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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 20/08/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1302/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosa Lavanga ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1302/2019 promossa da:
(IÀ , con il patrocinio dell'Avv. Lorenza Parte_1 Controparte_1 Parlani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
Ricorrente, attore Contro
, con il patrocinio dell'Avv. Roberto Bianchi ed elettivamente domiciliato CP_2 presso il suo studio
Resistente, convenuto
Oggetto: Pagamento somma
Conclusioni per l'attore: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, condannare il sig. al pagamento, in favore della come in atti CP_2 Parte_1 rappresentata, difesa e domiciliata, della somma di € 17.165,40 o di quella diversa, maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito del presente procedimento, oltre accessori di legge, e maggiorata degli interessi a decorrere dalla data di messa in mora al saldo effettivo, con condanna alla refusione delle spese legali”. Conclusioni per il convenuto: “Voglia il Tribunale Civile di Perugia adito, disattesa ogni e qualsivoglia diversa e contraria istanza, deduzione, produzione, eccezione, domanda e argomentazione, per tutte le ragioni di cui in narrativa e per tutte quelle IÀ rappresentate con i precedenti atti e scritti difensivi, da intendersi tutti quivi integralmente richiamati e trascritti: - in via principale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo alla per tutte le ragioni di cui al capo I del Parte_1 presente atto e, per l'effetto, rigettare integralmente le avverse comunque infondate e non provate pretese creditorie;
- in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Illustre Giudicante dovesse ritenere di non accogliere l'eccezione di cui al punto che precede, accertare e dichiarare la nullità del contratto di conferimento incarico del 06.04.2016 (doc. 1 avversario) per causa del contratto ab initio inesistente e/o nulla e/o illecita e/o per oggetto del contratto impossibile e/o illecito, per tutte le ragioni rappresentate nel capo II e III della presente memoria integrativa autorizzata e, per l'effetto, rigettare integralmente le avverse comunque infondate e non provate pretese creditorie;
- in ulteriore pagina 1 di 3 subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale Civile di Perugia adito dovesse rigettare le domande di cui ai punti precedenti, accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale della ricorrente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1337 e/o 1338 c.c. per tutte le ragioni di cui al capo II e III del presente atto e, conseguentemente, operare la compensazione integrale tra il credito asseritamente vantato dalla ricorrente e quello sorto in capo al a titolo di risarcimento del danno CP_2 a seguito della suddetta responsabilità precontrattuale avversaria e, per l'effetto, rigettare integralmente le avverse comunque infondate e non provate pretese;
- ancora in ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Intestata Autorità Giudiziaria dovesse disattendere le domande superiormente formulate da accertare e dichiarare la responsabilità per CP_2 inadempimento e/o non corretto adempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. in capo alla ricorrente per tutte le ragioni addotte al capo II e IV del presente atto e, conseguentemente, rigettare integralmente le avverse comunque infondate e non provate pretese creditorie;
- ulteriormente in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.mo Organo Giudicante adito dovesse rigettare le domande di cui ai punti che precedono, rigettare integralmente le avverse pretese, in quanto assolutamente infondate sia in fatto che in diritto, oltre che del tutto prive di idoneo riscontro probatorio per tutte le ragioni di cui in premessa. – In via istruttoria: si chiede sin d'ora, previa revoca dell'ordinanza datata 25.07.2022 mediante la quale l'Ecc.mo Tribunale adito non ha ammesso la prova testimoniale e l'interrogatorio formale richiesti dal resistente, di rimettere la causa in istruttoria acchè possano essere espletati sia la prova per testi che l'interrogatorio formale richiesti da nella propria CP_2 memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c.. In ogni caso, con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario al 15%, oltre Iva e Cap come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 07 febbraio 2019, Parte_1 ha convenuto in giudizio il Sig. chiedendo la condanna di quest'ultimo al pagamento CP_2 della somme € 17.165,40 o altra somma risultante di giustizia, richiamando il contenuto del contratto di conferimento dell'incarico del 6.4.2016, relativo ad una serie di attività professionali da espletarsi in vista di successivi atti di transazione e divisione tra gli eredi . Parte_2
Si è costituito in giudizio mediante memoria di costituzione del 21 febbraio CP_2
2020, rassegnando le conclusioni sopra ritrascritte, contestando, con plurime contestazioni in rito e nel merito, che si intendono integralmente richiamate, le richieste della ricorrente.
