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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/04/2025, n. 5444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5444 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
❖➢ in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro all'udienza del 9 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 37811 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020 vertente
T R A
Parte_1
, in persona del segretario generale pro
[...]
tempore, , elettivamente domiciliata in al vicolo Orbitelli Parte_2 Pt_1
n. 31, presso lo studio dell'avv. Luca Viola che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
OPPONENTE
E
(oggi Controparte_1 Controparte_2
, in persona del procuratore speciale, dott. elettivamente
[...] CP_3 domiciliata in alla via Giacomo Puccini n. 10, presso lo studio dell'avv. Pt_1
Mario Ferri che la rappresentante e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
N O N C H È
e per essa, quale mandataria, Controparte_4 Controparte_5
in persona del procuratore speciale, dott. Controparte_6
elettivamente domiciliata in alla via Giacomo Puccini n. 10, presso lo Pt_1
1 studio dell'avv. Mario Ferri che la rappresentante e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di intervento
INTERVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'opponente: “… - in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di intervento spiegato da in qualità di procuratrice Controparte_5
speciale di per le ragioni dedotte nei precedenti scritti difensivi e CP_4
di cui al presente atto;
nella denegata ipotesi in cui non venisse dichiarata la dedotta eccezione di inammissibilità ogni difesa, istanza, domanda e/o eccezione spiegata nel presente giudizio deve intendersi estesa – come effettivamente si estende – anche nei confronti di intervenuta Controparte_5
in qualità di procuratrice speciale di;
- nel merito, in via CP_4
principale: revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace
l'opposto decreto ingiuntivo n. 6149/2020 (nrg 14330/2020), notificato il 29 maggio 2020, per essere la pretesa di pagamento avanzata dalla
[...]
del tutto infondata in fatto e in diritto, inammissibile e Controparte_1
improcedibile e non provata per le ragioni/per i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, dichiarare che la C.C.I.A.A. di non è in ogni caso Pt_1
debitrice nei confronti della suoi aventi Controparte_7
causa di alcuna somma e che nulla deve a quest'ultima; - sempre nel merito, in via principale: previo accertamento del collegamento negoziale tra
Convenzione Quadro/Convenzione di Attuazione/Contratto di mutuo e/o prestito e/o finanziamento e le relative garanzie fideiussorie, nonché previo accertamento dei dedotti inadempimenti/violazioni della Banca, anche sulla scorta della “causa in concreto” dei contratti/convenzioni/garanzie intercorsi, per l'effetto dichiarare per i fatti/per i motivi di cui in narrativa, la conseguente nullità / invalidità /illegittimità / inefficacia / inesigibilità / inoperatività delle garanzie fideiussorie prestate dalla CCIAA di e che Pt_1
quindi l'odierna opponente non è in ogni caso debitrice nei confronti della
[..
[...] /dei suoi aventi causa di alcuna somma e che Controparte_8
nulla deve a quest'ultima; - sempre nel merito, ravvisata la natura e la struttura “procedimentalizzata” delle garanzie prestate dalla CCIAA di Pt_1
in forza delle Convenzioni inter partes, e la conseguente incompatibilità in concreto delle garanzie in questione con il contratto autonomo di garanzia evocabile sulla scorta di un mero “nomen iuris” e/o di un'espressione terminologica (id est: “a prima richiesta”), accertare e dichiarare che le garanzie in parola siano inquadrabili nello schema della fideiussione;
- sempre nel merito, preso atto della natura e della struttura
“procedimentalizzata” delle garanzie prestate dall'Ente Pubblico (CCIAA di
in forza delle Convenzioni inter partes, e rilevati gli inadempimenti/le Pt_1
violazioni imputabili alla Banca come ampiamente riscostruiti in corso di causa, accertare e dichiarare che le garanzie prestate dall'odierna opponente giammai possono configurarsi come mere garanzie escutibili “a prima richiesta” in spregio dei principi generali e delle richiamate previsioni convenzionali e normative. - in via subordinata: dichiarare la C.C.I.A.A. di debitrice di suoi aventi causa della Pt_1 Controparte_9
eventuale minor somma che risulterà provata dalla presunta creditrice in corso di causa. Con vittoria di spese, anche generali, e compensi professionali”.
