Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/02/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
7347/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7347/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio civile
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliato in Altavilla Silentina, alla via R dell'avv. Antonio Bassi che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 ciliata in Salerno, alla via Gian Vince lo studio dell'avv. Laura Fasulo che la rappresenta e difende in virtu di procura allegata alla memoria di costituzione RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
(28.01.2010). In particolare, il ricorrente ha evidenziato di aver raggiunto un accordo a seguito di convenzione di negoziazione assistita, autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno in data 21.04.2022, con cui e stata dichiarata la separazione personale dei coniugi ed e stata disposta la regolamentazione dei loro rapporti personali e patrimoniali nell'interesse del figlio minore. Pertanto, essendo venuto meno in modo definitivo l'affectio coniugalis e stante l'impossibilita di riconciliazione, il ricorrente ha concluso con la richiesta di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso. Instaurato il contraddittorio, si e costituita che ha aderito alla Controparte_1 domanda di divorzio, producendo l'accor i dello stesso nel frattempo raggiunto con il ricorrente. All'udienza dell'11.02.2025, il Giudice delegato, constatata l'impossibilita di una riconciliazione tra i coniugi e preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha riservato la causa al collegio per la decisione.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla sottoscrizione della Convenzione di Negoziazione Assistita di separazione dei coniugi e dalla successiva autorizzazione del P.M. la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta;
pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Nello specifico, le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto che sono ritenute eque dal Tribunale e che, pertanto, possono essere ratificate soprattutto in quanto rispondenti agli interessi del figlio minore;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue: 1) Il figlio minore , di anni 14, sarà affidato ad entrambi i genitori, che ne Per_1 cureranno, di com rdo, l'educazione, la crescita e l'istruzione (partecipando concretamente e fattivamente ad ogni decisione e/o evento di maggior interesse per lo stesso), con la previsione del collocamento stabile presso la madre, sig.ra P_
, che abiterà con lo stesso presso la casa coniugale, in linea co
[...] alla novella in materia di affidamento condiviso (Legge 54/06). Le decisioni di straordinaria amministrazione (istruzione, cambio di domicilio e/o residenza, mediche) che riguardano il minore saranno prese di comune accordo. Per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione, saranno prese dal genitore con cui è in quel momento;
Per_1
2) Quanto ai tem e modalità di frequentazione padre-figlio, il sig. Pt_1 potrà prendere e tenere con sé il figlio: dalle ore 18,00 alle ore 21,00 in due settimana (preferibilmente ogni martedì e giovedì), salvo diverso accordo tra le parti, nonché a weekend alterni, prelevandolo il sabato all'uscita di scuola (o alle ore 10,00, presso la di lui residenza, in caso di chiusura della scuola), con pernottamento presso di sé, e riaccompagnandolo la domenica sera alle ore 21,00 presso la residenza materna. Resta inteso che il calendario di incontri padre-figlio, sia infrasettimanalmente che nel weekend e durante tutte le festività e ferie estive, dovrà essere gestito ed applicato rispettando prioritariamente la volontà del minore, data anche l'età dello stesso, e compatibilmente con i di lui impegni scolastici ed extra-scolastici;
3) Per le festività natalizie, salvo diverso accordo tra i genitori, il minore trascorrerà il 24 dicembre con la madre ed il 25 dicembre con il padre, il 31 dicembre con la madre e l'1gennaio con il padre, e così via, alternandosi di anno in anno. Per il periodo pasquale, salvo diverso accordo delle parti e sempre rispettando il principio dell'alternanza annuale, allo stesso modo, la Pasqua con il padre ed il lunedì in Albis con la madre e così via;
4) Per quanto riguarda le vacanze estive (luglio/agosto), il padre potrà tenere con sé il figlio per un periodo di due settimane (dall'1 al 15 o dal 16 al 30), anche non consecutive (ovvero dall'1 all'8 e dal 17 al 23 o dal 9 al 16 e dal 24 al 30), nel mese di luglio e/o agosto e lo stesso varrà per la madre, concordando preventivamente e formalmente, tale periodo, con l'altro coniuge, entro il 30 maggio di ciascun anno;
in mancanza di accordo, si applicherà l'alternanza rispetto al periodo estivo trascorso nell'anno precedente. Durante i giorni consecutivi riferiti alle ferie estive, i genitori, inoltre, potranno accordarsi tra loro (sussistendone tutte le condizioni ovvero sempre che gli stessi non si trovino “fuori zona” per trascorrere le ferie con
) per far eventualmente visita al minore;
Per_1 no della festa della mamma, del compleanno e dell'onomastico, il minore li trascorrerà con la madre e lo stesso varrà per il padre (festa del papà, compleanno ed onomastico dello stesso). Qualora queste ricorrenze dovessero cadere durante il giorno di pertinenza dell'altro genitore, vi sarà una deroga automatica alla calendarizzazione ordinaria, onde consentire, al genitore di cui ricorre la festa, di poterla trascorrere con il figlio. In tali occasioni, l'orario di visita sarà dall'uscita di scuola (ovvero dalle ore 13 in caso di sospensione scolastica), fino alle ore 20,30. Per quanto concerne il giorno del compleanno ed onomastico del minore, sarà quest'ultimo a scegliere la modalità con la quale intende festeggiare la lieta ricorrenza. Quanto agli altri eventi e/o ricorrenze riguardanti il minore (es.
