Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/04/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2124 / 2024 V.G.
RE BBLICA ITALIANA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Giudice Rel.Dott. Antonio Miele
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2124 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
Parte 1 nata in [...] il [...] ( Codice Fiscale 1 con il patrocinio dell'Avv. BARAVELLI MARGHERITA ( Codice Fiscale 2
)
e
Parte 2 nato a [...] il [...] (C.F. C.F. 3 con il patrocinio dell'Avv. CALLEGARO ANTONELLA (C.F. C.F. 4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario Parte 1-visto il ricorso depositato il 18/12/2024 con il quale e Pt 2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente,
[...]
per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 1.12.2004, in Marocco, deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 25.03.2025 e 26.03.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. i coniugi si dichiarano entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti sicché non viene disposta la corresponsione di alcun reciproco contributo al mantenimento;
3. entrambi i coniugi si impegnano al più scrupoloso rispetto delle condizioni tutte concordate e stabilite nel presente ricorso, volendo, in difetto, risponderne come per legge;
4. con il presente accordo le parti danno atto di aver ripartito fra loro ogni altro bene e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, al di fuori di quanto stabilito nel presente atto, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri.
Spese di lite compensate
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale di Parte 1 e Pt 2
[...] alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pontelongo (PD) di procedere b) all'annotazione della presente sentenza (Atto n. 1 Parte II Serie C Anno 2005); rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 3.04.2205.
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Dott. Antonio Miele