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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 31/03/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 485/2024
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
Dott. Francesca Altrui Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 485/2024
Tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Simoni ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo indirizzo di posta elettronica info , Email_1 Controparte_1
come da procura in atti
Reclamante
e
Contumace Controparte_2
Nonché
Contumace Controparte_3
E
in persona dell'Avv. Fabio Controparte_4
Catterini, rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Betti in forza di procura valida anche per la fase di opposizione ed allegata in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Panicale, fraz. Tavernelle, Via del Commercio n.43 Reclamata
e con l'intervento della
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
PERUGIA
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Spoleto n.35/24 con cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale a carico del reclamante
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1
“In via pregiudiziale: sussistendo gravi e fondati motivi derivanti dalla impossibilità per il reclamante, conseguente alla efficacia esecutiva della sentenza reclamata, di portare a termine le indispensabili lavorazioni agrarie e cura dei fondi coltivati, con conseguente perdita dei raccolti agrari, con corrispondente grave ed irreparabile danno anche per gli stessi creditori, disporre ai sensi dell'art. 52 C.C.I.I. la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza reclamata, oppure la sospensione in tutto, o in parte, o temporaneamente, delle operaizoni di formazione dello stato passivo ed il compimento di altri atti di gestione della liquidazione, adottando i provvedimenti ritenuti opportuni anche ai sensi dell'art. 53 C.C.I.I.;
Nel merito: ai sensi dell'art.51 C.C.I.I., effettuati gli accertamenti di rito anche d'ufficio, in accoglimento del reclamo disporre la revoca della sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, per tutti i motivi esposti in narrativa.
Per la Curatela della liquidazione giudiziale:
“in via pregiudiziale: rigettare l'istanza avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di
Spoleto, non ravvisando alcuna prova che possa fondare i gravi e fondati motivi alla base della stessa, come meglio argomentato in narrativa;
nel merito rigettare il reclamo intentato da [c.f. ], nato il [...] a [...] C.F._1
Todi (PG) ivi residente, poiché infondato sia in fatto che in diritto, per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata del Tribunale di Spoleto n. 35/2024 pubblicata il 23.07.2024,
Rep. n. 36/2024 del 23.07.2024; per l'effetto: respingere comunque tutte le domande avanzate da controparte nei confronti della procedura di Liquidazione giudiziale, in persona del Curatore protempore, poiché infondate in fatto ed in diritto, come evidenziato in narrativa.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre rimborso forfettario, CAP ed
Iva come per legge.”
Per la Procura generale della Repubblica:
“CHIEDE Il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale.”
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato – rimasto contumace in I grado - interponeva reclamo Parte_1
avverso la sentenza n.35/24 con cui il Tribunale di Spoleto aveva dichiarato, su istanza dei creditori e – che avevano in origine presentato separati Controparte_2 Controparte_3
ricorsi nei confronti del poi riuniti - l'apertura della liquidazione giudiziale a suo carico, in Pt_1
quanto a suo dire la sua attività non possedeva i requisiti di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale previsti dall'art.2 del CCII. Deduceva, in primo luogo, che il Tribunale non aveva tenuto conto che la sua era un'impresa agricola, come tale, appunto, non assoggettabile alla procedura in questione e, in secondo luogo, che erroneamente lo stesso Tribunale aveva ritenuto che tale impresa non fosse un'impresa minore, provvedendo, a dimostrazione di ciò, a depositare in questa sede delle dichiarazioni dei redditi e a fini IVA da cui dovrebbe emergere il mancato superamento degli indicati limiti dimensionali.
Il reclamante lamentava poi l'erroneo conteggio, da parte del Tribunale, dei debiti esistenti a suo carico che, ove correttamente sommati, non superavano in realtà il limite di euro 30.000,00 posto dall'art.49, ultimo comma, del CCII quale condizione di procedibilità del giudizio volto all'apertura della liquidazione giudiziale ed insisteva quindi per la riforma della relativa decisione.
I creditori e la società benché ritualmente citati, restavano contumaci. Controparte_2 CP_3
Si costituiva invece la Curatela evidenziando che il avrebbe dovuto dimostrare di essere un Pt_1
imprenditore agricolo, cosa che non poteva fare poiché tale egli non era in quanto esercitava la sua attività non al fine della coltivazione diretta nell'ambito della sua azienda ma svolgendo servizi commerciali per conto terzi;
osservava inoltre che i ricavi dell'impresa del erano superiori a Pt_1
quelli richiesti ai fini della qualificazione di impresa minore ed evidenziava infine la piena correttezza dei conteggi effettuati dal Tribunali ai fini delle valutazioni relative al superamento della soglia complessiva di debiti di euro 30.000,00, previsto ai fini dell'apertura della procedura.
