva in data
28.7.2025, oltre al termine per il deposito della comparsa di costituzione, calcolato a ritroso dalla prima udienza del 16.9.2025 (con applicazione della sospensione feriale dei termini processuali, Cass. SS.UU.
n. 12946 del 13-05-2024), pertanto scaduto il 17.7.2025.
Volendo prescindere e in ogni caso, non sussisterebbero comunque nel merito i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, in assenza di sufficienti elementi di prova a sostegno dei profili assistenziale e perequativo-compensativo del contributo:
- quanto al primo profilo, ad oggi la sperequazione economico-reddituale tra le parti pare diminuita rispetto all'epoca della separazione: il ricorrente, socio e amministratore unico di
PA s.r.l. (impianti idraulici) e socio di Orobica Power s.r.l., risulta percettore di € 2.700,00 netti mensili dichiarati, proprietario abitazione, gravato da differenziale tra mutuo e locazione di altro immobile di sua proprietà di € 210,00 mensili e dalle spese di mantenimento di figlio nato nel 2016; la resistente, inoccupata all'epoca della separazione, da ottobre 2023 risulta assunta pagina 3 di 5 come OSS a tempo indeterminato per € 1.350,00 mensili netti, è proprietaria dell'abitazione in
Borgo San GIacomo per la quale, da novembre 2012 ad oggi, non ha sostenuto la relativa rata di mutuo, poiché rimborsata dall'ex marito (in tredici anni, per complessivi € 156.000,00), il quale rimane comunque garante verso la banca in qualità fideiussore (docc. 4,5 resistente);
- quanto al secondo profilo, non risultano formulate dalla resistente specifiche deduzioni in merito a sacrifici o rinunce affrontate nel corso del matrimonio, intercorso tra il 2003 e il 2013 senza nascita di figli;
consta, per contro, che in detto periodo la resistente avesse sempre lavorato, dapprima nella società di famiglia del ricorrente e negli ultimi anni in un bar in Borgo
San AC gestito assieme, senza allegazione alcuna di trattamenti economici deteriori rispetto alla norma.
Va infine respinta l'eccezione della resistente di immodificabilità, quale mero accordo a latere della separazione, della condizione per cui il ricorrente si obbligava a rimborsarle la rata di mutuo, comprensiva dell'adeguamento ai tassi di interesse.
Sul punto, si richiama consolidato principio di legittimità per cui “In tema di separazione consensuale, gli accordi dei coniugi hanno un contenuto essenziale, volto ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione, cui può aggiungersi uno eventuale, finalizzato a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere in vita;
solo le pattuizioni essenziali possono essere revocate e modificate ex art. 710 c.p.c. (poi sostituito dall'art. 473-bis.29 c.p.c.) e sono destinate ad essere superate dalla pronuncia di divorzio, mentre quelle eventuali seguono la disciplina propria dei negozi giuridici e non sono revocabili o modificabili”. A tal riguardo, “l'interprete è chiamato a indagare la comune intenzione delle parti, accertando se si tratti di patti che hanno nella separazione una mera occasione e non la loro causa concreta, facendo uso dei canoni interpretativi degli artt. 1362 e ss. c.c. (Cass. Ord. 22.7.2024, n.
20034; v. ancheCass. 16909/2015, 18066/2014).
Nel caso di specie, sebbene la clausola omologata non contenga l'espressione “mantenimento separativo/assegno per il coniuge”, dalle condizioni delle parti e dalle circostanze concomitanti alla separazione (art. 1362 commi 1 e 2 c.c.) si desume l'intento comune dei coniugi di conservare il medesimo tenore di vita matrimoniale, tramite il rimborso del mutuo alla resistente: invero, nel 2011 quest'ultima aveva appena acquistato l'immobile a Borgo San AC per adibirlo ad abitazione familiare, allorquando, pochi mesi dopo, il matrimonio falliva, avendo il marito instaurato una relazione con una dipendente del bar gestito da entrambi coniugi (p. 3 comparsa resistente); sicché, a causa della separazione la moglie si trovava inoccupata, necessitando all'epoca dell'aiuto del marito,
pagina 4 di 5 all'epoca già socio della società di famiglia, per la conservazione del medesimo tenore di vita, concordato in separazione nel rimborso della rata di mutuo mutuo dell'ex casa familiare.
Ne discende che il menzionato contributo trova senz'altro la sua causa concreta nelle ragioni della separazione, dovendosi qualificare come mantenimento separativo;
dovere che viene necessariamente meno con la sentenza di divorzio, comportante la cessazione del diritto alla conservazione del medesimo tenore di vita matrimoniale.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in € 98,00 per spese ed in € 3.500,00 per compenso professionale (segnatamente € 1.500,00 per fase di studio, € 1.000,00 per fase introduttiva, €
1.000,00 per fase istruttoria), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
celebrato in Seriate (Bg) il 20/09/2003, iscritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1 del predetto Comune, n. 57, parte II, serie A;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che la resistente perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) dichiara cessato l'obbligo di mantenimento separativo a carico del ricorrente, a decorrere dal deposito della presente sentenza;
5) respinge la domanda della resistente di riconoscimento di assegno divorzile;
6) condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in motivazione in € 125,50 per spese ed in € 3.500,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
Brescia, camera di consiglio del 4.12.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
MI OS ST NN
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
ST NN Presidente
MI OS Giudice relatore est.
