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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/11/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. IN MO - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn.1085/2023 e 1097/2023, promosse in grado di appello rispettivamente da rappresentata e difesa dall'avvocato Valeria Anselmi. Parte_1
APPELLANTE Contro
. Controparte_1
APPELLATO NON COSTITUITO e da
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Rizzo.
APPELLANTE
rappresentata e difesa dall'avvocato Valeria Anselmi. Parte_1
APPELLATA Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
All'udienza del 23.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti.
IN FATTO Con ricorso depositato il 3.4.2023 conveniva in giudizio Parte_1
l' dinanzi al Tribunale di Marsala G.L. esponendo;
CP_1
- di essere titolare di una pensione di vecchiaia Categoria VOCOM n.36026426 (con decorrenza da ottobre 2008, di importo netto pari ad euro 401,25) e di una pensione ai superstiti Categoria SOCPDEL n.08567398 (con decorrenza da ottobre 2012, di importo netto pari ad euro 293,13), per un rateo mensile pensionistico complessivo di euro 694,38, come da certificato di pensione del 13.10.2021 (cfr. all.5 fascicolo di parte di primo grado); - a decorrere dal mese di gennaio 2022 l' , unilateralmente e in assenza di una CP_1 preventiva comunicazione scritta, aveva ridotto “drasticamente” il rateo mensile in
€407,72, di cui solo €6,51 a titolo di pensione ai superstiti (all.6); Contr
- di avere infruttuosamente inoltrato, tramite il patronato il 16.03.2023, una domanda on line (presentata, nella sussistenza di una “impossibilità tecnica riconducibile ad un malfunzionamento del sito internet dell' , avvalendosi dell'unico modulo che CP_1 gli consentiva la presentazione della detta istanza, ovvero quello relativo alla
“ricostituzione reddituale per quattordicesima”, tuttavia specificando, nel corpo della stessa che si trattava della categoria pensione ai superstiti”) per il ripristino dalla prestazione e di avere nuovamente sollecitato, in data 11.10.2022, “con animo di risolvere bonariamente la vicenda”, l' “inviando, sempre per il tramite di patronato, nuova CP_1 richiesta di liquidazione della pensione ai superstiti, senza ricevere alcuna risposta dall' previdenziale”; CP_3
- “dalla documentazione allegata si evince chiaramente che la ricorrente non percepisce alcun reddito al di fuori della pensione di vecchiaia e di quella di reversibilità – assenza di reddito ovviamente già noto all' , in quanto trattasi di due prestazioni erogate dal CP_1 medesimo Ente”;
- di avere diritto alla pensione di reversibilità per la quota intera già liquidata sin dal 2012, senza alcuna decurtazione, non essendo ella titolare di ulteriori redditi oltre quelli di pensione erogati dal medesimo Ente previdenziale, il quale “ha accesso al casellario delle pensioni e quindi conosce gli importi che vengono erogati al pensionato, non solo dallo stesso ma da tutti gli enti di previdenza, ed inoltre ha accesso all'anagrafe tributaria CP_1
e pertanto conosce pure i redditi ulteriori dichiarati dal pensionato”;
- che il “provvedimento di riliquidazione e decurtazione operata dall' sulla pensione CP_1 di reversibilità era totalmente illegittimo in quanto arbitrariamente disposto pur essendo a conoscenza dei redditi della di gran lunga inferiore ai minimi di legge”. Parte_1
Si costituiva in giudizio l' eccependo: CP_1
- l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria sussistendo nel caso di specie la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti;
- la legittimità dell'azione di recupero del debito avviata dall previdenziale in CP_1 quanto , già percettrice all'epoca sia della pensione diretta Parte_1 che di quella di reversibilità, negli anni 2017, 2018 e 2019 aveva conseguito redditi d'impresa (oltre €40.000 nel 2017 e 2018, circa €13.000 nel 2019), così superando i limiti previsti dall'art.1 comma 41 legge 335/1995 e dalla annessa tabella F (il trattamento minimo di pensione era pari ad €501,89 nel 2017 e rispettivamente €507,42 nel 2018,
€513,01 nel 2019 (si accludono di dati reddituali), ragion per cui “la pensione di reversibilità era stata in concreto percepita in misura intera cioè senza decurtazione, e dunque in modo indebito per la somma corrispondente a quella che andava decurtata” (generando un debito in favore dell per il 2017 di € 3.653,13, per il 2018 di € CP_1
2.843,84 e per il 2019 di € 3.217,21);
- l'improponibilità dell'azione giudiziale in quanto la domanda amministrativa di ricostituzione della pensione, “come ammesso da controparte”, era volta piuttosto ad ottenere la 14esima mensilità (e come tale andava presentata nella gestione lavoratori privati rispetto all'altra pensione, ove ne fossero sussistenti i presupposti), non potendo l'utente derogare alla disciplina dettata dall'art.38 comma 5 d.l. 78/2010 (come attuata dall' con le proprie circolari 169/2010, 110/2011, 131/2011, e con la Determinazione CP_1
Presidenziale n. 277 del 24.6.2011, pubblicata su GURI n. 277 del 29.9.2011) in CP_1 ordine alle modalità di presentazione esclusivamente mediante il canale telematico di tutte le istanze di prestazioni previdenziali.