), i coniugi condivideranno con lo stesso le eventuali funzioni religiose, con Per_2 lamentazione autonoma dei relativi festeggiamenti nell'ambito della stessa giornata ovvero nel giorno festivo immediatamente successivo;
6) La casa coniugale, ubicata in Salerno alla Via Fratelli Palumbo n. 19, di proprietà esclusiva della sig.ra e divenuta tale a seguito di regolamentazione dei P_ rapporti patrimonial , in ottemperanza degli obblighi assunti in Pt_1 sede di separazione- resterà ass e nella piena disponibilità di quest'ultima, per abitarvi insieme al figlio , con tutto quanto in essa contenuto (mobili, Per_1 arredi, suppellettili, rispetto ai quali il sig. dichiara, anche per il futuro, di Pt_1 non vantare alcun diritto); 7) Il sig. corrisponderà, a fronte del peggioramento della propria Parte_1 situazio ddituale(attualmente disoccupato), la somma di € 400,00 (euro quattrocento#) mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio
, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra Per_1 P_
, entro il giorno 10 di ogni mese. Tale somma verrà annualmente ri
[...] gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo al deposito del presente accordo. Il sig. , inoltre, contribuirà nella misura del 50% alle spese Pt_1 straordinarie ch deranno necessarie per il figlio (a titolo esemplificativo: scolastiche, mediche non coperte dal SSN, ludico- ricreative), spese che dovranno essere previamente concordate e documentate, laddove possibile, anche con semplice ricevuta o autocertificazione, salvo ragioni di comprovata urgenza ed andranno rimborsate al genitore che le ha anticipate, entro e non oltre 10 giorni dall'esborso;
8) I coniugi provvederanno autonomamente al proprio sostentamento, dichiarando di non aver nulla a pretendere, l'uno nei confronti dell'altro a titolo di assegno divorzile;
resta inteso che fino all'emissione della sentenza di divorzio, il sig. Pt_1 sarà comunque obbligato a versare l'assegno di mantenimento alla sig.ra P_ nell'importo convenuto in sede di separazione personale, pari ad € 300, (euro trecento#), riconoscendo anche gli arretrati, a tale titolo accumulati e non corrisposti, da agosto 2024. L'importo complessivo dei suddetti arretrati dovrà essere corrisposto entro la fine del mese di maggio 2025;
9) Entrambi i coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente, entro il termine di 30 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio ex dl. del 28.01.2013 n.154, art. 337 sexies, per la presenza di figlio minore, dichiarando la loro disponibilità alla sottoscrizione degli atti amministrativi necessari relativi al visto sul passaporto o documento valido per l'espatrio e comunque necessari per la circolazione del minore per ogni viaggio preventivamente concordato tra gli stessi;
10) L'assegno unico per il minore sarà percepito, su espresso accordo tra le Per_1 parti, nella misura del 100 % dal : all'uopo, il sig. Controparte_1 Pt_1 si impegna annualmente a fornire t zione necessa consentire alla sig.ra di presentare la relativa domanda;
P_
11) I coniugi dichiarano espressamente di rinunziare sin d'ora, come in effetti rinunziano, una volta pubblicata la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'impugnazione della stessa;
12) Le spese e le competenze legali della presente procedura restano interamente compensate tra le parti ed i procuratori costituiti rinunciano al vincolo di solidarietà di cui all'art. 68 della Legge Professionale Forense. Devono essere compiute le formalita di rito. In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 28 maggio 2008 nel Comune di Salerno tra nato a [...]_1 il 18.09.1972, C.F.: , nata a [...]_1
Salerno il 23.12.19 egistro CodiceFiscale_2
Atti Matrimonio Comune d B) dispone in conformita all'accordo raggiunto dalle parti e richiamato in parte motiva;
C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno (Anno 2008, Atto n. 60, Parte I) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; D) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 24 febbraio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
Il presente provvedimento e stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna D'Andraia, M.O.T. nominata con d.m. 22.10.2024.