La Procura della Repubblica evidenziando come il corredo documentale offerto dal reclamante fosse insufficiente sia a provare la qualità della sua attività quale impresa agricola sia il possesso, in capo alla stessa, dei requisiti dimensionali corrispondenti al concetto di impresa minore chiedeva il rigetto del reclamo.
All'udienza del 4/11/24, udita la discussione delle parti, la Corte riservava la decisione.
Si osserva che il reclamo risulta infondato.
Debbono anzitutto rigettarsi le doglianze in merito alla sua pretesa non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale per essere egli un imprenditore agricolo, come tale escluso da tale procedura ai sensi dell'art.121 del CCII il quale prevede che “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.”: tale disposizione comporta infatti l'esclusione delle imprese agricole dall'ambito applicativo dell'istituto della liquidazione giudiziale (a meno che dette imprese non svolgano, parallelamente all'attività agricola vera e propria, altre attività di natura commerciale). L'onere della prova circa la natura agricola dell'attività esercitata cedeva naturalmente a carico del il quale tuttavia non ha offerto prove in tal senso, Pt_1
al di là della visura camerale (cfr. doc.2 allegato al ricorso) relativa alla sua impresa che, a suo dire, dovrebbe dimostrare tale natura: secondo il in particolare, dalla visura risulterebbe l'iscrizione Pt_1 della sua impresa con il codice adeco n.01.61 che comprende le attività di “aratura e semina, sarchiatura e diserboescavazioni di barbabietole, mietitrebbiatura, rippatura anche conto terzi”.
Tuttavia la descrizione delle attività così come indicata dal non corrisponde in realtà – come Pt_1
correttamente evidenziato dalla Curatela – a quanto si legge nella visura camerale in atti, ove l'attività in questione viene descritta come “aratura e semina per conto terzi;
sarchiatura e diserbo;
escavazione di barbabietole e carico conto terzi, erpicatura, rippatura, mietitrebbiatura conto terzi”: come si vede, dunque, tutte le descritte attività vengono riferite a lavori “conto terzi” e non invece
“anche” conto terzi come sostenuto dal ma, solo, conto terzi. E ciò – come osservato anche Pt_1
dal Pubblico Ministero – configura un'attività di natura in realtà commerciale, sussistendo un'attività agricola vera e propria solo laddove l'imprenditore utilizzi i suoi strumenti di lavoro per finalità agricole o di allevamento direttamente da lui realizzate quale oggetto della sua specifica attività e non quando la sua azienda venga utilizzata in funzione di fornitura di servizi a terzi. Peraltro l'unica indicazione che compare sulla visura camerale senza l'indicazione “conto terzi” è l'attività di “sarchiatura e diserbo” che però verosimilmente rappresenta ulteriore specificazione dei lavori svolti dal pur sempre per conto terzi;
né infatti quest'ultimo ha offerto alcuna prova – ed il relativo Pt_1
onere cedeva a suo carico - a dimostrazione del fatto che tale ultima attività fosse da lui svolta per proprio conto e che fosse prevalente rispetto alle altre, tutte, come detto, per conto terzi.
Venendo poi alle questioni relative alla pretesa non assoggettabilità dell'impresa alla liquidazione giudiziale, va premesso che l'art.2, comma 1, lett.d) esclude dall'assoggettabilità a tale procedura le c.d. imprese minori ossia quelle che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
“1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
”
Anche l'onere della prova in merito alla congiunta ricorrenza di tali requisiti cedeva a carico del debitore, che non vi ha però assolto: una tale prova non può evincersi dal mero fatto che il Pt_1
avesse scelto il regime di contabilità semplificata e ciò a fronte delle risultanze delle dichiarazioni dei redditi prodotte dallo stesso in questa sede (cfr. docc. n.3 e 4) laddove emerge che i ricavi Pt_1
relativi all'anno 2021 – il triennio da considerare erano gli anni 2021, 2022 e 2023 - erano pari ad euro 378.509,00, il che già pone l'impresa del reclamante al di fuori dell'ambito dell'impresa minore di cui all'art.2 del CCII.