L'adito Tribunale, con sentenza n.647/2023, pubblicata il 20.09.2023, in accoglimento del ricorso dichiarava “non ripetibile l'indebito contestato a ”. Parte_2
In particolare il decidente, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione (in quanto il processo “ha ad oggetto l'accertamento della esistenza o meno del contestato indebito e non riguarda né l'an né il quantum del trattamento pensionistico riconosciuto alla ricorrente”, cosicché deve “trovare applicazione il principio di diritto reso dalla Suprema Corte di Cassazione secondo il quale in materia di rapporto pensionistico, deve affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti esclusivamente per le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali: la controversia sugli atti di recupero di ratei erogati ed indebitamente percepiti appartiene, quindi, solo se dell'indebito controverso necessita accertare in giudizio l'"an" e/o il "quantum" di tale rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposti e/o delle condizioni di legge per il recupero di un indebito incontroverso, id est già certo e quantificato, spettando in questo secondo caso la giurisdizione al giudice ordinario”), rilevava, come da giurisprudenza di legittimità all'uopo richiamata, che “l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio) trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”.
Osserva altresì che i titolari di una prestazione previdenziale “non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta CP_1 dall'Amministrazione”, fatta eccezione per quei “dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc. ) devono essere però dichiarati all' . CP_1
Riteneva, pertanto, che:
- “l' mediante la produzione delle relative dichiarazioni” aveva “documentato la CP_1 titolarità da parte della ricorrente di redditi eccedenti la soglia di legge per la percezione in misura integrale della pensione di reversibilità, documentando al contempo di essere esso istituto a conoscenza del dato reddituale e di avere ciononostante continuato ad erogare la pensione di reversibilità in misura errata”;
- “ciò posto, per quanto le comunicazioni di indebito, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente“ risultavano “tempestivamente e correttamente inoltrate dall' CP_1 presso la residenza in c/da Matarocco della in quanto tutte effettuate prima Parte_1 del trasferimento di detta residenza in via Dante Alighieri avvenuto soltanto in data 22.02.2022 (e quindi successivamente all'invio di dette comunicazioni)” come si evinceva
“dal certificato di residenza storico depositato dalla stessa ricorrente”, non poteva tuttavia “ritenersi per quanto su evidenziato circa la conoscenza da parte dell delle CP_1 dichiarazioni della ricorrente, che quest'ultima fosse in dolo nella percezione delle somme de quibus”;
- “Trasfusi i suddetti principi regolatori nella fattispecie in esame, ne consegue che, in presenza di una situazione reddituale come visto nota da parte dell' relativamente CP_1 alle annualità per cui è processo, l'indebita percezione da parte del ricorrente di ratei di prestazione non dovuti non poteva giustificare il recupero retroattivo ad opera dell' non essendo imputabile al beneficiario un comportamento doloso finalizzato CP_1 ad occultare cespiti non soggetti all'obbligo di dichiarazione”;
- “Nel caso di specie nessuna condotta dolosa” era “addebitale all'odierna ricorrente avendo come detto lo stesso documentato di essere a conoscenza di tutti i redditi CP_1 percepiti dalla ricorrente, così ingenerando in quest'ultima un legittimo affidamento, circa la correttezza delle somme erogate dall' ”. CP_1
Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 19.10.2023 (iscritto al n.1085/2023 R.G.), lamentando Parte_1
l'omessa pronuncia sulla domanda di condanna dell alla restituzione “di tutte le CP_1 somme illegittimamente decurtate dalla pensione di reversibilità a titolo di indebiti previdenziali”.
