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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/02/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1374/2023 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliato in VIALE SCALA C.F._1
GRECA n. 406/D, SIRAUSA, presso lo studio dell'avv. GIORGIA RINALDO (c.f. ), che lo rappresenta e difende per C.F._2 procura in calce al ricorso introduttivo ricorrente
contro
, Controparte_1
c.f. , con sede in Roma, in persona del Presidente pro P.IVA_1 tempore; elettivamente domiciliato in CORSO GELONE n. 90,
SIRACUSA, presso la locale sede , rappr. e dif. per procura in atti CP_1 dall'avv. IVANO MARCEDONE (c.f. ) C.F._3
resistente
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita
1 può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023, applicabile anche alla materia lavoristica, previdenziale e assistenziale, essendo collocata nel Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione II del codice di procedura civile, ergo nel libro delle Disposizioni Generali.
Con il ricorso introduttivo assunto dall Parte_1 [...]
con contratti a tempo determinato e Parte_2 successivamente stabilizzato, conveniva in giudizio l' chiedendo la CP_1 condanna dell'Istituto alla corresponsione del TFR maturato negli anni di contribuzione da dipendente con contratti a tempo determinato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto e sino all'effettivo soddisfo. Si è costituito in giudizio l' , evidenziando che << La tempestiva CP_1 risposta fornita dall di Siracusa alla richiesta Parte_2 istruttoria, formulata dall' a seguito della ricezione della notifica del CP_1 ricorso giudiziario, ha consentito di determinare l'entità del chiesto TFR. Dunque, per verità dei fatti, si rappresenta che, sulla base dei dati giuridico- economici certificati dall'amministrazione di appartenenza, relativamente al Contr servizio svolto dal dipendente presso l di SIRACUSA il tfr maturato Contr dall'iscritto per il servizio svolto presso l di Parte_1
Siracusa dal 04.09.2018 al 11.01.2021 è pari a € 4.180,01 lordi ( € 3.283,93 netti) per il quale l' sta procedendo al relativo pagamento >>; per tali CP_1 ragioni l ha chiesto dichiarare cessata la materia del Controparte_3 contendere, con compensazione di spese.
Con le note conclusive parte ricorrente rilevava, però, che non era ancora intervenuto alcun pagamento del TFR da parte dell'Ente resistente e ha, pertanto, insistito in domanda.
Tanto premesso, si osserva che l'art. 2120 cod. civ. (così come sostituito dall'art. 1 della legge 29.05.1982 n. 297) dispone che: "in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per
13,5 ....".
L'art. 2, della legge 335/95 prevedeva che:
2 "1. Con effetto dal 1° gennaio 1996 è istituita presso l' la CP_4 gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
2. Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento di una contribuzione, rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3- ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Per le categorie di personale non statale i cui trattamenti sono a carico del bilancio dello Stato, in attesa dell'attuazione della delega di cui ai commi 22 e 23, restano ferme le attuali aliquote di contribuzione. Ai fini della determinazione dell'aliquota del contributo di solidarietà di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si prescinde dall'ammontare della retribuzione imponibile inerente all'assicurazione di cui al comma 1".
3 e 4 (......omissis)
5. "Per i lavori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.
6. La contrattazione collettiva nazionale in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, definisce, nell'ambito dei singoli comparti, entro il 30 novembre 1995, le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 5, con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale di cui al medesimo comma, anche ai fini di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante le forme pensionistiche complementari. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni si provvede a dettare norme di esecuzione di quanto definito ai sensi del primo periodo del presente comma.
3 7. La contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli comparti, definisce, altresì, ai sensi del comma 6, le modalità per l'applicazione, nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995, della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto".
L'accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici, sottoscritto il 29 luglio 1999 fra l'ARAN e le organizzazioni sindacali, stabiliva il differimento del termine del 01.01.1999, cosicché poteva essere considerato di nuova assunzione con applicazione delle relative regole, anche il lavoratore assunto entro la data di entrata in vigore del DPCM previsto dalla legge 335/95.
L'art. 1, comma 6, del DPCM del 20.12.1999 n. 495700 (pubblicato sulla G.U. del 15.05.2000 n. 11) disponeva che: "il trattamento di fine rapporto sarà accantonato figurativamente e verrà liquidato dall'Istituto nazionale di previdenza per il dipendenti dell'amministrazione pubblica
(INPDAP) alla cessazione del servizio del lavoratore secondo quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297....".