Quanto poi alla lamentata erroneità dei conteggi effettuati dal Tribunale in ordine all'avvenuto superamento della soglia di procedibilità prevista dall'ultimo comma dell'art.49 del CCII, per cui occorre, ai fini dell'apertura della procedura, un totale di debiti superiore ad euro 30.000,00, anche tale doglianza risulta infondata. Il Tribunale risulta infatti aver correttamente calcolato l'ammontare complessivo dei debiti esistenti in capo al avendo sommato il credito del pari ad Pt_1 CP_2
euro 7209,98, con il credito di euro 2.895,84 della società per un totale di euro 10.105,82, CP_3 somma che, aggiunta ai debiti scaduti in gestione presso l'Agente della riscossione per euro
20.748,57, conducono ad un ammontare complessivo di euro 30.854,39. In merito il ha Pt_1
lamentato che il Tribunale avrebbe incluso nel conteggio spese legali non liquidate, con deduzioni tuttavia generiche, senza alcuna allegazione circa la precisa individuazione di tali spese e del relativo ammontare, alcuna indicazione essendo stata fornita in merito all'importo che, secondo il reclamante, dovrebbe scomputarsi dalla sommatoria effettuata dal Tribunale.
Nessuna documentazione agli atti, infine, dimostra l'avvenuto accoglimento della domanda di rottamazione dei debiti fiscali: le comunicazioni dell' di cui ai docc.7 e 8 prodotti Controparte_5 dal reclamante dimostrano solo la concessione di rateizzazioni risalente agli anni 2018 e 2019; di contro la Curatela ha prodotto un estratto dei ruoli dell' , aggiornato Controparte_6
al 2024, da cui risultano ancora oggi debiti per 23.334,53 euro.
Da tutto quanto sin qui esposto discende il rigetto del reclamo. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza (nulla ovviamente per i creditori istanti, non costituiti).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- Rigetta il reclamo proposto da;
Parte_1
- Condanna quest'ultimo alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla Curatela che si liquidano in euro 4.996,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Da altresì atto della sussistenza, a carico dei medesimi, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/02.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 13/2/25.
La Consigliera rel. La Presidente
(d.ssa O. Paini) (d.ssa C. Matteini)
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
Dott. Francesca Altrui Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 485/2024
Tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Simoni ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo indirizzo di posta elettronica info , Email_1 Controparte_1
come da procura in atti
Reclamante
e
Contumace Controparte_2
Nonché
Contumace Controparte_3
E
in persona dell'Avv. Fabio Controparte_4
Catterini, rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Betti in forza di procura valida anche per la fase di opposizione ed allegata in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Panicale, fraz. Tavernelle, Via del Commercio n.43 Reclamata
e con l'intervento della
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
PERUGIA
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Spoleto n.35/24 con cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale a carico del reclamante
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1
“In via pregiudiziale: sussistendo gravi e fondati motivi derivanti dalla impossibilità per il reclamante, conseguente alla efficacia esecutiva della sentenza reclamata, di portare a termine le indispensabili lavorazioni agrarie e cura dei fondi coltivati, con conseguente perdita dei raccolti agrari, con corrispondente grave ed irreparabile danno anche per gli stessi creditori, disporre ai sensi dell'art. 52 C.C.I.I. la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza reclamata, oppure la sospensione in tutto, o in parte, o temporaneamente, delle operaizoni di formazione dello stato passivo ed il compimento di altri atti di gestione della liquidazione, adottando i provvedimenti ritenuti opportuni anche ai sensi dell'art. 53 C.C.I.I.;
Nel merito: ai sensi dell'art.51 C.C.I.I., effettuati gli accertamenti di rito anche d'ufficio, in accoglimento del reclamo disporre la revoca della sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, per tutti i motivi esposti in narrativa.
Per la Curatela della liquidazione giudiziale:
“in via pregiudiziale: rigettare l'istanza avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di
Spoleto, non ravvisando alcuna prova che possa fondare i gravi e fondati motivi alla base della stessa, come meglio argomentato in narrativa;
nel merito rigettare il reclamo intentato da [c.f. ], nato il [...] a [...] C.F._1
Todi (PG) ivi residente, poiché infondato sia in fatto che in diritto, per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata del Tribunale di Spoleto n. 35/2024 pubblicata il 23.07.2024,
Rep. n. 36/2024 del 23.07.2024; per l'effetto: respingere comunque tutte le domande avanzate da controparte nei confronti della procedura di Liquidazione giudiziale, in persona del Curatore protempore, poiché infondate in fatto ed in diritto, come evidenziato in narrativa.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre rimborso forfettario, CAP ed
Iva come per legge.”