L' , non costituitosi nel predetto giudizio, proponeva anch'egli appello avverso la CP_1 medesima sentenza, a mezzo ricorso depositato il 23.10.2023 (iscritto al n.1097/2023), ribadendo l'eccezione di difetto giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti, insistendo per la ripetibilità dell'indebito e lamentando il vizio di ultra petizione del pronunciamento stante l'estraneità rispetto alla causa petendi e al petitum illustrati in ricorso di ogni “aspetto della ripetibilità/non ripetibilità dell'indebito per conoscibilità dei redditi da parte dell'ente questione / assenza di dolo da parte della pensionata,.
In tale ultimo giudizio si è costituita , giusta memoria Parte_1 dell'8.10.2025, variamente contestando la fondatezza delle avverse doglianze.
All'udienza del 23.10.2025, riuniti ex art.335 c.p.c. i due giudizi trattandosi di appelli avverso la medesima sentenza, le cause, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, sono state decise come da dispositivo steso in calce alla presente.
IN DIRITTO In via del tutto preliminare deve essere ribadita la giurisdizione dell'adito Tribunale a decidere la controversia.
Basti a tal fine riprendere un recente pronunciamento della Suprema Corte (Cass. Sez. U., ord. n.9436/2023) per il quale “In materia di rapporto pensionistico, deve affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti esclusivamente per le controversie concernenti il diritto
o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali;
ne consegue che la controversia sugli atti di recupero di ratei erogati ed indebitamente percepiti appartiene a detto giudice se dell'indebito controverso occorra accertare in giudizio l'"an" e/o il "quantum" del rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposti e/o delle condizioni di legge per il recupero di un indebito già certo e quantificato, spettando in questo secondo caso la giurisdizione al giudice ordinario”.
Invero non è in discussione il riconoscimento in favore del dipendente pubblico deceduto del trattamento pensionistico ovvero il suo ammontare e neppure è in discussione la sussistenza del diritto della coniuge superstite a percepite il trattamento di reversibilità.
Quello che è in discussione è il diritto dell' ad operare la decurtazione della CP_1 pensione di reversibilità goduta dalla fino al dicembre 2021 (in misura pari Parte_1 ad euro 293,13 mensili e poi ridotta ad euro 6,51 mensili) per effetto di una compensazione operata con altro debito contributivo gravante sulla beneficiaria.
Sempre in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'azione giudiziaria per assenza di una regolare domanda telematica tempestivamente presentata dalla Parte_1
In proposito si legge nella sentenza oggetto di gravame “Va allo stato rigettata anche l'eccezione inerente la mancanza di domanda amministrativa. L'allegato malfunzionamento del sistema informatico dell nemmeno genericamente CP_1 contestato, e la circostanza che sulla domanda del mese di marzo l' abbia CP_1 comunque provveduto sono circostanze idonee nel caso concreto a ritenere presente la domanda amministrativa seppure non inoltrata con le modalità indicate”.
Percorso argomentativo non oggetto di specifica censura, specialmente in ordine all'allegato malfunzionamento del sistema informatico, limitandosi l CP_1 previdenziale a riprendere il contenuto della disciplina di settore, senza confrontarsi con la concreta fattispecie che ha dato adito all'odierna vicenda processuale.
Passando al merito della vertenza - rigettata, alla luce di una lettura combinata del ricorso introduttivo del giudizio di prime cure e delle note di precisazione del 5.6.2023, l'eccezione di ultrapetizione - il ricorso proposto dall merita accoglimento. CP_1
In materia la Suprema Corte (Cass. ord. n.15039/2019) ha affermato il principio per cui
“Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di CP_1 attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell' rispetto alla comunicazione, da parte del CP_1 pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico”.
