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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 628/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IN TE ZO EUG, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1674/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Reggio Calabria - Via Tommaso Campanella N. 12 89100 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N. 92 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180024471446501 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180024471446501 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 116/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento della cartella di pagamento n. 09420180024471446501, notificatale in data 16/12/2024 da Agenzia delle Entrate Riscossione, su ruolo iscritto dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria.
A sostegno del ricorso ha eccepito la prescrizione del credito.
Si costituivano Agenzia delle Entrate Riscossione e la Camera di Commercio di Reggio Calabria che argomentano in ordine alla ritualità delle procedure alla legittimità della pretesa, producendo gli atti a sostegno delle proprie ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Agenzia Entrate Riscossione ha ha documentato l'esecuzione una prima rituale notifica, in data 12.12.2018, della cartella di pagamento impugnata e, poi, in data 19.04.2022 ha documentato la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420229002256290000 con cui si sollecitava il pagamento della predetta cartella.
In conseguenza, l'eccezione di prescrizione è infondata e va rigettata, mentre alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria, Sezione IV, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere a quelle convenute le spese di lite, liquidate in
€ 150,00 per ciascuna.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IN TE ZO EUG, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1674/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Reggio Calabria - Via Tommaso Campanella N. 12 89100 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N. 92 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180024471446501 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180024471446501 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 116/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento della cartella di pagamento n. 09420180024471446501, notificatale in data 16/12/2024 da Agenzia delle Entrate Riscossione, su ruolo iscritto dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria.
A sostegno del ricorso ha eccepito la prescrizione del credito.
Si costituivano Agenzia delle Entrate Riscossione e la Camera di Commercio di Reggio Calabria che argomentano in ordine alla ritualità delle procedure alla legittimità della pretesa, producendo gli atti a sostegno delle proprie ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Agenzia Entrate Riscossione ha ha documentato l'esecuzione una prima rituale notifica, in data 12.12.2018, della cartella di pagamento impugnata e, poi, in data 19.04.2022 ha documentato la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420229002256290000 con cui si sollecitava il pagamento della predetta cartella.
In conseguenza, l'eccezione di prescrizione è infondata e va rigettata, mentre alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria, Sezione IV, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere a quelle convenute le spese di lite, liquidate in
€ 150,00 per ciascuna.