Francesco Rinaldi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1893/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. SESTINI ELENA ANGELA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), con l'avv. NERVI MARIA ANGELA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI
All'udienza del 23/10/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il Sig. e la Signora Parte_1 CP_1
ordinando l'annotazione nei registri dell'anagrafe del Comune di Seriate in relazione al matrimonio
[...] concordatario contratto in data 20.09.2003 a Seriate (BG) con Atto n. 57, P. II, Serie A, anno 2003.
2) Revocare l'obbligo del Sig. di versare in favore della moglie la somma mensile di € 1.000,00 e rigettare Pt_1 eventuale domanda di controparte volta ad ottenere un assegno divorzile.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi professionali per il presente giudizio, maggiorati del rimborso forfettario per le spese generali in ragione del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge.
pagina 1 di 5 Per parte resistente:
- Nel merito:
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e CP_1 [...]
in Seriate (BG) in data 20/09/2003 trascritto presso i registri dello stato civile del predetto Comune Pt_1 dell'Anno 2003 Parte II Serie A n° 57;
rigettarsi la richiesta di revoca dell'attribuzione patrimoniale in favore della signora stabilita dai CP_1 coniugi all'art. 2 della separazione consensuale in quanto accordo negoziale non revocabile dal Giudice del divorzio;
nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse l'accordo parte necessaria della separazione, confermarne il contenuto;
disporsi in favore della signora un assegno divorzile a carico del marito di Euro 1.000,00 CP_1
(mille/00) mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- In via istruttoria si chiede sin d'ora: ammettersi prova per testi e per interpello sui punti di cui alla precedente narrativa da intendersi qui ritrascritti quali capitoli di prova con premessa “vero che”. Con riserva di indicare i testi;
• ordinare a parte resistente l'esibizione in giudizio della completa documentazione contabile/fiscale, comprensiva delle dichiarazioni dei redditi delle società facenti capo al signor e personali degli ultimi 3 Pt_1 anni, modelli 770 ecc.; • ordinare a parte resistente l'esibizione in giudizio dei conti correnti bancari e postali intestati alle società facenti capo al signor , nonché conti deposito e altri investimenti in strumenti Pt_1 finanziari;
ci si riserva la richiesta di CTU contabile in seguito all'esito degli accertamenti disposti anche attraverso l'Agenzia delle Entrate.
Con vittoria di spese, diritti, onorari di lite, oltre spese generali, di Ctu e Ctp se dovute.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.2.2025, proponeva domanda di cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio con in Seriate (Bg) il 20/09/2003, senza prole, CP_1 premettendo che in data 13.3.2013 i coniugi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di
RG nel giudizio di separazione e che il Tribunale, con decreto in data 8.4.2013, aveva omologato la separazione e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulava pertanto le trascritte conclusioni.
In data 28.7.2025 si costituiva la resistente la quale, associatasi alla domanda di divorzio, formulava a sua volta le conclusioni in epigrafe.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, alla prima udienza del 16.9.2025, tentata vanamente la conciliazione, era fissata discussione orale all'udienza del 23.10.2025, al cui esito la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
pagina 2 di 5 Ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (13.3.2013), è ampiamente decorso il termine di legge, l'omologa è passata in giudicato e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle restanti questioni, il ricorrente domanda negarsi il riconoscimento in capo a controparte di un assegno divorzile, con conseguente cessazione dell'obbligo del mantenimento previsto nelle condizioni di separazione, consistente nel rimborso della rata del mutuo -pari circa ad € 1.000,00 con durata sino al 2041- dell'abitazione in Borgo San AC di proprietà della resistente, acquistata nel
2012, poco prima della separazione.
La resistente eccepisce l'immodificabilità del menzionato contributo, in quanto mero accordo a latere stipulato in occasione della separazione e non a cagione della stessa;
in via riconvenzionale, domanda il riconoscimento di assegno divorzile di pari misura.
Preliminarmente, va sin d'ora rilevata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale della resistente di riconoscimento di assegno divorzile, essendo incorsa nella decadenza ex art. 167 c.p.c. -richiamato espressamente dall'art. 473 bis.14 comma 4 c.p.c.-, a fronte della costituzione tardiva in data
28.7.2025, oltre al termine per il deposito della comparsa di costituzione, calcolato a ritroso dalla prima udienza del 16.9.2025 (con applicazione della sospensione feriale dei termini processuali, Cass. SS.UU.
n. 12946 del 13-05-2024), pertanto scaduto il 17.7.2025.