Superata la questione relativa alla eccepita nullità/improcedibilità della domanda, previa concessione di termine al resistente per il deposito di memoria integrativa, all'udienza del 29.09.2021 tenutasi mediante trattazione scritta, ha concesso alle parti i termini ex art. 183 c.p.c., rinviando all'udienza del 06.04.2022. Con ordinanza datata 25.7.2022 emessa fuori udienza, il GI ammetteva le prove testimoniali richieste da parte ricorrente e rigettava le richieste istruttorie avanzate da parte resistente (prova testimoniale ed interrogatorio formale), rinviando all'udienza del 1.03.2023 per l'assunzione delle stesse. All'udienza del 04.05.2023 sono stati escussi i testi indicati da parte ricorrente pagina 2 di 3 ( e e fissata udienza di precisazione delle conclusioni. Alle parti erano Testimone_1 Testimone_2 concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La questione preliminare sollevata dal convenuto, relativa al difetto di legittimazione attiva in capo alla società è fondata e va accolta, ed è assorbente di qualsiasi questione, anche di Pt_1 merito.
Eccepisce, correttamente, il convenuto la carenza di legittimazione attiva in capo alla Pt_1 in ordine al credito che la stessa avrebbe maturato in esecuzione del contratto di conferimento incarico oggetto del presente giudizio.
Invero, ai sensi della clausola 1 del contratto de quo, le “Parti interessate” sono chiaramente identificate nelle persone di in veste di committente e del Geom. il CP_2 Parte_3
Sig. ha conferito, per tabulas, “l'incarico inventario degli immobili oggetto di CP_2 divisione per successione del padre … valutazione degli stessi in un'ottica di divisione con Parte_2 la sorella la madre e lo zio” al Geom. avendo quest'ultimo sottoscritto il contratto Parte_3 anche mediante l'utilizzo del timbro personale e non di quello della società ricorrente, la cui ragione sociale compare esclusivamente nell'intestazione del menzionato contratto.
Peraltro, si osserva anche che al punto 4, richiamato anche nel ricorso introduttivo, è stabilito
“…il compenso spettante al professionista…..” e nell'atto medesimo è richiamato il “tecnico incaricato…”, con chiaro riferimento alla figura del singolo professionista, persona fisica, unico contraente e che, allorquando, nel contratto di conferimento dell'incarico, si è stabilito di incaricare la società ciò è stato espressamente stabilito (vedasi “…le parti tutte incaricano la società Ceset….”).
Ne segue che la prestazione oggetto del contratto di conferimento per cui è causa è una prestazione richiesta al professionista e non alla società.
Le spese sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle eccezione preliminare sollevata da parte convenuta, dichiara il difetto di legittimazione attiva di Parte_1
(IÀ . Compensa tra le parti le spese di lite. Controparte_1
Perugia, 20 agosto 2025
Il Giudice
Rosa Lavanga
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosa Lavanga ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1302/2019 promossa da:
(IÀ , con il patrocinio dell'Avv. Lorenza Parte_1 Controparte_1 Parlani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
Ricorrente, attore Contro
, con il patrocinio dell'Avv. Roberto Bianchi ed elettivamente domiciliato CP_2 presso il suo studio
Resistente, convenuto
Oggetto: Pagamento somma
Conclusioni per l'attore: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, condannare il sig. al pagamento, in favore della come in atti CP_2 Parte_1 rappresentata, difesa e domiciliata, della somma di € 17.165,40 o di quella diversa, maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito del presente procedimento, oltre accessori di legge, e maggiorata degli interessi a decorrere dalla data di messa in mora al saldo effettivo, con condanna alla refusione delle spese legali”. Conclusioni per il convenuto: “Voglia il Tribunale Civile di Perugia adito, disattesa ogni e qualsivoglia diversa e contraria istanza, deduzione, produzione, eccezione, domanda e argomentazione, per tutte le ragioni di cui in narrativa e per tutte quelle IÀ rappresentate con i precedenti atti e scritti difensivi, da intendersi tutti quivi integralmente richiamati e trascritti: - in via principale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo alla per tutte le ragioni di cui al capo I del Parte_1 presente atto e, per l'effetto, rigettare integralmente le avverse comunque infondate e non provate pretese creditorie;
- in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Illustre Giudicante dovesse ritenere di non accogliere l'eccezione di cui al punto che precede, accertare e dichiarare la nullità del contratto di conferimento incarico del 06.04.2016 (doc. 1 avversario) per causa del contratto ab initio inesistente e/o nulla e/o illecita e/o per oggetto del contratto impossibile e/o illecito, per tutte le ragioni rappresentate nel capo II e III della presente memoria integrativa autorizzata e, per l'effetto, rigettare integralmente le avverse comunque infondate e non provate pretese creditorie;
- in ulteriore pagina 1 di 3 subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale Civile di Perugia adito dovesse rigettare le domande di cui ai punti precedenti, accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale della ricorrente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1337 e/o 1338 c.c. per tutte le ragioni di cui al capo II e III del presente atto e, conseguentemente, operare la compensazione integrale tra il credito asseritamente vantato dalla ricorrente e quello sorto in capo al a titolo di risarcimento del danno CP_2 a seguito della suddetta responsabilità precontrattuale avversaria e, per l'effetto, rigettare integralmente le avverse comunque infondate e non provate pretese;
