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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/05/2024, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Maruzza Pino Giudice aus. rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1210/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...], Parte_1
c.f.: ; C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Miraglia,
-appellante - contro
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Gulli, 11, c.f.: ; C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Scaduto,
- appellato -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Palermo – pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di intesa a ottenere la condanna di
[...] Controparte_1 quest'ultimo, usufruttuario dell'immobile sito al quinto piano dello stabile condominiale di via Leopardi, 13, in Palermo, di proprietà della ricorrente, alla restituzione della somma di euro 11.331.25 da costei versata al Condominio CP_2
[... 210/2021 r.g. 2
opere di manutenzione del lastrico solare a livello dell'appartamento e di quelle necessarie al ripristino dello stato dei luoghi nell'appartamento al quarto piano di proprietà di terzi, oggetto di infiltrazioni provenienti dal lastrico soprastante – con ordinanza resa nel procedimento ex artt. 702 bis ss. c.p.c. n. 14205/2020 R.G., depositata il 8.6.2021, rigettava le domande e poneva a carico della ricorrente le spese di lite.
La soccombente ha interposto appello, di cui la controparte, costituitasi, ha invocato il rigetto.
Il giorno 17.10.2023, all'esito della trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante critica la sentenza per aver escluso che l'omessa manutenzione ordinaria del lastrico solare da parte dell'usufruttuario fosse stata la causa delle infiltrazioni e dei conseguenti danni lamentati dai proprietari dell'appartamento sottostante;
ascrive, in particolare, al giudice la non corretta valutazione delle risultanze peritali.
Il motivo è infondato.
Con ordinanza del 2.1.2019, emessa all'esito di un procedimento cautelare, era stato ordinato al di provvedere senza indugio Controparte_3 all'eliminazione delle cause che avevano provocato le infiltrazioni nell'immobile sito al quarto piano dello stabile e a porre in essere le opere necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi secondo quanto indicato nella relazione di c.t.u..
Secondo la ricorrente, la maggior parte delle opere poi deliberate dal
[...]
dovevano essere qualificate come di manutenzione ordinaria, Controparte_3
gravante sull'usufruttuario, mentre quelle di manutenzione straordinaria dovevano considerarsi causalmente dipendenti dal difetto di manutenzione ordinaria e perciò anch'esse da porre a carico del titolare del diritto di usufrutto.
n. 1210/2021 r.g. 3
Il Tribunale ha escluso che il convenuto usufruttuario, titolare del diritto d'uso esclusivo sul lastrico solare, avesse posto in essere condotte dotate di efficienza causale rispetto alle accertate infiltrazioni e ai conseguenti danni alla proprietà del quarto piano, reputando che il convenuto si fosse già fatto carico delle spese di manutenzione ordinaria che il gli aveva richiesto nell'importo di CP_3
euro 1.588,99 e che tutti i restanti interventi, poiché afferenti a elementi costruttivi e parti strutturali dell'immobile, fossero finalizzati non già alla mera conservazione del bene, bensì alla prevenzione o eliminazione di cedimenti e deterioramenti legati alla vetustà. ha prodotto la sentenza n. 5821/2016 del Tribunale di Palermo, Controparte_1 ormai definitiva, con la quale era stata respinta la domanda che Parte_1 aveva proposto nei di lui confronti affinché fosse accertata l'estinzione dell'usufrutto per violazione dei doveri dell'usufruttuario ai sensi dell'art. 1015
c.c..
In quel giudizio il Tribunale aveva ritenuto che il deterioramento dell'immobile oggetto di usufrutto fosse anteriore all'anno 2007, di acquisizione del bene alla disponibilità dell'usufruttuario, e riconducibile all'omessa esecuzione di interventi gravanti sull'ente condominiale nel suo complesso.
Tale accertamento, ormai coperto da giudicato, riguardante i fatti costitutivi del diritto dedotto nel presente giudizio oltre che della pretesa avanzata e respinta nel pregresso procedimento, preclude in questa sede una conclusione di segno diverso e impone di ritenere che nessuno degli interventi eseguiti dal in CP_3 esecuzione dell'ordinanza cautelare del 2.1.2019 possa imputarsi a una carenza di manutenzione ordinaria da parte dell'usufruttuario.
Il che – alla stregua dei parametri normativi degli artt. 1004 e 1005 c.c.: i soli rilevanti nel rapporto tra proprietario e usufruttuario – basta a motivare il rigetto della domanda di rivalsa della proprietaria.
n. 1210/2021 r.g. 4
L'esito della lite comporta la condanna di alle spese di appello, Parte_1
che si liquidano in complessivi euro 3.966,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Sussistono, nei confronti dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, co.
1- quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti;
rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza resa il giorno Parte_1
8.6.2021 dal Tribunale di Palermo nel procedimento n. 14205/2020 R.G.; condanna alla rifusione, in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese del grado di appello, che liquida in complessivi euro 3.966,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Dà atto che sussistono, nei confronti dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Palermo il giorno 18.4.2024 nella Camera di Consiglio della
Seconda Sezione della Corte d'Appello.
Il Giudice aus. est.