Inoltre (Cass. ord. n.29689/2024) “In tema di indebito previdenziale, l'art.13, comma 2, della l. n.412 del 1991, si interpreta nel senso che l' deve procedere alla verifica CP_1 nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito”.
In applicazione di detti principi deve essere affermata la tempestività dell'azione recuperatoria avviata dall' nei riguardi della con riferimento a tutti i tre CP_1 Parte_1 anni in contestazione (2017, 2018 e 2019), in quanto le relative comunicazioni di
“recupero pensioni ai superstiti” sono state inviate alla debitrice con note, rispettivamente, del 4.11.2019, del 20.12.2020 e del 3.11.2021 e dunque sempre entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello destinato alla verifica.
Comunicazioni tutte ritualmente pervenute nella disponibilità del destinatario come espressamente affermato dall'adito magistrato in un passaggio motivazionale (”le comunicazioni di indebito - contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente - risultano tempestivamente e correttamente inoltrate dall' presso la residenza in c/da CP_1
Matarocco della in quanto tutte effettuate prima del trasferimento di detta Parte_1 residenza in via Dante Alighieri avvenuto soltanto in data 22.02.2022 (e quindi successivamente all'invio di dette comunicazioni) come si evince dal certificato di residenza storico depositato dalla stessa ricorrente”) non oggetto di specifica censura da parte della beneficiaria della prestazione in parola.
La riscontrata legittimità sia dell'azione di recupero dell'indebito da parte dell' sia CP_1 della legittimità della decurtazione della pensione di reversibilità in godimento, assorbe l'esame dell'appello proposto da . Parte_1
Per quanto suesposto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere rigettato il ricorso proposto in primo grado da . Parte_1
Quest'ultima, sebbene soccombente in entrambi i gradi del giudizio, deve essere esentata dal pagamento delle spese di lite, risultando agli atti dichiarazione ex art.152 disp..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.647/2023, emessa dal Tribunale di Marsala G.L. il 20 settembre 2023, rigetta il ricorso di primo grado proposto da . Parte_1
Dichiara esentata dal pagamento delle spese di lite del dop- Parte_1 pio grado del giudizio. Così deciso in Palermo il 23 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
IN MO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. IN MO - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn.1085/2023 e 1097/2023, promosse in grado di appello rispettivamente da rappresentata e difesa dall'avvocato Valeria Anselmi. Parte_1
APPELLANTE Contro
. Controparte_1
APPELLATO NON COSTITUITO e da
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Rizzo.
APPELLANTE
rappresentata e difesa dall'avvocato Valeria Anselmi. Parte_1
APPELLATA Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
All'udienza del 23.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti.
IN FATTO Con ricorso depositato il 3.4.2023 conveniva in giudizio Parte_1
l' dinanzi al Tribunale di Marsala G.L. esponendo;
CP_1
- di essere titolare di una pensione di vecchiaia Categoria VOCOM n.36026426 (con decorrenza da ottobre 2008, di importo netto pari ad euro 401,25) e di una pensione ai superstiti Categoria SOCPDEL n.08567398 (con decorrenza da ottobre 2012, di importo netto pari ad euro 293,13), per un rateo mensile pensionistico complessivo di euro 694,38, come da certificato di pensione del 13.10.2021 (cfr. all.5 fascicolo di parte di primo grado); - a decorrere dal mese di gennaio 2022 l' , unilateralmente e in assenza di una CP_1 preventiva comunicazione scritta, aveva ridotto “drasticamente” il rateo mensile in
€407,72, di cui solo €6,51 a titolo di pensione ai superstiti (all.6); Contr
- di avere infruttuosamente inoltrato, tramite il patronato il 16.03.2023, una domanda on line (presentata, nella sussistenza di una “impossibilità tecnica riconducibile ad un malfunzionamento del sito internet dell' , avvalendosi dell'unico modulo che CP_1 gli consentiva la presentazione della detta istanza, ovvero quello relativo alla
“ricostituzione reddituale per quattordicesima”, tuttavia specificando, nel corpo della stessa che si trattava della categoria pensione ai superstiti”) per il ripristino dalla prestazione e di avere nuovamente sollecitato, in data 11.10.2022, “con animo di risolvere bonariamente la vicenda”, l' “inviando, sempre per il tramite di patronato, nuova CP_1 richiesta di liquidazione della pensione ai superstiti, senza ricevere alcuna risposta dall' previdenziale”; CP_3