Per l'opposta: “… in via principale respingere, in quanto infondata in fatto ed in diritto, la opposizione proposta da Parte_1
di con conferma del decreto ingiuntivo
[...] Pt_1
opposto (n. 6149/2020 - R.G. 14330/2020); in via subordinata condannare
, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli importi che risulteranno comunque dovuti a Controparte_1
all'esito del presente giudizio;
in ogni caso condannare
[...]
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio”.
3 L'intervenuta si è associata alle conclusioni dell'opposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che, con atto di citazione notificato il 6 luglio 2020, la
[...]
ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6149/2020, emesso da questo Tribunale il 10 aprile 2020 su istanza della soc. Controparte_1
con il quale le era stato ingiunto, quale garante della
[...]
il pagamento della somma di €47.492,08#, oltre interessi Parte_3
moratori legali e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo passivo di un rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito nonché a titolo di saldo passivo di un rapporto di conto anticipi su fatture;
• che a sostegno dell'opposizione l'attrice ha dedotto che: a) la pretesa creditoria avversaria era del tutto priva di riscontri probatori, dal momento che i documenti prodotti nella fase monitoria non consentivano di comprendere in che modo fosse stato determinato il credito di cui la banca assumeva di essere titolare;
b) la garanzia azionata in giudizio dall'ingiungente – derivante da una Convenzione quadro stipulata tra la
Camera di Commercio di e la Commissione ABI del Lazio nonché Pt_1
da una successiva Convenzione di attuazione stipulata tra le parti di causa – non era efficace rispetto ai due dedotti finanziamenti in favore della poiché essi non presentavano i requisiti stabiliti Parte_3 dall'art. 5 delle citate Convenzioni per la concreta operatività della fideiussione;
c) la banca non aveva adempiuto agli obblighi di informazione inerenti le risultanze dell'istruttoria necessaria all'erogazione del credito, in ciò violando anche i principi generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto;
d) la banca era comunque decaduta dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., avendo agito in giudizio per il recupero del suo asserito credito ben oltre i termini stabiliti dalla detta disposizione codicistica;
4 • che la (oggi a Controparte_1 Controparte_2 seguito di un'operazione di fusione per incorporazione), si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone pertanto il rigetto;
• che nel corso del giudizio si è costituita, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. e per mezzo della propria procuratrice speciale ex art. 77 c.p.c. quale indicata in epigrafe, la la quale ha esposto di essere medio Controparte_10
tempore divenuta titolare dei crediti controversi a seguito di apposito contratto di cessione concluso con la in data 10 Controparte_2
dicembre 2021;
• che, con ordinanza resa all'udienza del 22 aprile 2021, il Tribunale ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
• considerato che, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione quadro e della
Convenzione di attuazione che regolano il rapporto di fideiussione tra l'odierna opponente e la banca creditrice (originariamente il Banco di
Brescia S.p.A.), i finanziamenti per i quali opera la garanzia della
Camera di Commercio sono, con riguardo a quelli a breve termine, i finanziamenti della durata massima di diciotto mesi ovvero fino a revoca, che siano compresi tra un importo minimo di €10.000,00 e un importo massimo di €100.000,00, e nei quali sia pattuito un tasso di interesse corrispondente al tasso Euribor/Eurirs aumentato di uno spread come da apposito prospetto allagato alla Convenzione stessa (v. docc. 1 e 2 fascicolo opponente);
• che i due finanziamenti dedotti in giudizio dalla società ingiungente – il rapporto di apertura di credito in conto corrente contraddistinto con il numero 472 e il rapporto di conto anticipi su fatture contraddistinto con il numero 481 – rientrano tra i finanziamenti a breve termine poiché aventi una durata inferiore a diciotto mesi (il contratto contemplante le due linee di credito, stipulato l'11 giugno 2012, prevede una scadenza al
5 1° ottobre 2012) e hanno ad oggetto importi compresi tra €10.000,00 ed
€100.000,00 (l'apertura di credito ammonta ad €12.700,00 mentre l'anticipo fatture è concesso per una somma di €50.000,00);
• che, tuttavia, dall'esame del documento contrattuale (v. doc. 22 produzione opposta), non è possibile comprendere quale sia il tasso di interesse applicato (l'art.