Maruzza Pino
Il Presidente
Giuseppe Lupo
Provvedimento redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio Dott. Giuseppe Lupo e dal Giudice
Ausiliario estensore Dott.ssa Maruzza Pino.
n. 1210/2021 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Maruzza Pino Giudice aus. rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1210/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...], Parte_1
c.f.: ; C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Miraglia,
-appellante - contro
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Gulli, 11, c.f.: ; C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Scaduto,
- appellato -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Palermo – pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di intesa a ottenere la condanna di
[...] Controparte_1 quest'ultimo, usufruttuario dell'immobile sito al quinto piano dello stabile condominiale di via Leopardi, 13, in Palermo, di proprietà della ricorrente, alla restituzione della somma di euro 11.331.25 da costei versata al Condominio CP_2
[... 210/2021 r.g. 2
opere di manutenzione del lastrico solare a livello dell'appartamento e di quelle necessarie al ripristino dello stato dei luoghi nell'appartamento al quarto piano di proprietà di terzi, oggetto di infiltrazioni provenienti dal lastrico soprastante – con ordinanza resa nel procedimento ex artt. 702 bis ss. c.p.c. n. 14205/2020 R.G., depositata il 8.6.2021, rigettava le domande e poneva a carico della ricorrente le spese di lite.
La soccombente ha interposto appello, di cui la controparte, costituitasi, ha invocato il rigetto.
Il giorno 17.10.2023, all'esito della trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante critica la sentenza per aver escluso che l'omessa manutenzione ordinaria del lastrico solare da parte dell'usufruttuario fosse stata la causa delle infiltrazioni e dei conseguenti danni lamentati dai proprietari dell'appartamento sottostante;
ascrive, in particolare, al giudice la non corretta valutazione delle risultanze peritali.
Il motivo è infondato.
Con ordinanza del 2.1.2019, emessa all'esito di un procedimento cautelare, era stato ordinato al di provvedere senza indugio Controparte_3 all'eliminazione delle cause che avevano provocato le infiltrazioni nell'immobile sito al quarto piano dello stabile e a porre in essere le opere necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi secondo quanto indicato nella relazione di c.t.u..
Secondo la ricorrente, la maggior parte delle opere poi deliberate dal
[...]
dovevano essere qualificate come di manutenzione ordinaria, Controparte_3
gravante sull'usufruttuario, mentre quelle di manutenzione straordinaria dovevano considerarsi causalmente dipendenti dal difetto di manutenzione ordinaria e perciò anch'esse da porre a carico del titolare del diritto di usufrutto.
n. 1210/2021 r.g. 3
Il Tribunale ha escluso che il convenuto usufruttuario, titolare del diritto d'uso esclusivo sul lastrico solare, avesse posto in essere condotte dotate di efficienza causale rispetto alle accertate infiltrazioni e ai conseguenti danni alla proprietà del quarto piano, reputando che il convenuto si fosse già fatto carico delle spese di manutenzione ordinaria che il gli aveva richiesto nell'importo di CP_3
euro 1.588,99 e che tutti i restanti interventi, poiché afferenti a elementi costruttivi e parti strutturali dell'immobile, fossero finalizzati non già alla mera conservazione del bene, bensì alla prevenzione o eliminazione di cedimenti e deterioramenti legati alla vetustà. ha prodotto la sentenza n. 5821/2016 del Tribunale di Palermo, Controparte_1 ormai definitiva, con la quale era stata respinta la domanda che Parte_1 aveva proposto nei di lui confronti affinché fosse accertata l'estinzione dell'usufrutto per violazione dei doveri dell'usufruttuario ai sensi dell'art. 1015
c.c..
In quel giudizio il Tribunale aveva ritenuto che il deterioramento dell'immobile oggetto di usufrutto fosse anteriore all'anno 2007, di acquisizione del bene alla disponibilità dell'usufruttuario, e riconducibile all'omessa esecuzione di interventi gravanti sull'ente condominiale nel suo complesso.
Tale accertamento, ormai coperto da giudicato, riguardante i fatti costitutivi del diritto dedotto nel presente giudizio oltre che della pretesa avanzata e respinta nel pregresso procedimento, preclude in questa sede una conclusione di segno diverso e impone di ritenere che nessuno degli interventi eseguiti dal in CP_3 esecuzione dell'ordinanza cautelare del 2.1.2019 possa imputarsi a una carenza di manutenzione ordinaria da parte dell'usufruttuario.
Il che – alla stregua dei parametri normativi degli artt. 1004 e 1005 c.c.: i soli rilevanti nel rapporto tra proprietario e usufruttuario – basta a motivare il rigetto della domanda di rivalsa della proprietaria.
n. 1210/2021 r.g. 4
L'esito della lite comporta la condanna di alle spese di appello, Parte_1
che si liquidano in complessivi euro 3.966,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Sussistono, nei confronti dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, co.
1- quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti;
rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza resa il giorno Parte_1
8.6.2021 dal Tribunale di Palermo nel procedimento n. 14205/2020 R.G.; condanna alla rifusione, in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese del grado di appello, che liquida in complessivi euro 3.966,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Dà atto che sussistono, nei confronti dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Palermo il giorno 18.4.2024 nella Camera di Consiglio della
Seconda Sezione della Corte d'Appello.
Il Giudice aus. est.
Maruzza Pino
Il Presidente
Giuseppe Lupo
Provvedimento redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio Dott. Giuseppe Lupo e dal Giudice
Ausiliario estensore Dott.ssa Maruzza Pino.
n. 1210/2021 r.g.