- “dalla documentazione allegata si evince chiaramente che la ricorrente non percepisce alcun reddito al di fuori della pensione di vecchiaia e di quella di reversibilità – assenza di reddito ovviamente già noto all' , in quanto trattasi di due prestazioni erogate dal CP_1 medesimo Ente”;
- di avere diritto alla pensione di reversibilità per la quota intera già liquidata sin dal 2012, senza alcuna decurtazione, non essendo ella titolare di ulteriori redditi oltre quelli di pensione erogati dal medesimo Ente previdenziale, il quale “ha accesso al casellario delle pensioni e quindi conosce gli importi che vengono erogati al pensionato, non solo dallo stesso ma da tutti gli enti di previdenza, ed inoltre ha accesso all'anagrafe tributaria CP_1
e pertanto conosce pure i redditi ulteriori dichiarati dal pensionato”;
- che il “provvedimento di riliquidazione e decurtazione operata dall' sulla pensione CP_1 di reversibilità era totalmente illegittimo in quanto arbitrariamente disposto pur essendo a conoscenza dei redditi della di gran lunga inferiore ai minimi di legge”. Parte_1
Si costituiva in giudizio l' eccependo: CP_1
- l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria sussistendo nel caso di specie la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti;
- la legittimità dell'azione di recupero del debito avviata dall previdenziale in CP_1 quanto , già percettrice all'epoca sia della pensione diretta Parte_1 che di quella di reversibilità, negli anni 2017, 2018 e 2019 aveva conseguito redditi d'impresa (oltre €40.000 nel 2017 e 2018, circa €13.000 nel 2019), così superando i limiti previsti dall'art.1 comma 41 legge 335/1995 e dalla annessa tabella F (il trattamento minimo di pensione era pari ad €501,89 nel 2017 e rispettivamente €507,42 nel 2018,
€513,01 nel 2019 (si accludono di dati reddituali), ragion per cui “la pensione di reversibilità era stata in concreto percepita in misura intera cioè senza decurtazione, e dunque in modo indebito per la somma corrispondente a quella che andava decurtata” (generando un debito in favore dell per il 2017 di € 3.653,13, per il 2018 di € CP_1
2.843,84 e per il 2019 di € 3.217,21);
- l'improponibilità dell'azione giudiziale in quanto la domanda amministrativa di ricostituzione della pensione, “come ammesso da controparte”, era volta piuttosto ad ottenere la 14esima mensilità (e come tale andava presentata nella gestione lavoratori privati rispetto all'altra pensione, ove ne fossero sussistenti i presupposti), non potendo l'utente derogare alla disciplina dettata dall'art.38 comma 5 d.l. 78/2010 (come attuata dall' con le proprie circolari 169/2010, 110/2011, 131/2011, e con la Determinazione CP_1
Presidenziale n. 277 del 24.6.2011, pubblicata su GURI n. 277 del 29.9.2011) in CP_1 ordine alle modalità di presentazione esclusivamente mediante il canale telematico di tutte le istanze di prestazioni previdenziali.
L'adito Tribunale, con sentenza n.647/2023, pubblicata il 20.09.2023, in accoglimento del ricorso dichiarava “non ripetibile l'indebito contestato a ”. Parte_2
In particolare il decidente, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione (in quanto il processo “ha ad oggetto l'accertamento della esistenza o meno del contestato indebito e non riguarda né l'an né il quantum del trattamento pensionistico riconosciuto alla ricorrente”, cosicché deve “trovare applicazione il principio di diritto reso dalla Suprema Corte di Cassazione secondo il quale in materia di rapporto pensionistico, deve affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti esclusivamente per le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali: la controversia sugli atti di recupero di ratei erogati ed indebitamente percepiti appartiene, quindi, solo se dell'indebito controverso necessita accertare in giudizio l'"an" e/o il "quantum" di tale rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposti e/o delle condizioni di legge per il recupero di un indebito incontroverso, id est già certo e quantificato, spettando in questo secondo caso la giurisdizione al giudice ordinario”), rilevava, come da giurisprudenza di legittimità all'uopo richiamata, che “l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio) trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”.