Per la Procura generale della Repubblica:
“CHIEDE Il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale.”
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato – rimasto contumace in I grado - interponeva reclamo Parte_1
avverso la sentenza n.35/24 con cui il Tribunale di Spoleto aveva dichiarato, su istanza dei creditori e – che avevano in origine presentato separati Controparte_2 Controparte_3
ricorsi nei confronti del poi riuniti - l'apertura della liquidazione giudiziale a suo carico, in Pt_1
quanto a suo dire la sua attività non possedeva i requisiti di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale previsti dall'art.2 del CCII. Deduceva, in primo luogo, che il Tribunale non aveva tenuto conto che la sua era un'impresa agricola, come tale, appunto, non assoggettabile alla procedura in questione e, in secondo luogo, che erroneamente lo stesso Tribunale aveva ritenuto che tale impresa non fosse un'impresa minore, provvedendo, a dimostrazione di ciò, a depositare in questa sede delle dichiarazioni dei redditi e a fini IVA da cui dovrebbe emergere il mancato superamento degli indicati limiti dimensionali.
Il reclamante lamentava poi l'erroneo conteggio, da parte del Tribunale, dei debiti esistenti a suo carico che, ove correttamente sommati, non superavano in realtà il limite di euro 30.000,00 posto dall'art.49, ultimo comma, del CCII quale condizione di procedibilità del giudizio volto all'apertura della liquidazione giudiziale ed insisteva quindi per la riforma della relativa decisione.
I creditori e la società benché ritualmente citati, restavano contumaci. Controparte_2 CP_3
Si costituiva invece la Curatela evidenziando che il avrebbe dovuto dimostrare di essere un Pt_1
imprenditore agricolo, cosa che non poteva fare poiché tale egli non era in quanto esercitava la sua attività non al fine della coltivazione diretta nell'ambito della sua azienda ma svolgendo servizi commerciali per conto terzi;
osservava inoltre che i ricavi dell'impresa del erano superiori a Pt_1
quelli richiesti ai fini della qualificazione di impresa minore ed evidenziava infine la piena correttezza dei conteggi effettuati dal Tribunali ai fini delle valutazioni relative al superamento della soglia complessiva di debiti di euro 30.000,00, previsto ai fini dell'apertura della procedura.
La Procura della Repubblica evidenziando come il corredo documentale offerto dal reclamante fosse insufficiente sia a provare la qualità della sua attività quale impresa agricola sia il possesso, in capo alla stessa, dei requisiti dimensionali corrispondenti al concetto di impresa minore chiedeva il rigetto del reclamo.
All'udienza del 4/11/24, udita la discussione delle parti, la Corte riservava la decisione.
Si osserva che il reclamo risulta infondato.
Debbono anzitutto rigettarsi le doglianze in merito alla sua pretesa non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale per essere egli un imprenditore agricolo, come tale escluso da tale procedura ai sensi dell'art.121 del CCII il quale prevede che “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.”: tale disposizione comporta infatti l'esclusione delle imprese agricole dall'ambito applicativo dell'istituto della liquidazione giudiziale (a meno che dette imprese non svolgano, parallelamente all'attività agricola vera e propria, altre attività di natura commerciale). L'onere della prova circa la natura agricola dell'attività esercitata cedeva naturalmente a carico del il quale tuttavia non ha offerto prove in tal senso, Pt_1
al di là della visura camerale (cfr. doc.2 allegato al ricorso) relativa alla sua impresa che, a suo dire, dovrebbe dimostrare tale natura: secondo il in particolare, dalla visura risulterebbe l'iscrizione Pt_1 della sua impresa con il codice adeco n.01.61 che comprende le attività di “aratura e semina, sarchiatura e diserboescavazioni di barbabietole, mietitrebbiatura, rippatura anche conto terzi”.