Sostanzialmente, all'esito del processo di c.d. privatizzazione del pubblico impiego, permangono in regime di TFS di tipo pubblicistico i dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31.12.1995 e quelli assunti nel periodo 1.1.1996 - 31.12.2000, sebbene possano esercitare un'opzione per la trasformazione dell'indennità di fine servizio in TFR;
sono invece sottoposti al regime del TFR privatistico i dipendenti a tempo determinato assunti dopo il 30.05.2000; pertanto, a decorrere dal 30.05.2000, data di entrata in vigore del DPCM citato, ai rapporti a tempo determinato nell'ambito del pubblico impiego si applica l'art. 2120 c.c. Passando al merito della vertenza è incontestato fra le parti che:
- il ricorrente è stato assunto, in ragione di un contratto a tempo determinato, poi ripetutamente prorogato, in data posteriore al 30.05.2000 e pertanto è integralmente sottoposto al regime privatistico del TFR;
- la gestione del trattamento di fine rapporto dell'odierno istante era
(durante la vigenza dei contratti a termine) ed è (in forza delle assunzioni a tempo indeterminato successivamente perfezionatesi) rimessa alla gestione dell' (ora , Gestione ex ) alla quale mensilmente parte CP_4 CP_1 CP_4 datoriale versa le quote di spettanza del dipendente;
- in ragione delle sottoscrizioni dei contratti a tempo indeterminato non si è verificata una mera trasformazione del preesistente vincolo negoziale a termine, ma la definitiva estinzione di quest'ultimo e la
4 successiva "nascita" di un nuovo rapporto di lavoro integralmente distinto del precedente;
conf. Trib. Trapani, sez. lav., 26/01/2011, in Redazione
Giuffrè 2011.
Alla luce di quanto sopra la domanda formulata dalla parte ricorrente può trovare accoglimento – e, peraltro, non è contestata nel merito dall convenuto. CP_3
Conducono a tale determinazione alcune convergenti circostanze:
- l'art. 2120 cod. civ. , come modificato dalla legge 29 maggio 1982
n. 297, riconosce il diritto del lavoratore al TFR al momento della
"cessazione del rapporto di lavoro subordinato";
- l'art. 1 comma 6° del DPCM del 20.12.199 prevede che il trattamento di fine rapporto sia liquidato dall'INPDAP "alla cessazione dal servizio del lavoratore", in conformità a "quanto previsto" proprio "dalla legge 29 maggio 1982".
- erano definitivamente risolti i contratti a tempo determinato che legavano il ricorrente con le amministrazioni e "sorgevano" nuovi rapporti di lavoro questa volta a tempo indeterminato, del tutto distinto dai precedenti;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della funzione pubblica), con circolare n. 5/2008 (allegato 4 del fascicolo dell'istante) ribadiva che "l'assunzione a tempo indeterminato, quale momento conclusivo della relativa procedura, avviene, come per tutte le nuove assunzioni, nella qualifica indicata nel bando e nella fascia retributiva iniziale secondo le disposizioni del CCNL di comparto, ed è priva di continuità rispetto al precedente rapporto con la conseguenza che il periodo non di ruolo non è utile neppure ai fini dell'anzianità di servizio. ...
L'assunzione a tempo indeterminato, in esito alle procedure di stabilizzazione, presuppone quindi l'estinzione dell'eventuale precedente rapporto a termine esistente con altra o con la medesima amministrazione mediante dimissioni o risoluzione consensuale. La risoluzione del predetto rapporto di lavoro determina la necessità di definire tutte le situazioni pendenti".
Appare, invero, condivisibile l'orientamento espresso dalla cit. Trib. Trapani, sez. lav., 26/01/2011, secondo cui:
<< a seguito del processo di privatizzazione del pubblico impiego, continuare ad attribuire al TFR natura meramente previdenziale ed assicurativa piuttosto che di retribuzione differita, appare, quantomeno limitatamente ai pubblici dipendenti assunti dopo il 30.04.2000, scelta
5 anacronistica. In tal senso si è ripetutamente espressa anche la Corte di
Cassazione Sezione Lavoro (sentenza 12 luglio2004 n. 12868; 07 luglio
2004 n. 12532 19 aprile 2004, n. 7392) la quale ha ritenuto applicabile alla provvidenza economica in oggetto il regime proprio delle obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro con riferimento, fra l'altro, alla materia degli accessori, come regolata dall'art. 16, comma 6, della legge 301.2.1991 n.
421 ed al regime delle spese processuali sotto il profilo dell'operatività dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Orientamento che trae spunto da alcune pronunce della Corte
Costituzionale (19 marzo 1993 n. 99; 18 luglio 1997 n. 243; 23 novembre
1999 n. 434), nelle quali, già prima dell'entrata in vigore della legge
335/95, si sottolineava come la funzione previdenziale delle somme dovute ai dipendenti pubblici alla cessazione del rapporto non ostacolasse il riconoscimento della natura oramai retributiva della stessa, senza che potesse rilevare in senso contrario la circostanza della sua erogazione da parte di un soggetto diverso dal datore di lavoro (elemento legato alla sola gestione dei fondi).