Osserva altresì che i titolari di una prestazione previdenziale “non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta CP_1 dall'Amministrazione”, fatta eccezione per quei “dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc. ) devono essere però dichiarati all' . CP_1
Riteneva, pertanto, che:
- “l' mediante la produzione delle relative dichiarazioni” aveva “documentato la CP_1 titolarità da parte della ricorrente di redditi eccedenti la soglia di legge per la percezione in misura integrale della pensione di reversibilità, documentando al contempo di essere esso istituto a conoscenza del dato reddituale e di avere ciononostante continuato ad erogare la pensione di reversibilità in misura errata”;
- “ciò posto, per quanto le comunicazioni di indebito, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente“ risultavano “tempestivamente e correttamente inoltrate dall' CP_1 presso la residenza in c/da Matarocco della in quanto tutte effettuate prima Parte_1 del trasferimento di detta residenza in via Dante Alighieri avvenuto soltanto in data 22.02.2022 (e quindi successivamente all'invio di dette comunicazioni)” come si evinceva
“dal certificato di residenza storico depositato dalla stessa ricorrente”, non poteva tuttavia “ritenersi per quanto su evidenziato circa la conoscenza da parte dell delle CP_1 dichiarazioni della ricorrente, che quest'ultima fosse in dolo nella percezione delle somme de quibus”;
- “Trasfusi i suddetti principi regolatori nella fattispecie in esame, ne consegue che, in presenza di una situazione reddituale come visto nota da parte dell' relativamente CP_1 alle annualità per cui è processo, l'indebita percezione da parte del ricorrente di ratei di prestazione non dovuti non poteva giustificare il recupero retroattivo ad opera dell' non essendo imputabile al beneficiario un comportamento doloso finalizzato CP_1 ad occultare cespiti non soggetti all'obbligo di dichiarazione”;
- “Nel caso di specie nessuna condotta dolosa” era “addebitale all'odierna ricorrente avendo come detto lo stesso documentato di essere a conoscenza di tutti i redditi CP_1 percepiti dalla ricorrente, così ingenerando in quest'ultima un legittimo affidamento, circa la correttezza delle somme erogate dall' ”. CP_1
Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 19.10.2023 (iscritto al n.1085/2023 R.G.), lamentando Parte_1
l'omessa pronuncia sulla domanda di condanna dell alla restituzione “di tutte le CP_1 somme illegittimamente decurtate dalla pensione di reversibilità a titolo di indebiti previdenziali”.
L' , non costituitosi nel predetto giudizio, proponeva anch'egli appello avverso la CP_1 medesima sentenza, a mezzo ricorso depositato il 23.10.2023 (iscritto al n.1097/2023), ribadendo l'eccezione di difetto giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti, insistendo per la ripetibilità dell'indebito e lamentando il vizio di ultra petizione del pronunciamento stante l'estraneità rispetto alla causa petendi e al petitum illustrati in ricorso di ogni “aspetto della ripetibilità/non ripetibilità dell'indebito per conoscibilità dei redditi da parte dell'ente questione / assenza di dolo da parte della pensionata,.
In tale ultimo giudizio si è costituita , giusta memoria Parte_1 dell'8.10.2025, variamente contestando la fondatezza delle avverse doglianze.
All'udienza del 23.10.2025, riuniti ex art.335 c.p.c. i due giudizi trattandosi di appelli avverso la medesima sentenza, le cause, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, sono state decise come da dispositivo steso in calce alla presente.
IN DIRITTO In via del tutto preliminare deve essere ribadita la giurisdizione dell'adito Tribunale a decidere la controversia.
Basti a tal fine riprendere un recente pronunciamento della Suprema Corte (Cass. Sez. U., ord. n.9436/2023) per il quale “In materia di rapporto pensionistico, deve affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti esclusivamente per le controversie concernenti il diritto
o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali;
ne consegue che la controversia sugli atti di recupero di ratei erogati ed indebitamente percepiti appartiene a detto giudice se dell'indebito controverso occorra accertare in giudizio l'"an" e/o il "quantum" del rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposti e/o delle condizioni di legge per il recupero di un indebito già certo e quantificato, spettando in questo secondo caso la giurisdizione al giudice ordinario”.