Tuttavia la descrizione delle attività così come indicata dal non corrisponde in realtà – come Pt_1
correttamente evidenziato dalla Curatela – a quanto si legge nella visura camerale in atti, ove l'attività in questione viene descritta come “aratura e semina per conto terzi;
sarchiatura e diserbo;
escavazione di barbabietole e carico conto terzi, erpicatura, rippatura, mietitrebbiatura conto terzi”: come si vede, dunque, tutte le descritte attività vengono riferite a lavori “conto terzi” e non invece
“anche” conto terzi come sostenuto dal ma, solo, conto terzi. E ciò – come osservato anche Pt_1
dal Pubblico Ministero – configura un'attività di natura in realtà commerciale, sussistendo un'attività agricola vera e propria solo laddove l'imprenditore utilizzi i suoi strumenti di lavoro per finalità agricole o di allevamento direttamente da lui realizzate quale oggetto della sua specifica attività e non quando la sua azienda venga utilizzata in funzione di fornitura di servizi a terzi. Peraltro l'unica indicazione che compare sulla visura camerale senza l'indicazione “conto terzi” è l'attività di “sarchiatura e diserbo” che però verosimilmente rappresenta ulteriore specificazione dei lavori svolti dal pur sempre per conto terzi;
né infatti quest'ultimo ha offerto alcuna prova – ed il relativo Pt_1
onere cedeva a suo carico - a dimostrazione del fatto che tale ultima attività fosse da lui svolta per proprio conto e che fosse prevalente rispetto alle altre, tutte, come detto, per conto terzi.
Venendo poi alle questioni relative alla pretesa non assoggettabilità dell'impresa alla liquidazione giudiziale, va premesso che l'art.2, comma 1, lett.d) esclude dall'assoggettabilità a tale procedura le c.d. imprese minori ossia quelle che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
“1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
”
Anche l'onere della prova in merito alla congiunta ricorrenza di tali requisiti cedeva a carico del debitore, che non vi ha però assolto: una tale prova non può evincersi dal mero fatto che il Pt_1
avesse scelto il regime di contabilità semplificata e ciò a fronte delle risultanze delle dichiarazioni dei redditi prodotte dallo stesso in questa sede (cfr. docc. n.3 e 4) laddove emerge che i ricavi Pt_1
relativi all'anno 2021 – il triennio da considerare erano gli anni 2021, 2022 e 2023 - erano pari ad euro 378.509,00, il che già pone l'impresa del reclamante al di fuori dell'ambito dell'impresa minore di cui all'art.2 del CCII.
Quanto poi alla lamentata erroneità dei conteggi effettuati dal Tribunale in ordine all'avvenuto superamento della soglia di procedibilità prevista dall'ultimo comma dell'art.49 del CCII, per cui occorre, ai fini dell'apertura della procedura, un totale di debiti superiore ad euro 30.000,00, anche tale doglianza risulta infondata. Il Tribunale risulta infatti aver correttamente calcolato l'ammontare complessivo dei debiti esistenti in capo al avendo sommato il credito del pari ad Pt_1 CP_2
euro 7209,98, con il credito di euro 2.895,84 della società per un totale di euro 10.105,82, CP_3 somma che, aggiunta ai debiti scaduti in gestione presso l'Agente della riscossione per euro
20.748,57, conducono ad un ammontare complessivo di euro 30.854,39. In merito il ha Pt_1
lamentato che il Tribunale avrebbe incluso nel conteggio spese legali non liquidate, con deduzioni tuttavia generiche, senza alcuna allegazione circa la precisa individuazione di tali spese e del relativo ammontare, alcuna indicazione essendo stata fornita in merito all'importo che, secondo il reclamante, dovrebbe scomputarsi dalla sommatoria effettuata dal Tribunale.
Nessuna documentazione agli atti, infine, dimostra l'avvenuto accoglimento della domanda di rottamazione dei debiti fiscali: le comunicazioni dell' di cui ai docc.7 e 8 prodotti Controparte_5 dal reclamante dimostrano solo la concessione di rateizzazioni risalente agli anni 2018 e 2019; di contro la Curatela ha prodotto un estratto dei ruoli dell' , aggiornato Controparte_6
al 2024, da cui risultano ancora oggi debiti per 23.334,53 euro.
Da tutto quanto sin qui esposto discende il rigetto del reclamo. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza (nulla ovviamente per i creditori istanti, non costituiti).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- Rigetta il reclamo proposto da;
Parte_1
- Condanna quest'ultimo alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla Curatela che si liquidano in euro 4.996,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Da altresì atto della sussistenza, a carico dei medesimi, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/02.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 13/2/25.
La Consigliera rel. La Presidente
(d.ssa O. Paini) (d.ssa C. Matteini)