Volendo prescindere e in ogni caso, non sussisterebbero comunque nel merito i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, in assenza di sufficienti elementi di prova a sostegno dei profili assistenziale e perequativo-compensativo del contributo:
- quanto al primo profilo, ad oggi la sperequazione economico-reddituale tra le parti pare diminuita rispetto all'epoca della separazione: il ricorrente, socio e amministratore unico di
PA s.r.l. (impianti idraulici) e socio di Orobica Power s.r.l., risulta percettore di € 2.700,00 netti mensili dichiarati, proprietario abitazione, gravato da differenziale tra mutuo e locazione di altro immobile di sua proprietà di € 210,00 mensili e dalle spese di mantenimento di figlio nato nel 2016; la resistente, inoccupata all'epoca della separazione, da ottobre 2023 risulta assunta pagina 3 di 5 come OSS a tempo indeterminato per € 1.350,00 mensili netti, è proprietaria dell'abitazione in
Borgo San GIacomo per la quale, da novembre 2012 ad oggi, non ha sostenuto la relativa rata di mutuo, poiché rimborsata dall'ex marito (in tredici anni, per complessivi € 156.000,00), il quale rimane comunque garante verso la banca in qualità fideiussore (docc. 4,5 resistente);
- quanto al secondo profilo, non risultano formulate dalla resistente specifiche deduzioni in merito a sacrifici o rinunce affrontate nel corso del matrimonio, intercorso tra il 2003 e il 2013 senza nascita di figli;
consta, per contro, che in detto periodo la resistente avesse sempre lavorato, dapprima nella società di famiglia del ricorrente e negli ultimi anni in un bar in Borgo
San AC gestito assieme, senza allegazione alcuna di trattamenti economici deteriori rispetto alla norma.
Va infine respinta l'eccezione della resistente di immodificabilità, quale mero accordo a latere della separazione, della condizione per cui il ricorrente si obbligava a rimborsarle la rata di mutuo, comprensiva dell'adeguamento ai tassi di interesse.
Sul punto, si richiama consolidato principio di legittimità per cui “In tema di separazione consensuale, gli accordi dei coniugi hanno un contenuto essenziale, volto ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione, cui può aggiungersi uno eventuale, finalizzato a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere in vita;
solo le pattuizioni essenziali possono essere revocate e modificate ex art. 710 c.p.c. (poi sostituito dall'art. 473-bis.29 c.p.c.) e sono destinate ad essere superate dalla pronuncia di divorzio, mentre quelle eventuali seguono la disciplina propria dei negozi giuridici e non sono revocabili o modificabili”. A tal riguardo, “l'interprete è chiamato a indagare la comune intenzione delle parti, accertando se si tratti di patti che hanno nella separazione una mera occasione e non la loro causa concreta, facendo uso dei canoni interpretativi degli artt. 1362 e ss. c.c. (Cass. Ord. 22.7.2024, n.
20034; v. ancheCass. 16909/2015, 18066/2014).
Nel caso di specie, sebbene la clausola omologata non contenga l'espressione “mantenimento separativo/assegno per il coniuge”, dalle condizioni delle parti e dalle circostanze concomitanti alla separazione (art. 1362 commi 1 e 2 c.c.) si desume l'intento comune dei coniugi di conservare il medesimo tenore di vita matrimoniale, tramite il rimborso del mutuo alla resistente: invero, nel 2011 quest'ultima aveva appena acquistato l'immobile a Borgo San AC per adibirlo ad abitazione familiare, allorquando, pochi mesi dopo, il matrimonio falliva, avendo il marito instaurato una relazione con una dipendente del bar gestito da entrambi coniugi (p. 3 comparsa resistente); sicché, a causa della separazione la moglie si trovava inoccupata, necessitando all'epoca dell'aiuto del marito,
pagina 4 di 5 all'epoca già socio della società di famiglia, per la conservazione del medesimo tenore di vita, concordato in separazione nel rimborso della rata di mutuo mutuo dell'ex casa familiare.
Ne discende che il menzionato contributo trova senz'altro la sua causa concreta nelle ragioni della separazione, dovendosi qualificare come mantenimento separativo;
dovere che viene necessariamente meno con la sentenza di divorzio, comportante la cessazione del diritto alla conservazione del medesimo tenore di vita matrimoniale.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in € 98,00 per spese ed in € 3.500,00 per compenso professionale (segnatamente € 1.500,00 per fase di studio, € 1.000,00 per fase introduttiva, €
1.000,00 per fase istruttoria), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
celebrato in Seriate (Bg) il 20/09/2003, iscritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1 del predetto Comune, n. 57, parte II, serie A;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che la resistente perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) dichiara cessato l'obbligo di mantenimento separativo a carico del ricorrente, a decorrere dal deposito della presente sentenza;
5) respinge la domanda della resistente di riconoscimento di assegno divorzile;
6) condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in motivazione in € 125,50 per spese ed in € 3.500,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
Brescia, camera di consiglio del 4.12.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
MI OS ST NN
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 5 di 5