1.2 del contratto stabilisce che le linee di credito per le quali non è indicata la misura del tasso di interesse nel documento di sintesi – ed è proprio questo il caso – sono regolate da norme e moduli che il cliente deve sottoscrivere per attivare il finanziamento, ma tali norme e moduli non sono stati versati agli atti del presente giudizio), ciò che impedisce di verificare se i finanziamenti qui in esame rientrino o meno nelle fasce di rischio contemplate nell'apposito prospetto allegato alla Convenzione di attuazione, e, in definitiva, se tali finanziamenti siano o meno compresi tra quelli per i quali, ai sensi dell'art. 5 della ridetta Convenzione, opera ed è efficace la garanzia rilasciata dalla Camera di Commercio;
• che in senso contrario a quanto testé rilevato non può valere la e-mail dell'11 giugno 2012 con la quale la Camera di Commercio di Pt_1
confermò al Banco di Brescia il proprio impegno fideiussorio (v. doc. 23 fascicolo opposta) giacché: a) non vi è prova che chi ha scritto quella e- mail, peraltro neppure indicato nella stessa, avesse il potere di impegnare giuridicamente la;
b) non è chiaro se quella e- Parte_1
mail di conferma si riferisca proprio ai finanziamenti per cui è causa (la
e-mail fa infatti riferimento ad un rapporto garantito contraddistinto con il n. 7433 e di importo pari ad €50.000,00, mentre i due rapporti bancari per cui è causa, contraddistinti da numeri interni diversi, consistono in linee di credito per un importo complessivo di €62.700,00);
• considerato inoltre che, anche volendo per ipotesi ritenere la garanzia effettivamente operativa rispetto ai due finanziamenti per cui è causa,
6 non è stata data adeguata prova dell'esistenza e dell'ammontare del debito della Parte_3
• che, invero, non possono considerarsi rilevanti sul piano probatorio i due estratti conto depositati dall'ingiungente nella fase monitoria (v. docc. 7
e 8 del fascicolo monitorio) giacché questi documenti danno evidenza dei due rapporti bancari soltanto dal 6 giugno 2013 e dunque non chiariscono in che modo si sarebbero formati i due saldi passivi iniziali, rispettivamente di €15.251,15 e di €50.534,49;
• che, inoltre, a seguito di ordine di esibizione pronunciato da questo
Tribunale, la società asserita creditrice ha depositato soltanto un estratto conto relativo al conto anticipi recante una rappresentazione di movimenti a decorrere dall'8 gennaio 2013 (mentre, come detto, il rapporto è stato instaurato nel giugno 2012 e aveva scadenza ad ottobre
2012, con conseguente impossibilità di verificare le modalità di formazione del debito iniziale di €49.900,00 riportato in quell'estratto) mentre ha del tutto omesso di depositare un estratto conto analitico dei movimenti relativi al distinto rapporto di apertura di credito in conto corrente;
• ritenuto pertanto che, alla luce delle superiori considerazioni, il decreto ingiuntivo debba essere revocato;
• e che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 6149/2020, così provvede:
1. - dichiara infondata la pretesa creditoria fatta valere dalla
[...]
(oggi e, per l'effetto, Controparte_1 Controparte_2
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
7 2. - condanna la e la al pagamento Controparte_2 Controparte_4
in solido, in favore della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di delle spese del giudizio che liquida in complessivi Pt_1
€5.500,00# per compensi professionali ed €259,00# per esborsi, oltre oneri di legge.
Roma, 9 aprile 2025
Il Giudice
Luigi D'Alessandro
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