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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/09/2025, n. 7022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7022 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del GOT Elena Dal Dosso, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate all'udienza del 10/09/2025, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 39507 /2024 R.G. promossa da
(c.f. ), in qualità di titolare dell'impresa individuale Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Parte_2
ROBERTO DE GUGLIELMI (c.f. - pec: C.F._2
, LUCA CRISTIANO GUELFO (c.f. Email_1
- pec: , MASSIMO SIBONA (c.f. C.F._3 Email_2
- pec: e MARIA C.F._4 Email_3
ANTONIETTA IC (c.f. - pec: C.F._5
, che lo rappresentano e difendono per procura Email_4 in atti
ATTORE OPPONENTE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti ANDREA BONANNI CAIONE (c.f.
; pec: e SANDRO LAMPARELLI C.F._6 Email_5
(c.f. ; pec: , che la rappresentano e C.F._7 Email_6 difendono per procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sintesi delle domande
è ricorsa in via monitoria chiedendo ed ottenendo dal Tribunale di Milano Controparte_1
l'ingiunzione dell'impresa individuale a pagarle la somma di euro Parte_2
21.276,68, oltre interessi e spese di procedura, a saldo delle fatture n. 2697/20, n. 3828/20, n.
4775/20, n. 5813/20, n. 6675/20 e n. 7808/20 emesse a titolo di corrispettivi per i servizi resi in forza degli accordi di somministrazione di personale a tempo determinato dei lavoratori Parte_3
, , , , e Controparte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Persona_1
. Parte_7
ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificatogli, Parte_1 deducendo che: a) tra settembre e ottobre 2019 ha stipulato con l'opposta n. 7 contratti aventi ad oggetto la somministrazione ex D.Lgs. 81/2015, di n. 3 addetti alla cucina e n. 4 addetti alla sala, da adibire al proprio esercizio di bar e ristorante, a tempo determinato per la durata iniziale di un mese, tutti prorogati in data 23/12/2019 sino al 23/08/2020; b) a seguito delle misure di contenimento imposte dalla pandemia e della chiusura dell'esercizio, ha posto in cassa integrazione il proprio personale dipendente per 18 settimane, dal 2/3/2020 sino all'8/6/2020, e ha sospeso i 7 lavoratori somministrati, con ricorso al TIS (trattamento di integrazione semplificato); c) per il periodo da marzo ad agosto 2020, ha esposto nelle fatture azionate alcune voci componenti del TIS CP_1
(“contributo aggiuntivo per i rinnovi”, “4% contributo F.T.” “INAIL e i contributi per gli enti bilaterali”), per complessivi euro 15.940,97, di cui è stata contestata la debenza, ritenendo che non vi
è obbligo del loro rimborso da parte dell'utilizzatore; d) i contratti di somministrazione di lavoro stipulati con l'opposta individuano il foro di Pescara quale foro esclusivo per tutte le eventuali controversie inerenti l'applicazione e l'esecuzione dei contratti stessi.
Sulla base di tali allegazioni, l'opponente ha concluso chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito, essendo competente il Tribunale di Pescara e, per l'effetto, di revocare il decreto opposto in quanto nullo;
sempre in via preliminare, di dichiarare improcedibile la domanda dell'opposta, per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, ritenendo che la somministrazione di personale rientri tra le materie indicate dall'art. 5 del D.lgs.
28/2010; nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Parte opposta, costituitasi tempestivamente nel giudizio di opposizione, ha insistito nella propria pretesa creditoria, deducendo che: a) la clausola contrattuale invocata da controparte (art. 27 delle pagina 2 di 4 condizioni generali di contratto) non individua un foro convenzionale esclusivo, ma solo un foro concorrente, senza sottrarre alle parti la facoltà di adire gli altri fori previsti dalla legge, per cui sussiste la competenza del Tribunale di Milano, quale luogo del domicilio del creditore ex art. 20
c.p.c. e 1182 c.c.; b) l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente è inconferente, oltre che infondata, poiché l'onere di attivazione della procedura di mediazione sorge solo successivamente alla decisione delle istanze di provvisoria esecuzione;
c) nel corso del 2020, ottenuto l'accesso al TIS, ha anticipato ai lavoratori somministrati le somme di integrazione salariale, nonché versato i contributi ai fondi bilaterali di integrazione salariale, ed ha esposto tali voci di spesa nelle fatture a carico dell'utilizzatore, tenuto a rimborsare tutti i costi effettivamente sostenuti, salvo l'eventuale riaccredito di quelle somme che saranno eventualmente ricevute dal fondo bilaterale Forma.Temp.
Sulla base di tali allegazioni, l'opposto ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per avere abusato del proprio diritto di azione.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 10/09/2025, a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e provvedimento di trattenimento in decisione ai sensi del terzo comma della citata disposizione.
2. L'eccezione di incompetenza territoriale
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, limitatosi ad invocare la competenza esclusiva del Tribunale di Pescara, quale foro convenzionale designato dalle parti in virtù della clausola n. 27 delle condizioni generali dei contratti pacificamente stipulati con l'opposta, è da ritenersi correttamente formulata e, dunque, ammissibile.
Infatti, “La parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione”
(vd. Cass. civ. 15958/2018).
In specie, con la clausola n. 27 sopra richiamata, le parti hanno espressamente pattuito che “Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente all'applicazione e all'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Pescara” (vd. docc. da 4 a 10 opponente).
Sussiste quindi una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'espressione
"esclusivamente”, che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostra inequivocabilmente la pagina 3 di 4 comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro (cfr. Cass. civ. n. 21362 del
06/10/2020).
Posto che è incontroverso che il credito azionato dalla società opposta derivi dai contratti di somministrazione di lavoro stipulati con l'opponente, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da quest'ultimo è quindi fondata, sussistendo tutti i presupposti di cui agli artt. 28 e 29 c.p.c.
Ne discende che il Tribunale di Milano, adito dall'agenzia con il ricorso Controparte_3 monitorio, è incompetente per territorio sulla domanda di pagamento dei corrispettivi azionati, che va avanzata avanti il Tribunale di Pescara.
Pertanto, va dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di
Pescara, quale foro convenzionale esclusivo pattuito dalle parti.
Dalla declaratoria di incompetenza del giudice adito con il ricorso monitorio deriva la nullità del decreto ingiuntivo opposto, poiché, come noto, l'eventuale riassunzione del processo davanti al giudice "ad quem" deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito azionato nel monitorio.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opposta e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif., del valore della causa e dell'attività difensiva in concreto svolta nel giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 4/11/2024, da nei confronti di nel contraddittorio Parte_1 Controparte_1 tra le parti, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, per essere esclusivamente competente il Tribunale di Pescara e, per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 12760/2024, R.G. 27834/2024;
2. condanna l'opposta alla rifusione in favore dell'opponente delle spese di lite, che si liquidano in
€ 145,50 per esborsi ed € 4.237,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15% e oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 22/09/2025
Il GOT
Elena Dal Dosso
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