Inoltre anche nelle sentenze richiamate … a sostegno delle proprie argomentazioni dalla difesa dell' (cass. civile, sez. lav. 01 giugno CP_4
2005, n. 11687; cass. civile S.U. 11329/2005), la Corte di Cassazione, pur criticando e riformando il superiore orientamento del medesimo collegio, è costretta ad ammettere testualmente che "la struttura previdenziale del trattamento di fine rapporto è stata così definitivamente abbandonata, ma solo per i lavoratori assunti dalla data indicata [01 gennaio 1996 e poi
01.05.2000]"
Non bisogna poi dimenticare che la Corte di Cassazione Sezione lavoro con la sentenza n. 17987 del 06 agosto 2009 (anch'essa richiamata dall' ), con riferimento alla diversa problematica dei dipendenti CP_4 dell'ex Ministero delle Poste e Telecomunicazioni ed oggi di Controparte_5
) ha poi ribadito che: "l'indennità di buonuscita dovuta dopo il
[...]
28.2.1998 non è più l'indennità previdenziale retta dalle norme di cui al
D.P.R. n. 1032 del 1973, ma è divenuta una componente del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c., ancorché continui ad esser dovuta dall' anziché dal datore di lavoro, secondo una scelta legislativa CP_6 giustificata dalle fonti di finanziamento della prestazione erogata. Ed infatti, dalla data anzidetta, scompare il tratto essenziale di una prestazione previdenziale, cioè la contribuzione a carico del datore di lavoro, secondo una previsione del tutto incompatibile con l'incidenza
6 sull'ammontare della buonuscita degli incrementi retributivi attinenti al periodo successivo. Una conferma, non certo una smentita, è data dal previsto perdurare dell'imposizione del contributo a carico del soli lavoratori (peraltro in misura ridotta ed in via transitoria fino al
31.12.2002) anche per il periodo successivo al 28.2.1998 e non più, ovviamente, a titolo di rivalsa. Infatti, la previsione è stata scrutinata dalla
Corte costituzionale (sentenza n. 259 del 2002) nei denunciati profili di irragionevolezza sul presupposto che non vi corrispondesse alcuna controprestazione a favore di coloro che devono pagarlo, perché non attinente alla disciplina del trattamento di fine rapporto contenuta nell'art.
2120 c.c., bensì a quella del finanziamento dell'indennità di buonuscita alla cui erogazione, per quanto a loro favore maturato prima del 28 febbraio
1998, i dipendenti postali continuano ad essere interessati >>
In sostanza, la natura della procedura di stabilizzazione colloca l'odierno ricorrente in una posizione atipica sia sotto un profilo lavorativo (il rapporto si costituisce ex novo senza alcun riconoscimento del pregresso) che previdenziale (la posizione contributiva del dipendente nasce rinnovata con decorrenza dalla assunzione a tempo indeterminato).
Per tutte le ragioni esposte deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto con riferimento ai periodi lavorativi corrispondenti alla durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato precedentemente intercorsi, indicati in ricorso, con conseguente condanna dell' di per i Controparte_1 CP_1
Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (oggi ) al pagamento in CP_1 favore del ricorrente di tale indennità; sulle relative somme dovrà essere corrisposta la maggior somma tra interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria (stante il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria sui crediti di lavoro, di cui all'art. 22 comma 36, l. 23 dicembre 1994 n.
724) a decorrere dalla data di scadenza del termine previso per l'adozione del provvedimento sulla domanda, in base al combinato disposto degli artt.
22 co. 36 L. 724/1994 e co. 2 e 4 D.L. 79/1997, conv. In L 140/1997.
Va, peraltro, rilevato che in ricorso è stato genericamente domandato
“condannare l' alla corresponsione del TFR dovuto, oltre interessi al CP_1 tasso legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino al soddisfo”, senza alcuna indicazione del quantum e senza produrre alcunché di ausilio ad una possibile quantificazione;
ciò che, in ogni caso, non consente a questo Giudice di procedere ad alcuna quantificazione;
ci si limita, pertanto, a riconoscere l'an del diritto, peraltro non specificamente
7 contestato da (sul punto, si osserva e si ribadisce, peraltro, che con la
CP_1 comparsa di costituzione l' esponeva che << La tempestiva risposta
CP_1 fornita dall' di Siracusa alla richiesta Parte_2 istruttoria, formulata dall' a seguito della ricezione della notifica del
CP_1 ricorso giudiziario, ha consentito di determinare l'entità del chiesto TFR. Dunque … l' sta procedendo al relativo pagamento >> e alla luce di
CP_1 ciò chiedeva definirsi la causa per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite).
La peculiarità delle questioni di diritto affrontate – in uno alla insufficiente produzione ai fini di una quantificazione - giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 1374/2023 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione Parte_1 del Trattamento di Fine Rapporto con riferimento ai periodi lavorativi corrispondenti alla durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato precedentemente intercorsi, indicati in ricorso, condannando l' , quale CP_1 successore ex lege dell' al relativo pagamento, oltre agli accessori CP_4 di cui in parte motiva;
spese compensate.
Siracusa, 26/02/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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