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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 3290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3290 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2991/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2991/2020 R.G., riservata in decisione all'udienza collegiale del 24 giugno 2025
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata a Parte_1 C.F._1 margine dell'originale dell'atto di appello, dagli avv.ti Agostino Maiello, c.f. C.F._2
e Giuseppe Carlo Sapienza, c.f. , presso il cui studio elettivamente domicilia C.F._3
in Napoli, al Corso Umberto I n. 154
APPELLANTE
E
, c.f. rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 C.F._4 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.to Federico Ranchetti, c.f.
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al Corso Umberto I C.F._5
n. 365
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5911/2019, pubblicata il 6.06.2019
Fatto e diritto
Con atto di appello notificato il 2.09.2020, ha impugnato la sentenza n. 5911/2019 del Parte_1
Tribunale di Napoli, che lo ha condannato al pagamento, a favore di , della Controparte_1
somma di euro 11.913,00, oltre interessi e spese di lite.
Si è costituita in giudizio , resistendo all'appello. Controparte_1
All'udienza del 27 maggio 2025 nessuno è comparso e la Corte ha rinviato la causa all'udienza del
24 giugno 2025, ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
1 A tale ultima udienza, di cui è stata data regolare comunicazione ai difensori delle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2015, è applicabile l'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dell'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto-legge del 2008, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, il 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2991/2020 R.G., riservata in decisione all'udienza collegiale del 24 giugno 2025
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata a Parte_1 C.F._1 margine dell'originale dell'atto di appello, dagli avv.ti Agostino Maiello, c.f. C.F._2
e Giuseppe Carlo Sapienza, c.f. , presso il cui studio elettivamente domicilia C.F._3
in Napoli, al Corso Umberto I n. 154
APPELLANTE
E
, c.f. rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 C.F._4 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.to Federico Ranchetti, c.f.
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al Corso Umberto I C.F._5
n. 365
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5911/2019, pubblicata il 6.06.2019
Fatto e diritto
Con atto di appello notificato il 2.09.2020, ha impugnato la sentenza n. 5911/2019 del Parte_1
Tribunale di Napoli, che lo ha condannato al pagamento, a favore di , della Controparte_1
somma di euro 11.913,00, oltre interessi e spese di lite.
Si è costituita in giudizio , resistendo all'appello. Controparte_1
All'udienza del 27 maggio 2025 nessuno è comparso e la Corte ha rinviato la causa all'udienza del
24 giugno 2025, ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
1 A tale ultima udienza, di cui è stata data regolare comunicazione ai difensori delle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2015, è applicabile l'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dell'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto-legge del 2008, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, il 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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