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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/10/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente Relatore
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4556/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NT EL, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
NT EL, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 07/11/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
pagina 1 di 7 - considerato che con separata ordinanza è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 12/02/2025 sentenza di separazione consensuale n. 185/2025, pubblicata in data 17/02/2025, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni.
2. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo titolare di adeguati redditi propri.
pagina 2 di 7 3. Stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale la figlia non Per_1
ancora economicamente indipendente, sarà iscritta presso la residenza della madre in Castelnuovo Rangone (MO), Via Ing. G. Ferrari n. 1.
4. Stabilire che per il mantenimento ordinario della figlia ed in ragione delle Per_1
circostanze menzionate, il padre corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di €.750,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico
Cont sul conto corrente cointestato acceso presso , tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
5. Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie sostenute per i figli, come da Protocollo del Tribunale di Modena,
che di seguito si elencano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tasse scolastiche o universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d)
trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 3 di 7 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c)
gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e)
alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) vestiario.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, e ludiche e pertinenti attrezzature;
b)
spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
d) accessori tecnologici eventualmente richiesti dai figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail,
fax, ecc…) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10
giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà
inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso,
è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
6. Disporre che il Sig continui a versare mensilmente e fino all'estinzione sul Pt_1
Cont conto corrente cointestato acceso presso la propria quota pari al 50% della rata di finanziamento acceso per l'acquisto del veicolo Peugeot in uso al figlio
(maggiorenne ed economicamente indipendente) pari ad €.100,00; Per_2
pagina 4 di 7 Cont 7. Disporre che il saldo presente sul conto corrente cointestato acceso press è
di competenza e viene assegnato alla Sig.r essendo stato costituito dai CP_1
proventi della vendita della casa coniugale sita in Castelfranco (MO), frazione
Piumazzo, cointestata, che è stata venduta nel mese di agosto 2022. Il Sig Pt_1
pertanto, si impegna a non effettuare prelievi di alcun tipo.
8. Disporre che l'assegno unico – o qualsiasi ulteriore beneficio previsto dalla legge in favore dei figli e/o famiglia – verrà richiesto e trattenuto esclusivamente dalla
Sig. la quale potrà provvedere alla presentazione della relativa CP_1
domanda, con onere a carico del Sig. di agevolare quanto più possibile la Pt_1
Sig.ra nella raccolta della documentazione da presentare all'Ente CP_1
proposto per addivenire all'erogazione della predetta prestazione.
9. La casa sita in Fanano (MO), Via Monte di Sotto, censito al Catasto dei Fabbricati
del Comune di Fanano (MO), Foglio 28, particella 244, sub. 4, Cat A/2, è stato venduta in data 12/09/2025 e la Sig.r ha rinunciato alla sua quota pari CP_1
al 50% a favore del Sig. come da accordi in sentenza non definitiva n. Pt_1
185/2025 del 17/02/2025. Contestualmente alla vendita del predetto immobile, il mutuo ed il finanziamento accesi sullo stesso sono stati estinti .
10. La casa coniugale sita in Castelfranco (MO), frazione Piumazzo, cointestata, è stata venduta nel mese di agosto 2022 e il Sig. ha rinunciato alla sua quota pari Pt_1
al 50% a favore della moglie che ha provveduto ad acquistare la casa ove ora risiede con i figli sita in Castelnuovo Rangone (MO).
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 11/02/2003 e in data Per_2 Per_1
19/10/2006;
pagina 5 di 7 - ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
CO MI (MO) il 03/09/2000 fra nato a Parte_1
NE (MO) il 05/01/1972 e nata a Controparte_1
CO MI (MO) il 03/09/1975 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CO MI
(MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2000 - Atto n. 41 - Parte II Serie A;
pagina 6 di 7 3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente Relatore
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4556/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NT EL, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
NT EL, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 07/11/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
pagina 1 di 7 - considerato che con separata ordinanza è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 12/02/2025 sentenza di separazione consensuale n. 185/2025, pubblicata in data 17/02/2025, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni.
2. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo titolare di adeguati redditi propri.
pagina 2 di 7 3. Stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale la figlia non Per_1
ancora economicamente indipendente, sarà iscritta presso la residenza della madre in Castelnuovo Rangone (MO), Via Ing. G. Ferrari n. 1.
4. Stabilire che per il mantenimento ordinario della figlia ed in ragione delle Per_1
circostanze menzionate, il padre corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di €.750,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico
Cont sul conto corrente cointestato acceso presso , tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
5. Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie sostenute per i figli, come da Protocollo del Tribunale di Modena,
che di seguito si elencano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tasse scolastiche o universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d)
trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 3 di 7 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c)
gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e)
alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) vestiario.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, e ludiche e pertinenti attrezzature;
b)
spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
d) accessori tecnologici eventualmente richiesti dai figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail,
fax, ecc…) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10
giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà
inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso,
è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
6. Disporre che il Sig continui a versare mensilmente e fino all'estinzione sul Pt_1
Cont conto corrente cointestato acceso presso la propria quota pari al 50% della rata di finanziamento acceso per l'acquisto del veicolo Peugeot in uso al figlio
(maggiorenne ed economicamente indipendente) pari ad €.100,00; Per_2
pagina 4 di 7 Cont 7. Disporre che il saldo presente sul conto corrente cointestato acceso press è
di competenza e viene assegnato alla Sig.r essendo stato costituito dai CP_1
proventi della vendita della casa coniugale sita in Castelfranco (MO), frazione
Piumazzo, cointestata, che è stata venduta nel mese di agosto 2022. Il Sig Pt_1
pertanto, si impegna a non effettuare prelievi di alcun tipo.
8. Disporre che l'assegno unico – o qualsiasi ulteriore beneficio previsto dalla legge in favore dei figli e/o famiglia – verrà richiesto e trattenuto esclusivamente dalla
Sig. la quale potrà provvedere alla presentazione della relativa CP_1
domanda, con onere a carico del Sig. di agevolare quanto più possibile la Pt_1
Sig.ra nella raccolta della documentazione da presentare all'Ente CP_1
proposto per addivenire all'erogazione della predetta prestazione.
9. La casa sita in Fanano (MO), Via Monte di Sotto, censito al Catasto dei Fabbricati
del Comune di Fanano (MO), Foglio 28, particella 244, sub. 4, Cat A/2, è stato venduta in data 12/09/2025 e la Sig.r ha rinunciato alla sua quota pari CP_1
al 50% a favore del Sig. come da accordi in sentenza non definitiva n. Pt_1
185/2025 del 17/02/2025. Contestualmente alla vendita del predetto immobile, il mutuo ed il finanziamento accesi sullo stesso sono stati estinti .
10. La casa coniugale sita in Castelfranco (MO), frazione Piumazzo, cointestata, è stata venduta nel mese di agosto 2022 e il Sig. ha rinunciato alla sua quota pari Pt_1
al 50% a favore della moglie che ha provveduto ad acquistare la casa ove ora risiede con i figli sita in Castelnuovo Rangone (MO).
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 11/02/2003 e in data Per_2 Per_1
19/10/2006;
pagina 5 di 7 - ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
CO MI (MO) il 03/09/2000 fra nato a Parte_1
NE (MO) il 05/01/1972 e nata a Controparte_1
CO MI (MO) il 03/09/1975 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CO MI
(MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2000 - Atto n. 41 - Parte II Serie A;
pagina 6 di 7 3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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