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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/07/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6752/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6752/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. D'AGOSTINI TIZIANA
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
LO GI
- parte convenuta -
nonché
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
) C.F._4
- convenuti contumaci -
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7.7.2025
e da istanza congiunta depositata in data 9.4.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
pagina 1 di 3 Parte attrice con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha chiesto al Tribunale di Velletri di ordinare ai convenuti l'immediato rilascio del bene immobile sito in Monte Compatri
(Roma), via Casale Mazzini n. 18 A, in Catasto al fg. 17, p.lla 754.
Si è costituita svolgendo le proprie domande, mentre e Parte_2 CP_1
nonostante la regolarità della convocazione, non si sono costituiti e vanno Controparte_2
dichiarati contumaci.
Alla prima udienza è stata disposta la conversione del rito con fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c.. La causa è stata successivamente rinviata per verificare l'eventuale adozione di provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. nel giudizio di separazione RG n. 70/2024 pendente innanzi al Tribunale intestato.
Con istanza congiunta depositata in data 9.4.2025, le parti hanno rappresentato di aver sottoscritto in data 1.4.2025 un verbale di rilascio del bene con rinuncia alle domande di cui al presente giudizio e hanno chiesto al Tribunale di dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere e con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 7.7.2025 le parti hanno reiterato l'istanza, rinunciando ai termini ex art. 190
c.p.c., e la causa è stata trattenuta in decisione.
Le parti hanno dunque chiesto congiuntamente che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere è situazione ignorata dal codice di rito, ma introdotta nell'ordinamento attraverso la giurisprudenza e usata come formula terminativa di una serie di giudizi, ai quali non si attagliano le figure della rinuncia agli atti o all'azione.
Il trait d'union fra le molteplici situazioni in cui è stata ravvisata è il venir meno dell'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, come anche recita la Suprema Corte:
“La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per
l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso” (Cass. civ. Sez. lavoro, 24-
01-2003, n. 1089).
Tuttavia, allorquando interviene la cessazione della materia del contendere, si rende necessario individuare il soccombente virtuale al fine della pronuncia sulle spese. Non è
pagina 2 di 3 infatti possibile per il Giudice – salvo diverso accordo tra le parti – dichiarare la compensazione delle spese di giudizio, ma occorre pronunciarsi su di esse secondo la regola della cosiddetta “soccombenza virtuale”, ossia in base alla “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito.
Nel caso di specie, le parti hanno chiesto congiuntamente la compensazione delle spese di lite, sicché il Tribunale decide in conformità.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e CP_1 Controparte_2
2) dichiara la cessazione della materia del contendere;
3) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Velletri, 7 luglio 2025
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6752/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. D'AGOSTINI TIZIANA
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
LO GI
- parte convenuta -
nonché
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
) C.F._4
- convenuti contumaci -
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7.7.2025
e da istanza congiunta depositata in data 9.4.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
pagina 1 di 3 Parte attrice con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha chiesto al Tribunale di Velletri di ordinare ai convenuti l'immediato rilascio del bene immobile sito in Monte Compatri
(Roma), via Casale Mazzini n. 18 A, in Catasto al fg. 17, p.lla 754.
Si è costituita svolgendo le proprie domande, mentre e Parte_2 CP_1
nonostante la regolarità della convocazione, non si sono costituiti e vanno Controparte_2
dichiarati contumaci.
Alla prima udienza è stata disposta la conversione del rito con fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c.. La causa è stata successivamente rinviata per verificare l'eventuale adozione di provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. nel giudizio di separazione RG n. 70/2024 pendente innanzi al Tribunale intestato.
Con istanza congiunta depositata in data 9.4.2025, le parti hanno rappresentato di aver sottoscritto in data 1.4.2025 un verbale di rilascio del bene con rinuncia alle domande di cui al presente giudizio e hanno chiesto al Tribunale di dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere e con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 7.7.2025 le parti hanno reiterato l'istanza, rinunciando ai termini ex art. 190
c.p.c., e la causa è stata trattenuta in decisione.
Le parti hanno dunque chiesto congiuntamente che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere è situazione ignorata dal codice di rito, ma introdotta nell'ordinamento attraverso la giurisprudenza e usata come formula terminativa di una serie di giudizi, ai quali non si attagliano le figure della rinuncia agli atti o all'azione.
Il trait d'union fra le molteplici situazioni in cui è stata ravvisata è il venir meno dell'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, come anche recita la Suprema Corte:
“La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per
l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso” (Cass. civ. Sez. lavoro, 24-
01-2003, n. 1089).
Tuttavia, allorquando interviene la cessazione della materia del contendere, si rende necessario individuare il soccombente virtuale al fine della pronuncia sulle spese. Non è
pagina 2 di 3 infatti possibile per il Giudice – salvo diverso accordo tra le parti – dichiarare la compensazione delle spese di giudizio, ma occorre pronunciarsi su di esse secondo la regola della cosiddetta “soccombenza virtuale”, ossia in base alla “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito.
Nel caso di specie, le parti hanno chiesto congiuntamente la compensazione delle spese di lite, sicché il Tribunale decide in conformità.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e CP_1 Controparte_2
2) dichiara la cessazione della materia del contendere;
3) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Velletri, 7 luglio 2025
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
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