Invero non è in discussione il riconoscimento in favore del dipendente pubblico deceduto del trattamento pensionistico ovvero il suo ammontare e neppure è in discussione la sussistenza del diritto della coniuge superstite a percepite il trattamento di reversibilità.
Quello che è in discussione è il diritto dell' ad operare la decurtazione della CP_1 pensione di reversibilità goduta dalla fino al dicembre 2021 (in misura pari Parte_1 ad euro 293,13 mensili e poi ridotta ad euro 6,51 mensili) per effetto di una compensazione operata con altro debito contributivo gravante sulla beneficiaria.
Sempre in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'azione giudiziaria per assenza di una regolare domanda telematica tempestivamente presentata dalla Parte_1
In proposito si legge nella sentenza oggetto di gravame “Va allo stato rigettata anche l'eccezione inerente la mancanza di domanda amministrativa. L'allegato malfunzionamento del sistema informatico dell nemmeno genericamente CP_1 contestato, e la circostanza che sulla domanda del mese di marzo l' abbia CP_1 comunque provveduto sono circostanze idonee nel caso concreto a ritenere presente la domanda amministrativa seppure non inoltrata con le modalità indicate”.
Percorso argomentativo non oggetto di specifica censura, specialmente in ordine all'allegato malfunzionamento del sistema informatico, limitandosi l CP_1 previdenziale a riprendere il contenuto della disciplina di settore, senza confrontarsi con la concreta fattispecie che ha dato adito all'odierna vicenda processuale.
Passando al merito della vertenza - rigettata, alla luce di una lettura combinata del ricorso introduttivo del giudizio di prime cure e delle note di precisazione del 5.6.2023, l'eccezione di ultrapetizione - il ricorso proposto dall merita accoglimento. CP_1
In materia la Suprema Corte (Cass. ord. n.15039/2019) ha affermato il principio per cui
“Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di CP_1 attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell' rispetto alla comunicazione, da parte del CP_1 pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico”.
Inoltre (Cass. ord. n.29689/2024) “In tema di indebito previdenziale, l'art.13, comma 2, della l. n.412 del 1991, si interpreta nel senso che l' deve procedere alla verifica CP_1 nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito”.
In applicazione di detti principi deve essere affermata la tempestività dell'azione recuperatoria avviata dall' nei riguardi della con riferimento a tutti i tre CP_1 Parte_1 anni in contestazione (2017, 2018 e 2019), in quanto le relative comunicazioni di
“recupero pensioni ai superstiti” sono state inviate alla debitrice con note, rispettivamente, del 4.11.2019, del 20.12.2020 e del 3.11.2021 e dunque sempre entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello destinato alla verifica.
Comunicazioni tutte ritualmente pervenute nella disponibilità del destinatario come espressamente affermato dall'adito magistrato in un passaggio motivazionale (”le comunicazioni di indebito - contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente - risultano tempestivamente e correttamente inoltrate dall' presso la residenza in c/da CP_1
Matarocco della in quanto tutte effettuate prima del trasferimento di detta Parte_1 residenza in via Dante Alighieri avvenuto soltanto in data 22.02.2022 (e quindi successivamente all'invio di dette comunicazioni) come si evince dal certificato di residenza storico depositato dalla stessa ricorrente”) non oggetto di specifica censura da parte della beneficiaria della prestazione in parola.
La riscontrata legittimità sia dell'azione di recupero dell'indebito da parte dell' sia CP_1 della legittimità della decurtazione della pensione di reversibilità in godimento, assorbe l'esame dell'appello proposto da . Parte_1
Per quanto suesposto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere rigettato il ricorso proposto in primo grado da . Parte_1
Quest'ultima, sebbene soccombente in entrambi i gradi del giudizio, deve essere esentata dal pagamento delle spese di lite, risultando agli atti dichiarazione ex art.152 disp..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.647/2023, emessa dal Tribunale di Marsala G.L. il 20 settembre 2023, rigetta il ricorso di primo grado proposto da . Parte_1
Dichiara esentata dal pagamento delle spese di lite del dop- Parte_1 pio grado del giudizio. Così deciso in Palermo il 23 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
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