- ancora in ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Intestata Autorità Giudiziaria dovesse disattendere le domande superiormente formulate da accertare e dichiarare la responsabilità per CP_2 inadempimento e/o non corretto adempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. in capo alla ricorrente per tutte le ragioni addotte al capo II e IV del presente atto e, conseguentemente, rigettare integralmente le avverse comunque infondate e non provate pretese creditorie;
- ulteriormente in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.mo Organo Giudicante adito dovesse rigettare le domande di cui ai punti che precedono, rigettare integralmente le avverse pretese, in quanto assolutamente infondate sia in fatto che in diritto, oltre che del tutto prive di idoneo riscontro probatorio per tutte le ragioni di cui in premessa. – In via istruttoria: si chiede sin d'ora, previa revoca dell'ordinanza datata 25.07.2022 mediante la quale l'Ecc.mo Tribunale adito non ha ammesso la prova testimoniale e l'interrogatorio formale richiesti dal resistente, di rimettere la causa in istruttoria acchè possano essere espletati sia la prova per testi che l'interrogatorio formale richiesti da nella propria CP_2 memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c.. In ogni caso, con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario al 15%, oltre Iva e Cap come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 07 febbraio 2019, Parte_1 ha convenuto in giudizio il Sig. chiedendo la condanna di quest'ultimo al pagamento CP_2 della somme € 17.165,40 o altra somma risultante di giustizia, richiamando il contenuto del contratto di conferimento dell'incarico del 6.4.2016, relativo ad una serie di attività professionali da espletarsi in vista di successivi atti di transazione e divisione tra gli eredi . Parte_2
Si è costituito in giudizio mediante memoria di costituzione del 21 febbraio CP_2
2020, rassegnando le conclusioni sopra ritrascritte, contestando, con plurime contestazioni in rito e nel merito, che si intendono integralmente richiamate, le richieste della ricorrente.
Superata la questione relativa alla eccepita nullità/improcedibilità della domanda, previa concessione di termine al resistente per il deposito di memoria integrativa, all'udienza del 29.09.2021 tenutasi mediante trattazione scritta, ha concesso alle parti i termini ex art. 183 c.p.c., rinviando all'udienza del 06.04.2022. Con ordinanza datata 25.7.2022 emessa fuori udienza, il GI ammetteva le prove testimoniali richieste da parte ricorrente e rigettava le richieste istruttorie avanzate da parte resistente (prova testimoniale ed interrogatorio formale), rinviando all'udienza del 1.03.2023 per l'assunzione delle stesse. All'udienza del 04.05.2023 sono stati escussi i testi indicati da parte ricorrente pagina 2 di 3 ( e e fissata udienza di precisazione delle conclusioni. Alle parti erano Testimone_1 Testimone_2 concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La questione preliminare sollevata dal convenuto, relativa al difetto di legittimazione attiva in capo alla società è fondata e va accolta, ed è assorbente di qualsiasi questione, anche di Pt_1 merito.
Eccepisce, correttamente, il convenuto la carenza di legittimazione attiva in capo alla Pt_1 in ordine al credito che la stessa avrebbe maturato in esecuzione del contratto di conferimento incarico oggetto del presente giudizio.
Invero, ai sensi della clausola 1 del contratto de quo, le “Parti interessate” sono chiaramente identificate nelle persone di in veste di committente e del Geom. il CP_2 Parte_3
Sig. ha conferito, per tabulas, “l'incarico inventario degli immobili oggetto di CP_2 divisione per successione del padre … valutazione degli stessi in un'ottica di divisione con Parte_2 la sorella la madre e lo zio” al Geom. avendo quest'ultimo sottoscritto il contratto Parte_3 anche mediante l'utilizzo del timbro personale e non di quello della società ricorrente, la cui ragione sociale compare esclusivamente nell'intestazione del menzionato contratto.
Peraltro, si osserva anche che al punto 4, richiamato anche nel ricorso introduttivo, è stabilito
“…il compenso spettante al professionista…..” e nell'atto medesimo è richiamato il “tecnico incaricato…”, con chiaro riferimento alla figura del singolo professionista, persona fisica, unico contraente e che, allorquando, nel contratto di conferimento dell'incarico, si è stabilito di incaricare la società ciò è stato espressamente stabilito (vedasi “…le parti tutte incaricano la società Ceset….”).
Ne segue che la prestazione oggetto del contratto di conferimento per cui è causa è una prestazione richiesta al professionista e non alla società.
Le spese sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle eccezione preliminare sollevata da parte convenuta, dichiara il difetto di legittimazione attiva di Parte_1
(IÀ . Compensa tra le parti le spese di lite. Controparte_1
Perugia, 20 agosto 2025
Il Giudice
Rosa Lavanga
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