Articolo 2 della Legge 18 ottobre 1960, n. 1198
Articolo 1Articolo 3
Versione
13 novembre 1960
Art. 2.
L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonche' a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1969 al 30 giugno 1961 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 , convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474 , in conformita' degli stati di previsione allegati alla presente legge. (Appendice n. 1).
Entrata in vigore il 13 novembre 1960