Art. 16.
Gli impiegati del ruolo organico e del ruolo aggiunto corrispondente alla carriera del personale ausiliario del Ministero degli affari esteri possono chiedere di essere collocati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge nella qualifica iniziale della carriera esecutiva purche':
1) siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione alla carriera esecutiva dalle norme vigenti;
2) abbiano svolto per almeno quattro anni le mansioni proprie della carriera esecutiva;
3) vengano giudicati idonei all'ammissione nella carriera esecutiva da una Commissione da nominarsi all'uopo con decreto del Ministro per gli affari esteri.
Gli impiegati che intendono avvalersi della facolta' prevista dal comma precedente devono farne domanda, nei modi prescritti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli impiegati del ruolo organico e del ruolo aggiunto corrispondente alla carriera del personale ausiliario del Ministero degli affari esteri possono chiedere di essere collocati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge nella qualifica iniziale della carriera esecutiva purche':
1) siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione alla carriera esecutiva dalle norme vigenti;
2) abbiano svolto per almeno quattro anni le mansioni proprie della carriera esecutiva;
3) vengano giudicati idonei all'ammissione nella carriera esecutiva da una Commissione da nominarsi all'uopo con decreto del Ministro per gli affari esteri.
Gli impiegati che intendono avvalersi della facolta' prevista dal comma precedente devono farne domanda, nei modi prescritti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.